TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7100/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Benedetto ) presso il domicilio digitale del quale C.F._2
è elettivamente domiciliato Email_1
ATTORE
E
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Teodora Teofilatto ( ), presso lo studio della quale, in Roma, C.F._3
piazzale Luigi Sturzo n. 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23 dicembre 2024.
La parte opposta, che nella nota per la trattazione scritta da ultimo depositata non ha espressamente precisato le conclusioni e che non ha depositato memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 652/2020 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a in qualità di mandataria di a CP_1 Parte_2
propria volta procuratrice di la somma di euro 15.118,59 oltre interessi e Controparte_2
pagina 1 di 14 spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di credito al consumo n. 776294 concluso in data 3 agosto 2006 dal medesimo con L'opponente ha dedotto Parte_1 Controparte_3
l'usurarietà degli interessi (sia corrispettivi, sia moratori) pattuiti, dovendo, al fine della verifica del superamento della soglia fissata dalla l. n. 108/96, tenersi conto di “tutte le varie voci di spesa, analiticamente previste negli art. 15 e 16 del contratto di finanziamento” (p. 3 dell'atto di citazione). ha chiesto il rigetto della “dilatoria” opposizione premettendo che la controparte non ha CP_1
contestato di aver sottoscritto il contratto azionato in sede monitoria e di esser rimasta inadempiente all'obbligazione di restituzione delle somme concesse (inadempimento che si è realizzato con riferimento a ben 43 rate). L'opposta ha inoltre dedotto: a) l'inesistenza di usura, risultando il contratto concluso in un periodo nel quale le istruzioni di Banca d'Italia non annoveravano, tra le voci da valutare al fine della verifica del superamento della disciplina in materia di usura, i costi per l'incasso della rata (oltretutto meramente facoltativi e costituenti mero rimborso -e non remunerazione- di spese anticipate, per conto del mutuatario, dal mutuante); b) che, in ogni caso, il contratto contiene una clausola di salvaguardia (“e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”) sì che non può ritenersi convenuto un interesse in misura superiore alla soglia esistente in materia di usura (fermo restando che, in caso di accertata usura sopravvenuta, non è applicabile l'art. 1815 c.c.); c) che il contratto espressamente prevede (art. 15) un tasso di interesse moratorio da pagare in caso di ritardato adempimento;
interesse applicato “solamente sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate ed in ragione di anno e sono stati, calcolati annualmente nel pieno rispetto del tasso soglia” (p. 10 comparsa di costituzione e risposta); d) che la doglianza relativa alla pretesa violazione del divieto di anatocismo è estremamente generica e non conferente avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto contrattuale.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio procedimento di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato in data 01 giugno 2021) e, successivamente, per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., disposta consulenza tecnica d'Ufficio (ritenuta necessaria dal precedente Giudice istruttore alla luce del consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche i costi assicurativi devono essere valutati nella verifica del superamento del tasso soglia) e depositata la relazione da parte del nominato c.t.U, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il Giudice istruttore, effettuato (con provvedimento del 15 ottobre 2024) il doveroso rilievo pagina 2 di 14 officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo e concesso un rinvio su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.12.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza Parte_1
delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
2.1. Deve (in quanto preliminare sotto il profilo logico) essere con precedenza esaminata la questione relativa alla titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 652/2020; questione oggetto di eccezione da parte dell'opponente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (ove, alla pagina 2, così si legge:
“Eccepisce la mancanza di prova della cessione del credito in testa all'opposto del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio essendo stato indicato il solo flusso di cessione, nell'ambito del quale, si presume che il contratto sia stato ceduto a parte opposta e che quindi tale circostanza allo stato non risulta agli atti”). In proposito è opportuno precisare che il tenore del sopra ritrascritto atto di parte impone di ritenere che il non abbia inteso contestare la Parte_1
cessione in blocco da a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Controparte_3
s.p.a. (la quale, in ogni caso, risulta provata avendo l'opposta allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. -senza che l'opponente abbia, a riguardo, svolto alcuna difesa- il contratto di cessione -doc.
1- nonché l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti omissato -doc.
2- contenente gli estremi numerici del rapporto oggetto di causa), ma (secondo quanto risulta confermato pure dalla terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c. p. c.), nella sostanza, abbia inteso denunziare la mancata prova del contratto di cessione in blocco da Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino s.p.a. a Controparte_2
Tanto precisato, occorre osservare come, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di crediti in blocco (che è contratto non formale) possa essere provato anche per presunzioni (Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944). Ebbene, l'odierna opposta ha allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (doc. 3) la proposta di cessione di crediti in blocco inviata dalla cedente Cassa di Risparmio della Repubblica di San
Marino s.p.a. Se è vero che tale documento è privo di accettazione da parte della Controparte_2
ritiene questo Giudice che, quanto al caso concreto, la titolarità del credito oggetto di causa in
[...] capo all'odierna opposta possa in ogni caso ritenersi provata per presunzioni avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di della proposta di cessione di crediti in blocco Controparte_2
pagina 3 di 14 proveniente dalla cedente;
ii) alla disponibilità (che può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.) di copia del contratto di finanziamento (che non è soggetto ad alcun regime di pubblicità); iii) al fatto che, nonostante il tempo trascorso, il non ha allegato di aver ricevuto richieste di Parte_1 pagamento da soggetti diversi rispetto all'odierna opposta.
2.2. Tanto detto, occorre osservare come il c.t.U. abbia rilevato il superamento del tasso soglia sia ove ai fini della quantificazione del t.e.g. si tenga conto esclusivamente delle spese di istruttoria e delle spese di incasso rata (a fronte di un tasso soglia pari al 18,705 %, infatti il t.e.g. sarebbe in tale caso pari al 18,982%), sia ove, invece, si tenga conto anche del costo della polizza assicurativa (in tal caso risultando il t.e.g. pari al 20,838 %).
Ebbene, questo Giudice ritiene di non potere aderire alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. dovendosi ritenere invece che il contratto oggetto di causa non contempli pattuizioni in violazione della disciplina in materia di usura.
In primo luogo, le spese di addebito rata mediante RID (pari a tre euro per rata) non possono essere valutate ai fini del t.e.g. non trattandosi di spesa necessaria al fine del finanziamento. Secondo quanto risulta dal prospetto utilizzato per la conclusione del contratto, alla parte mutuataria è stata attribuita la possibilità di scegliere tra tre modalità di pagamento (bollettino postale, RID e pagamento in filiale). Ebbene, considerato che, come risulta dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, le spese per il bollettino postale risultano pari ad euro 2,00 e le spese in caso di scelta del pagamento a mezzo RID risultano pari ad euro 3, ritiene questo Giudice che il costo della modalità di pagamento prescelta dall'odierno opponente non possa essere valutato ai fini della quantificazione dell'effettivo t.a.e.g, essendo frutto di una libera scelta da parte del cliente (v. Trib. Taranto, sent. del
01 aprile 2021, n. 788; Trib. Salerno, sent. del 01 giugno 2023, n. 2446); il avrebbe Parte_1
potuto -difatti- decidere di rimborsare il prestito mediante il pagamento in filiale (così da non dover sostenere alcuna spesa).
In secondo luogo, quanto alla necessità di computare i costi per l'assicurazione tra gli esborsi rilevanti al fine della valutazione in concreto del superamento della soglia in materia di usura, condivisa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1,
pagina 4 di 14 Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n.
5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017)” (Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023,
n. 29501). La Suprema Corte ha poi valorizzato (nella prospettiva dell'accertamento della violazione della l. n. 108/96) il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne ha ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806). Come condivisibilmente chiarito dall'Arbitro bancario e finanziario, la presunzione relativa desumibile da una simile contestualità può peraltro “essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, nn. 249 e CP_4
250/2018)” (ABF, Coll. coord. 21 marzo 2022, n. 4655).
Ebbene, in ottemperanza a tale orientamento il avrebbe dovuto allegare (prima ancora Parte_1 che provare) l'esistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione. Una simile allegazione sarebbe stata necessaria a maggior ragione considerato che, secondo quanto risulta chiaramente dal prodotto modulo di adesione (p. 15 fascicolo monitorio), la polizza assicurativa non è stata stipulata contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento (dal documento da ultimo richiamato -recante la data del 28.9.2006 risulta l'adesione alla polizza tramite telefonata in data 15.9.2006, mentre il contratto di finanziamento risulta concluso il 3.8.2006). Sul punto non convincenti risultano le repliche rese -a fronte delle osservazioni del consulente di parte opposta- da parte del consulente tecnico d'Ufficio alle pagine 12
e 13 dell'elaborato depositato, atteso che la contestualità della stipulazione dell'assicurazione rispetto al finanziamento non può che essere accertata al momento genetico del rapporto contrattuale
(del resto, è in relazione a tale momento che occorre guardare per valutare la sussistenza di una pattuizione integrante usura originaria), del tutto irrilevante essendo (quanto alla valutazione qui condotta) il momento del pagamento della prima rata.
Ne discende la mancata possibilità di aderire ai calcoli svolti dal c.t.u. nel proprio elaborato.
Quanto poi alla prospettata violazione della disciplina dettata dalla l. n. 108/96 per effetto –anche- della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è sufficiente osservare come non sia possibile computare sic et simpliciter gli interessi moratori al fine del superamento della soglia in pagina 5 di 14 materia di usura occorrendo invece fare applicazione del criterio indicato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 cui l'opponente non ha fatto in alcun modo riferimento (ed essendo peraltro appena il caso di osservare che le considerazioni di seguito svolte in ordine alla vessatorietà degli interessi moratori comportano, per l'opponente, un vantaggio superiore rispetto a quello che - secondo l'applicazione dei principi affermati dalla decisione di legittimità da ultimo indicata- sarebbe derivato dall'accertamento della usurarietà dei -soli-interessi moratori).
Ancora, nel formulare le proprie generiche doglianze, il non ha tenuto conto dei Parte_1
condivisi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla irrilevanza (sotto il profilo della validità o dell'efficacia della pattuizione) dell'usura sopravvenuta (Cass., S. U., sent. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Del resto, la natura meramente eventuale ed ipotetica delle stesse deduzioni attoree deve essere rilevata anche con riferimento alla violazione del divieto di anatocismo (come osservato dall'opposta, effettivamente tale motivo di opposizione risulta formulato sulla base di astratti principi -peraltro non condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e superati alla luce della decisione di seguito indicata- in alcuna misura calati nello specifico rapporto contrattuale), sì che è qui sufficiente richiamare Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130.
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 15 ottobre 2024 (cui ha fatto seguito il provvedimento adottato il 30 dicembre 2024).
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_3
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_5 CP_6
giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_7
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_1
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2
pagina 6 di 14 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Parte_4
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori e di penale (segnatamente, artt. 15 e 16 del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto).
3.2.1. A fronte del richiamato rilievo officioso la parte opponente non ha dichiarato di non volersi avvalere della tutela derivante dalla disciplina consumeristica (e tanto basta all'applicazione di tale disciplina – cfr. C. giust. 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K; C. giust. 4 giugno 2009, C-243/08,
, mentre la parte opposta ha -mediante la memoria depositata il 25.11.2024- CP_6 escluso la vessatorietà dell'art. 15 del contratto osservando: i) che tale pattuizione si limita a quantificare l'interesse moratorio “nella misura massima del 2,5% per mese o frazione”, ma che in realtà è stato richiesto un interesse moratorio in misura inferiore;
ii) che il contratto contiene una clausola di salvaguardia, sì che non può ritenersi convenuto un interesse in misura superiore alla soglia esistente in materia di usura. Ancora, nella comparsa conclusionale l'opposta ha pure escluso la vessatorietà dell'art. 16 del contratto osservando: iii) che tale pattuizione è stata specificamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; iv)) che la clausola “non è arbitraria né sproporzionata in quanto il creditore non fa valere la decadenza per un mero ritardo occasionale o per il mancato pagamento di una sola rata”, ma solo in ragione del mancato pagamento di ben due rate;
v) che, in ogni caso, “l'importo penale è strettamente collegato al danno effettivamente subìto
o ragionevolmente prevedibile”.
3.2.2. Gli argomenti svolti dalla parte opposta non sono condivisibili.
3.2.2.1. La tesi (centrale nelle argomentazioni dell'opposta qui in esame) secondo la quale la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole oggetto di rilievo officioso dovrebbe essere esclusa non sussistendo superamento della soglia in materia di usura non può essere condivisa, non convincendo la prospettata equivalenza dei parametri alla stregua dei quali ritenere violata la disciplina recata dalla l. n. 108/96 e quella contenuta nel codice del consumo. Infatti, tenuto presente che l'art. 33 cod. cons. pone una mera presunzione relativa, la prospettata equivalenza comporta: i) o la giuridica possibilità di un interesse moratorio superiore rispetto a quello usurario e, tuttavia, non vessatorio (ciò che, in verità, pare difficilmente argomentabile); ii) ovvero che quella prevista pagina 7 di 14 dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. non è una presunzione relativa, ma assoluta (ciò che, tuttavia, risulta in aperto contrasto con la lettera dell'art. 33, cod. cons.).
Fermo il carattere assorbente della considerazione appena svolta e fermo quanto si dirà con riferimento agli interessi corrispettivi, non può del resto non osservarsi che l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE (segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva) se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora (Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco, SA).
A dispetto di quanto osservato dall'opposta, pertanto, il mancato superamento della soglia in materia di usura non comporta, di per sè, la mancata vessatorietà delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
3.2.2.2. Con riferimento al parametro in base al quale apprezzare la abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata non può non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al fine di Persona_3 valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013,
C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte)
pagina 8 di 14 conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
[...]
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Persona_4
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_1 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che
pagina 9 di 14 disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, Monika Kušionová).
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_8 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.2.4. Ebbene, dato atto che le richiamate rilevazioni statistiche (acquisite d'ufficio) indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%, non può non rilevarsi come, a fronte di un t.a.n. pari al 13,88%, il contratto quantifichi (art. 15) gli interessi di mora nella misura del 2,5% al mese (pari, quindi, al 30% su base annua). Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può
(quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tanto gravosa.
Una simile pattuizione, poi, non può (ai fini che vengono qui in rilievo) non essere esaminata tenuto pure conto dell'art. 16 del contratto (non rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio nella parte in cui disciplina i presupposti in presenza dei quali il creditore può avvalersi della decadenza dal beneficio del termine atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorquando era già ampiamente decorso il termine finale apposto al contratto )il quale prevede, in caso di decadenza dal beneficio del termine, l'obbligo di pagare, a titolo di penale, un'ulteriore somma pari al 10% delle rate a scadere (non può non sottacersi che, a fronte di un tanto significativo scostamento dal dato medio della maggiorazione -pari, come detto, al 2,1%- degli interessi moratori pagina 10 di 14 rispetto agli interessi corrispettivi, la previsione di un'ulteriore somma dovuta a titolo di penale nella misura del 10% delle rate a scadere sia idonea a ritenere ulteriormente integrata la presunzione da ultimo richiamata).
La conclusione dell'abusività delle somme dovute a titolo di interessi moratori/penale risulta pertanto ulteriormente confermata alla luce di una lettura cumulativa degli art. 15 e 16 del contratto
(lettura cumulativa imposta dall'art. 34, co. 1, cod. cons. e che deve essere praticata
“indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C377/14, e Persona_5 [...]
). Persona_6
Né una diversa conclusione può esser argomentata alla luce della concreta richiesta di un interesse moratorio inferiore rispetto a quello massimo pattuito (circostanza pure valorizzata da CP_1 nella memoria depositata il 25.11.2024). La valutazione dell'abusività della clausola deve, infatti, essere condotta avendo riguardo all'astratto contenuto della pattuizione “indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” (Corte di giustizia, sent.
21 aprile 2016, C-377/14, e ). Persona_5 Persona_6
Non sfugge che una simile conclusione risulta divergente rispetto a quella resa da Cass., S. U., sent.
21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari (secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello - pur eventualmente più elevato- pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di clausole abusive concluse con il consumatore (ulteriormente giustificando, pertanto, la diversità dei parametri da utilizzare al fine della verifica della violazione dell'una o dell'altra) e conferma che la disciplina dettata a partire dall'art. 33 del codice del consumo è (secondo quanto meglio si dirà) improntata ad una deterrenza più intensa di quella prevista dal legislatore nazionale in materia di usura.
3.2.2.5. Le considerazioni che precedono impongono di accertare l'abusività delle clausole in esame, non avendo la parte opposta offerto elementi idonei a superare la presunzione (relativa) risultante dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. e non potendo, in senso contrario, valorizzarsi (come invece prospettato dall'opposta) la specifica sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c. A tale ultimo riguardo è sufficiente osservare che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c. (come precisato dal precedente di legittimità da ultimo richiamato, “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la
pagina 11 di 14 vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”), anche l'ulteriore tutela contemplata dall'art. 34, co. 4, cod. cons. (“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”) e che la parte opposta non ha allegato (prima ancora che provato) l'effettivo svolgimento di una trattativa individuale connotata da serietà, effettività ed individualità (così come richiesto, tra le altre, da Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497 e Cass., sez. 3, ord. 20 agosto 2010, n. 18785).
3.2.2.6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi che le clausole contenute agli artt. 15 e 16 del contratto siano, ai sensi del codice del consumo, vessatorie.
Occorre allora valutare quali siano le conseguenze di un simile accertamento.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre,
Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C 80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-
349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Persona_7
Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez.
V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli artt. 15 e 16 del contratto ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento Parte_1 della somma di euro 8.151,07 (pari alla differenza tra l'importo di euro 15.287,91 risultante dall'estratto conto prodotto in sede monitoria e le somme nel medesimo documento indicate come dovute a titolo di interessi moratori -pari, complessivamente, ad euro 7.136,84), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c. c. (la nullità della clausola relativa agli interessi moratori e la scadenza del termine finale apposto al contratto consente infatti di escludere la ricorrenza di una pattuizione idonea ad integrare la clausola di apertura della disposizione da ultimo richiamata) dalla data della domanda
(01.02.2020) al saldo.
3.3. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività della clausola di seguito indicata (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non pagina 12 di 14 esaminate non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent.
11 marzo 2020, C 511/17, . Controparte_7
3.3.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente R.G. n.
1334/19 (pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-
421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente richiamata al punto 3.1. della presente decisione) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
3.3.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alla clausola di seguito indicata non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo”
(Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui Parte_4
ritenga le clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
3.3.3. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alla clausola contenuta all'art. 2 del contratto. Tale clausola (relativa “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) è infatti formulata in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustra in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene
pagina 13 di 14 derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato Persona_8
deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019,
C-621/17, . Per_9
4. Le spese di c.t.U. (liquidate con provvedimento depositato il giorno 1.2.2023) devono essere poste in via integrale e definitiva a carico dell'opponente considerato che la medesima consulenza è stata disposta a fronte dei motivi di opposizione i quali, per quanto detto, sono risultati infondati.
5. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa ed il condannato al pagamento di una Parte_1
somma sensibilmente inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla parte opposta. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 652/2020 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p. t., della somma di euro 8.151,07, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 01.02.2020 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U. (liquidate con decreto depositato il giorno 1.2.2023), in via integrale e definitiva, a carico di;
Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 13 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7100/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Benedetto ) presso il domicilio digitale del quale C.F._2
è elettivamente domiciliato Email_1
ATTORE
E
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Teodora Teofilatto ( ), presso lo studio della quale, in Roma, C.F._3
piazzale Luigi Sturzo n. 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23 dicembre 2024.
La parte opposta, che nella nota per la trattazione scritta da ultimo depositata non ha espressamente precisato le conclusioni e che non ha depositato memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 652/2020 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a in qualità di mandataria di a CP_1 Parte_2
propria volta procuratrice di la somma di euro 15.118,59 oltre interessi e Controparte_2
pagina 1 di 14 spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di credito al consumo n. 776294 concluso in data 3 agosto 2006 dal medesimo con L'opponente ha dedotto Parte_1 Controparte_3
l'usurarietà degli interessi (sia corrispettivi, sia moratori) pattuiti, dovendo, al fine della verifica del superamento della soglia fissata dalla l. n. 108/96, tenersi conto di “tutte le varie voci di spesa, analiticamente previste negli art. 15 e 16 del contratto di finanziamento” (p. 3 dell'atto di citazione). ha chiesto il rigetto della “dilatoria” opposizione premettendo che la controparte non ha CP_1
contestato di aver sottoscritto il contratto azionato in sede monitoria e di esser rimasta inadempiente all'obbligazione di restituzione delle somme concesse (inadempimento che si è realizzato con riferimento a ben 43 rate). L'opposta ha inoltre dedotto: a) l'inesistenza di usura, risultando il contratto concluso in un periodo nel quale le istruzioni di Banca d'Italia non annoveravano, tra le voci da valutare al fine della verifica del superamento della disciplina in materia di usura, i costi per l'incasso della rata (oltretutto meramente facoltativi e costituenti mero rimborso -e non remunerazione- di spese anticipate, per conto del mutuatario, dal mutuante); b) che, in ogni caso, il contratto contiene una clausola di salvaguardia (“e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”) sì che non può ritenersi convenuto un interesse in misura superiore alla soglia esistente in materia di usura (fermo restando che, in caso di accertata usura sopravvenuta, non è applicabile l'art. 1815 c.c.); c) che il contratto espressamente prevede (art. 15) un tasso di interesse moratorio da pagare in caso di ritardato adempimento;
interesse applicato “solamente sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate ed in ragione di anno e sono stati, calcolati annualmente nel pieno rispetto del tasso soglia” (p. 10 comparsa di costituzione e risposta); d) che la doglianza relativa alla pretesa violazione del divieto di anatocismo è estremamente generica e non conferente avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto contrattuale.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio procedimento di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato in data 01 giugno 2021) e, successivamente, per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c., disposta consulenza tecnica d'Ufficio (ritenuta necessaria dal precedente Giudice istruttore alla luce del consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche i costi assicurativi devono essere valutati nella verifica del superamento del tasso soglia) e depositata la relazione da parte del nominato c.t.U, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il Giudice istruttore, effettuato (con provvedimento del 15 ottobre 2024) il doveroso rilievo pagina 2 di 14 officioso sul quale ci si soffermerà nel prosieguo e concesso un rinvio su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.12.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza Parte_1
delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
2.1. Deve (in quanto preliminare sotto il profilo logico) essere con precedenza esaminata la questione relativa alla titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 652/2020; questione oggetto di eccezione da parte dell'opponente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (ove, alla pagina 2, così si legge:
“Eccepisce la mancanza di prova della cessione del credito in testa all'opposto del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio essendo stato indicato il solo flusso di cessione, nell'ambito del quale, si presume che il contratto sia stato ceduto a parte opposta e che quindi tale circostanza allo stato non risulta agli atti”). In proposito è opportuno precisare che il tenore del sopra ritrascritto atto di parte impone di ritenere che il non abbia inteso contestare la Parte_1
cessione in blocco da a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Controparte_3
s.p.a. (la quale, in ogni caso, risulta provata avendo l'opposta allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. -senza che l'opponente abbia, a riguardo, svolto alcuna difesa- il contratto di cessione -doc.
1- nonché l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti omissato -doc.
2- contenente gli estremi numerici del rapporto oggetto di causa), ma (secondo quanto risulta confermato pure dalla terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c. p. c.), nella sostanza, abbia inteso denunziare la mancata prova del contratto di cessione in blocco da Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino s.p.a. a Controparte_2
Tanto precisato, occorre osservare come, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di crediti in blocco (che è contratto non formale) possa essere provato anche per presunzioni (Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944). Ebbene, l'odierna opposta ha allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (doc. 3) la proposta di cessione di crediti in blocco inviata dalla cedente Cassa di Risparmio della Repubblica di San
Marino s.p.a. Se è vero che tale documento è privo di accettazione da parte della Controparte_2
ritiene questo Giudice che, quanto al caso concreto, la titolarità del credito oggetto di causa in
[...] capo all'odierna opposta possa in ogni caso ritenersi provata per presunzioni avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di della proposta di cessione di crediti in blocco Controparte_2
pagina 3 di 14 proveniente dalla cedente;
ii) alla disponibilità (che può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.) di copia del contratto di finanziamento (che non è soggetto ad alcun regime di pubblicità); iii) al fatto che, nonostante il tempo trascorso, il non ha allegato di aver ricevuto richieste di Parte_1 pagamento da soggetti diversi rispetto all'odierna opposta.
2.2. Tanto detto, occorre osservare come il c.t.U. abbia rilevato il superamento del tasso soglia sia ove ai fini della quantificazione del t.e.g. si tenga conto esclusivamente delle spese di istruttoria e delle spese di incasso rata (a fronte di un tasso soglia pari al 18,705 %, infatti il t.e.g. sarebbe in tale caso pari al 18,982%), sia ove, invece, si tenga conto anche del costo della polizza assicurativa (in tal caso risultando il t.e.g. pari al 20,838 %).
Ebbene, questo Giudice ritiene di non potere aderire alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. dovendosi ritenere invece che il contratto oggetto di causa non contempli pattuizioni in violazione della disciplina in materia di usura.
In primo luogo, le spese di addebito rata mediante RID (pari a tre euro per rata) non possono essere valutate ai fini del t.e.g. non trattandosi di spesa necessaria al fine del finanziamento. Secondo quanto risulta dal prospetto utilizzato per la conclusione del contratto, alla parte mutuataria è stata attribuita la possibilità di scegliere tra tre modalità di pagamento (bollettino postale, RID e pagamento in filiale). Ebbene, considerato che, come risulta dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, le spese per il bollettino postale risultano pari ad euro 2,00 e le spese in caso di scelta del pagamento a mezzo RID risultano pari ad euro 3, ritiene questo Giudice che il costo della modalità di pagamento prescelta dall'odierno opponente non possa essere valutato ai fini della quantificazione dell'effettivo t.a.e.g, essendo frutto di una libera scelta da parte del cliente (v. Trib. Taranto, sent. del
01 aprile 2021, n. 788; Trib. Salerno, sent. del 01 giugno 2023, n. 2446); il avrebbe Parte_1
potuto -difatti- decidere di rimborsare il prestito mediante il pagamento in filiale (così da non dover sostenere alcuna spesa).
In secondo luogo, quanto alla necessità di computare i costi per l'assicurazione tra gli esborsi rilevanti al fine della valutazione in concreto del superamento della soglia in materia di usura, condivisa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1,
pagina 4 di 14 Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n.
5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017)” (Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023,
n. 29501). La Suprema Corte ha poi valorizzato (nella prospettiva dell'accertamento della violazione della l. n. 108/96) il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne ha ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806). Come condivisibilmente chiarito dall'Arbitro bancario e finanziario, la presunzione relativa desumibile da una simile contestualità può peraltro “essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l'“occasione” per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta (in tal senso, nn. 249 e CP_4
250/2018)” (ABF, Coll. coord. 21 marzo 2022, n. 4655).
Ebbene, in ottemperanza a tale orientamento il avrebbe dovuto allegare (prima ancora Parte_1 che provare) l'esistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione. Una simile allegazione sarebbe stata necessaria a maggior ragione considerato che, secondo quanto risulta chiaramente dal prodotto modulo di adesione (p. 15 fascicolo monitorio), la polizza assicurativa non è stata stipulata contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento (dal documento da ultimo richiamato -recante la data del 28.9.2006 risulta l'adesione alla polizza tramite telefonata in data 15.9.2006, mentre il contratto di finanziamento risulta concluso il 3.8.2006). Sul punto non convincenti risultano le repliche rese -a fronte delle osservazioni del consulente di parte opposta- da parte del consulente tecnico d'Ufficio alle pagine 12
e 13 dell'elaborato depositato, atteso che la contestualità della stipulazione dell'assicurazione rispetto al finanziamento non può che essere accertata al momento genetico del rapporto contrattuale
(del resto, è in relazione a tale momento che occorre guardare per valutare la sussistenza di una pattuizione integrante usura originaria), del tutto irrilevante essendo (quanto alla valutazione qui condotta) il momento del pagamento della prima rata.
Ne discende la mancata possibilità di aderire ai calcoli svolti dal c.t.u. nel proprio elaborato.
Quanto poi alla prospettata violazione della disciplina dettata dalla l. n. 108/96 per effetto –anche- della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è sufficiente osservare come non sia possibile computare sic et simpliciter gli interessi moratori al fine del superamento della soglia in pagina 5 di 14 materia di usura occorrendo invece fare applicazione del criterio indicato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 cui l'opponente non ha fatto in alcun modo riferimento (ed essendo peraltro appena il caso di osservare che le considerazioni di seguito svolte in ordine alla vessatorietà degli interessi moratori comportano, per l'opponente, un vantaggio superiore rispetto a quello che - secondo l'applicazione dei principi affermati dalla decisione di legittimità da ultimo indicata- sarebbe derivato dall'accertamento della usurarietà dei -soli-interessi moratori).
Ancora, nel formulare le proprie generiche doglianze, il non ha tenuto conto dei Parte_1
condivisi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla irrilevanza (sotto il profilo della validità o dell'efficacia della pattuizione) dell'usura sopravvenuta (Cass., S. U., sent. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Del resto, la natura meramente eventuale ed ipotetica delle stesse deduzioni attoree deve essere rilevata anche con riferimento alla violazione del divieto di anatocismo (come osservato dall'opposta, effettivamente tale motivo di opposizione risulta formulato sulla base di astratti principi -peraltro non condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e superati alla luce della decisione di seguito indicata- in alcuna misura calati nello specifico rapporto contrattuale), sì che è qui sufficiente richiamare Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130.
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 15 ottobre 2024 (cui ha fatto seguito il provvedimento adottato il 30 dicembre 2024).
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_3
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_5 CP_6
giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_7
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_1
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2
pagina 6 di 14 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Parte_4
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori e di penale (segnatamente, artt. 15 e 16 del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto).
3.2.1. A fronte del richiamato rilievo officioso la parte opponente non ha dichiarato di non volersi avvalere della tutela derivante dalla disciplina consumeristica (e tanto basta all'applicazione di tale disciplina – cfr. C. giust. 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K; C. giust. 4 giugno 2009, C-243/08,
, mentre la parte opposta ha -mediante la memoria depositata il 25.11.2024- CP_6 escluso la vessatorietà dell'art. 15 del contratto osservando: i) che tale pattuizione si limita a quantificare l'interesse moratorio “nella misura massima del 2,5% per mese o frazione”, ma che in realtà è stato richiesto un interesse moratorio in misura inferiore;
ii) che il contratto contiene una clausola di salvaguardia, sì che non può ritenersi convenuto un interesse in misura superiore alla soglia esistente in materia di usura. Ancora, nella comparsa conclusionale l'opposta ha pure escluso la vessatorietà dell'art. 16 del contratto osservando: iii) che tale pattuizione è stata specificamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; iv)) che la clausola “non è arbitraria né sproporzionata in quanto il creditore non fa valere la decadenza per un mero ritardo occasionale o per il mancato pagamento di una sola rata”, ma solo in ragione del mancato pagamento di ben due rate;
v) che, in ogni caso, “l'importo penale è strettamente collegato al danno effettivamente subìto
o ragionevolmente prevedibile”.
3.2.2. Gli argomenti svolti dalla parte opposta non sono condivisibili.
3.2.2.1. La tesi (centrale nelle argomentazioni dell'opposta qui in esame) secondo la quale la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole oggetto di rilievo officioso dovrebbe essere esclusa non sussistendo superamento della soglia in materia di usura non può essere condivisa, non convincendo la prospettata equivalenza dei parametri alla stregua dei quali ritenere violata la disciplina recata dalla l. n. 108/96 e quella contenuta nel codice del consumo. Infatti, tenuto presente che l'art. 33 cod. cons. pone una mera presunzione relativa, la prospettata equivalenza comporta: i) o la giuridica possibilità di un interesse moratorio superiore rispetto a quello usurario e, tuttavia, non vessatorio (ciò che, in verità, pare difficilmente argomentabile); ii) ovvero che quella prevista pagina 7 di 14 dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. non è una presunzione relativa, ma assoluta (ciò che, tuttavia, risulta in aperto contrasto con la lettera dell'art. 33, cod. cons.).
Fermo il carattere assorbente della considerazione appena svolta e fermo quanto si dirà con riferimento agli interessi corrispettivi, non può del resto non osservarsi che l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE (segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva) se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora (Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco, SA).
A dispetto di quanto osservato dall'opposta, pertanto, il mancato superamento della soglia in materia di usura non comporta, di per sè, la mancata vessatorietà delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
3.2.2.2. Con riferimento al parametro in base al quale apprezzare la abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata non può non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al fine di Persona_3 valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013,
C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte)
pagina 8 di 14 conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
[...]
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Persona_4
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_1 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che
pagina 9 di 14 disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, Monika Kušionová).
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_8 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.2.4. Ebbene, dato atto che le richiamate rilevazioni statistiche (acquisite d'ufficio) indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%, non può non rilevarsi come, a fronte di un t.a.n. pari al 13,88%, il contratto quantifichi (art. 15) gli interessi di mora nella misura del 2,5% al mese (pari, quindi, al 30% su base annua). Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può
(quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tanto gravosa.
Una simile pattuizione, poi, non può (ai fini che vengono qui in rilievo) non essere esaminata tenuto pure conto dell'art. 16 del contratto (non rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio nella parte in cui disciplina i presupposti in presenza dei quali il creditore può avvalersi della decadenza dal beneficio del termine atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorquando era già ampiamente decorso il termine finale apposto al contratto )il quale prevede, in caso di decadenza dal beneficio del termine, l'obbligo di pagare, a titolo di penale, un'ulteriore somma pari al 10% delle rate a scadere (non può non sottacersi che, a fronte di un tanto significativo scostamento dal dato medio della maggiorazione -pari, come detto, al 2,1%- degli interessi moratori pagina 10 di 14 rispetto agli interessi corrispettivi, la previsione di un'ulteriore somma dovuta a titolo di penale nella misura del 10% delle rate a scadere sia idonea a ritenere ulteriormente integrata la presunzione da ultimo richiamata).
La conclusione dell'abusività delle somme dovute a titolo di interessi moratori/penale risulta pertanto ulteriormente confermata alla luce di una lettura cumulativa degli art. 15 e 16 del contratto
(lettura cumulativa imposta dall'art. 34, co. 1, cod. cons. e che deve essere praticata
“indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C377/14, e Persona_5 [...]
). Persona_6
Né una diversa conclusione può esser argomentata alla luce della concreta richiesta di un interesse moratorio inferiore rispetto a quello massimo pattuito (circostanza pure valorizzata da CP_1 nella memoria depositata il 25.11.2024). La valutazione dell'abusività della clausola deve, infatti, essere condotta avendo riguardo all'astratto contenuto della pattuizione “indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” (Corte di giustizia, sent.
21 aprile 2016, C-377/14, e ). Persona_5 Persona_6
Non sfugge che una simile conclusione risulta divergente rispetto a quella resa da Cass., S. U., sent.
21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari (secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello - pur eventualmente più elevato- pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di clausole abusive concluse con il consumatore (ulteriormente giustificando, pertanto, la diversità dei parametri da utilizzare al fine della verifica della violazione dell'una o dell'altra) e conferma che la disciplina dettata a partire dall'art. 33 del codice del consumo è (secondo quanto meglio si dirà) improntata ad una deterrenza più intensa di quella prevista dal legislatore nazionale in materia di usura.
3.2.2.5. Le considerazioni che precedono impongono di accertare l'abusività delle clausole in esame, non avendo la parte opposta offerto elementi idonei a superare la presunzione (relativa) risultante dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. e non potendo, in senso contrario, valorizzarsi (come invece prospettato dall'opposta) la specifica sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c. A tale ultimo riguardo è sufficiente osservare che, in caso di contratto concluso con il consumatore, deve essere assicurata oltre (Cass., sez. 6-3, ord. 28 aprile 2020, n. 8268) alla tutela formale contemplata dall'art. 1341 c.c. (come precisato dal precedente di legittimità da ultimo richiamato, “In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la
pagina 11 di 14 vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”), anche l'ulteriore tutela contemplata dall'art. 34, co. 4, cod. cons. (“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”) e che la parte opposta non ha allegato (prima ancora che provato) l'effettivo svolgimento di una trattativa individuale connotata da serietà, effettività ed individualità (così come richiesto, tra le altre, da Cass., sez. 6-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 497 e Cass., sez. 3, ord. 20 agosto 2010, n. 18785).
3.2.2.6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi che le clausole contenute agli artt. 15 e 16 del contratto siano, ai sensi del codice del consumo, vessatorie.
Occorre allora valutare quali siano le conseguenze di un simile accertamento.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre,
Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C 80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-
349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Persona_7
Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez.
V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli artt. 15 e 16 del contratto ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento Parte_1 della somma di euro 8.151,07 (pari alla differenza tra l'importo di euro 15.287,91 risultante dall'estratto conto prodotto in sede monitoria e le somme nel medesimo documento indicate come dovute a titolo di interessi moratori -pari, complessivamente, ad euro 7.136,84), oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c. c. (la nullità della clausola relativa agli interessi moratori e la scadenza del termine finale apposto al contratto consente infatti di escludere la ricorrenza di una pattuizione idonea ad integrare la clausola di apertura della disposizione da ultimo richiamata) dalla data della domanda
(01.02.2020) al saldo.
3.3. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività della clausola di seguito indicata (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non pagina 12 di 14 esaminate non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent.
11 marzo 2020, C 511/17, . Controparte_7
3.3.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente R.G. n.
1334/19 (pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-
421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente richiamata al punto 3.1. della presente decisione) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
3.3.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alla clausola di seguito indicata non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo”
(Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui Parte_4
ritenga le clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
3.3.3. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alla clausola contenuta all'art. 2 del contratto. Tale clausola (relativa “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) è infatti formulata in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustra in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene
pagina 13 di 14 derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato Persona_8
deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019,
C-621/17, . Per_9
4. Le spese di c.t.U. (liquidate con provvedimento depositato il giorno 1.2.2023) devono essere poste in via integrale e definitiva a carico dell'opponente considerato che la medesima consulenza è stata disposta a fronte dei motivi di opposizione i quali, per quanto detto, sono risultati infondati.
5. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa ed il condannato al pagamento di una Parte_1
somma sensibilmente inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla parte opposta. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 652/2020 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p. t., della somma di euro 8.151,07, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 01.02.2020 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U. (liquidate con decreto depositato il giorno 1.2.2023), in via integrale e definitiva, a carico di;
Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 13 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 14 di 14