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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2868/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.2868/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CALMA GIUSEPPA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA SISTI presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni come di seguito riportato:
Per parte ricorrente : Parte_1
“ Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e per fatto Parte_1 Controparte_1 e colpa addebitabile alla signora . Controparte_1
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, al ricorrente attore
, genitore che ivi è rimasto a vivere con i cinque figli minori. Parte_1
pagina 1 di 12 - Confermare l'affidamento condiviso solo per i tre figli minori ( , Persona_1 Per_2 24/2/2011), ( , 11/4/2013) e ( , 17/4/2018) , Persona_3 Per_4 Persona_5 Per_4 confermando altresì il collocamento degli stessi presso il padre. - Confermare le modalità di visita ed i tempi di permanenza dei figli minori presso la madre, genitore non collocatario, come disposto con ordinanza ex art. 708 c.p.c. in data 21.1.2023 dal Presidente, Dott.ssa NA Fumagalli , e parzialmente modificati su accordo delle parti con ordinanza in data 12.04.2023 dal Giudice Istruttore, Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, che di seguito si ritrascrivono: “ La madre potrà vedere i figli minori: -a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica, allorquando riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, allorquando la madre riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno ” ( Vedasi Ordinanza 12.4.2023 del Giudice Istruttore Dott.ssa H. M.R. Lo Giudice ). “…per quanto riguarda le festività, la madre potrà tenere i figli con sé secondo la seguente regolamentazione: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre , gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio , gli anni pari e nel periodo pasquale , ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo , infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto (Vedasi Ordinanza 21.01.2023 del Presidente Dott.ssa E. Fumagalli ex art. 708 c.p.c. ).
-Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, dettando se del caso Persona_6 tempi e modalità di frequentazione con la madre, avuto riguardo al rapporto con la stessa ed alle espresse volontà del minore. Darsi atto che il figlio ( , 26.5.2006) è Persona_7 Per_2 divenuto medio tempore maggiorenne e convive con il padre. -Confermare incarico ai Servizi Sociali del Comune di (luogo di residenza dei minori che vivono con il padre ) e del Per_2 Comune di residenza della madre -attualmente Comune di Cuveglio- di prosecuzione del monitoraggio della situazione del nucleo familiare e di coadiuvare, se del caso, i genitori nella regolamentazione delle visite e frequentazioni e nello svolgimento dei rapporti con i figli al fine di garantire agli stessi le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica , con relazioni al Tribunale semestrali o annuali. -Confermare a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito assegno mensile per contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 400,00 mensili, come disposta dal Presidente Dott.ssa NA Fumagalli, per la momentanea asserita situazione di disoccupazione della , o di quel diverso importo che CP_1 sarà ritenuto di giustizia, soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT, da versarsi al padre affidatario e collocatario dei figli nei primi 10 gg. del mese con accredito sul conto corrente dello stesso tramite bonifico bancario, oltre al rimborso delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese nella misura del 50% da versarsi al padre entro i primi 10 giorni del mese con le stesse modalità. -Confermare l'attribuzione al padre, genitore affidatario-collocatario dei CP_ figli minori l'assegno unico universale erogato dall' nella misura del 100% . -Adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse dei figli minori. -Respingere tutte le avverse domande, istanze e conclusioni infondate in fatto e diritto. -Con favore di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: -Si rinnovano per i suddetti fini le istanze di prova richieste con memoria ex at. 183 comma VI n. 2 c.p.c. , non ammesse, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte. -Considerato che la figlia compie i 12 anni nel mese l'11 aprile p.v., Persona_3 valutarsi l'audizione della stessa da parte del Giudice ai sensi della normativa vigente. -Con salvezza di ogni diritto.”;
Per parte resistente : Controparte_1
pagina 2 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e ; affidare i figli minori , , , ad Parte_1 Controparte_1 Per_7 Per_6 Per_1 Per_3 Per_5 entrambi i genitori;
in temporanee ed urgente, salvi diversi accordi tra le parti, disporre il collocamento prevalente presso la madre Sig. , stabilendo che il padre possa Controparte_1 vedere e tenere con sé i figli per la settimana in cui lavorerà nel turno mattutino da comunicarsi non appena conosciuto con attestazione delle circostanze, ed in ogni caso dal sabato mattina alla domenica sera, oltre alla paritaria alternanza durante le vacanze natalizie prevedendo, in ogni caso, la cena ed il pernottamento del giorno 24/12 con un genitore ed il pranzo del giorno 25/12 con l'altro, durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30/06 di ogni anno e per una settimana nel periodo invernale da concordarsi entro il 30/11 di ogni anno;
-nel merito, ad esito della fase istruttoria, rimettendosi a qualsivoglia decisione il Tribunale adito riterrà opportuna nel migliore interesse dei minori e delle parti;
-sempre in via temporanee ed urgente disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto di figli, con attribuzione alla madre dell'assegno unico universale anche a titolo perequativo, e divisione al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
-nel merito, ad esito della fase istruttoria, rimettendosi alla decisione del Tribunale per ogni eventuale contributo economico, tenuto conto della decidenda collocazione dei minori e di ogni conseguente statuizione;
-autorizzare entrambi i genitori al rilascio ed ai successivi rinnovi dei documenti validi per 'espatrio anche dei figli minori. Rifuse le spese di lite ”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2022 conveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 25/08/2007, in Gavirate (VA), come da relativo atto di Matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Gavirate, n. 15, anno 2007, Parte II Serie A;
• da detta unione sono nati i figli: (nato il [...] a ), Persona_7 Per_2
(nato a [...] [...]), (nato a [...] Persona_6 Per_2 Persona_1 Per_2
24.02.2011), (nata ad [...] [...]), Persona_3 Per_4 Persona_5
(nato ad [...] [...]); Per_4
• che l'unione dei coniugi, dapprima di reciproca soddisfazione e gradimento, si è rivelata negli ultimi tempi difficile e intollerabile fino al punto da divenire impossibile la convivenza a causa dei comportamenti anomali posti in essere dalla che aveva intrapreso una relazione sentimentale con il proprio datore di CP_1 lavoro;
• che, nonostante l'avvio di un percorso psicologico per recuperare il rapporto di coppia, la signora si allontanava volontariamente dalla casa coniugale in data 27/7/2022, abbandonando il marito ed i cinque figli minori;
• che quindi il padre si vedeva obbligato a provvedere, in via praticamente esclusiva, all'accudimento e mantenimento dei figli, aiutato dalla madre e dalla sorella per la loro gestione;
pagina 3 di 12 • che i tentativi del ricorrente di convincere la moglie a rientrare a casa erano risultati vani poichè la stessa declinava ogni invito in tal senso ed ometteva anche di precisare il luogo dove di fatto dimorava.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di Varese chiedendo la separazione personale dal coniuge, con addebito a carico della moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
chiedeva l'affidamento in via esclusiva dei figli minori a sé stesso, collocamento dei medesimi presso di sé e assegnazione della casa coniugale, con regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione della madre con i figli. Insisteva nella richiesta di porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad €. 850,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'AU interamente al padre. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale della e prova per testi sui fatti dedotti in narrativa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/01/2023, si costituiva in giudizio la sig.ra contestando quanto ex adverso dedotto circa la crisi Controparte_1 coniugale, precisando che la unione tra i coniugi era divenuta intollerabile ormai da qualche anno e che, nonostante i tentativi di tenere insieme il rapporto, la crisi non aveva avuto una soluzione tanto che la signora si era vista costretta, dopo l'ennesimo litigio con il coniuge, a lasciare il domicilio coniugale, trasferendosi da una collega di lavoro. Tanto premesso, aderiva quindi alla domanda di separazione. Sotto il profilo personale, chiedeva di disporre l'affidamento congiunto della prole con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato in comparsa. Per quanto riguarda l'aspetto economico, chiedeva in via temporanea ed urgente di disporre il mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e assegnazione dell'AU interamente alla madre. A seguito di udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in data 11/01/2023, il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale, sentite liberamente le parti, con ordinanza del 23/01/2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e regolamentava le frequentazioni tra i figli e la madre secondo un calendario che teneva conto degli impegni lavorativi della madre. Quindi conferiva incarico ai Servizi Sociali del Comune di (luogo di residenza del padre e dei Per_2 minori) e ai Servizi Sociali di Varese (luogo di residenza della madre) di monitorare il nucleo familiare, verificando che l'affidamento congiunto, il collocamento presso il padre e le frequentazioni con la madre fossero adeguate per una serena ed equilibrata crescita psicofisica della prole e fissava un termine per il deposito della relazione di aggiornamento. Poneva a carico della madre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 400=, oltre il 50% delle spese extra assegno. Rinviava quindi la procedura avanti al Giudice Istruttore nominato per l'udienza del 11/04/2023, fissando i termini per il deposito delle memorie di rito. Integrato il contradditorio ed acquisita la relazione dei Servizi Sociali di , con ordinanza del Per_2
12/04/2023 il Giudice Istruttore, preso atto dell'accordo di entrambi i genitori sui tempi di permanenza presso la madre in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 21.01.2023, ferme tutte le ulteriori statuizioni, disponeva che la madre potesse vedere i figli minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica e infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola alle ore 21,30, con riaccompagno presso il domicilio paterno;
assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., disponeva la prosecuzione del pagina 4 di 12 monitoraggio dei Servizi Sociali in corso e fissava per la discussione sull'ammissione di mezzi di prova l'udienza del 26/09/2023. Parte resistente sostituiva medio tempore il proprio procuratore, depositando comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.. Anche parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie di rito ex art. 183 c.p.c.. All'udienza ex art. 183 c.p.c. i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie. Con provvedimento in data 14/12/2023, assunto a seguito di riserva, il Giudice ammetteva le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e ordinava a parte resistente il deposito delle dichiarazioni dei redditi 2020-2021-2022 e del certificato relativo allo stato occupazionale. Incaricati i Servizi Sociali di Gavirate, nel frattempo subentrati in sostituzione dei Servizi Sociali di Varese stante il cambio di residenza della resistente, di dar corso all'indagine disposta con ordinanza presidenziale, fissava l'udienza per l'espletamento della prova orale, riservandosi all'esito della stessa l'ascolto dei minori. Acquisite ulteriori relazioni da parte dei Servizi Sociali, venivano espletate le prove orali e successivamente ascoltati i figli minori delle parti, e Quindi, Persona_6 Persona_1 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19/03/2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico. La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Preliminarmente si rileva che la causa è matura per la decisione sulla base delle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio, con conseguente rigetto delle istanze istruttore reiterate dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
1. Pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Gavirate in data 25/08/2007, come da relativo Atto di Matrimonio n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2007. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2. La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione alla moglie articolata da è fondata e Parte_1 deve essere accolta.
pagina 5 di 12 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta infatti una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2007, n. 25618). Nel caso di specie, lamenta il ricorrente che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è causalmente riconducibile ai comportamenti della moglie la quale, oltre ad aver violato l'obbligo di fedeltà avendo instaurato una relazione affettiva con il proprio datore di lavoro, signor Parte_2 ha improvvisamente abbandonato il domicilio coniugale, lasciando il marito con i 5 figli minori. Pur essendo pacifico che la signora è andata a convivere con il sig. quantomeno CP_1 Pt_2 da settembre 2022 (circostanza ammessa dalla stessa nel corso dell'udienza presidenziale), la stessa ha negato che la relazione abbia causato la crisi coniugale, iniziata – secondo la sua tesi - ben prima. Sulla sussistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, parte ricorrente ha dedotto capitoli di prova orale, ammessi in parte dal G.I.. La teste ha confermato di essere a conoscenza della relazione extraconiugale Testimone_1 intrattenuta dalla signora non solo per averla vista scambiare effusioni con un Controparte_1 uomo (la signora, sentita sul capitolo 15 “Vero che durante la festa della “Notte Rosa” di Gavirate nel luglio 2022 ho visto , abbracciata con altro uomo, scambiarsi effusioni Controparte_1 amorose” ha confermato la circostanza precisando: “…era il sig. , io l'ho riconosciuto. Pt_2
Soprattutto ho riconosciuto lei. Ricordo che avvisai subito ), ma anche in quanto Per_8 confidatogli dalla stessa signora (la teste ha confermato il cap. 14: “Vero che CP_1 CP_1
, dopo aver iniziato a lavorare nell'ottobre 2021 ed ancora agli inizi del 2022 dichiarava
[...] alla sig.ra , amica comune dei coniugi, di aver conosciuto sul luogo di lavoro un Testimone_1 collega , tale , verso cui provava attrazione tanto da sentire “ le farfalle nello stomaco” Parte_2
e con il quale aveva intrapreso relazione sentimentale”). La suddetta testimonianza risulta attendibile, non emergendo elementi che inducano a dubitare della genuinità e della attendibilità del teste, amica della coppia che, dopo quanto accaduto, ha semplicemente dichiarato di aver preso le difese del marito, espressione che non la rende certo inattendibile. Anche la teste sorella del ricorrente, nonostante abbia confermato alcune Testimone_2 circostanze de relato, ha offerto elementi concreti per confermare la tesi del tradimento della moglie in costanza di matrimonio;
la signora, dopo aver descritto l'atteggiamento assente della moglie in occasioni di incontri familiari (quando la si estraniava dal contesto per stare al telefono o CP_1 messaggiare), ha invero affermato “…litigavano anche per via del Berva. Io non ero a casa con loro ma da quanto so, da quando la signora ha iniziato a lavorare, litigavano perché lei CP_1
pagina 6 di 12 era sempre al lavoro o comunque non si sapeva bene dove fosse e tutto il carico dei bambini era in capo a mio fratello…”. Il fatto che abbia intrattenuto una relazione extraconiugale e che la scoperta del Controparte_1 tradimento abbia determinato irreversibilmente il venire meno della convivenza coniugale costituisce circostanza altresì confermata dalla cronologia degli eventi. Invero, a fronte della dichiarazione della stessa signora resa ai Servizi Sociali secondo cui la vita matrimoniale è andata avanti per circa 15 anni con sufficiente tranquillità e armonia, risulta incontestato che le discussioni e i litigi tra le parti siano insorti solo dopo l'inizio del rapporto di lavoro nell'ottobre 2021 della signora presso il punto Vodafone ove la stessa ha conosciuto il sig. con il quale ha poi Pt_2 instaurato una convivenza a solo un mese di distanza dalla sua fuoriuscita di casa e con il quale dopo circa un anno ha avuto un figlio. I servizi sociali hanno dato atto che, secondo il racconto della signora , la coppia ha iniziato ad avere parecchie discussioni legate ai suoi turni CP_1 lavorativi, al deterioramento della relazione di coppia e alla gelosia del marito, affermazioni tutte che ancora una volta confermano come la crisi coniugale sia insorta soltanto in quel periodo e che non era pregressa. Ad ogni buon conto, si osserva che non risulta provata la sussistenza di una crisi coniugale anteriore alla accertata violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della sig.ra . La CP_1 resistente, infatti, pur avendo genericamente dedotto l'esistenza di una situazione di crisi preesistente alla instaurazione della accertata relazione extraconiugale, non ha invero specificamente indicato, prima ancora che offerto di provare, le circostanze, le incomprensioni e i comportamenti che avrebbero determinato la preesistenza di una situazione di crisi coniugale già irrimediabilmente in atto.
Alle considerazioni che precedono deve infine aggiungersi che, anche a voler ammettere che fosse in atto una crisi di coppia, l'abbandono improvviso della casa coniugale da parte della signora – così lasciando solo il marito nella gestione e cura della numerosa prole in tenera età – in assenza di gravi motivi che possano giustificare l'allontanamento dal domicilio costituisce ulteriore violazione dell'obbligo di reciproca assistenza derivante dal matrimonio (cfr Cass. n. 25663/2014:
“L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione).
Pertanto, conclusivamente, ritenuto provato che la situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza è stata determinata dalla scoperta da parte del marito della relazione extra coniugale della moglie, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione alla moglie, articolata dal sig. , sia fondata e debba essere accolta. Parte_1
3. La responsabilità genitoriale: affido – collocamento
Rilevato che nelle more del giudizio il figlio (nato il [...]) ha raggiunto la Persona_7 maggiore età, ritiene il Collegio di dover confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori , nato a [...] [...], , nato a [...] Persona_6 Per_2 Persona_1 Per_2
24.02.2011, nata ad [...] [...], nato ad [...] Persona_3 Per_4 Persona_5 Per_4
17.04.2018, non sussistendo situazioni e condizioni che impongano una deroga al principio della bigenitorialità.
pagina 7 di 12 Si ricorda che l'affidamento condiviso è previsto dal nostro ordinamento quale regola generale, espressione del diritto alla bigenitorialità, di cui ogni minore è portatore;
ciò è ben espresso dallo stesso dato letterale della norma, che all'art. 337 ter c.c. prevede che il giudice disponga circa l'affidamento della prole “…valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”. In assenza di elementi che richiedono di intervenire per limitare la responsabilità genitoriale (nonostante aspetti di vulnerabilità personale in entrambi i genitori legati alla storia di coppia riscontrati dai Servizi Sociali ma che non sono tali da assurgere a situazioni che possano alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio psicofisico dei minori, pregiudicando il loro superiore interesse) e per alterare le attuali consuetudini di vita, deve essere mantenuto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento della prole presso il padre. Ciò anche con riferimento al figlio dal Per_6 momento che le difficoltà di frequentazioni tra lo stesso e la madre non sono di per sé sufficienti per limitare la responsabilità genitoriale materna (la quale pertanto può essere investita della possibilità di adottare con l'altro genitore le scelte più importanti relative al figlio) ma attengono semplicemente ad aspetti relazionali e al vissuto del ragazzo, che dovrà essere rispettato. Circa la conferma dell'affido condiviso per tutti i figli minori e il loro collocamento, si ritiene rilevante richiamare, oltre alle relazioni depositate dai Servizi incaricati (nella relazione del 17/08/2023 dei Servizi Sociali di il sig. è stato descritto come genitore Per_2 Parte_1 dotato di “…buone capacità genitoriali, orientando tutte le sue energie verso i bambini da cui appare sinceramente legato e devoto”; circa la signora i Servizi nella relazione del CP_1
22/3/2024, hanno esposto che la stessa “… appalesa e manifesta una buona e serena identificazione materna, a garanzia di un corretto accudimento della prole… Non si ravvedono condizioni pregiudizievoli nel rapporto madre/figli …”), le dichiarazioni rese dai figli minori e Per_6 Per_1 nel corso della loro audizione da parte del G.I.. In particolare ha dichiarato: “…Con papà va Per_1 tutto bene. ADR: ci aiutano molto i nonni e gli zii. ADR: io quando vado a scuola, finite le lezioni torno a casa e trovo papà che di solito finisce il turno alle ore 14.00. ADR: La nonna ci aiuta, per lo più, con la gestione della casa. ADR: la mamma la vedo a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dopo cena e ogni settimana il martedì da dopo scuola sino a dopo cena. ADR: Vado con e a casa di mamma. ADR: e non vengono. Per_9 Per_3 Per_7 Per_6
ADR: A la mamma non scrive molto. ADR: quanto a non so dire perché non veda la Per_6 Per_7 mamma. ADR: ho un mio cellulare e sento mia madre due o tre volte a settimana. Per lo più mi cerca lei. ADR: anche ha un suo cellulare, anche se senza SIM, e la sente con la stessa Per_3 frequenza. ADR: il rapporto con mamma va bene tutto sommato anche se non posso dire che sia uguale a prima. ADR: non abbiamo più parlato con la mamma di quello che è successo con papà. ADR: è capitato qualche volta che non sia andato a casa sua ma non per problemi legati al mio rapporto con lei ma per mie questioni, perché non mi andava insomma …”. Tali affermazioni confermano che il ragazzino, così come i fratelli minori, stanno mantenendo costanti frequentazioni e rapporti con la madre (da sempre assai diluiti, per non dire quasi inesistenti, con i figli più grandi) ma che sono abituati a vivere nel contesto paterno, ove stanno bene e ove sono ben accuditi anche grazie alla presenza della nonna che in questi anni si è presa cura dei minori coadiuvando il figlio. Per quanto riguarda le facoltà di visita a favore della madre, fermo il fatto che il figlio maggiorenne risulta ormai in grado di prendere accordi con il genitore non collocatario e che il padre Per_7 dovrà cercare di sollecitare i figli a rispettare le visite presso la madre con regolarità (ciò comunque nel rispetto della volontà di , sia tenuto conto della sua età che del fatto che da sempre si è Per_6
pagina 8 di 12 mostrato poco disponibile nei confronti della madre) – si ritiene di dover disciplinare le frequentazioni con i figli minori secondo la seguente regolamentazione:
- la madre potrà vedere i figli minori -a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica, allorquando riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, allorquando la madre riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- per quanto riguarda le festività, la madre potrà tenere i figli con sé secondo la seguente regolamentazione: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto. Dato atto di quanto riscontrato dagli operatori del Servizio della Parte_3
nell'ultima relazione del 18/2/2025 ed in particolare nel corso di un colloquio congiunto
[...] con le parti (ove si è dato atto che i genitori “…faticano ad avere uno scambio relazionale efficace: pur avendo entrambi in mente la natura o la finalità dell'incontro, appare necessaria la mediazione dell'operatore perché i toni tendono a surriscaldarsi rapidamente… nonostante le criticità emergenti, appare presente in entrambi un pensiero sui bambini e una volontà di collaborare, una relazione che però è ancora connotata da vissuti di diffidenza e rabbia, in un passato ancora da rielaborare. Durante i colloqui individuali, avvenuti dopo mesi dal congiunto, osserviamo in entrambi i momenti dedicati un'apertura maggiore di un genitore verso l'altro…”), ritiene il Collegio di dover sollecitare i signori e ad intraprendere un Parte_1 Controparte_1 percorso di CO.GE. per meglio gestire le loro difficoltà di dialogo/collaborazione ed in particolare per essere supportati nelle modalità comunicative funzionali ad un più efficiente esercizio della genitorialità condivisa. Si ritiene superfluo disporre l'ascolto della minore (che nelle more del giudizio è Persona_3 divenuta ultra dodicenne), dal momento che già diverse figure professionali hanno avuto modo di relazionare sulla condizione della minore non rilevando particolari criticità.
4. Le pronunce di carattere economico
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811). Nel caso di specie, dato atto che attualmente la signora – che nel corso del Controparte_1 giudizio non ha pressoché mai ottemperato all'obbligo di versare quanto disposto a titolo di mantenimento della prole - risulta essere disoccupata (anche se la stessa aveva dichiarato ai Servizi Sociali di Gavirate di aver trovato una occupazione presso il negozio Trony, situazione che non è mai stata chiarita - cfr. relazione Servizi Sociali del 29/03/2024) e che il sig. risulta Parte_1 svolgere attività lavorativa come operaio presso la società Mascioni, con stipendio mensile netto di pagina 9 di 12 €. 1.500,00=, ritiene il Collegio di dover disporre l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei 4 figli minorenni – escluso il maggiorenne che ha iniziato a lavorare - con Per_7 il versamento di un assegno mensile di €. 480= (€. 120= per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese. Ciò tenuto conto del fatto che il dovere di mantenimento dei figli non può essere mai escluso del tutto a carico di entrambi i genitori, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), neanche in caso di situazione di disoccupazione (anche tenuto conto del fatto che la madre è ancora giovane e che non ha problemi di salute che le precludano di svolgere attività lavorativa); a ciò si deve aggiungere che il contributo deve tener conto delle sempre crescenti esigenze dei figli, del fatto che la signora convive stabilmente con il proprio compagno e che il sig. deve Parte_1 provvedere al pagamento del canone di locazione della casa ove vive con la prole (ammontante a €. 600= mensili). Si conferma che l'assegno unico dovrà essere percepito interamente dal padre che sta mantenendo da anni i figli, tenuto conto dell'inadempienza della madre.
5. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale condotta in locazione viene assegnata al ricorrente, , genitore che Parte_1 ivi è rimasto a vivere con i cinque figli.
6. Ulteriori domande e richieste svolte in giudizio
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda della resistente relativa al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità dei figli spettando la relativa competenza funzionale, in assenza di accordo tra le parti, al giudice tutelare ex art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185.
7. Le spese di lite
La natura della causa e la necessità della lite per ottenere la pronuncia sullo status giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3; la restante quota di 2/3 delle spese deve essere posta a carico di parte convenuta soccombente, liquidata come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000,01- € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario in Gavirate in data 25/08/2007, come da relativo Atto di Matrimonio n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2007; 2) DICHIARA ex art. 151, comma 2, c.c. la separazione addebitabile alla moglie CP_1
[...]
pagina 10 di 12 3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
4) DISPONE che i figli minori , nato a [...] [...], Persona_6 Per_2 Per_1
, nato a [...] [...], nata ad [...] [...],
[...] Per_2 Persona_3 Per_4
nato ad [...] [...] rimangano affidati congiuntamente ad Persona_5 Per_4 entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
5) DISPONE, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario:
- la madre potrà vedere i figli minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica, allorquando riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, allorquando la madre riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- per quanto riguarda le festività, la madre potrà tenere i figli con sé secondo la seguente regolamentazione: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- nel periodo estivo, la madre potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i genitori e, in mancanza, nel mese di agosto.
6) DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei 4 figli minori mediante la corresponsione dell'importo di € 480= (€. 120= a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
l'AU verrà corrisposto interamente al padre;
7) ASSEGNA la casa coniugale al padre;
Parte_1
8) DICHIARA inammissibile, in questa sede, la ulteriore domande svolte;
9) COMPENSA tra le parti la quota di 1/3 delle spese di lite;
ND parte convenuta soccombente al pagamento della restante quota di spese, liquidata in complessivi €. 5.077=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
pagina 11 di 12 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.2868/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CALMA GIUSEPPA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA SISTI presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni come di seguito riportato:
Per parte ricorrente : Parte_1
“ Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e per fatto Parte_1 Controparte_1 e colpa addebitabile alla signora . Controparte_1
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, al ricorrente attore
, genitore che ivi è rimasto a vivere con i cinque figli minori. Parte_1
pagina 1 di 12 - Confermare l'affidamento condiviso solo per i tre figli minori ( , Persona_1 Per_2 24/2/2011), ( , 11/4/2013) e ( , 17/4/2018) , Persona_3 Per_4 Persona_5 Per_4 confermando altresì il collocamento degli stessi presso il padre. - Confermare le modalità di visita ed i tempi di permanenza dei figli minori presso la madre, genitore non collocatario, come disposto con ordinanza ex art. 708 c.p.c. in data 21.1.2023 dal Presidente, Dott.ssa NA Fumagalli , e parzialmente modificati su accordo delle parti con ordinanza in data 12.04.2023 dal Giudice Istruttore, Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, che di seguito si ritrascrivono: “ La madre potrà vedere i figli minori: -a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica, allorquando riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, allorquando la madre riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno ” ( Vedasi Ordinanza 12.4.2023 del Giudice Istruttore Dott.ssa H. M.R. Lo Giudice ). “…per quanto riguarda le festività, la madre potrà tenere i figli con sé secondo la seguente regolamentazione: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre , gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio , gli anni pari e nel periodo pasquale , ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo , infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto (Vedasi Ordinanza 21.01.2023 del Presidente Dott.ssa E. Fumagalli ex art. 708 c.p.c. ).
-Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, dettando se del caso Persona_6 tempi e modalità di frequentazione con la madre, avuto riguardo al rapporto con la stessa ed alle espresse volontà del minore. Darsi atto che il figlio ( , 26.5.2006) è Persona_7 Per_2 divenuto medio tempore maggiorenne e convive con il padre. -Confermare incarico ai Servizi Sociali del Comune di (luogo di residenza dei minori che vivono con il padre ) e del Per_2 Comune di residenza della madre -attualmente Comune di Cuveglio- di prosecuzione del monitoraggio della situazione del nucleo familiare e di coadiuvare, se del caso, i genitori nella regolamentazione delle visite e frequentazioni e nello svolgimento dei rapporti con i figli al fine di garantire agli stessi le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica , con relazioni al Tribunale semestrali o annuali. -Confermare a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito assegno mensile per contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 400,00 mensili, come disposta dal Presidente Dott.ssa NA Fumagalli, per la momentanea asserita situazione di disoccupazione della , o di quel diverso importo che CP_1 sarà ritenuto di giustizia, soggetto annualmente ad aggiornamento ISTAT, da versarsi al padre affidatario e collocatario dei figli nei primi 10 gg. del mese con accredito sul conto corrente dello stesso tramite bonifico bancario, oltre al rimborso delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese nella misura del 50% da versarsi al padre entro i primi 10 giorni del mese con le stesse modalità. -Confermare l'attribuzione al padre, genitore affidatario-collocatario dei CP_ figli minori l'assegno unico universale erogato dall' nella misura del 100% . -Adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse dei figli minori. -Respingere tutte le avverse domande, istanze e conclusioni infondate in fatto e diritto. -Con favore di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: -Si rinnovano per i suddetti fini le istanze di prova richieste con memoria ex at. 183 comma VI n. 2 c.p.c. , non ammesse, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte. -Considerato che la figlia compie i 12 anni nel mese l'11 aprile p.v., Persona_3 valutarsi l'audizione della stessa da parte del Giudice ai sensi della normativa vigente. -Con salvezza di ogni diritto.”;
Per parte resistente : Controparte_1
pagina 2 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e ; affidare i figli minori , , , ad Parte_1 Controparte_1 Per_7 Per_6 Per_1 Per_3 Per_5 entrambi i genitori;
in temporanee ed urgente, salvi diversi accordi tra le parti, disporre il collocamento prevalente presso la madre Sig. , stabilendo che il padre possa Controparte_1 vedere e tenere con sé i figli per la settimana in cui lavorerà nel turno mattutino da comunicarsi non appena conosciuto con attestazione delle circostanze, ed in ogni caso dal sabato mattina alla domenica sera, oltre alla paritaria alternanza durante le vacanze natalizie prevedendo, in ogni caso, la cena ed il pernottamento del giorno 24/12 con un genitore ed il pranzo del giorno 25/12 con l'altro, durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30/06 di ogni anno e per una settimana nel periodo invernale da concordarsi entro il 30/11 di ogni anno;
-nel merito, ad esito della fase istruttoria, rimettendosi a qualsivoglia decisione il Tribunale adito riterrà opportuna nel migliore interesse dei minori e delle parti;
-sempre in via temporanee ed urgente disporre che ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto di figli, con attribuzione alla madre dell'assegno unico universale anche a titolo perequativo, e divisione al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
-nel merito, ad esito della fase istruttoria, rimettendosi alla decisione del Tribunale per ogni eventuale contributo economico, tenuto conto della decidenda collocazione dei minori e di ogni conseguente statuizione;
-autorizzare entrambi i genitori al rilascio ed ai successivi rinnovi dei documenti validi per 'espatrio anche dei figli minori. Rifuse le spese di lite ”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2022 conveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 25/08/2007, in Gavirate (VA), come da relativo atto di Matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Gavirate, n. 15, anno 2007, Parte II Serie A;
• da detta unione sono nati i figli: (nato il [...] a ), Persona_7 Per_2
(nato a [...] [...]), (nato a [...] Persona_6 Per_2 Persona_1 Per_2
24.02.2011), (nata ad [...] [...]), Persona_3 Per_4 Persona_5
(nato ad [...] [...]); Per_4
• che l'unione dei coniugi, dapprima di reciproca soddisfazione e gradimento, si è rivelata negli ultimi tempi difficile e intollerabile fino al punto da divenire impossibile la convivenza a causa dei comportamenti anomali posti in essere dalla che aveva intrapreso una relazione sentimentale con il proprio datore di CP_1 lavoro;
• che, nonostante l'avvio di un percorso psicologico per recuperare il rapporto di coppia, la signora si allontanava volontariamente dalla casa coniugale in data 27/7/2022, abbandonando il marito ed i cinque figli minori;
• che quindi il padre si vedeva obbligato a provvedere, in via praticamente esclusiva, all'accudimento e mantenimento dei figli, aiutato dalla madre e dalla sorella per la loro gestione;
pagina 3 di 12 • che i tentativi del ricorrente di convincere la moglie a rientrare a casa erano risultati vani poichè la stessa declinava ogni invito in tal senso ed ometteva anche di precisare il luogo dove di fatto dimorava.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di Varese chiedendo la separazione personale dal coniuge, con addebito a carico della moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
chiedeva l'affidamento in via esclusiva dei figli minori a sé stesso, collocamento dei medesimi presso di sé e assegnazione della casa coniugale, con regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione della madre con i figli. Insisteva nella richiesta di porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad €. 850,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'AU interamente al padre. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale della e prova per testi sui fatti dedotti in narrativa. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/01/2023, si costituiva in giudizio la sig.ra contestando quanto ex adverso dedotto circa la crisi Controparte_1 coniugale, precisando che la unione tra i coniugi era divenuta intollerabile ormai da qualche anno e che, nonostante i tentativi di tenere insieme il rapporto, la crisi non aveva avuto una soluzione tanto che la signora si era vista costretta, dopo l'ennesimo litigio con il coniuge, a lasciare il domicilio coniugale, trasferendosi da una collega di lavoro. Tanto premesso, aderiva quindi alla domanda di separazione. Sotto il profilo personale, chiedeva di disporre l'affidamento congiunto della prole con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato in comparsa. Per quanto riguarda l'aspetto economico, chiedeva in via temporanea ed urgente di disporre il mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e assegnazione dell'AU interamente alla madre. A seguito di udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in data 11/01/2023, il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale, sentite liberamente le parti, con ordinanza del 23/01/2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e regolamentava le frequentazioni tra i figli e la madre secondo un calendario che teneva conto degli impegni lavorativi della madre. Quindi conferiva incarico ai Servizi Sociali del Comune di (luogo di residenza del padre e dei Per_2 minori) e ai Servizi Sociali di Varese (luogo di residenza della madre) di monitorare il nucleo familiare, verificando che l'affidamento congiunto, il collocamento presso il padre e le frequentazioni con la madre fossero adeguate per una serena ed equilibrata crescita psicofisica della prole e fissava un termine per il deposito della relazione di aggiornamento. Poneva a carico della madre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 400=, oltre il 50% delle spese extra assegno. Rinviava quindi la procedura avanti al Giudice Istruttore nominato per l'udienza del 11/04/2023, fissando i termini per il deposito delle memorie di rito. Integrato il contradditorio ed acquisita la relazione dei Servizi Sociali di , con ordinanza del Per_2
12/04/2023 il Giudice Istruttore, preso atto dell'accordo di entrambi i genitori sui tempi di permanenza presso la madre in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 21.01.2023, ferme tutte le ulteriori statuizioni, disponeva che la madre potesse vedere i figli minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica e infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola alle ore 21,30, con riaccompagno presso il domicilio paterno;
assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., disponeva la prosecuzione del pagina 4 di 12 monitoraggio dei Servizi Sociali in corso e fissava per la discussione sull'ammissione di mezzi di prova l'udienza del 26/09/2023. Parte resistente sostituiva medio tempore il proprio procuratore, depositando comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.. Anche parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie di rito ex art. 183 c.p.c.. All'udienza ex art. 183 c.p.c. i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie. Con provvedimento in data 14/12/2023, assunto a seguito di riserva, il Giudice ammetteva le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e ordinava a parte resistente il deposito delle dichiarazioni dei redditi 2020-2021-2022 e del certificato relativo allo stato occupazionale. Incaricati i Servizi Sociali di Gavirate, nel frattempo subentrati in sostituzione dei Servizi Sociali di Varese stante il cambio di residenza della resistente, di dar corso all'indagine disposta con ordinanza presidenziale, fissava l'udienza per l'espletamento della prova orale, riservandosi all'esito della stessa l'ascolto dei minori. Acquisite ulteriori relazioni da parte dei Servizi Sociali, venivano espletate le prove orali e successivamente ascoltati i figli minori delle parti, e Quindi, Persona_6 Persona_1 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19/03/2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico. La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
Preliminarmente si rileva che la causa è matura per la decisione sulla base delle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio, con conseguente rigetto delle istanze istruttore reiterate dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
1. Pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Gavirate in data 25/08/2007, come da relativo Atto di Matrimonio n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2007. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2. La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione alla moglie articolata da è fondata e Parte_1 deve essere accolta.
pagina 5 di 12 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta infatti una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2007, n. 25618). Nel caso di specie, lamenta il ricorrente che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è causalmente riconducibile ai comportamenti della moglie la quale, oltre ad aver violato l'obbligo di fedeltà avendo instaurato una relazione affettiva con il proprio datore di lavoro, signor Parte_2 ha improvvisamente abbandonato il domicilio coniugale, lasciando il marito con i 5 figli minori. Pur essendo pacifico che la signora è andata a convivere con il sig. quantomeno CP_1 Pt_2 da settembre 2022 (circostanza ammessa dalla stessa nel corso dell'udienza presidenziale), la stessa ha negato che la relazione abbia causato la crisi coniugale, iniziata – secondo la sua tesi - ben prima. Sulla sussistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, parte ricorrente ha dedotto capitoli di prova orale, ammessi in parte dal G.I.. La teste ha confermato di essere a conoscenza della relazione extraconiugale Testimone_1 intrattenuta dalla signora non solo per averla vista scambiare effusioni con un Controparte_1 uomo (la signora, sentita sul capitolo 15 “Vero che durante la festa della “Notte Rosa” di Gavirate nel luglio 2022 ho visto , abbracciata con altro uomo, scambiarsi effusioni Controparte_1 amorose” ha confermato la circostanza precisando: “…era il sig. , io l'ho riconosciuto. Pt_2
Soprattutto ho riconosciuto lei. Ricordo che avvisai subito ), ma anche in quanto Per_8 confidatogli dalla stessa signora (la teste ha confermato il cap. 14: “Vero che CP_1 CP_1
, dopo aver iniziato a lavorare nell'ottobre 2021 ed ancora agli inizi del 2022 dichiarava
[...] alla sig.ra , amica comune dei coniugi, di aver conosciuto sul luogo di lavoro un Testimone_1 collega , tale , verso cui provava attrazione tanto da sentire “ le farfalle nello stomaco” Parte_2
e con il quale aveva intrapreso relazione sentimentale”). La suddetta testimonianza risulta attendibile, non emergendo elementi che inducano a dubitare della genuinità e della attendibilità del teste, amica della coppia che, dopo quanto accaduto, ha semplicemente dichiarato di aver preso le difese del marito, espressione che non la rende certo inattendibile. Anche la teste sorella del ricorrente, nonostante abbia confermato alcune Testimone_2 circostanze de relato, ha offerto elementi concreti per confermare la tesi del tradimento della moglie in costanza di matrimonio;
la signora, dopo aver descritto l'atteggiamento assente della moglie in occasioni di incontri familiari (quando la si estraniava dal contesto per stare al telefono o CP_1 messaggiare), ha invero affermato “…litigavano anche per via del Berva. Io non ero a casa con loro ma da quanto so, da quando la signora ha iniziato a lavorare, litigavano perché lei CP_1
pagina 6 di 12 era sempre al lavoro o comunque non si sapeva bene dove fosse e tutto il carico dei bambini era in capo a mio fratello…”. Il fatto che abbia intrattenuto una relazione extraconiugale e che la scoperta del Controparte_1 tradimento abbia determinato irreversibilmente il venire meno della convivenza coniugale costituisce circostanza altresì confermata dalla cronologia degli eventi. Invero, a fronte della dichiarazione della stessa signora resa ai Servizi Sociali secondo cui la vita matrimoniale è andata avanti per circa 15 anni con sufficiente tranquillità e armonia, risulta incontestato che le discussioni e i litigi tra le parti siano insorti solo dopo l'inizio del rapporto di lavoro nell'ottobre 2021 della signora presso il punto Vodafone ove la stessa ha conosciuto il sig. con il quale ha poi Pt_2 instaurato una convivenza a solo un mese di distanza dalla sua fuoriuscita di casa e con il quale dopo circa un anno ha avuto un figlio. I servizi sociali hanno dato atto che, secondo il racconto della signora , la coppia ha iniziato ad avere parecchie discussioni legate ai suoi turni CP_1 lavorativi, al deterioramento della relazione di coppia e alla gelosia del marito, affermazioni tutte che ancora una volta confermano come la crisi coniugale sia insorta soltanto in quel periodo e che non era pregressa. Ad ogni buon conto, si osserva che non risulta provata la sussistenza di una crisi coniugale anteriore alla accertata violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della sig.ra . La CP_1 resistente, infatti, pur avendo genericamente dedotto l'esistenza di una situazione di crisi preesistente alla instaurazione della accertata relazione extraconiugale, non ha invero specificamente indicato, prima ancora che offerto di provare, le circostanze, le incomprensioni e i comportamenti che avrebbero determinato la preesistenza di una situazione di crisi coniugale già irrimediabilmente in atto.
Alle considerazioni che precedono deve infine aggiungersi che, anche a voler ammettere che fosse in atto una crisi di coppia, l'abbandono improvviso della casa coniugale da parte della signora – così lasciando solo il marito nella gestione e cura della numerosa prole in tenera età – in assenza di gravi motivi che possano giustificare l'allontanamento dal domicilio costituisce ulteriore violazione dell'obbligo di reciproca assistenza derivante dal matrimonio (cfr Cass. n. 25663/2014:
“L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione).
Pertanto, conclusivamente, ritenuto provato che la situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza è stata determinata dalla scoperta da parte del marito della relazione extra coniugale della moglie, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione alla moglie, articolata dal sig. , sia fondata e debba essere accolta. Parte_1
3. La responsabilità genitoriale: affido – collocamento
Rilevato che nelle more del giudizio il figlio (nato il [...]) ha raggiunto la Persona_7 maggiore età, ritiene il Collegio di dover confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori , nato a [...] [...], , nato a [...] Persona_6 Per_2 Persona_1 Per_2
24.02.2011, nata ad [...] [...], nato ad [...] Persona_3 Per_4 Persona_5 Per_4
17.04.2018, non sussistendo situazioni e condizioni che impongano una deroga al principio della bigenitorialità.
pagina 7 di 12 Si ricorda che l'affidamento condiviso è previsto dal nostro ordinamento quale regola generale, espressione del diritto alla bigenitorialità, di cui ogni minore è portatore;
ciò è ben espresso dallo stesso dato letterale della norma, che all'art. 337 ter c.c. prevede che il giudice disponga circa l'affidamento della prole “…valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”. In assenza di elementi che richiedono di intervenire per limitare la responsabilità genitoriale (nonostante aspetti di vulnerabilità personale in entrambi i genitori legati alla storia di coppia riscontrati dai Servizi Sociali ma che non sono tali da assurgere a situazioni che possano alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio psicofisico dei minori, pregiudicando il loro superiore interesse) e per alterare le attuali consuetudini di vita, deve essere mantenuto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento della prole presso il padre. Ciò anche con riferimento al figlio dal Per_6 momento che le difficoltà di frequentazioni tra lo stesso e la madre non sono di per sé sufficienti per limitare la responsabilità genitoriale materna (la quale pertanto può essere investita della possibilità di adottare con l'altro genitore le scelte più importanti relative al figlio) ma attengono semplicemente ad aspetti relazionali e al vissuto del ragazzo, che dovrà essere rispettato. Circa la conferma dell'affido condiviso per tutti i figli minori e il loro collocamento, si ritiene rilevante richiamare, oltre alle relazioni depositate dai Servizi incaricati (nella relazione del 17/08/2023 dei Servizi Sociali di il sig. è stato descritto come genitore Per_2 Parte_1 dotato di “…buone capacità genitoriali, orientando tutte le sue energie verso i bambini da cui appare sinceramente legato e devoto”; circa la signora i Servizi nella relazione del CP_1
22/3/2024, hanno esposto che la stessa “… appalesa e manifesta una buona e serena identificazione materna, a garanzia di un corretto accudimento della prole… Non si ravvedono condizioni pregiudizievoli nel rapporto madre/figli …”), le dichiarazioni rese dai figli minori e Per_6 Per_1 nel corso della loro audizione da parte del G.I.. In particolare ha dichiarato: “…Con papà va Per_1 tutto bene. ADR: ci aiutano molto i nonni e gli zii. ADR: io quando vado a scuola, finite le lezioni torno a casa e trovo papà che di solito finisce il turno alle ore 14.00. ADR: La nonna ci aiuta, per lo più, con la gestione della casa. ADR: la mamma la vedo a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dopo cena e ogni settimana il martedì da dopo scuola sino a dopo cena. ADR: Vado con e a casa di mamma. ADR: e non vengono. Per_9 Per_3 Per_7 Per_6
ADR: A la mamma non scrive molto. ADR: quanto a non so dire perché non veda la Per_6 Per_7 mamma. ADR: ho un mio cellulare e sento mia madre due o tre volte a settimana. Per lo più mi cerca lei. ADR: anche ha un suo cellulare, anche se senza SIM, e la sente con la stessa Per_3 frequenza. ADR: il rapporto con mamma va bene tutto sommato anche se non posso dire che sia uguale a prima. ADR: non abbiamo più parlato con la mamma di quello che è successo con papà. ADR: è capitato qualche volta che non sia andato a casa sua ma non per problemi legati al mio rapporto con lei ma per mie questioni, perché non mi andava insomma …”. Tali affermazioni confermano che il ragazzino, così come i fratelli minori, stanno mantenendo costanti frequentazioni e rapporti con la madre (da sempre assai diluiti, per non dire quasi inesistenti, con i figli più grandi) ma che sono abituati a vivere nel contesto paterno, ove stanno bene e ove sono ben accuditi anche grazie alla presenza della nonna che in questi anni si è presa cura dei minori coadiuvando il figlio. Per quanto riguarda le facoltà di visita a favore della madre, fermo il fatto che il figlio maggiorenne risulta ormai in grado di prendere accordi con il genitore non collocatario e che il padre Per_7 dovrà cercare di sollecitare i figli a rispettare le visite presso la madre con regolarità (ciò comunque nel rispetto della volontà di , sia tenuto conto della sua età che del fatto che da sempre si è Per_6
pagina 8 di 12 mostrato poco disponibile nei confronti della madre) – si ritiene di dover disciplinare le frequentazioni con i figli minori secondo la seguente regolamentazione:
- la madre potrà vedere i figli minori -a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica, allorquando riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, allorquando la madre riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- per quanto riguarda le festività, la madre potrà tenere i figli con sé secondo la seguente regolamentazione: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto. Dato atto di quanto riscontrato dagli operatori del Servizio della Parte_3
nell'ultima relazione del 18/2/2025 ed in particolare nel corso di un colloquio congiunto
[...] con le parti (ove si è dato atto che i genitori “…faticano ad avere uno scambio relazionale efficace: pur avendo entrambi in mente la natura o la finalità dell'incontro, appare necessaria la mediazione dell'operatore perché i toni tendono a surriscaldarsi rapidamente… nonostante le criticità emergenti, appare presente in entrambi un pensiero sui bambini e una volontà di collaborare, una relazione che però è ancora connotata da vissuti di diffidenza e rabbia, in un passato ancora da rielaborare. Durante i colloqui individuali, avvenuti dopo mesi dal congiunto, osserviamo in entrambi i momenti dedicati un'apertura maggiore di un genitore verso l'altro…”), ritiene il Collegio di dover sollecitare i signori e ad intraprendere un Parte_1 Controparte_1 percorso di CO.GE. per meglio gestire le loro difficoltà di dialogo/collaborazione ed in particolare per essere supportati nelle modalità comunicative funzionali ad un più efficiente esercizio della genitorialità condivisa. Si ritiene superfluo disporre l'ascolto della minore (che nelle more del giudizio è Persona_3 divenuta ultra dodicenne), dal momento che già diverse figure professionali hanno avuto modo di relazionare sulla condizione della minore non rilevando particolari criticità.
4. Le pronunce di carattere economico
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811). Nel caso di specie, dato atto che attualmente la signora – che nel corso del Controparte_1 giudizio non ha pressoché mai ottemperato all'obbligo di versare quanto disposto a titolo di mantenimento della prole - risulta essere disoccupata (anche se la stessa aveva dichiarato ai Servizi Sociali di Gavirate di aver trovato una occupazione presso il negozio Trony, situazione che non è mai stata chiarita - cfr. relazione Servizi Sociali del 29/03/2024) e che il sig. risulta Parte_1 svolgere attività lavorativa come operaio presso la società Mascioni, con stipendio mensile netto di pagina 9 di 12 €. 1.500,00=, ritiene il Collegio di dover disporre l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei 4 figli minorenni – escluso il maggiorenne che ha iniziato a lavorare - con Per_7 il versamento di un assegno mensile di €. 480= (€. 120= per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese. Ciò tenuto conto del fatto che il dovere di mantenimento dei figli non può essere mai escluso del tutto a carico di entrambi i genitori, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), neanche in caso di situazione di disoccupazione (anche tenuto conto del fatto che la madre è ancora giovane e che non ha problemi di salute che le precludano di svolgere attività lavorativa); a ciò si deve aggiungere che il contributo deve tener conto delle sempre crescenti esigenze dei figli, del fatto che la signora convive stabilmente con il proprio compagno e che il sig. deve Parte_1 provvedere al pagamento del canone di locazione della casa ove vive con la prole (ammontante a €. 600= mensili). Si conferma che l'assegno unico dovrà essere percepito interamente dal padre che sta mantenendo da anni i figli, tenuto conto dell'inadempienza della madre.
5. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale condotta in locazione viene assegnata al ricorrente, , genitore che Parte_1 ivi è rimasto a vivere con i cinque figli.
6. Ulteriori domande e richieste svolte in giudizio
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda della resistente relativa al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità dei figli spettando la relativa competenza funzionale, in assenza di accordo tra le parti, al giudice tutelare ex art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185.
7. Le spese di lite
La natura della causa e la necessità della lite per ottenere la pronuncia sullo status giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3; la restante quota di 2/3 delle spese deve essere posta a carico di parte convenuta soccombente, liquidata come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000,01- € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario in Gavirate in data 25/08/2007, come da relativo Atto di Matrimonio n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2007; 2) DICHIARA ex art. 151, comma 2, c.c. la separazione addebitabile alla moglie CP_1
[...]
pagina 10 di 12 3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
4) DISPONE che i figli minori , nato a [...] [...], Persona_6 Per_2 Per_1
, nato a [...] [...], nata ad [...] [...],
[...] Per_2 Persona_3 Per_4
nato ad [...] [...] rimangano affidati congiuntamente ad Persona_5 Per_4 entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
5) DISPONE, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario:
- la madre potrà vedere i figli minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,30 della domenica, allorquando riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- infrasettimanalmente nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30, allorquando la madre riaccompagnerà i figli presso il domicilio paterno;
- per quanto riguarda le festività, la madre potrà tenere i figli con sé secondo la seguente regolamentazione: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- nel periodo estivo, la madre potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i genitori e, in mancanza, nel mese di agosto.
6) DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei 4 figli minori mediante la corresponsione dell'importo di € 480= (€. 120= a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
l'AU verrà corrisposto interamente al padre;
7) ASSEGNA la casa coniugale al padre;
Parte_1
8) DICHIARA inammissibile, in questa sede, la ulteriore domande svolte;
9) COMPENSA tra le parti la quota di 1/3 delle spese di lite;
ND parte convenuta soccombente al pagamento della restante quota di spese, liquidata in complessivi €. 5.077=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
pagina 11 di 12 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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