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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/11/2024, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 633/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 30.04.2024 da nata ad [...], il [...] e ivi residente in [...]
Menotti 11, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta C.F._1
Capocasa, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in
Grottammare, Via XX Settembre 32
RICORRENTE
CONTRO
C.F.: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
9.3.1967 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Franco
Ianni, elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore sito in Sant'Egidio alla
Vibrata (TE), Via G. Matteotti 51
RESISTENTE con l'intervento del P.M. che in data 24.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, ulla premessa che: Parte_1
- in data 08.07.1995 contraeva matrimonio concordatario in Ascoli Piceno con il sig.
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Menotti n. 1, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli
Piceno dell'anno 1995, al n. 131 – serie 2 parte A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- la nuova famiglia costituita fissava la sua residenza in Via Ciro Menotti n. 11 ad
Ascoli Piceno, in un immobile di proprietà esclusiva del signor sito CP_1
all'interno della proprietà dei genitori di lui, adiacente alla loro abitazione;
- dall'unione in data 08.08.2001 è nata ad [...] la figlia oggi Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- il rapporto coniugale, pur inizialmente sereno e di sentimento, si era logorato irrimediabilmente e la convivenza era divenuta intollerabile al punto da rendere impossibile la prosecuzione della vita familiare;
- la convivenza era infatti divenuta per la sig.ra motivo di disagio psicologico, Pt_1
esaurimento emotivo, inappetenza, perdita di peso eccessiva, stato di ansia perenne, attacchi di panico, non lucidità, depressione, oppressione, perdita dell'identità, astenia, di talché, con l'avallo del marito nel mese di ottobre 2022 si era Controparte_1
allontanata dalla residenza familiare ed era andata a vivere da sola in via Centini
Piccolomini 4 ad Ascoli Piceno. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale nonché, decorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. alle condizioni indicate nel ricorso. Controparte_1
Con decreto del 06.05.2024 il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore della causa la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 17.10.2024.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva Controparte_1
all'accoglimento né della domanda di separazione giudiziale né di quella successiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fossero pronunciate a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 17.10.2024 il Giudice formulava una proposta transattiva anche con riferimento allo scioglimento del matrimonio e, disposta la discussione orale sulla sentenza non definitiva sullo status, rimetteva, all'esito, la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
La regolamentazione delle spese di lite viene, pertanto, rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale fra nata ad [...], Parte_1
il 16.06.1969 e ivi residente in [...], C.F. e C.F._1
C.F.: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
9.3.1967 e ivi residente in [...], unitisi in matrimonio in data 08/07/1995 in Ascoli Piceno – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune – anno 1995, Numero 131, Parte 2, Serie A;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le prescritte annotazioni.
- dispone in merito alla prosecuzione del giudizio di separazione come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 7/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 633/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 30.04.2024 da nata ad [...], il [...] e ivi residente in [...]
Menotti 11, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta C.F._1
Capocasa, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in
Grottammare, Via XX Settembre 32
RICORRENTE
CONTRO
C.F.: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
9.3.1967 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Franco
Ianni, elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore sito in Sant'Egidio alla
Vibrata (TE), Via G. Matteotti 51
RESISTENTE con l'intervento del P.M. che in data 24.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, ulla premessa che: Parte_1
- in data 08.07.1995 contraeva matrimonio concordatario in Ascoli Piceno con il sig.
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Menotti n. 1, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli
Piceno dell'anno 1995, al n. 131 – serie 2 parte A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- la nuova famiglia costituita fissava la sua residenza in Via Ciro Menotti n. 11 ad
Ascoli Piceno, in un immobile di proprietà esclusiva del signor sito CP_1
all'interno della proprietà dei genitori di lui, adiacente alla loro abitazione;
- dall'unione in data 08.08.2001 è nata ad [...] la figlia oggi Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- il rapporto coniugale, pur inizialmente sereno e di sentimento, si era logorato irrimediabilmente e la convivenza era divenuta intollerabile al punto da rendere impossibile la prosecuzione della vita familiare;
- la convivenza era infatti divenuta per la sig.ra motivo di disagio psicologico, Pt_1
esaurimento emotivo, inappetenza, perdita di peso eccessiva, stato di ansia perenne, attacchi di panico, non lucidità, depressione, oppressione, perdita dell'identità, astenia, di talché, con l'avallo del marito nel mese di ottobre 2022 si era Controparte_1
allontanata dalla residenza familiare ed era andata a vivere da sola in via Centini
Piccolomini 4 ad Ascoli Piceno. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale nonché, decorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. alle condizioni indicate nel ricorso. Controparte_1
Con decreto del 06.05.2024 il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore della causa la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 17.10.2024.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva Controparte_1
all'accoglimento né della domanda di separazione giudiziale né di quella successiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fossero pronunciate a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 17.10.2024 il Giudice formulava una proposta transattiva anche con riferimento allo scioglimento del matrimonio e, disposta la discussione orale sulla sentenza non definitiva sullo status, rimetteva, all'esito, la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
La regolamentazione delle spese di lite viene, pertanto, rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale fra nata ad [...], Parte_1
il 16.06.1969 e ivi residente in [...], C.F. e C.F._1
C.F.: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
9.3.1967 e ivi residente in [...], unitisi in matrimonio in data 08/07/1995 in Ascoli Piceno – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune – anno 1995, Numero 131, Parte 2, Serie A;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le prescritte annotazioni.
- dispone in merito alla prosecuzione del giudizio di separazione come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 7/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo