Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 254 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in TE C.F._1
Chieti, Viale Abruzzo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Sonia Spinozzi, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in P_ C.F._2
Torrevecchia Teatina, Via Roma n. 61, presso lo studio dell'Avv. Katja Baboro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione coniugale, sita in Torrevecchia Teatina (CH) alla via Torre n. 129 resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci unitamente ai figli TE
e ;
3. Il sig. ha già trasferito la sua residenza in Per_1 Per_2 P_
Torrevecchia Teatina alla via Roma n. 113 e si obbliga a comunicare alla sig.ra
[...]
, nell'interesse dei figli, ogni variazione di recapito;
4. Il sig. Pt_1 P_ si obbliga a versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, oltre alla Per_1 metà delle spese straordinarie, da corrispondere direttamente in favore della figlia medesima;
5. I coniugi rinunciano al versamento di assegno di mantenimento essendo entrambi percettori di reddito essendo occupati a tempo indeterminato come da documentazione reddituale che si produce. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.3.2025, la sig.ra ha TE chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge sig. , con il quale P_ ha contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Francavilla al Mare il 5 luglio 1997, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 34, parte II, seria A, dell'anno 1997.
il 19.9.2002. Per_1
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali e del venir meno dell'affectio coniugalis. Ha, quindi, chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Torrevecchia Teatina, Via Torre n. 129, l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 ancora autosufficiente economicamente, nonché la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50% per ciascun genitore. Con atto depositato in data 23.5.2025 i sig.ri e TE P_
hanno chiesto congiuntamente, previo mutamento di rito, dichiararsi la
[...] separazione coniugale alle condizioni ivi indicate. All'udienza del 26.5.2025 le parti confermavano l'accordo raggiunto in ordine alla loro separazione coniugale. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Inoltre, le condizioni stabilite dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale, non contenendo alcuna disposizione contraria a norme imperative ed agli interessi dei figli. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale dei sig.ri TE
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 P_ C.F._2 alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 23.5.2025, modalità che fa proprie ed omologa;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Francavilla al mare;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 30.5.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI