Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13009 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 13009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04718/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4718 del 2023, proposto da
I.L.V.C. “Impianti Elettrici” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Ciro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Velletri Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22/12/2022 avente ad oggetto: “ Affidamento in house alla Velletri Servizi s.p.a. della gestione del servizio di luce votiva ” pubblicata il 30/01/2023 (inizio pubblicazione) e di ogni e qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusa la sconosciuta relazione dirigenziale redatta ai sensi dell’art. 192 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n° 179, convertito in L. 17/12/2012 n. 221 e lo sconosciuto schema di contratto di servizio contenente le modalità, i termini e le condizioni economiche e di gestione;
nonchè per la
declaratoria d’inefficacia ovvero per l’annullamento della convenzione eventualmente stipulata con la Velletri Servizi S.p.A.; nonché, in via subordinata, per la condanna del Comune resistente a risarcire tutti i danni patiti e patiendi per effetto dell’illegittimità degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Vista l’istanza depositata in data 31 marzo 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente, con atto di gravame notificato alle controparti in data 6 marzo 2023 e depositato in giudizio il 15 marzo 2023, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti e i provvedimenti meglio specificati in epigrafe.
2. Con i tredici mezzi di gravame articolati la odierna ricorrente ha contestato, sotto plurimi motivi, la decisione della resistente A.C. di affidare il servizio dell’illuminazione votiva da essa Società svolto da numerosi anni a favore del medesimo Comune a una Società in house , la Velletri Servizi S.p.a., a partire dal primo gennaio 2023.
3. La parte ricorrente, inoltre, ha lamentato che non le sarebbero state pagate le spese sostenute per l’ampliamento degli impianti di illuminazione votiva autorizzati con determinazione comunale n. 1140 del 19/9/2019.
4. Il 28 febbraio 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Velletri mediante il deposito di una memoria difensiva con cui ha eccepito l’infondatezza del ricorso ex adverso presentato, chiedendone la reiezione.
5. Il 31 marzo 2025 la parte ricorrente ha versato agli atti del giudizio una memoria con la quale, dopo avere premesso che l’affidamento diretto del servizio di luce votiva era stato disposto dal primo gennaio 2023 al 30 aprile 2025: “ per modo essa non ha più interesse alla prosecuzione del ricorso poiché il periodo di affidamento risulta ormai spirato e si è consumato il periodo contrattuale di interesse per l'istante e che inoltre, ad oggi, per differente politica aziendale, anche eventuali atti di affidamento del servizio de quo ad opera del comune per il periodo successivo all'affidamento impugnato, non è detto che siano appetibili per l'istante. ”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e chiesto la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
8. Osserva, infatti, il Tribunale che parte ricorrente, il 31 marzo 2025, ha depositato in giudizio un’istanza con la quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, cosicchè deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, alla stregua del fondamentale principio della domanda applicabile anche nel processo amministrativo.
9. Infatti, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della Pubblica Amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
10. Per quanto precede, quindi, il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione delle domande azionate con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023; Idem, n. 3061/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 579/2024; T.A.R. Lazio, Roma, n. 10053/2023; T.A.R. Campania, Napoli, n. 3607/2023).
10.1 Osserva, inoltre, il Collegio che la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario è stata spiegata dalla parte ricorrente in via meramente subordinata alla eventualità che il Collegio non avesse ritenuto di dichiarare inefficace ovvero annullare il contratto di servizio eventualmente stipulato dal Comune con la propria Società in house .
11. Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO