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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. ) nata ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
07/11/1972, entrambi residenti in [...]9,
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro SCANNELLA (C.F.
[...]
), del Foro di Pescara elettivamente domiciliato in C.F._3
TE (PE), al Corso Umberto I nr. 103 presso e nello studio del predetto avvocato, giusta procura in atti;
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
( – già , con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
in A-, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2
di A- (rep. 39722; racc. 14051), e per essa, quale Persona_1
pagina 1 di 9 mandataria, giusta procura notaio di A- (rep. Persona_1
42351; racc. 15678) ( ), già CP_1 Parte_3 P.IVA_2
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona CP_3
del legale rappresentate pro tempore, con sede in A-, via
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (
[...]
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio C.F._4
di A- (rep. 44583; racc. 16958), con domicilio Persona_1
eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A;
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1504/2023 del
19/12/2023 (N.R.G. 4208/2023);
conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di PC, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1504/2023,
emesso dal Tribunale di Pescara in data 19.12.2023 su istanza della convenuta
, con il quale quest'ultima ingiungeva loro di Controparte_1
versare, in solido, la somma di € 37.414.,96 oltre interessi come da domanda,
spese e competenze della procedura monitoria.
CP A fondamento del proprio ricorso adduceva che il aveva stipulato Pt_1
con SA AN AO il contratto n. 06611367, rispetto al quale la Parte_2
pagina 2 di 9 assumeva la qualità di coobbligata. SA aveva poi ceduto il credito pro
soluto a la quale aveva a sua volta ceduto il credito Controparte_4
pro soluto a con atto del 10.06.2022. Rispetto a tale Controparte_1
contratto sarebbe maturato un saldo debitore di € 16.899,86.
Con riguardo ad un secondo contratto, similmente stipulato dagli opponenti
CP con SA e da ultimo ceduto a , maturava un saldo di € 20.515,10.
A fondamento della propria opposizione e adducevano il Pt_1 Parte_2
difetto di titolarità dell'azionato credito, il difetto di prova dello stesso, la violazione dell'art. 120 TUB come riformato dalla legge di stabilità 2014, la prescrizione del credito, nonché la vessatorietà dei contratti.
Parte opponente rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “revocare e porre
nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto
ingiuntivo nr. 1504/2023 del 19/12/2023, emesso dal Tribunale di Pescara
all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G. n.
4208/2023 per la somma di € 37.414,96
(trentasettemilaquattrocentoquattordici/96), oltre a interessi e spese, per i
motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre alla maggiorazione del 4% ex
art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge da distrarre in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario ed anticipatario”.
Si costituiva la società opposta, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1
pagina 3 di 9 creditrice nei confronti di controparte della somma di € 37.414,96, oltre interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo (ovvero di
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa), condannando controparte al
pagamento di detta somma;
- In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di di € 37.414,96 (ovvero Parte_4
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Acquisita la documentazione, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281
quinquies c.p.c. all'udienza del 18.02.2025.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Gli opponenti, anche in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., hanno
CP eccepito il difetto di titolarità del credito azionato da , ed in particolarità la
“nullità” dei procedimenti di cessione dei crediti;
hanno altresì eccepito la pagina 4 di 9 CP mancata prova del credito azionato per non aver adeguatamente provato la sua inclusione nella cessione in blocco.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
In tema di cessione di crediti in blocco, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente riassunto la questione affermando che <
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Da ciò consegue che la mera circostanza della cessione di crediti in blocco non è da sé sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.
Sul punto, l'onere della prova incombe, come visto, sulla creditrice- cessionaria, dovendo la parte che agisca in qualità di successore a titolo particolare della creditrice originaria, dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Ebbene, nel caso di specie parte opposta ha prodotto entrambi i contratti relativi al credito azionato (contratto di prestito personale del 27.04.2005),
nonché il contratto di apertura di credito su conto corrente;
ha altresì prodotto pagina 5 di 9 il rendiconto certificato ex art. 50 TUB, nonché gli estratti contabili delle due cedenti Banca dell'Adriatico e nessuna prova è stata di converso CP_4
fornita dagli opponenti circa il proprio adempimento.
Quanto alla titolarità del credito e alla sua inclusione tra quelli ceduti,
CP l'opposta ha peraltro prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco del 25.06.2021 tra SA e (che includeva nella cessione ogni e CP_4
qualsiasi credito esistente o nascente) con relativa pubblicazione in G.U. n.
CP 118/2021, nonché il contratto di cessione tra e la stessa e CP_4
relativa pubblicazione in G.U. n. 74/2022, che specificamente si riferiva, tra gli altri, ai crediti ceduti da SA.
Ha infine prodotto l'estratto conto allegato all'ultimo contratto.
È principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui l'esistenza del credito vada riconosciuta in capo alla parte creditrice, nell'ambito dell'applicazione di presunzioni che consentano di individuare con certezza l'attribuibilità dell'obbligazione (cfr. in tal senso, Cass. 4277/2023, secondo cui <Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte
ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta
continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra
una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile
pagina 6 di 9 individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>>, nonché Cass.
17944/2023, secondo cui <La titolarità del credito può essere offerta anche
mediante presunzioni>>).
Con riguardo, poi, alla lagnanza inerente al preteso diverso contratto azionato,
CP
ha dimostrato come nel contratto di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio sia riportato il numero identificativo del rapporto (9423/3766063), coincidente con quello del rendiconto certificato ex art. 50 TUB di cui al doc. 8 monitorio, riportante a sua volta l'importo di € 16.899,86.
Con riguardo all'altra parte di credito, vi è in atti la ricognizione di debito da parte dell'opponente, per l'ammontare di € 19.082,18 (cfr. doc.
7-8 della costituzione in giudizio dell'opposta).
Per tali motivi il credito azionato risulta legittimo e riferibile alla parte opposta.
Gli opponenti contestano, inoltre, la violazione dell'art. 120 TUB come riformato dalla Legge di stabilità 2014 (in particolare dall'art.1 co. 629 della
L. n. 147/2013) in relazione al contratto di conto corrente.
La novella legislativa ha posto un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, prescrivendo che gli stessi siano computati esclusivamente sul capitale. La disposizione è stata successivamente riformata nel 2016 con la parziale reintroduzione della possibilità per le banche di applicare l'anatocismo.
L'eccezione deve essere rigettata posto che parte opponente non ha né specificamente allegato né tantomeno provato alcun fatto specifico da cui pagina 7 di 9 desumere l'applicazione di interessi anatocistici (v. Tribunale di Milano,
22.07.2022)
Gli opponenti hanno, inoltre, eccepito la prescrizione del preteso credito
CP azionato da . Tale eccezione deve pure essere rigettata.
In relazione al contratto di credito personale parte opposta ha fornito prova documentale che:
- il contratto è stato stipulato nel 12/5/2005;
- in data 14/5/2007, la cedente ha intimato al pagamento dell'esposizione debitoria;
- in data 7/7/2007, la cedente invitato nuova intimazione;
- in data 1/6/2010, si sarebbe dovuto corrispondere l'ultima rata di pagamento,
termine dal quale la prescrizione decennale inizia a decorrere (Cass.,
10/9/2010, n. 19291).
- vi è ulteriore intimazione di pagamento del 23/1/2015;
- la cessione è stata notificata al sig. in data 23/3/2022 e alla sig. Pt_1 [...]
in data 28/3/2022; Pt_2
- il decreto ingiuntivo è stato notificato agli opponenti in TE (65015
- PE), via Chiappinello n. 84/9, in data 27/12/2023.
Similmente, la prescrizione decennale in relazione al contratto di conto corrente, risolto in data 13.08.2007, data nella quale il contratto è stato risolto,
è documentalmente interrotta da:
-intimazione di pagamento del 23.01.2015;
-notifica della cessione di cui sopra;
pagina 8 di 9 -notifica del decreto ingiuntivo di cui sopra.
Va infine rigettata l'eccepita vessatorietà di non meglio definite clausole dei contratti ceduti, posto che “La domanda che si limiti a sostenere la nullità
parziale di un contratto per l'esistenza di clausole vessatorie, senza indicare quali siano le dette clausole, è inammissibile perché generica.” (v. Cass. n.
5490/2024), non avendo l'opponente indicato alcuna clausola vessatoria specifica.
L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1504/2023 del 19/12/2023 (N.R.G. 4208/2023), emesso dal Tribunale di
Pescara il 19.12.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
Pescara, 11/04/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. ) nata ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
07/11/1972, entrambi residenti in [...]9,
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro SCANNELLA (C.F.
[...]
), del Foro di Pescara elettivamente domiciliato in C.F._3
TE (PE), al Corso Umberto I nr. 103 presso e nello studio del predetto avvocato, giusta procura in atti;
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
( – già , con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
in A-, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2
di A- (rep. 39722; racc. 14051), e per essa, quale Persona_1
pagina 1 di 9 mandataria, giusta procura notaio di A- (rep. Persona_1
42351; racc. 15678) ( ), già CP_1 Parte_3 P.IVA_2
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona CP_3
del legale rappresentate pro tempore, con sede in A-, via
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (
[...]
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio C.F._4
di A- (rep. 44583; racc. 16958), con domicilio Persona_1
eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A;
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1504/2023 del
19/12/2023 (N.R.G. 4208/2023);
conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di PC, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1504/2023,
emesso dal Tribunale di Pescara in data 19.12.2023 su istanza della convenuta
, con il quale quest'ultima ingiungeva loro di Controparte_1
versare, in solido, la somma di € 37.414.,96 oltre interessi come da domanda,
spese e competenze della procedura monitoria.
CP A fondamento del proprio ricorso adduceva che il aveva stipulato Pt_1
con SA AN AO il contratto n. 06611367, rispetto al quale la Parte_2
pagina 2 di 9 assumeva la qualità di coobbligata. SA aveva poi ceduto il credito pro
soluto a la quale aveva a sua volta ceduto il credito Controparte_4
pro soluto a con atto del 10.06.2022. Rispetto a tale Controparte_1
contratto sarebbe maturato un saldo debitore di € 16.899,86.
Con riguardo ad un secondo contratto, similmente stipulato dagli opponenti
CP con SA e da ultimo ceduto a , maturava un saldo di € 20.515,10.
A fondamento della propria opposizione e adducevano il Pt_1 Parte_2
difetto di titolarità dell'azionato credito, il difetto di prova dello stesso, la violazione dell'art. 120 TUB come riformato dalla legge di stabilità 2014, la prescrizione del credito, nonché la vessatorietà dei contratti.
Parte opponente rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “revocare e porre
nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto
ingiuntivo nr. 1504/2023 del 19/12/2023, emesso dal Tribunale di Pescara
all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G. n.
4208/2023 per la somma di € 37.414,96
(trentasettemilaquattrocentoquattordici/96), oltre a interessi e spese, per i
motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre alla maggiorazione del 4% ex
art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge da distrarre in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario ed anticipatario”.
Si costituiva la società opposta, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1
pagina 3 di 9 creditrice nei confronti di controparte della somma di € 37.414,96, oltre interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo (ovvero di
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa), condannando controparte al
pagamento di detta somma;
- In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di di € 37.414,96 (ovvero Parte_4
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Acquisita la documentazione, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281
quinquies c.p.c. all'udienza del 18.02.2025.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Gli opponenti, anche in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., hanno
CP eccepito il difetto di titolarità del credito azionato da , ed in particolarità la
“nullità” dei procedimenti di cessione dei crediti;
hanno altresì eccepito la pagina 4 di 9 CP mancata prova del credito azionato per non aver adeguatamente provato la sua inclusione nella cessione in blocco.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
In tema di cessione di crediti in blocco, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente riassunto la questione affermando che <
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Da ciò consegue che la mera circostanza della cessione di crediti in blocco non è da sé sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.
Sul punto, l'onere della prova incombe, come visto, sulla creditrice- cessionaria, dovendo la parte che agisca in qualità di successore a titolo particolare della creditrice originaria, dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Ebbene, nel caso di specie parte opposta ha prodotto entrambi i contratti relativi al credito azionato (contratto di prestito personale del 27.04.2005),
nonché il contratto di apertura di credito su conto corrente;
ha altresì prodotto pagina 5 di 9 il rendiconto certificato ex art. 50 TUB, nonché gli estratti contabili delle due cedenti Banca dell'Adriatico e nessuna prova è stata di converso CP_4
fornita dagli opponenti circa il proprio adempimento.
Quanto alla titolarità del credito e alla sua inclusione tra quelli ceduti,
CP l'opposta ha peraltro prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco del 25.06.2021 tra SA e (che includeva nella cessione ogni e CP_4
qualsiasi credito esistente o nascente) con relativa pubblicazione in G.U. n.
CP 118/2021, nonché il contratto di cessione tra e la stessa e CP_4
relativa pubblicazione in G.U. n. 74/2022, che specificamente si riferiva, tra gli altri, ai crediti ceduti da SA.
Ha infine prodotto l'estratto conto allegato all'ultimo contratto.
È principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui l'esistenza del credito vada riconosciuta in capo alla parte creditrice, nell'ambito dell'applicazione di presunzioni che consentano di individuare con certezza l'attribuibilità dell'obbligazione (cfr. in tal senso, Cass. 4277/2023, secondo cui <Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte
ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta
continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra
una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile
pagina 6 di 9 individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>>, nonché Cass.
17944/2023, secondo cui <La titolarità del credito può essere offerta anche
mediante presunzioni>>).
Con riguardo, poi, alla lagnanza inerente al preteso diverso contratto azionato,
CP
ha dimostrato come nel contratto di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio sia riportato il numero identificativo del rapporto (9423/3766063), coincidente con quello del rendiconto certificato ex art. 50 TUB di cui al doc. 8 monitorio, riportante a sua volta l'importo di € 16.899,86.
Con riguardo all'altra parte di credito, vi è in atti la ricognizione di debito da parte dell'opponente, per l'ammontare di € 19.082,18 (cfr. doc.
7-8 della costituzione in giudizio dell'opposta).
Per tali motivi il credito azionato risulta legittimo e riferibile alla parte opposta.
Gli opponenti contestano, inoltre, la violazione dell'art. 120 TUB come riformato dalla Legge di stabilità 2014 (in particolare dall'art.1 co. 629 della
L. n. 147/2013) in relazione al contratto di conto corrente.
La novella legislativa ha posto un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, prescrivendo che gli stessi siano computati esclusivamente sul capitale. La disposizione è stata successivamente riformata nel 2016 con la parziale reintroduzione della possibilità per le banche di applicare l'anatocismo.
L'eccezione deve essere rigettata posto che parte opponente non ha né specificamente allegato né tantomeno provato alcun fatto specifico da cui pagina 7 di 9 desumere l'applicazione di interessi anatocistici (v. Tribunale di Milano,
22.07.2022)
Gli opponenti hanno, inoltre, eccepito la prescrizione del preteso credito
CP azionato da . Tale eccezione deve pure essere rigettata.
In relazione al contratto di credito personale parte opposta ha fornito prova documentale che:
- il contratto è stato stipulato nel 12/5/2005;
- in data 14/5/2007, la cedente ha intimato al pagamento dell'esposizione debitoria;
- in data 7/7/2007, la cedente invitato nuova intimazione;
- in data 1/6/2010, si sarebbe dovuto corrispondere l'ultima rata di pagamento,
termine dal quale la prescrizione decennale inizia a decorrere (Cass.,
10/9/2010, n. 19291).
- vi è ulteriore intimazione di pagamento del 23/1/2015;
- la cessione è stata notificata al sig. in data 23/3/2022 e alla sig. Pt_1 [...]
in data 28/3/2022; Pt_2
- il decreto ingiuntivo è stato notificato agli opponenti in TE (65015
- PE), via Chiappinello n. 84/9, in data 27/12/2023.
Similmente, la prescrizione decennale in relazione al contratto di conto corrente, risolto in data 13.08.2007, data nella quale il contratto è stato risolto,
è documentalmente interrotta da:
-intimazione di pagamento del 23.01.2015;
-notifica della cessione di cui sopra;
pagina 8 di 9 -notifica del decreto ingiuntivo di cui sopra.
Va infine rigettata l'eccepita vessatorietà di non meglio definite clausole dei contratti ceduti, posto che “La domanda che si limiti a sostenere la nullità
parziale di un contratto per l'esistenza di clausole vessatorie, senza indicare quali siano le dette clausole, è inammissibile perché generica.” (v. Cass. n.
5490/2024), non avendo l'opponente indicato alcuna clausola vessatoria specifica.
L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1504/2023 del 19/12/2023 (N.R.G. 4208/2023), emesso dal Tribunale di
Pescara il 19.12.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
Pescara, 11/04/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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