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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1131/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via A. De Gasperi 98066 Patti Italia presso lo studio dell'avv.
MERLO MARCELLA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Patti (ME) Via Giorgio Ambrosoli n. 4 complesso “Il Melograno”, presso lo studio dell'avv. VIRZI' CARMELINA, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, premetteva di aver contratto, Parte_1 in data 19 settembre 2001, in Patti, matrimonio concordatario con in Patti, Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II, Serie A, Anno
2002; che dal matrimonio nascevano tre figli: (il 12.10.2002), (il 14.02.2005) Per_1 Per_2
Per_ e (1.6.2014); che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato fino a degenerare in una
1 crisi irreversibile per le condotte tenute dal marito;
tanto premesso adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, che venisse disposta in proprio favore l'assegnazione della casa familiare che avrebbe continuato ad abitarla con la prole;
che fosse disposto a carico del un assegno mensile di Pt_2
Per_ mantenimento per i figli e pari ad € 500,00 per ciascuno, oltre Istat e il 50% delle Per_2 spese straordinarie, avendo il figlio rinunciato a un assegno per sé stante le condotte Per_1 del padre. La ricorrente, inoltre, rinunziava al proprio mantenimento e chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva domandando anch'esso la separazione Parte_2 dalla moglie e dando atto di un accordo nelle more raggiunto e depositato, di cui chiedeva la ricezione ai fini della decisione.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) La casa familiare sita in Patti Cda Case Nuove Russo, Strada Nazionale n° 76, di proprietà della IG.ra , rimane nella disponibilità esclusiva della stessa e dei figli Parte_1
Per_ Gaetano, e La IG.ra provvederà in via esclusiva al pagamento Per_2 Parte_1 delle utenze e dei tributi ad essa afferenti a far data dal mese di ottobre 2024 (periodo successivo all'allontanamento del IG. dalla casa coniugale, avvenuto in data 10/ 09/2024); Parte_2
2) Il IG. corrisponderà entro il 10 di ogni mese la somma di € 300,00 ciascuno Parte_2
Per_ per i figli minorenne, e , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_2 contribuirà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il IG. Parte_2 si impegna a versare la somma di € 600,00 già a far data dal corrente mese di febbraio. 1l pagamento avverrà tramite accredito su conto corrente acceso presso l' Agenzia di CP_1
Patti, intestato alla IG.ra , con iban ÎT 55J02008823 0000300115024; Parte_1
3) 1l IG. e la IG.ra per regolare la responsabilità genitoriale Parte_2 Parte_1
Per_ della minore hanno scelto il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente della minore presso l'abitazione di Cda Case Nuove Russo, Strada Nazionale n° 76; il padre potrà pertanto vedere e tenere con sé la bambina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana e la domenica a settimane alterne, compatibilmente con le eIGenze della minore, e previo accordo con la madre;
4) Il IG. si impegna ad effettuare entro il 31 marzo 2025 il passaggio di Parte_2 proprietà suo nome dell'autovettura Renault Scenic targata DG926LT, ad oggi cointestata ad entrambi i coniugi. Relativamente alla predetta autovettura lo stesso assume specifico impegno
2 ed obbligo di versare le ulteriori somme ancora dovute in dipendenza della rateizzazione del bollo relativo ad annualità pregresse, maturate e non pagate (identificativo n. 189462 del
03/10//2024), pari a complessivi 764,30, nonché a versare il bollo anno 2024;
5) Il IG. , così come concordato tra le parti ed i rispettivi legali, in data Parte_2
29.1.2025 ha trasferito la residenza in Patti Via Fratelli Cervi n° 56 e tramite il proprio commercialista ha provveduto a rettificare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023 nell' interesse della IG.ra riconoscendo alla stessa una partecipazione agli Parte_1 utili nella misura del 10% in luogo del 40% e ciò in considerazione dell'effettivo apporto della IG.ra all'attività del IG. nell'anno 2023; Parte_1 Parte_2
6) Il IG. assume specifico impegno ed obbligo di versare alla IG.ra la Parte_2 Pt_1
Per_ somma dovuta a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli e dal mese di Per_2 settembre 2024 al mese di gennaio 2025, pari ad € 1.494,56
{millequattrocentonovantaguattro/56), al netto degli acconti via via versati;
la somma così determinata dalle parti, in base alle ricevute in possesso dei coniugi, verrà restituita in più soluzioni entro il corrente anno 2025”.
L'accordo raggiunto, in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli appare conforme agli interessi degli stessi, non contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e può essere recepito ai fini della decisione;
in ordine agli altri punti, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese del presente giudizio, attesa la definizione consensuale, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi e riportate in parte motiva;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni di rito;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di conIGlio del 10.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1131/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via A. De Gasperi 98066 Patti Italia presso lo studio dell'avv.
MERLO MARCELLA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Patti (ME) Via Giorgio Ambrosoli n. 4 complesso “Il Melograno”, presso lo studio dell'avv. VIRZI' CARMELINA, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, premetteva di aver contratto, Parte_1 in data 19 settembre 2001, in Patti, matrimonio concordatario con in Patti, Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II, Serie A, Anno
2002; che dal matrimonio nascevano tre figli: (il 12.10.2002), (il 14.02.2005) Per_1 Per_2
Per_ e (1.6.2014); che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato fino a degenerare in una
1 crisi irreversibile per le condotte tenute dal marito;
tanto premesso adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, che venisse disposta in proprio favore l'assegnazione della casa familiare che avrebbe continuato ad abitarla con la prole;
che fosse disposto a carico del un assegno mensile di Pt_2
Per_ mantenimento per i figli e pari ad € 500,00 per ciascuno, oltre Istat e il 50% delle Per_2 spese straordinarie, avendo il figlio rinunciato a un assegno per sé stante le condotte Per_1 del padre. La ricorrente, inoltre, rinunziava al proprio mantenimento e chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva domandando anch'esso la separazione Parte_2 dalla moglie e dando atto di un accordo nelle more raggiunto e depositato, di cui chiedeva la ricezione ai fini della decisione.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) La casa familiare sita in Patti Cda Case Nuove Russo, Strada Nazionale n° 76, di proprietà della IG.ra , rimane nella disponibilità esclusiva della stessa e dei figli Parte_1
Per_ Gaetano, e La IG.ra provvederà in via esclusiva al pagamento Per_2 Parte_1 delle utenze e dei tributi ad essa afferenti a far data dal mese di ottobre 2024 (periodo successivo all'allontanamento del IG. dalla casa coniugale, avvenuto in data 10/ 09/2024); Parte_2
2) Il IG. corrisponderà entro il 10 di ogni mese la somma di € 300,00 ciascuno Parte_2
Per_ per i figli minorenne, e , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_2 contribuirà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il IG. Parte_2 si impegna a versare la somma di € 600,00 già a far data dal corrente mese di febbraio. 1l pagamento avverrà tramite accredito su conto corrente acceso presso l' Agenzia di CP_1
Patti, intestato alla IG.ra , con iban ÎT 55J02008823 0000300115024; Parte_1
3) 1l IG. e la IG.ra per regolare la responsabilità genitoriale Parte_2 Parte_1
Per_ della minore hanno scelto il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente della minore presso l'abitazione di Cda Case Nuove Russo, Strada Nazionale n° 76; il padre potrà pertanto vedere e tenere con sé la bambina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana e la domenica a settimane alterne, compatibilmente con le eIGenze della minore, e previo accordo con la madre;
4) Il IG. si impegna ad effettuare entro il 31 marzo 2025 il passaggio di Parte_2 proprietà suo nome dell'autovettura Renault Scenic targata DG926LT, ad oggi cointestata ad entrambi i coniugi. Relativamente alla predetta autovettura lo stesso assume specifico impegno
2 ed obbligo di versare le ulteriori somme ancora dovute in dipendenza della rateizzazione del bollo relativo ad annualità pregresse, maturate e non pagate (identificativo n. 189462 del
03/10//2024), pari a complessivi 764,30, nonché a versare il bollo anno 2024;
5) Il IG. , così come concordato tra le parti ed i rispettivi legali, in data Parte_2
29.1.2025 ha trasferito la residenza in Patti Via Fratelli Cervi n° 56 e tramite il proprio commercialista ha provveduto a rettificare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023 nell' interesse della IG.ra riconoscendo alla stessa una partecipazione agli Parte_1 utili nella misura del 10% in luogo del 40% e ciò in considerazione dell'effettivo apporto della IG.ra all'attività del IG. nell'anno 2023; Parte_1 Parte_2
6) Il IG. assume specifico impegno ed obbligo di versare alla IG.ra la Parte_2 Pt_1
Per_ somma dovuta a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli e dal mese di Per_2 settembre 2024 al mese di gennaio 2025, pari ad € 1.494,56
{millequattrocentonovantaguattro/56), al netto degli acconti via via versati;
la somma così determinata dalle parti, in base alle ricevute in possesso dei coniugi, verrà restituita in più soluzioni entro il corrente anno 2025”.
L'accordo raggiunto, in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli appare conforme agli interessi degli stessi, non contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e può essere recepito ai fini della decisione;
in ordine agli altri punti, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese del presente giudizio, attesa la definizione consensuale, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi e riportate in parte motiva;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni di rito;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di conIGlio del 10.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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