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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana D. Ferrentino, ha pronunciato la seguente ordinanza
nella causa iscritta al n.4879 del 2024 R.G.
TRA
Parte 1 , con Avv. C. Pagliaro
ricorrente
[
E
-
]
CP 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso che la competente commissione l'aveva riconosciuta invalida in misura del 100%, lamentava la illegittimità di tale giudizio medico assumendo di trovarsi nelle condizioni per poter beneficiare dell'indennità di
Non si costituiva in giudizio 1' CP 1 nonostante la regolarità ella notifica. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc. Il ricorso deve essere dichiarato improponibile per i motivi che seguono.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n.
533 rubricato Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta
-
-agli istituti previdenziali e assistenziali dispone "in materia previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta di all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della
presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato..
//
Da tale disposizione si ricava che l'istanza amministrativa della parte privata costituisce un onere;
la sua presentazione avvia un periodo di centoventi giorni entro il quale l'ente erogatore può pronunciarsi sulla richiesta;
una risposta formale dell'ente, cioè
un provvedimento, può anche mancare; l'eventuale silenzio assume
il significato di rigetto dell'istanza. Il principio di cui all'art. 7 citato accede, salvo deroghe normativamente previste, а tutte le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., sia nella materia previdenziale che nell'assistenza
è applicabile nei confronti di tutti gli enti sociale, ed erogatori delle relative prestazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la violazione dell'onere di presentare l'istanza amministrativa ex art.
7. L. n. 533/1973 si riflette negativamente sulla domanda giudiziale, che, in tal caso, deve essere dichiarata improponibile atteggiandosi la preventiva presentazione della adomanda presupposto dell'azione, con la conseguenza che la sua mancanza deve essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio a pena di nullità di tutti gli atti del processo (così Cass. 28 novembre
2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149). Tanto premesso, Osserva il giudice che, per come eccepito dall' CP 2 resistente, dalla documentazione in atti non risulta che l'odierna azione giudiziaria sia stata preceduta dalla
proposizione della domanda amministrativa di aggravamento, volta a ad ottenere l'indennità di accompagnamento a pensione di
invalidità.
Nel caso di specie la commissione medica, in occasione della
visita (di revisione), non poteva allora che accertare la
sussistenza dei presupposti medico legali per la conferma della prestazione in godimento al ricorrente, ossia la pensione di
invalidità (cfr. verbale).
necessariaEd allora, in assenza della presentazione della
(preventiva) domanda amministrativa di aggravamento, non può che pervenirsi alla declaratoria di improponibilità del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
dichiara improponibile il ricorso e la irripetibilità delle spese di giudizio.
Cosenza, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino