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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6535/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa IA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6535/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VALERIO CUPOLO;
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CONCILIO;
C.F._3
CONVENUTI nonché contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CAPUTO;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA nonché contro
C.F. ora Controparte_4 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIO Controparte_5 P.IVA_3
AMATRUDA;
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto citazione ritualmente notificato, , ha evocato in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, e , esponendo: CP_1 Controparte_2
- di essere proprietaria dell'appartamento, sito al quarto piano del Controparte_3
di via Ricasoli n. 22 di Battipaglia (SA);
[...]
- che nei giorni tra il 24 e il 27 agosto del 2016 nel predetto immobile si erano verificate copiose infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà dei convenuti e;
CP_1 Controparte_2
- che, in particolare, l'immobile dell'attrice riportava danni: alle opere murarie, al rivestimento delle pareti del bagno, agli infissi, alle pareti strutturali del solaio, ai mobili e alle suppellettili, al pavimento e all'impianto elettrico;
- che al fine di accertare l'entità e la causa dei danni subiti, l'attrice aveva promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, all'esito del quale il nominato CTU, ing. aveva evidenziato che le Persona_1 infiltrazioni presenti nell'appartamento in questione erano provenienti dal piano superiore ed erano da mettere in relazione a una perdita dell'impianto di distribuzione dell'acqua interno all'abitazione dei convenuti e, più precisamente, dall'impianto a servizio del bagno situato sul fronte N/E;
- che secondo il medesimo CTU, i danni ammontavano a € 6.538,61;
- che la responsabilità delle infiltrazioni è da ricondurre ai convenuti i quali non hanno adottato le cautele necessarie.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto dichiararsi la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarsi gli stessi, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di € 6.538,61 ovvero nella diversa somma da liquidarsi equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, da valutare anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1 e 3, con vittoria di spese giudiziali, comprese quelle dell'espletamento ATP, da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.10.2018, si costituivano i convenuti, CP_1
e , i quali eccepivano: 1) in via preliminare, l'inidoneità della
[...] Controparte_2 consulenza tecnica, redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, a costituire un valido mezzo istruttorio e, in ogni caso, l'incapacità della stessa di sopperire all'onere probatorio gravante su parte attrice;
2) nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa e la propria carenza di legittimazione passiva dato che le infiltrazioni erano state, in realtà, determinate da un guasto alla colonna fecale, di proprietà condominiale, e che, dunque, la responsabilità per i danni subiti dall'attrice era imputabile
2 unicamente al;
3) che la domanda attorea era infondata Controparte_3 anche in ordine al “quantum” atteso che il CTU nominato nell'ambito del procedimento di
ATP aveva quantificato i danni riscontranti nell'appartamento dell'attrice nell'importo complessivo di € 6.538,61, somma assolutamente eccessiva.
I convenuti concludevano per il rigetto dell'avversa domanda, chiedendo, in via preliminare di essere autorizzati a chiamare in causa il Controparte_6
in Battipaglia (SA), al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni lamentati
[...] dall'attrice, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Il G.I., con decreto del 20.10.2018, autorizzava la chiamata in causa del CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.2019, si costituiva il
[...]
, il quale contestava interamente quanto dedotto dai convenuti, Controparte_7 assumendo la propria estraneità ai fatti di causa, dato che, così come emerso dalla consulenza tecnica preventiva, i fenomeni infiltrativi non erano riconducibili alla colonna fecale condominiale.
Lo stesso chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, ossia la
[...]
, in virtù della polizza n. 000005009021746081, al fine di essere Controparte_8 da questa eventualmente manlevato.
Con decreto del 26.03.2019, il G.I. autorizzava la chiamata in garanzia della Compagnia.
Con comparsa del 30.09.2019 si costituiva la Controparte_9 la quale, nel merito, deduceva: 1) l'infondatezza della domanda risarcitoria rivolta nei confronti del essendo le infiltrazioni imputabili alla Controparte_3 concorrente responsabilità dei coniugi e e non alla colonna fecale CP_1 CP_2 condominiale;
2) l'inoperatività della polizza visto che la copertura era prevista solo per danni derivanti da “rottura accidentale” degli impianti idrici installati nel fabbricato, mentre nel caso di specie non era possibile ravvisare il predetto carattere di accidentalità nell'evento occorso all'impianto idrico di proprietà dei convenuti, interessato da lavori di ristrutturazione.
Così costituito il contraddittorio, si procedeva alla trattazione della causa con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Veniva espletata la prova testimoniale, nonché acquisito il fascicolo dell'ATP n. R.G.
8070/2017.
Precisate le conclusioni, la causa, è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
3 All'esito della suddetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1.Occorre dapprima esaminare la domanda di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva avanzata dai convenuti e dal terzo chiamato. CP_3
L'eccezione va rigettata in quanto infondata.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” ( Cass. Civ, sentenza n. 13229 /2015).
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato il predetto indirizzo statuendo che: “la relazione finale di un accertamento tecnico preventivo, una volta acquisita agli atti, è comunque liberamente valutabile dal giudice” (Cass. Civ., sentenza n.
31357/2025).
E ancora, “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass civ., Sez. 3, Sentenza
n. 8496 del 24/3/2023).
All'uopo, la Compagnia assicurativa, terza chiamata in garanzia, ha partecipato al presente giudizio e, dunque, ha avuto, al pari degli altri convenuti, piena possibilità di prendere posizione, di argomentare e di indicare mezzi di prova atti a confutare le risultanze dell'ATP, cosicché non ne è stato violato il diritto di difesa né tantomeno il contraddittorio così come sostenuto dai convenuti.
In conclusione, questo giudice ritiene valida e utilizzabile la consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, innanzitutto perché anche le prove atipiche possono
4 contribuire a formarne il convincimento, se attendibili e non smentite da altri elementi, e poi perché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio dato che tutte le parti hanno avuto modo di contestarne le risultanze nel corso del presente giudizio.
2. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Tramite l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta, l'attrice ha provato di aver subito dei danni al proprio appartamento.
La presenza di infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, provenienti dal piano superiore di proprietà dei convenuti, hanno, infatti, trovato puntuale riscontro nella CTU espletata nell'ambito del procedimento ATP n. R.G. 8070/2017, instaurato dall'attrice nei confronti degli odierni convenuti dinanzi al Tribunale di Salerno, ove l'ing. ha appurato Per_1 che:
1) le problematiche oggetto di causa erano visibili: nell'ambiente soggiorno/angolo cottura, nel bagno, sulla parete posta a N/E, nel corridoio e sulla parete antistante la porta di ingresso di caposcala con presenza di bollature e rigonfiamenti, seppur con intensità diversa, alterazione cromatica, formazione di piccoli cristalli sulle superfici, effetti da risalita capillare, come risulta anche dai rilievi fotografici allegati alla CTU. Inoltre, sempre sulla parte posta a N/E, il CTU rilevava la presenza di tre fori di piccolo diametro nel solaio di interpiano;
2) le infiltrazioni erano sicuramente provenienti dal piano superiore, di proprietà dei coniugi e e, nello specifico, da un impianto tecnologico privato a pressione CP_1 CP_2 dall'ambiente bagno, dovendosi escludere la rottura della colonna fecale condominiale;
3) le infiltrazioni, in particolare, erano da mettere in relazione ad una perdita dell'impianto di distribuzione dell'acqua all'interno del bagno dell'abitazione dei convenuti che, qualche mese prima, era stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, come da SCIA presentata al Comune di Battipaglia in data 12.05.2016, “con attività di demolizione dei tramezzi delimitanti l'ambiente bagno e in particolare la parte ove è attualmente posizionato il collettore”, che “potrebbero aver avuto un ruolo nell'accadimento”…“anche in maniera accidentale”;
4) allo stato non sono in atto fenomeni infiltrativi e i danni, pur avendo avuto un'evoluzione di tipo chimico (variazione del colore ecc.) sono stati rallentati da un intervento immediato e risolutivo posto in essere al momento dell'accaduto.
Risulta, dunque, fondata la circostanza dedotta da parte attrice della provenienza delle infiltrazioni dalla sovrastante proprietà dei conventi, con la conseguenza che quest'ultimi
5 vanno condannati al risarcimento dei relativi danni, trovando la loro responsabilità fondamento nella custodia, ex art. 2051 c.c., dell'appartamento di loro proprietà.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., ordinanza n.
3064/2024; sentenze n. 11152/2023; n. 27724/18), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
È logica, pertanto, la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dalla citata norma, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale: all'attore compete, infatti, provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, laddove il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. civ., sentenza n. 2062/04).
Tali essendo, allora, i principi applicabili nella controversia in esame, ritiene il Tribunale che mentre parte attrice ha esaurientemente adempiuto il proprio onere probatorio, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i convenuti, i quali non hanno positivamente dimostrato, come sarebbe stato loro onere ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di controllo, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ovvero di un fattore esterno (anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato), avente, cioè, i caratteri del fortuito (imprevedibilità ed eccezionalità).
Di recente si è ribadito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in
6 maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. Civ., sentenza n. 8811/2020).
Infondate sono le eccezioni con cui i convenuti, al fine di escludere la loro responsabilità, hanno sostenuto che: 1) le infiltrazioni sarebbero state determinate da una perdita della colonna fecale condominiale, non interessata, da diversi anni, dalle necessarie opere di manutenzione;
2) la responsabilità sarebbe comunque da addebitare al Controparte_3
in quanto proprietario della colonna fecale e effettivo custode della stessa.
[...]
Ebbene, la predetta eccezione non è meritevole in base alle risultanze emerse nel corso del giudizio ovvero che le infiltrazioni provengono dalla sovrastante unità immobiliare di proprietà dei convenuti, i quali ne avevano la disponibilità materiale e sui quali gravava l'obbligo di vigilanza.
Nulla in merito hanno aggiunto i testi escussi, i quali hanno univocamente dichiarato di non essere mai entrati all'interno dell'abitazione dell'attrice e, dunque, di non aver visto le infiltrazioni che si sarebbero verificate e i conseguenti danni.
Anzi, il teste , escusso all'udienza del 24.10.2024, dichiarava “non ho avuto Testimone_1 diretta contezza della citata perdita d'acqua… ricordo che sempre quel giorno ci recammo nell'appartamento di , fu chiusa la chiave di arresto dell'acqua principale”. CP_1
In sostanza, il teste, che nulla ha potuto riferire in merito alle infiltrazioni perché non è mai entrato nell'appartamento di parte attrice, riferisce addirittura una circostanza sfavorevole al convenuto ovvero che lo stesso, nonostante i lavori di ristrutturazione in corso CP_1 all'impianto idrico, aveva lasciato incautamente la chiave di arresto aperta.
Lo stesso teste riferiva, poi, di aver visto i muratori intenti a togliere nel bagno le mattonelle situate dietro il water e che, dopo la rottura del muro, aveva potuto scorgere la colonna fecale
Il teste però, non ha in alcun modo riferito di aver visto rotture o guasti alla colonna fecale o se erano stati effettuati interventi per la sua riparazione.
Cosicché la tesi dei convenuti secondo cui sarebbero stati costretti a un intervento sui tubi che conducevano l'acqua nel bidet, pur non avendo gli stessi alcun difetto, al solo fine di riparare la colonna fecale condominiale, rimane sfornita di prova.
Anzi, la predetta tesi viene contradetta dalla dichiarazione nell'ing. , il quale escusso Tes_2 all'udienza del 27.11.2024, ha dichiarato che non c'erano stati interventi alla colonna fecale.
Tale circostanza trova riscontro anche nella dichiarazione di , incaricato da Testimone_3
di eseguire una consulenza, secondo cui “non mi sono occupato della colonna CP_1 fecale, né sono al corrente di eventuali lavori riguardanti la stessa fecale condominiale”.
In ogni caso, tale tesi è sconfessata dalla SCIA presentata dagli stessi convenuti al Comune di Battipaglia in data 12.05.2016, ove venivano previsti lavori all'intero bagno.
7 L'ing. Direttori dei Lavori eseguiti nell'appartamento dei convenuti, mai Tes_4 entrato nell'appartamento dell'attrice, è stato solo in grado di riferire che i predetti lavori sono stati eseguiti dal maggio 2016 al luglio del 2017, ovvero nel periodo delle presunte infiltrazioni all'appartamento di parte attrice, corroborando così la tesi espressa nella consulenza tecnica preventiva, redatta dall'ing. , secondo cui i predetti lavori Per_1 all'impianto idrico del bagno dei convenuti potrebbero essere stati la causa, anche accidentale, delle infiltrazioni oggetto di giudizio.
Ne deriva che al risarcimento dei danni vanno condannati i convenuti.
3. Per quanto attiene alla quantificazione del predetto pregiudizio, come si desume dalla relazione dell'ing. i lavori di ripristino da eseguire sulla proprietà attorea Per_1 consistono: nello smontaggio del climatizzatore murario, nella rimozione del battiscopa, nell'eliminazione dell'intonaco ammalorato tramite spicconatura, nel risanamento dei ferri dell'armatura che a causa delle infiltrazioni potrebbero essere arrugginiti, nella preparazione delle pareti e dei soffitti nonché nella tinteggiatura delle superfici opportunamente preparate.
L'importo di tali lavori ammonta a complessivi € 6.538,61, somma comprensiva di una percentuale di ristoro pari a 5%, per i danni ai complementi da arredo, come da computo metrico allegato alla CTU.
Tale conclusione è integralmente condivisibile sulla base delle convincenti motivazioni espresse dall'ausiliare, anche nella parte in cui confutano i rilievi critici mossi dalla difesa dell'attrice che rivendica ulteriori voci di danno.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n.
1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla domanda giudiziale (come richiesto in citazione), fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
4. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dell'attrice perché non sufficientemente provata.
5. Sulla posizione della Compagnia di assicurazioni chiamata in causa, la stessa ha evidenziato che il lamentato danno, per come verificatosi, non rientra tra quelli coperti dalla polizza contratta, dato che l'art. 19 della polizza “Stabile con Fata” prevede che sono compresi nei danni indennizzabili quelli provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di
8 acqua solo in caso di “rottura accidentale” degli impianti idrici ivi installati, mentre non è coperto il danno che si verifica in dipendenza di un'attività dell'assicurato.
Ebbene, l'onere di provare l'esclusione della garanzia spettava all'assicuratore che però non ha assolto a tale compito dato che non ha fornito la prova che la rottura fosse dovuta a cause escluse dalla garanzia.
Del resto, la riparazione tempestiva della tubazione da parte dei convenuti è stata considerata legittima e necessaria dal CTU per evitare ulteriori danni all'appartamento dell'attrice.
La Compagnia, inoltre, non ha dimostrato di essersi attivata per verificare le cause del sinistro né ha fornito prove concrete sull'impossibilità di accesso all'appartamento dei convenuti al fine di riscontrare la rottura verificatasi, limitandosi a contestazioni generiche.
In ogni caso, la clausola relativa ai fatti accidentali non esclude la copertura per fatti colposi, altrimenti il contratto sarebbe nullo per mancanza del rischio.
Con la sentenza n. 18320 del 27.06.2023 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire un principio, già noto alla Giurisprudenza, correlato al concetto della “accidentalità”, stabilendo che: “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”.
Ne deriva la necessità di interpretare l'aggettivo “accidentale” affinché con esso sia possibile dare concretezza alla causa del contratto in adesione alla consolidata giurisprudenza secondo la quale “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente
l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.”.
Pertanto, conclude la Corte, “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. Civ, sentenza n. 1214/1992).
In ogni caso, il CTU ha chiarito che i lavori di manutenzione straordinaria all'interno del bagno dell'abitazione dei convenuti potrebbero aver originato le infiltrazioni “anche in maniera accidentale”.
I convenuti hanno, pertanto, diritto di essere tenuti indenni dalla Compagnia di assicurazione, visto che la garanzia, in base all'art. 33 della polizza, si estende ai danni
9 prodottisi nei singoli appartamenti a causa di guasti o rotture degli impianti o tubazioni verificatesi all'interno delle proprietà esclusive di altri condomini.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti delle altre parti, comprese quelle del procedimento di ATP, che si liquidano al di sotto dei medi, ad esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del valore della causa, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente posta in essere.
In particolare, i convenuti devono rifondere anche le spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato, attesa la sua estranierà rispetto ai danni lamentati. CP_3
5.1 Anche per quanto riguarda le spese processuali, i convenuti hanno diritto di essere tenuti indenni dalla Compagnia terza chiamata in garanzia dato che gli stessi, non avendo, in base all'art. 24 della polizza, la titolarità dei diritti e delle azioni dalla stessa scaturenti e, quindi, la possibilità di agire autonomamente contro l'assicurazione, dovevano necessariamente agire nei confronti del condominio, che è il soggetto titolare del contratto, affinché lo stesso azionasse la garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice, condanna in solido, e al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 6.538,61, con Parte_1 interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
B) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali, che liquida:
1) a favore dell'attrice nella misura di € 237,00 per spese vive e € 3.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. antistatario;
2) a favore del , in € 237,00 per spese vive ed € 2.540,00 Controparte_3 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. antistatario;
C) pone le spese della consulenza espletata nel procedimento di ATP, a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro;
10 D) condanna la chiamata in garanzia, a R.L. oggi Controparte_9
a tenere indenni i convenuti di quanto gli stessi sono tenuti a pagare a Controparte_5 parte attrice per capitale, interessi e spese, anche di CTU, e al Controparte_3
per le spese, per come liquidate in sentenza.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
IA CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa IA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6535/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VALERIO CUPOLO;
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CONCILIO;
C.F._3
CONVENUTI nonché contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CAPUTO;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA nonché contro
C.F. ora Controparte_4 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIO Controparte_5 P.IVA_3
AMATRUDA;
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto citazione ritualmente notificato, , ha evocato in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, e , esponendo: CP_1 Controparte_2
- di essere proprietaria dell'appartamento, sito al quarto piano del Controparte_3
di via Ricasoli n. 22 di Battipaglia (SA);
[...]
- che nei giorni tra il 24 e il 27 agosto del 2016 nel predetto immobile si erano verificate copiose infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà dei convenuti e;
CP_1 Controparte_2
- che, in particolare, l'immobile dell'attrice riportava danni: alle opere murarie, al rivestimento delle pareti del bagno, agli infissi, alle pareti strutturali del solaio, ai mobili e alle suppellettili, al pavimento e all'impianto elettrico;
- che al fine di accertare l'entità e la causa dei danni subiti, l'attrice aveva promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, all'esito del quale il nominato CTU, ing. aveva evidenziato che le Persona_1 infiltrazioni presenti nell'appartamento in questione erano provenienti dal piano superiore ed erano da mettere in relazione a una perdita dell'impianto di distribuzione dell'acqua interno all'abitazione dei convenuti e, più precisamente, dall'impianto a servizio del bagno situato sul fronte N/E;
- che secondo il medesimo CTU, i danni ammontavano a € 6.538,61;
- che la responsabilità delle infiltrazioni è da ricondurre ai convenuti i quali non hanno adottato le cautele necessarie.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto dichiararsi la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarsi gli stessi, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di € 6.538,61 ovvero nella diversa somma da liquidarsi equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, da valutare anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1 e 3, con vittoria di spese giudiziali, comprese quelle dell'espletamento ATP, da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.10.2018, si costituivano i convenuti, CP_1
e , i quali eccepivano: 1) in via preliminare, l'inidoneità della
[...] Controparte_2 consulenza tecnica, redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, a costituire un valido mezzo istruttorio e, in ogni caso, l'incapacità della stessa di sopperire all'onere probatorio gravante su parte attrice;
2) nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa e la propria carenza di legittimazione passiva dato che le infiltrazioni erano state, in realtà, determinate da un guasto alla colonna fecale, di proprietà condominiale, e che, dunque, la responsabilità per i danni subiti dall'attrice era imputabile
2 unicamente al;
3) che la domanda attorea era infondata Controparte_3 anche in ordine al “quantum” atteso che il CTU nominato nell'ambito del procedimento di
ATP aveva quantificato i danni riscontranti nell'appartamento dell'attrice nell'importo complessivo di € 6.538,61, somma assolutamente eccessiva.
I convenuti concludevano per il rigetto dell'avversa domanda, chiedendo, in via preliminare di essere autorizzati a chiamare in causa il Controparte_6
in Battipaglia (SA), al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni lamentati
[...] dall'attrice, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Il G.I., con decreto del 20.10.2018, autorizzava la chiamata in causa del CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.03.2019, si costituiva il
[...]
, il quale contestava interamente quanto dedotto dai convenuti, Controparte_7 assumendo la propria estraneità ai fatti di causa, dato che, così come emerso dalla consulenza tecnica preventiva, i fenomeni infiltrativi non erano riconducibili alla colonna fecale condominiale.
Lo stesso chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, ossia la
[...]
, in virtù della polizza n. 000005009021746081, al fine di essere Controparte_8 da questa eventualmente manlevato.
Con decreto del 26.03.2019, il G.I. autorizzava la chiamata in garanzia della Compagnia.
Con comparsa del 30.09.2019 si costituiva la Controparte_9 la quale, nel merito, deduceva: 1) l'infondatezza della domanda risarcitoria rivolta nei confronti del essendo le infiltrazioni imputabili alla Controparte_3 concorrente responsabilità dei coniugi e e non alla colonna fecale CP_1 CP_2 condominiale;
2) l'inoperatività della polizza visto che la copertura era prevista solo per danni derivanti da “rottura accidentale” degli impianti idrici installati nel fabbricato, mentre nel caso di specie non era possibile ravvisare il predetto carattere di accidentalità nell'evento occorso all'impianto idrico di proprietà dei convenuti, interessato da lavori di ristrutturazione.
Così costituito il contraddittorio, si procedeva alla trattazione della causa con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Veniva espletata la prova testimoniale, nonché acquisito il fascicolo dell'ATP n. R.G.
8070/2017.
Precisate le conclusioni, la causa, è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
3 All'esito della suddetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1.Occorre dapprima esaminare la domanda di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva avanzata dai convenuti e dal terzo chiamato. CP_3
L'eccezione va rigettata in quanto infondata.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” ( Cass. Civ, sentenza n. 13229 /2015).
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato il predetto indirizzo statuendo che: “la relazione finale di un accertamento tecnico preventivo, una volta acquisita agli atti, è comunque liberamente valutabile dal giudice” (Cass. Civ., sentenza n.
31357/2025).
E ancora, “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass civ., Sez. 3, Sentenza
n. 8496 del 24/3/2023).
All'uopo, la Compagnia assicurativa, terza chiamata in garanzia, ha partecipato al presente giudizio e, dunque, ha avuto, al pari degli altri convenuti, piena possibilità di prendere posizione, di argomentare e di indicare mezzi di prova atti a confutare le risultanze dell'ATP, cosicché non ne è stato violato il diritto di difesa né tantomeno il contraddittorio così come sostenuto dai convenuti.
In conclusione, questo giudice ritiene valida e utilizzabile la consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, innanzitutto perché anche le prove atipiche possono
4 contribuire a formarne il convincimento, se attendibili e non smentite da altri elementi, e poi perché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio dato che tutte le parti hanno avuto modo di contestarne le risultanze nel corso del presente giudizio.
2. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Tramite l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta, l'attrice ha provato di aver subito dei danni al proprio appartamento.
La presenza di infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, provenienti dal piano superiore di proprietà dei convenuti, hanno, infatti, trovato puntuale riscontro nella CTU espletata nell'ambito del procedimento ATP n. R.G. 8070/2017, instaurato dall'attrice nei confronti degli odierni convenuti dinanzi al Tribunale di Salerno, ove l'ing. ha appurato Per_1 che:
1) le problematiche oggetto di causa erano visibili: nell'ambiente soggiorno/angolo cottura, nel bagno, sulla parete posta a N/E, nel corridoio e sulla parete antistante la porta di ingresso di caposcala con presenza di bollature e rigonfiamenti, seppur con intensità diversa, alterazione cromatica, formazione di piccoli cristalli sulle superfici, effetti da risalita capillare, come risulta anche dai rilievi fotografici allegati alla CTU. Inoltre, sempre sulla parte posta a N/E, il CTU rilevava la presenza di tre fori di piccolo diametro nel solaio di interpiano;
2) le infiltrazioni erano sicuramente provenienti dal piano superiore, di proprietà dei coniugi e e, nello specifico, da un impianto tecnologico privato a pressione CP_1 CP_2 dall'ambiente bagno, dovendosi escludere la rottura della colonna fecale condominiale;
3) le infiltrazioni, in particolare, erano da mettere in relazione ad una perdita dell'impianto di distribuzione dell'acqua all'interno del bagno dell'abitazione dei convenuti che, qualche mese prima, era stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, come da SCIA presentata al Comune di Battipaglia in data 12.05.2016, “con attività di demolizione dei tramezzi delimitanti l'ambiente bagno e in particolare la parte ove è attualmente posizionato il collettore”, che “potrebbero aver avuto un ruolo nell'accadimento”…“anche in maniera accidentale”;
4) allo stato non sono in atto fenomeni infiltrativi e i danni, pur avendo avuto un'evoluzione di tipo chimico (variazione del colore ecc.) sono stati rallentati da un intervento immediato e risolutivo posto in essere al momento dell'accaduto.
Risulta, dunque, fondata la circostanza dedotta da parte attrice della provenienza delle infiltrazioni dalla sovrastante proprietà dei conventi, con la conseguenza che quest'ultimi
5 vanno condannati al risarcimento dei relativi danni, trovando la loro responsabilità fondamento nella custodia, ex art. 2051 c.c., dell'appartamento di loro proprietà.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., ordinanza n.
3064/2024; sentenze n. 11152/2023; n. 27724/18), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
È logica, pertanto, la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dalla citata norma, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale: all'attore compete, infatti, provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, laddove il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. civ., sentenza n. 2062/04).
Tali essendo, allora, i principi applicabili nella controversia in esame, ritiene il Tribunale che mentre parte attrice ha esaurientemente adempiuto il proprio onere probatorio, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i convenuti, i quali non hanno positivamente dimostrato, come sarebbe stato loro onere ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di controllo, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ovvero di un fattore esterno (anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato), avente, cioè, i caratteri del fortuito (imprevedibilità ed eccezionalità).
Di recente si è ribadito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in
6 maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. Civ., sentenza n. 8811/2020).
Infondate sono le eccezioni con cui i convenuti, al fine di escludere la loro responsabilità, hanno sostenuto che: 1) le infiltrazioni sarebbero state determinate da una perdita della colonna fecale condominiale, non interessata, da diversi anni, dalle necessarie opere di manutenzione;
2) la responsabilità sarebbe comunque da addebitare al Controparte_3
in quanto proprietario della colonna fecale e effettivo custode della stessa.
[...]
Ebbene, la predetta eccezione non è meritevole in base alle risultanze emerse nel corso del giudizio ovvero che le infiltrazioni provengono dalla sovrastante unità immobiliare di proprietà dei convenuti, i quali ne avevano la disponibilità materiale e sui quali gravava l'obbligo di vigilanza.
Nulla in merito hanno aggiunto i testi escussi, i quali hanno univocamente dichiarato di non essere mai entrati all'interno dell'abitazione dell'attrice e, dunque, di non aver visto le infiltrazioni che si sarebbero verificate e i conseguenti danni.
Anzi, il teste , escusso all'udienza del 24.10.2024, dichiarava “non ho avuto Testimone_1 diretta contezza della citata perdita d'acqua… ricordo che sempre quel giorno ci recammo nell'appartamento di , fu chiusa la chiave di arresto dell'acqua principale”. CP_1
In sostanza, il teste, che nulla ha potuto riferire in merito alle infiltrazioni perché non è mai entrato nell'appartamento di parte attrice, riferisce addirittura una circostanza sfavorevole al convenuto ovvero che lo stesso, nonostante i lavori di ristrutturazione in corso CP_1 all'impianto idrico, aveva lasciato incautamente la chiave di arresto aperta.
Lo stesso teste riferiva, poi, di aver visto i muratori intenti a togliere nel bagno le mattonelle situate dietro il water e che, dopo la rottura del muro, aveva potuto scorgere la colonna fecale
Il teste però, non ha in alcun modo riferito di aver visto rotture o guasti alla colonna fecale o se erano stati effettuati interventi per la sua riparazione.
Cosicché la tesi dei convenuti secondo cui sarebbero stati costretti a un intervento sui tubi che conducevano l'acqua nel bidet, pur non avendo gli stessi alcun difetto, al solo fine di riparare la colonna fecale condominiale, rimane sfornita di prova.
Anzi, la predetta tesi viene contradetta dalla dichiarazione nell'ing. , il quale escusso Tes_2 all'udienza del 27.11.2024, ha dichiarato che non c'erano stati interventi alla colonna fecale.
Tale circostanza trova riscontro anche nella dichiarazione di , incaricato da Testimone_3
di eseguire una consulenza, secondo cui “non mi sono occupato della colonna CP_1 fecale, né sono al corrente di eventuali lavori riguardanti la stessa fecale condominiale”.
In ogni caso, tale tesi è sconfessata dalla SCIA presentata dagli stessi convenuti al Comune di Battipaglia in data 12.05.2016, ove venivano previsti lavori all'intero bagno.
7 L'ing. Direttori dei Lavori eseguiti nell'appartamento dei convenuti, mai Tes_4 entrato nell'appartamento dell'attrice, è stato solo in grado di riferire che i predetti lavori sono stati eseguiti dal maggio 2016 al luglio del 2017, ovvero nel periodo delle presunte infiltrazioni all'appartamento di parte attrice, corroborando così la tesi espressa nella consulenza tecnica preventiva, redatta dall'ing. , secondo cui i predetti lavori Per_1 all'impianto idrico del bagno dei convenuti potrebbero essere stati la causa, anche accidentale, delle infiltrazioni oggetto di giudizio.
Ne deriva che al risarcimento dei danni vanno condannati i convenuti.
3. Per quanto attiene alla quantificazione del predetto pregiudizio, come si desume dalla relazione dell'ing. i lavori di ripristino da eseguire sulla proprietà attorea Per_1 consistono: nello smontaggio del climatizzatore murario, nella rimozione del battiscopa, nell'eliminazione dell'intonaco ammalorato tramite spicconatura, nel risanamento dei ferri dell'armatura che a causa delle infiltrazioni potrebbero essere arrugginiti, nella preparazione delle pareti e dei soffitti nonché nella tinteggiatura delle superfici opportunamente preparate.
L'importo di tali lavori ammonta a complessivi € 6.538,61, somma comprensiva di una percentuale di ristoro pari a 5%, per i danni ai complementi da arredo, come da computo metrico allegato alla CTU.
Tale conclusione è integralmente condivisibile sulla base delle convincenti motivazioni espresse dall'ausiliare, anche nella parte in cui confutano i rilievi critici mossi dalla difesa dell'attrice che rivendica ulteriori voci di danno.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n.
1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla domanda giudiziale (come richiesto in citazione), fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
4. Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dell'attrice perché non sufficientemente provata.
5. Sulla posizione della Compagnia di assicurazioni chiamata in causa, la stessa ha evidenziato che il lamentato danno, per come verificatosi, non rientra tra quelli coperti dalla polizza contratta, dato che l'art. 19 della polizza “Stabile con Fata” prevede che sono compresi nei danni indennizzabili quelli provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di
8 acqua solo in caso di “rottura accidentale” degli impianti idrici ivi installati, mentre non è coperto il danno che si verifica in dipendenza di un'attività dell'assicurato.
Ebbene, l'onere di provare l'esclusione della garanzia spettava all'assicuratore che però non ha assolto a tale compito dato che non ha fornito la prova che la rottura fosse dovuta a cause escluse dalla garanzia.
Del resto, la riparazione tempestiva della tubazione da parte dei convenuti è stata considerata legittima e necessaria dal CTU per evitare ulteriori danni all'appartamento dell'attrice.
La Compagnia, inoltre, non ha dimostrato di essersi attivata per verificare le cause del sinistro né ha fornito prove concrete sull'impossibilità di accesso all'appartamento dei convenuti al fine di riscontrare la rottura verificatasi, limitandosi a contestazioni generiche.
In ogni caso, la clausola relativa ai fatti accidentali non esclude la copertura per fatti colposi, altrimenti il contratto sarebbe nullo per mancanza del rischio.
Con la sentenza n. 18320 del 27.06.2023 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire un principio, già noto alla Giurisprudenza, correlato al concetto della “accidentalità”, stabilendo che: “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”.
Ne deriva la necessità di interpretare l'aggettivo “accidentale” affinché con esso sia possibile dare concretezza alla causa del contratto in adesione alla consolidata giurisprudenza secondo la quale “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente
l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.”.
Pertanto, conclude la Corte, “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. Civ, sentenza n. 1214/1992).
In ogni caso, il CTU ha chiarito che i lavori di manutenzione straordinaria all'interno del bagno dell'abitazione dei convenuti potrebbero aver originato le infiltrazioni “anche in maniera accidentale”.
I convenuti hanno, pertanto, diritto di essere tenuti indenni dalla Compagnia di assicurazione, visto che la garanzia, in base all'art. 33 della polizza, si estende ai danni
9 prodottisi nei singoli appartamenti a causa di guasti o rotture degli impianti o tubazioni verificatesi all'interno delle proprietà esclusive di altri condomini.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti delle altre parti, comprese quelle del procedimento di ATP, che si liquidano al di sotto dei medi, ad esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del valore della causa, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività processuale effettivamente posta in essere.
In particolare, i convenuti devono rifondere anche le spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato, attesa la sua estranierà rispetto ai danni lamentati. CP_3
5.1 Anche per quanto riguarda le spese processuali, i convenuti hanno diritto di essere tenuti indenni dalla Compagnia terza chiamata in garanzia dato che gli stessi, non avendo, in base all'art. 24 della polizza, la titolarità dei diritti e delle azioni dalla stessa scaturenti e, quindi, la possibilità di agire autonomamente contro l'assicurazione, dovevano necessariamente agire nei confronti del condominio, che è il soggetto titolare del contratto, affinché lo stesso azionasse la garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice, condanna in solido, e al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 6.538,61, con Parte_1 interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
B) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali, che liquida:
1) a favore dell'attrice nella misura di € 237,00 per spese vive e € 3.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. antistatario;
2) a favore del , in € 237,00 per spese vive ed € 2.540,00 Controparte_3 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione a favore dell'avv. antistatario;
C) pone le spese della consulenza espletata nel procedimento di ATP, a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro;
10 D) condanna la chiamata in garanzia, a R.L. oggi Controparte_9
a tenere indenni i convenuti di quanto gli stessi sono tenuti a pagare a Controparte_5 parte attrice per capitale, interessi e spese, anche di CTU, e al Controparte_3
per le spese, per come liquidate in sentenza.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
IA CA
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