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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12846/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Pietro Rosano, n. 24 presso lo studio dell'avv.
RI PI NE e dell'avv. Gaetano Irollo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la società ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1 di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato e non dovuta la somma di euro
8.049,34 richiesta in data 29.12.2023 e di conseguenza condannare l' alla restituzione di tutto CP_2 quanto nelle more eventualmente trattenuto.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che, a seguito di domanda del 10.05.2021, la sig.ra è stata riconosciuta Parte_1 invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e con revisione al gennaio 2022; b) Che, con successivo verbale del 22.11.2021, il centro medico legale di Caserta, a seguito di revisione di ufficio e ritenendo migliorate le condizioni di salute della ricorrente, ha riconosciuto l'istante invalida nella misura del 100% con diritto alla sola pensione di inabilità civile;
c) Che, in data 27.02.2023, l' ha sottoposto nuovamente a visita di revisione la CP_2 ricorrente e, sempre sul presupposto di un ulteriore miglioramento, ha riconosciuto la stessa invalida al 75%, certificando un ulteriore incremento delle condizioni di salute;
d) Che, in data 07.03.2023, la sig.ra ha ricevuto dall'Istituto comunicazione di Pt_1 riliquidazione della prestazione, la quale ricomprendeva nel ricalcolo “la revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione sociale prevista all'art. 38 L.
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”, da cui derivava il debito di € 8.049,34;
e) Che, di conseguenza, la sig.ra ha proposto ricorso al Comitato Provinciale , Pt_1 CP_2 ricorso respinto dallo stesso;
f) Che, successivamente, con lettera del 29.12.2023 l' ha provveduto a trattenere la CP_2 somma di euro 25,00 dalle rate della pensione;
g) Che le somme dall'Istituto contestate non sono indebite in quanto percepite in buona fede dalla sig.ra . Pt_1
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente. La Corte di
Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dalle CP_2 visite di revisione effettuate ed in forza delle quali è emerso che il ricorrente non avesse più il requisito sanitario per beneficiare della prestazione assistenziale precedentemente riconosciutagli e di cui ha continuato a beneficiare anche oltre l'attestazione amministrativa di un miglioramento delle condizioni di salute.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa fosse ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Deve quindi in prima battuta chiarirsi che nella materia assistenziale vige un principio generale e di natura eccentrica rispetto alla disciplina normalmente dettata dal legislatore in tema di indebito: nemmeno applicabile, poi, è la disciplina speciale dettata dal legislatore in relazione alla sola ipotesi dell'indebito previdenziale pensionistico.
Ne deriva che in materia di indebito assistenziale da un lato la prescrizione è quella ordinaria decennale e dall'altro lato la ripetibilità è possibile solo a seguito della comunicazione di un formale provvedimento amministrativo.
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_1
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
In tale ipotesi, infatti, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4668 del 22.02.2021 secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto CP_2 secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va CP_2 rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Tale orientamento è condiviso da questo giudice poiché la stessa ratio dell'indebito assistenziale, in relazione al quale è prevista l'irripetibilità delle prestazioni erogate antecedentemente alla comunicazione di un formale provvedimento amministrativo, è proprio quella di tutelare l'affidamento ingeneratosi nella parte, specialmente in una materia in cui gli interessi in gioco hanno un rilievo costituzionalmente garantito.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario di revisione in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
Venendo quindi ad applicare i principi appena richiamati all'ipotesi oggetto del presente giudizio, se è provato che parte ricorrente abbia perso il requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione, con la conseguenza che la prestazione ricevuta è da ritenersi indebita, parte ricorrente non ha allegato – e provato – in giudizio che il verbale di revisione non le è stato immediatamente comunicato. Viceversa, parte resistente ha documentalmente attestato -senza alcuna contestazione specifica di parte ricorrente sul punto- di aver tempestivamente notificato a mezzo raccomandata entrambi i verbali di revisione: nello specifico, nel mese di dicembre 2021 il verbale del novembre 2021 e nel mese di marzo 2023 il verbale di marzo 2023.
Ne deriva che non può e non deve ritenersi sussistente un affidamento legittimo della parte che, pur consapevole di essere stata sottoposta a visita di revisione e pur essendo conscia dell'esito sfavorevole della stessa, vedeva corrispondersi le somme correlate alla prestazione del cui godimento era certa di non avere più diritto.
Pertanto, deve essere dichiarata ripetibile l'indebita percezione delle somme liquidate dall' a CP_2 titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di inabilità civile nella misura di euro 8.049,34.
Nulla sulle spese stante idonea dichiarazione e sottoscrizione della parte ricorrente ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 20.10.2025 Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12846/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Pietro Rosano, n. 24 presso lo studio dell'avv.
RI PI NE e dell'avv. Gaetano Irollo, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la società ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1 di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato e non dovuta la somma di euro
8.049,34 richiesta in data 29.12.2023 e di conseguenza condannare l' alla restituzione di tutto CP_2 quanto nelle more eventualmente trattenuto.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che, a seguito di domanda del 10.05.2021, la sig.ra è stata riconosciuta Parte_1 invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e con revisione al gennaio 2022; b) Che, con successivo verbale del 22.11.2021, il centro medico legale di Caserta, a seguito di revisione di ufficio e ritenendo migliorate le condizioni di salute della ricorrente, ha riconosciuto l'istante invalida nella misura del 100% con diritto alla sola pensione di inabilità civile;
c) Che, in data 27.02.2023, l' ha sottoposto nuovamente a visita di revisione la CP_2 ricorrente e, sempre sul presupposto di un ulteriore miglioramento, ha riconosciuto la stessa invalida al 75%, certificando un ulteriore incremento delle condizioni di salute;
d) Che, in data 07.03.2023, la sig.ra ha ricevuto dall'Istituto comunicazione di Pt_1 riliquidazione della prestazione, la quale ricomprendeva nel ricalcolo “la revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione sociale prevista all'art. 38 L.
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”, da cui derivava il debito di € 8.049,34;
e) Che, di conseguenza, la sig.ra ha proposto ricorso al Comitato Provinciale , Pt_1 CP_2 ricorso respinto dallo stesso;
f) Che, successivamente, con lettera del 29.12.2023 l' ha provveduto a trattenere la CP_2 somma di euro 25,00 dalle rate della pensione;
g) Che le somme dall'Istituto contestate non sono indebite in quanto percepite in buona fede dalla sig.ra . Pt_1
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente. La Corte di
Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dalle CP_2 visite di revisione effettuate ed in forza delle quali è emerso che il ricorrente non avesse più il requisito sanitario per beneficiare della prestazione assistenziale precedentemente riconosciutagli e di cui ha continuato a beneficiare anche oltre l'attestazione amministrativa di un miglioramento delle condizioni di salute.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa fosse ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Deve quindi in prima battuta chiarirsi che nella materia assistenziale vige un principio generale e di natura eccentrica rispetto alla disciplina normalmente dettata dal legislatore in tema di indebito: nemmeno applicabile, poi, è la disciplina speciale dettata dal legislatore in relazione alla sola ipotesi dell'indebito previdenziale pensionistico.
Ne deriva che in materia di indebito assistenziale da un lato la prescrizione è quella ordinaria decennale e dall'altro lato la ripetibilità è possibile solo a seguito della comunicazione di un formale provvedimento amministrativo.
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_1
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
In tale ipotesi, infatti, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4668 del 22.02.2021 secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto CP_2 secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va CP_2 rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
Tale orientamento è condiviso da questo giudice poiché la stessa ratio dell'indebito assistenziale, in relazione al quale è prevista l'irripetibilità delle prestazioni erogate antecedentemente alla comunicazione di un formale provvedimento amministrativo, è proprio quella di tutelare l'affidamento ingeneratosi nella parte, specialmente in una materia in cui gli interessi in gioco hanno un rilievo costituzionalmente garantito.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario di revisione in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
Venendo quindi ad applicare i principi appena richiamati all'ipotesi oggetto del presente giudizio, se è provato che parte ricorrente abbia perso il requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione, con la conseguenza che la prestazione ricevuta è da ritenersi indebita, parte ricorrente non ha allegato – e provato – in giudizio che il verbale di revisione non le è stato immediatamente comunicato. Viceversa, parte resistente ha documentalmente attestato -senza alcuna contestazione specifica di parte ricorrente sul punto- di aver tempestivamente notificato a mezzo raccomandata entrambi i verbali di revisione: nello specifico, nel mese di dicembre 2021 il verbale del novembre 2021 e nel mese di marzo 2023 il verbale di marzo 2023.
Ne deriva che non può e non deve ritenersi sussistente un affidamento legittimo della parte che, pur consapevole di essere stata sottoposta a visita di revisione e pur essendo conscia dell'esito sfavorevole della stessa, vedeva corrispondersi le somme correlate alla prestazione del cui godimento era certa di non avere più diritto.
Pertanto, deve essere dichiarata ripetibile l'indebita percezione delle somme liquidate dall' a CP_2 titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di inabilità civile nella misura di euro 8.049,34.
Nulla sulle spese stante idonea dichiarazione e sottoscrizione della parte ricorrente ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 20.10.2025 Dott. Marco Cirillo