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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 512/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/10/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 512 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 9/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MURZIANI Parte_1 C.F._1
LAURA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 9/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con in data 14.10.2006 in TÀ d'UL e Controparte_1
OL (Anno 2006, atto numero 5, parte II, Serie A, Ufficio 1), dal quale sono nati i figli Per_1
(8/2/2009) e (20/11/2014).
[...] Persona_2
Con sentenza n. 322/2023 del 20/7/2023 il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato la separazione coniugale delle odierne parti alle seguenti condizioni:
“omissis
DISPONE l'affido condiviso dei figli minori nato a [...], il Persona_3
8.02.2009, ed , nata a Tempio Pausania, il [...], ad [...] i genitori Persona_4 con collocazione prevalente presso la madre. I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
DICHIARA non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare;
INCARICA il
Servizio Sociale del Comune di Viddalba affinché prosegua lo stretto monitoraggio sui minori
e , con gli interventi educativi già attivati, oltre al supporto genitoriale ed al Per_1 Per_2 supporto psicologico per genitori e minori, come indicato in parte motiva;
INCARICA il Servizio
Sociale del Comune di Viddalba affinché prosegua gli incontri protetti padre e figli già attivati, con le modalità descritte in parte motiva;
PONE a carico del genitore non collocatario, CP_1
, con decorrenza dalla data della domanda, la corresponsione di un assegno mensile di €
[...]
400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche previamente concordate, salvo l'urgenza, o la prescrizione del medico curante per le specialistiche, delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate); RIGETTA tutte le altre domande;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti”.
Da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e, pertanto, vi è interesse alla pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
2 “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TÀ
d'UL e OL in data 14.10.20026 (Anno 2006 Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1) con il sig.
, mandando all'ufficio competente perché annoti l'emananda sentenza nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di residenza.
Voglia altresì il Tribunale Ill.mo, a parziale modifica della sentenza n. 322/2023 del 20.07.2023, resa nella causa di separazione giudiziale fra i coniugi, iscritta a ruolo al n. 2406/2017 RG:
A. modificare l'affidamento condiviso dei minori (in Tempio Pausania, il Persona_3
08/02/2009) ed (in Tempio Pausania, il 20/11/2014), stabilito nella sentenza di Persona_4 separazione dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo degli stessi alla sig.ra Parte_1
, per tutte le motivazioni in premessa;
[...]
Con B. porre a carico dell' il versamento a beneficio dei minori figli dell'assegno unico, laddove percepito, oltre al versamento del contributo di mantenimento in favore dei minori, così come già stabilito dal Tribunale in sede di separazione”.
A sostegno delle spiegate conclusioni la ricorrente ha dedotto che dalla sentenza di separazione dei coniugi (20/7/2023, il resistente ha interrotto i rapporti con entrambi i minori figli, non ha persistito con gli incontri protetti presso i servizi sociali del Comune di residenza, non si è adoperato per il loro proseguo, concordando modalità e tempi con gli operatori sociali, non ha più versato in favore dei figli il contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale. Contr In sintesi, l ha sospeso le regolari relazioni personali che nel tempo aveva costruito con i propri figli, disinteressandosi completamente di quest'ultimi, senza motivare in alcun modo tale condotta.
Rileva altresì la parte ricorrente che entrambi i minori sono affetti da patologie della sfera psichica, consistenti per in “Disturbo Evolutivo Specifico Misto, con una disabilità intellettiva e Per_1 delle funzioni esecutive lieve”, con un “importante deficit dell'attenzione”, e per in Per_2
“Disturbo Evolutivo Specifico misto con un funzionamento Intellettivo limite con Deficit dell'Attenzione e delle Funzioni Esecutive”, con manifestazione di condotte oppositive.
Tal situazione precaria renderebbe opportuna la modifica dell'affidamento dei figli minori da condiviso ad esclusivo in favore della madre collocataria. non si è costituito in giudizio e all'udienza del 9/10/2025 è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
All'udienza del 9/10/2025 il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e ha rinunciato ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
3 Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di dicharazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da debba Parte_1 essere accolta, essendo acclarata l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione.
Il totale disinteresse mostrato dal resistente anche nel presente Controparte_1 procedimento conferma la conclusione di cui sopra.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, sostanzialmente l'affido esclusivo dei figli minori e l'accollo a carico del resistente del versamento a beneficio dei figli minori dell'assegno unico ove percepito, si ritiene che entrambe le domande debbano trovare approdo.
Come già sopra accennato, stante la sostanziale assenza del padre nella vita dei figli minori, confermata dalla madre odierna ricorrente e acclarata dal disinteresse mostrato dall'ARA al presente giudizio, allo stato, appare impraticabile la formula dell'affido condiviso, sussistendo evidenti ragioni contrarie all'interesse dei minori minore, rappresentate oltre che dal disinteresse del padre, anche dalle precarie condizioni psichiche dei minori come da documentazione medica in atti alla quale si fa rinvio.
Si ritiene necessario, pertanto, affidare entrambi i figli minori in modo esclusivo alla madre, con la quale gli stessi hanno sempre convissuto, sussistendo evidenti ragioni ostative rispetto al resistente, rappresentate dalla sua condotta di disinteresse per la famiglia e per i minori in particolare (mostrato anche in occasione dell'udienza celebrata nel presente procedimento), ostativa, in questo momento, all'equilibrata crescita psicofisica degli stessi.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, si ritiene di dover accogliere la domanda di accollo a carico del resistente l'onere di versamento in favore dei figli minori dell'eventuale assegno unico percepito.
Vanno confermate nel resto le disposizioni di cui alla sentenza n. 322/2023 del 20/7/2023.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
) e ) in TÀ
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2
d'UL e OL in data 14.10.20026 (Anno 2006 Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1).
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
TÀ d'UL e OL (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 5, parte II, Serie
4 A, Ufficio 1);
3. DISPONE l'affidamento esclusivo di entrambi i figli minori alla madre che assumerà le decisioni afferenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione (istruzione, salute, residenza);
4. di versare in favore dei figli minori l'eventuale assegno unico Controparte_2 percepito;
5. CONFERMA nel resto le disposizioni di cui alla sentenza n. 322/2023 del 20/7/2023;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 9/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 512/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/10/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 512 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 9/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MURZIANI Parte_1 C.F._1
LAURA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 9/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con in data 14.10.2006 in TÀ d'UL e Controparte_1
OL (Anno 2006, atto numero 5, parte II, Serie A, Ufficio 1), dal quale sono nati i figli Per_1
(8/2/2009) e (20/11/2014).
[...] Persona_2
Con sentenza n. 322/2023 del 20/7/2023 il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato la separazione coniugale delle odierne parti alle seguenti condizioni:
“omissis
DISPONE l'affido condiviso dei figli minori nato a [...], il Persona_3
8.02.2009, ed , nata a Tempio Pausania, il [...], ad [...] i genitori Persona_4 con collocazione prevalente presso la madre. I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
DICHIARA non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare;
INCARICA il
Servizio Sociale del Comune di Viddalba affinché prosegua lo stretto monitoraggio sui minori
e , con gli interventi educativi già attivati, oltre al supporto genitoriale ed al Per_1 Per_2 supporto psicologico per genitori e minori, come indicato in parte motiva;
INCARICA il Servizio
Sociale del Comune di Viddalba affinché prosegua gli incontri protetti padre e figli già attivati, con le modalità descritte in parte motiva;
PONE a carico del genitore non collocatario, CP_1
, con decorrenza dalla data della domanda, la corresponsione di un assegno mensile di €
[...]
400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche previamente concordate, salvo l'urgenza, o la prescrizione del medico curante per le specialistiche, delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate); RIGETTA tutte le altre domande;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti”.
Da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e, pertanto, vi è interesse alla pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
2 “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TÀ
d'UL e OL in data 14.10.20026 (Anno 2006 Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1) con il sig.
, mandando all'ufficio competente perché annoti l'emananda sentenza nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di residenza.
Voglia altresì il Tribunale Ill.mo, a parziale modifica della sentenza n. 322/2023 del 20.07.2023, resa nella causa di separazione giudiziale fra i coniugi, iscritta a ruolo al n. 2406/2017 RG:
A. modificare l'affidamento condiviso dei minori (in Tempio Pausania, il Persona_3
08/02/2009) ed (in Tempio Pausania, il 20/11/2014), stabilito nella sentenza di Persona_4 separazione dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo degli stessi alla sig.ra Parte_1
, per tutte le motivazioni in premessa;
[...]
Con B. porre a carico dell' il versamento a beneficio dei minori figli dell'assegno unico, laddove percepito, oltre al versamento del contributo di mantenimento in favore dei minori, così come già stabilito dal Tribunale in sede di separazione”.
A sostegno delle spiegate conclusioni la ricorrente ha dedotto che dalla sentenza di separazione dei coniugi (20/7/2023, il resistente ha interrotto i rapporti con entrambi i minori figli, non ha persistito con gli incontri protetti presso i servizi sociali del Comune di residenza, non si è adoperato per il loro proseguo, concordando modalità e tempi con gli operatori sociali, non ha più versato in favore dei figli il contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale. Contr In sintesi, l ha sospeso le regolari relazioni personali che nel tempo aveva costruito con i propri figli, disinteressandosi completamente di quest'ultimi, senza motivare in alcun modo tale condotta.
Rileva altresì la parte ricorrente che entrambi i minori sono affetti da patologie della sfera psichica, consistenti per in “Disturbo Evolutivo Specifico Misto, con una disabilità intellettiva e Per_1 delle funzioni esecutive lieve”, con un “importante deficit dell'attenzione”, e per in Per_2
“Disturbo Evolutivo Specifico misto con un funzionamento Intellettivo limite con Deficit dell'Attenzione e delle Funzioni Esecutive”, con manifestazione di condotte oppositive.
Tal situazione precaria renderebbe opportuna la modifica dell'affidamento dei figli minori da condiviso ad esclusivo in favore della madre collocataria. non si è costituito in giudizio e all'udienza del 9/10/2025 è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
All'udienza del 9/10/2025 il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e ha rinunciato ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
3 Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di dicharazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da debba Parte_1 essere accolta, essendo acclarata l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione.
Il totale disinteresse mostrato dal resistente anche nel presente Controparte_1 procedimento conferma la conclusione di cui sopra.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, sostanzialmente l'affido esclusivo dei figli minori e l'accollo a carico del resistente del versamento a beneficio dei figli minori dell'assegno unico ove percepito, si ritiene che entrambe le domande debbano trovare approdo.
Come già sopra accennato, stante la sostanziale assenza del padre nella vita dei figli minori, confermata dalla madre odierna ricorrente e acclarata dal disinteresse mostrato dall'ARA al presente giudizio, allo stato, appare impraticabile la formula dell'affido condiviso, sussistendo evidenti ragioni contrarie all'interesse dei minori minore, rappresentate oltre che dal disinteresse del padre, anche dalle precarie condizioni psichiche dei minori come da documentazione medica in atti alla quale si fa rinvio.
Si ritiene necessario, pertanto, affidare entrambi i figli minori in modo esclusivo alla madre, con la quale gli stessi hanno sempre convissuto, sussistendo evidenti ragioni ostative rispetto al resistente, rappresentate dalla sua condotta di disinteresse per la famiglia e per i minori in particolare (mostrato anche in occasione dell'udienza celebrata nel presente procedimento), ostativa, in questo momento, all'equilibrata crescita psicofisica degli stessi.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, si ritiene di dover accogliere la domanda di accollo a carico del resistente l'onere di versamento in favore dei figli minori dell'eventuale assegno unico percepito.
Vanno confermate nel resto le disposizioni di cui alla sentenza n. 322/2023 del 20/7/2023.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
) e ) in TÀ
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._2
d'UL e OL in data 14.10.20026 (Anno 2006 Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1).
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
TÀ d'UL e OL (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 5, parte II, Serie
4 A, Ufficio 1);
3. DISPONE l'affidamento esclusivo di entrambi i figli minori alla madre che assumerà le decisioni afferenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione (istruzione, salute, residenza);
4. di versare in favore dei figli minori l'eventuale assegno unico Controparte_2 percepito;
5. CONFERMA nel resto le disposizioni di cui alla sentenza n. 322/2023 del 20/7/2023;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 9/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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