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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...], Pt_1 P.IVA_1
106/D 87036 RENDE ITALIA Difeso dall'avv. PORTO ROSSELLA (c.f. ) C.F._1 con studio in VIA C. TRIPODI 2/A 87100 COSENZA
– Parte principale –
(c.f. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
MONTEGRAPPA, 10 08017 SILANUS ITALIA Difeso dall'avv. COSSU GIOVANNA (c.f. ), C.F._3 con studio in VIA LEONARDO DA VINCI N.40, 2° PIANO 08100
NUORO
– Controparte –
Ruolo: n. 370/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 16 aprile 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
CS FAREM:
— 1 — 1) Preliminarmente, per tutti i motivi di cui in narrativa, Dichia- rare la nullità del provvedimento di concessione della provvisoria ese- cutorietà del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, sospendere la provvisoria esecutività del D.I.,
2) IN VIA PRELIMINARE e di rito:
- per i motivi esposti con il ricorso introduttivo e nel presente atto, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Cosenza, giudice esattamente individuato a conoscere della presente controversia ex art.28 e 38 c.p.c., 18, 19 e 20
c.p.c. per i motivi esposti in atto;
con ogni conseguente anche in ordine alla statuizione delle spese di lite;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
3) IN VIA PRINCIPALE:
- Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
88/2024, emesso in data 11.03.2024 dal Tribunale di Oristano, nella persona del Giudice Dott. Antonio Angioi, nel procedimento recante R.G. n. 166/2024 e, per l'effetto, revocare lo stesso, per i motivi tutti di cui all' atto di opposizione e alle presenti memorie 171 ter n. 1 c.p.c. ;
4) Condannare parte opposta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.
: Email_1
1) rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 88 emesso nel procedi- mento n. 166/2024 R.G. dal Giudice del Tribunale di Oristano, dr. An- tonio Angioi, il 11/3/2024;
2) e, per l'effetto, condannare la , con sede a Rende, in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla Controparte_1
di , la somma di €. 61.575,00, oltre
[...] Parte_2 interessi moratori nella misura prevista per i rapporti commerciali dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate nella fase monitoria. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e dei compensi del presente giudizio, con condanna altresì della opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
— 2 — Ragioni della decisione
I fatti di causa.
Tra giugno e agosto 2021, , e Controparte_2 Persona_1 hanno commissionato lavori con 110% alla Per_2 CP_3 CP La ha subappaltato a una rete di imprese, la , la
[...] Pt_1 quale, tra gli altri, si è avvalsa dell'opera di per la realiz- Parte_2 zazione del cappotto termico. Conclusi i lavori, il sig. lamenta che la Cs non ha Pt_2 Pt_1 voluto saldare le fatture emesse a titolo di stato avanzamento lavori fi- nale, perché, pur riconoscendo la debenza della somma, ha opposto mo- tivazioni relative al d.l. n. 11/2023, sul blocco delle cessioni dei crediti fiscali (proponendo però a saldo e stralcio la minor somma di 8.000 €). Di conseguenza, il 20 marzo 2024 il sig. ha notificato a Pt_2
un decreto ingiuntivo per 61.575 €. Pt_1
Il 29 aprile 2024 ha notificato citazione in opposizione Pt_1 per i motivi di seguito illustrati.
1. L'incompetenza per territorio.
Con un primo motivo, sostiene che il Tribunale di Ori- Pt_1 stano sia incompetente in favore del Tribunale di Cosenza.
Il motivo è già stato oggetto di decisione con ordinanza in prima udienza.
2. La titolarità passiva del rapporto.
Con un secondo motivo, sostiene di essere priva di le- Pt_1 gittimazione (o meglio, di titolarità passiva del rapporto), in quanto sa- CP rebbe un semplice “general contractor” rispetto a , la committente. Il motivo è infondato.
Non è dato capire, infatti, cosa Cs Farem intenda dire quando af- ferma di essere una general contractor per scaricare ogni responsabilità sul committente.
— 3 — Part Secondo la ricostruzione del sig. , mai smentita dal Cs Pt_2
[...
, egli ha concluso un contratto direttamente con la rete di impresa, CP non con , e quindi è la rete di impresa che si è assunta l'obbligazione di pagare il suo corrispettivo.
3. La sussistenza del credito.
Con un terzo motivo, sostiene che non vi sia prova del Pt_1 credito, del rapporto tra le parti, dei lavori commissionati e degli importi pattuiti, sostenendo che ai fini del decreto ingiuntivo il sig. ab- Pt_2 Pa
prodotto solo tre fatture.
Il motivo è infondato.
Agli atti è presente la corrispondenza intervenuta tra le parti in causa (all. Q ), non contestata tempestivamente né puntualmente Pt_2 da , dalla quale si ricava che è stata proprio la rete di imprese Pt_1
a invitare il sig. a fatturare i corrispettivi dovuti, che peraltro Pt_2 sono indicati nel loro preciso ammontare. Ciò prova senza ombra di dubbio l'esistenza del contratto, l'esecuzione dei lavori e l'importo do- vuto a titolo di corrispettivo. Al riguardo, sostiene che la propria contestazione in Pt_1 prima memoria istruttoria sia del tutto tempestiva, ma così non è. Nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è convenuto in senso sostanziale e pertanto è tenuto a «proporre tutte le sue difese» nell'atto di opposizione «prendendo posizione in modo chiaro e speci- fico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda», compreso contestare in modo puntuale i documenti allegati al ricorso per ingiun- zione;
pena, la formazione della non contestazione su tali fatti (art. 115 comma 1 c.p.c.). Non può allegare fatti del tutto nuovi in prima memo- ria, sede concepita in particolare per rispondere alla comparsa di rispo- sta.
La contestazione, comunque, non è nemmeno puntuale, in quanto la Cs si è limitata a sostenere che, in mancanza di firma digitale, Pt_1 non ci sia prova della provenienza delle mail, il tutto senza mai negare esplicitamente di averle inviate. Quand'anche l'avesse fatto, comunque, si tratterebbe di contestazione estremamente implausibile. A fronte di un'indicazione evidente del dominio, la parte che assume di non aver inviato una mail è tenuta a provare un accesso abusivo o circostanze simili che smentiscano la provenienza.
— 4 — Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 61.575 €, com- plessità minima, senza attività di rilievo nelle fasi di trattazione e deci- sione.
ha agito con dolo, con motivi di opposizione del tutto Pt_1 strumentali a evitare l'adempimento del credito. Deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. In mancanza di altri criteri, questo giudice si orienta nel senso di applicare per analogia l'art. 26 c.p.a., pertanto, in caso di dolo, liquida la somma dovuta ai sensi del comma 3 in misura pari al doppio dei compensi liquidati e la somma dovuta ai sensi del comma 4 in misura pari a cinque volte il contributo unificato (che nel caso di specie è pari a 379,50 €).
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che si Pt_1 liquidano in 2.090 € per compensi, oltre accessori di legge
3. condanna a pagare a ulteriori 4.180 € Pt_1 Parte_2
4. condanna a versare alla Cassa delle ammende Pt_1
1.897,50 €
Si comunichi.
16 aprile 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —