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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14616/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AT AN e dell'avv. CARNEIRO BERBEL MARCO ANTONIO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
AT AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 AT AN e dell'avv. CARNEIRO BERBEL MARCO ANTONIO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
AT AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :” Nel merito: Accertato
e dichiarato per tutte le ragioni espresse in narrativa che Parte_1
, nata a [...], il [...], c.f. e
[...] C.F._1 [...]
, nato a [...], il [...], c.f. , sono cittadini Parte_2 C.F._4
pagina 1 di 5 italiani iure sangunis, ORDINARE AL MINISTERO DELL'INTERNO E, PER ESSO,ALL'UFFICIAIE
DELLO STATO CIVILE COMPETENTE, DI PROCEDERE ALLE ISCRIZIONI,TRANSCRIZIONI E
ANNOTAZIONI DI LEGGE, NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILI, DELLA CITTADINANZA
DELLE PERSONE INDICATE, PROVVEDENDO ALLE EVENTUALI COMUNICAZIONI AL
(LU) E ALLE AUTORITÀ CONSOLARI Controparte_2
COMPETENTI;
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
, nata a [...], il [...], figlia di
[...] Per_2
e [DOC. 01]. • (
[...] Persona_3 Persona_1 Per_4
emigrò in Brasile ed ivi risiedette fino alla sua morte senza mai rinunciare alla
[...]
cittadinza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano [DOC. 03]. In Brasile in data
30.05.1903 sposò e dal matrimonio nacque il 21.07.1923 Persona_5 Persona_6
[DOC. 04]. • in data 19.05.1945 sposò
[...] Persona_6 [...]
e dopo il matrimonio modificò il proprio nominativo in [DOC. 05]. Persona_7 Persona_8
Dal matrimonio nacque il 23.05.1946 [DOC. 06].• Persona_9 Persona_9
in data 16.02.1968 sposò e dopo il matrimonio modificò il proprio nominativo in Persona_10
[DOC. 07]. Dal matrimonio nacque il 04.05.1977 Persona_11 [...]
[DOC. 08], la ricorrente. • in data Parte_1 Parte_1
02.06.2005 sposò e dopo il matrimonio modificò il proprio nominativo in Persona_12 [...]
[DOC. 09]. Dalla loro unione nacque il 15.11.2006 Parte_1 [...]
[DOC. 10], ricorrente. Parte_2
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana pagina 2 di 5 va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti da
[...]
, nata a [...], il [...] che non hai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio
1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti pagina 3 di 5 o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a , nata a [...]_1
DO do PO (Brasile), il 04.05.1977, c.f. , estremi del passaporto C.F._1
, nato a [...], il [...], c.f. Numer_1 Parte_2
, estremi del passaporto entrambi residenti in [...]C.F._3 Numer_2
da Silva 352, apartamento 101, CEP , Parque São Diogo, São Bernardo do PO - SP, C.F._5
Brasile.
- compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14616/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AT AN e dell'avv. CARNEIRO BERBEL MARCO ANTONIO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
AT AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 AT AN e dell'avv. CARNEIRO BERBEL MARCO ANTONIO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
AT AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :” Nel merito: Accertato
e dichiarato per tutte le ragioni espresse in narrativa che Parte_1
, nata a [...], il [...], c.f. e
[...] C.F._1 [...]
, nato a [...], il [...], c.f. , sono cittadini Parte_2 C.F._4
pagina 1 di 5 italiani iure sangunis, ORDINARE AL MINISTERO DELL'INTERNO E, PER ESSO,ALL'UFFICIAIE
DELLO STATO CIVILE COMPETENTE, DI PROCEDERE ALLE ISCRIZIONI,TRANSCRIZIONI E
ANNOTAZIONI DI LEGGE, NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILI, DELLA CITTADINANZA
DELLE PERSONE INDICATE, PROVVEDENDO ALLE EVENTUALI COMUNICAZIONI AL
(LU) E ALLE AUTORITÀ CONSOLARI Controparte_2
COMPETENTI;
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
, nata a [...], il [...], figlia di
[...] Per_2
e [DOC. 01]. • (
[...] Persona_3 Persona_1 Per_4
emigrò in Brasile ed ivi risiedette fino alla sua morte senza mai rinunciare alla
[...]
cittadinza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano [DOC. 03]. In Brasile in data
30.05.1903 sposò e dal matrimonio nacque il 21.07.1923 Persona_5 Persona_6
[DOC. 04]. • in data 19.05.1945 sposò
[...] Persona_6 [...]
e dopo il matrimonio modificò il proprio nominativo in [DOC. 05]. Persona_7 Persona_8
Dal matrimonio nacque il 23.05.1946 [DOC. 06].• Persona_9 Persona_9
in data 16.02.1968 sposò e dopo il matrimonio modificò il proprio nominativo in Persona_10
[DOC. 07]. Dal matrimonio nacque il 04.05.1977 Persona_11 [...]
[DOC. 08], la ricorrente. • in data Parte_1 Parte_1
02.06.2005 sposò e dopo il matrimonio modificò il proprio nominativo in Persona_12 [...]
[DOC. 09]. Dalla loro unione nacque il 15.11.2006 Parte_1 [...]
[DOC. 10], ricorrente. Parte_2
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana pagina 2 di 5 va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti da
[...]
, nata a [...], il [...] che non hai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio
1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti pagina 3 di 5 o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a , nata a [...]_1
DO do PO (Brasile), il 04.05.1977, c.f. , estremi del passaporto C.F._1
, nato a [...], il [...], c.f. Numer_1 Parte_2
, estremi del passaporto entrambi residenti in [...]C.F._3 Numer_2
da Silva 352, apartamento 101, CEP , Parque São Diogo, São Bernardo do PO - SP, C.F._5
Brasile.
- compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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