Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4044 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 23/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4044/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da ato il 28/06/1968 a ROMA (RM) Parte_1
rappresentato e difeso/a dall'Avv. FORNENGO MARIA
E
ato il 16/01/1971 a CARMAGNOLA (TO) CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ARCIDIACONO PAOLA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente: il sig. continuerà ad abitare la ex casa familiare, che CP_1
verrà allo stesso assegnata, avendo la sig.ra già reperito una nuova abitazione sita in Bra via Pt_1
F.lli Carando 10, in cui trasferirà a breve la propria residenza;
2) I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso, e manterranno la residenza anagrafica presso la ex casa familiare;
3) di anni 19, e , di anni 14, trascorreranno tempi di permanenza Per_1 Per_2
paritetici presso ciascun genitore, secondo liberi accordi tra le parti, avendo cura le stesse, e fatti salvi diversi accordi, di alternare i fine settimana (garantendo la presenza anche nei pernottamenti, in particolare per ) e di assicurare almeno una settimana in via esclusiva in Estate, l'alternanza Per_2
delle Festività infra-annuali e dei compleanni dei ragazzi;
4) Il padre e la madre provvederanno al mantenimento della prole in via diretta, e il sig. contribuirà nella misura del 70% alle spese CP_1 relative all'abbigliamento dei figli. Le spese straordinarie verranno altresì corrisposte al 70% dal padre e per il restante 30% dalla sig.ra secondo le regole del Protocollo di Asti (cfr. Doc. Pt_1
5). La madre percepirà inoltre l'intero ammontare dell'assegno unico;
5) Siccome il marito continuerà ad abitare la ex casa familiare – in comunione tra i coniugi- il predetto corrisponderà alla moglie €
200,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dell'immobile. Le spese straordinarie relative all'abitazione dovranno essere suddivise tra le parti ed in particolare: la sig.ra sarà Pt_1
immediatamente chiamata a concorrere agli esborsi relativi alle spese urgenti mentre quelle non urgenti, che dovranno essere previamente concordate, in caso vengano anticipate dal sig. non CP_1
rimborsate, saranno decurtate dalla quota di spettanza della coniuge, in caso di eventuale vendita futura del bene. 6) A proposito della ex abitazione coniugale, i ricorrenti concordano che la sig.ra conservi copia delle chiavi dell'immobile, al fine di potervisi recare autonomamente – previo Pt_1
accordo con il sig. - per far visita ai figli. Per quanto concerne mobilio ed oggettistica di CP_1
proprietà di entrambi i coniugi, contenuti nella casa familiare, il sig. si impegna a non CP_1 disfarsene se non previo accordo con la sig.ra 7) Le parti reciprocamente si impegnano a Pt_1 comparire all'atto dell'eventuale vendita delle rispettive autovetture, cadute in comunione, ma formalmente intestate a ciascun coniuge, onde apporre la propria firma liberatoria, senza pretendere nulla in relazione ai proventi della vendita stessa”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nato/a a ROMA (RM) il 28/06/1968 e da nato/a a Parte_1 CP_1
CARMAGNOLA (TO) il 16/01/1971, celebrato in CHERASCO in data 21/02/2015, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie , Anno 2015
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024 Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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