Ordinanza collegiale 1 dicembre 2022
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/05/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sanatrix Nuovo Elaion Soc Coop Sociale Onlus e Casa di Cura Angrisani Presidio di Riabilitazione Villa dei Fiori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl Salerno, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Lucia Fiorillo e Emma Tortora, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Casa di Cura Montesano - Silba S.p.A, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DGRC n. 164 del 6 aprile 2022, pubblicata sul BURC n. 50 del 13 giugno 2022 ad oggetto “ Aggiornamento della disciplina per le attività residenziali di riabilitazione extraospedaliere, in attuazione del Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del servizio sanitario campano ” nella parte in cui modifica la DGRC 482/2004 ovvero omette di regolamentare l'offerta sanitaria riabilitativa relativa ai casi di disabilità eccezionali per i quali la normativa nazionale e regionale prevede la possibilità di autorizzare trattamenti in setting riabilitazione residenziale oltre il limite temporale dei 240 giorni e nella parte in cui determina delle tariffe per i regimi assistenziali riabilitative RD1 intensiva ed estensiva del tutto incongrue ed illegittime;
- della nota prot. n. 362705 del 13 luglio 2022 con cui la Regione Campania ha dato riscontro all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente Sanatrix – Nuova Elaion Onlus Coop. Soc.;
- di ogni altro presupposto connesso e conseguente;
e per l'accertamento dell'illegittimità del diniego di accesso ex art. 116 c.p.a. implicito ed esplicito di cui alla nota prot. 362705 del 13 luglio 2022 della Regione Campania ad oggetto il riscontro all'istanza di accesso trasmessa con p.e.c. del 17 luglio 2022 al fine di acquisire gli atti e/o documenti relativi all'attività istruttoria espletata dalla Regione Campania ai fini della determinazione delle nuove tariffe per attività residenziale di riabilitazione RD1 intensiva e RD1 estensiva approvate con DGRC n. 164/2022;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sanatrix Nuovo Elaion Soc Coop Sociale Onlus il 27 dicembre 2022:
avverso e per l'annullamento
- del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 385 del 19 ottobre 2022 pubblicato sul sito della
regione Campania in data 24 ottobre 2022 ad oggetto “ procedure per la programmazione ed implementazione dell'assistenza riabilitativa territoriale ” ed allegato A applicativo della DGRC n. 164/2022;
- della nota prot. n. 212199 del 17 ottobre 2022 dell'Asl Salerno con la quale sono state decurtate le prestazioni rese dal centro oltre la data 30 maggio 2022 per scadenza dei trattamenti riabilitativi e con le quali il distretto sanitario asserisce di volere applicare le tariffe sociosanitarie relativamente ai trattamenti riabilitativi resi dopo il 30 maggio 2022 in luogo delle tariffe ex DGRC n. 531/2021 previsti normativamente per le strutture, come le ricorrenti, che erogano prestazioni riabilitative;
- del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 456 del 25 novembre 2022 ad oggetto “ procedure per la programmazione ed implementazione della assistenza riabilitativa territoriale – rettifica e rinnovo termini Decreto Dirigenziale n.385 del 19/10/2022 ” in quanto confermativo di quest'ultimo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;
III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sanatrix Nuovo Elaion Soc Coop Sociale Onlus il 2 marzo 2023:
avverso e per l'annullamento in parte qua
- della delibera di Giunta Regione Campania n. 705 del 20 dicembre 2022 ad oggetto “ D.G.R. n. 164 del 6 aprile 2022 “ Aggiornamento della disciplina per le attività residenziali di riabilitazione extraospedaliera, in attuazione del Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano-determinazioni”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo le ricorrenti, nella qualità di presidi sanitari privati autorizzati ed accreditati con la Regione Campania per l’erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/1978 in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, agiscono per l’annullamento della d.G.R.C n. 164 del 6 aprile 2022 (pubblicata sul BURC n. 50 del 13 giugno 2022) avente ad oggetto “ Aggiornamento della disciplina per le attività residenziali di riabilitazione extraospedaliere, in attuazione del Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del servizio sanitario campano” .
2. Le censure ricorsuali si focalizzano, in particolare, sulla asserita illegittimità del gravato deliberato regionale sotto il duplice profilo della omessa regolamentazione dell’offerta sanitaria riabilitativa relativa ai casi di disabilità eccezionali (per i quali la normativa nazionale e regionale prevedrebbe, in casi particolari, la possibilità di autorizzare trattamenti in setting di riabilitazione residenziale oltre il limite temporale dei 240 giorni) in uno alla conseguente incongruità della determinazione delle tariffe per i regimi assistenziali riabilitativi RD1 intensiva ed estensiva.
3. Parte ricorrente ha altresì fatto oggetto di specifica impugnativa, ex art. 116 comma 2 c.p.a, la nota prot. n. 362705 del 13 luglio 2022 con cui la Regione Campania ha dato riscontro all’istanza del 17 giugno 2022 di accesso presentata dalla ricorrente e finalizzata ad acquisire gli atti e/o documenti relativi all’attività istruttoria espletata dalla Regione Campania ai fini della determinazione delle nuove tariffe per attività istruttoria residenziale di riabilitazione RD1 intensiva e RD1 estensiva approvate con d.G.R.C n. 164/2022.
4. Nello specifico il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I.ILLEGITTIMITA’ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 7 E ART. 8 QUATER D.LGS. 502/92 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DELLA L. 833/78 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DEL DPCM 12/1/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DGRC 482/04 E DCA 85/2016 e DGRC 92/2021 – DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI SULLA RIABILITAZIONE, DEL DCA 142/12 e DEL DCA 83/2019, DEL DM. 77/2022 – VIOLAZIONE DELL’ART. 32 E 41 DELLA COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER OMESSO RILEVAMENTE DEI REALI BISOGNI ASSISTENZIALI – CONTRADDITTORIETA CON LA DGRC N. 92/2021 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA VIOLAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI CUI AL MATTONE 12 - VIOLAZIONE DEI LEA DI CUI AL DPCM 12/1/2017 – VIOLAZIONE DELLA CONFERNEZA STATO/REGIONE 7/5/1998 - IRRAGIONEVOLEZZA;
Con un primo e complesso motivo di ricorso si deduce, in primis , che la d.G.R.C n. 164/2022 illegittimamente non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di utenti caratterizzati da fabbisogno riabilitativo intensivo o estensivo esteso oltre il limite rispettivamente di 120 e di 180 giorni in violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 833 del 1978 (con lesione, quindi, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza), nonché dell’art. 34 del DPCM del 12 gennaio 2017, recepito nel DCA 83/2019, recante il Piano regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019.
A tal riguardo, parte ricorrente evidenzia che il legislatore nel 2004 avrebbe previsto eccezionalmente la possibilità per una serie di patologie (caratterizzate da particolare severità) di giovarsi di un periodo di riabilitazione più lungo dei 240 giorni, richiamando, a conferma, le stesse Linee guida vigenti in Campania per l’attività di riabilitazione (d.G.R.C n. 482/2004) individuando un sistema di offerta prestazionale confermato dalla successiva d.G.R.C n. 92/2021.
Viceversa, la d.G.R.C n.164/2022 avrebbe omesso la previsione della copertura di una gran parte dell’offerta sanitaria riabilitativa necessaria a garantire i LEA, prevedendo solo la possibilità per i presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera di erogare prestazioni riabilitative a “ persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica, con disabilità importanti e complesse modificabili, (RD1 intensiva) ” e a “ persone disabili, non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale (RD1 estensiva) ”, ignorando, quindi, di regolare le ipotesi eccezionali sopra richiamate rispondenti ad una fascia di popolazione affetta da disabilità nei suoi vari gradi.
Si lamenta, consequenzialmente, il deficit istruttorio del deliberato giuntale avversato con particolare riferimento alla reale stima del fabbisogno assistenziale delle disabilità più severe che rappresenterebbero, secondo i dati ricavati dalla precedente d.G.R.C n. 92/2021 il 50-60% del totale delle disabilità che accede alle strutture che erogano prestazioni di riabilitazione in regime residenziale. Il tutto in violazione del precipuo obbligo della Regione Campania di effettuare un’analisi del fabbisogno delle prestazioni, che costituisce attività indipendente rispetto a quella di determinazione dei tetti di spesa ai sensi del d.lgs. n. 502/92 (sentenza del Consiglio di Stato n. 5293/2019).
II. ILLEGITTIMITA’ – VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 2BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE.
Si denuncia, quindi, la violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti che avrebbero regolato gli investimenti sulla base del sistema e dell’offerta assistenziale riabilitativa estensiva di cui alla precedente regolamentazione.
III. ILLEGITTIMITA’ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8 SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DGRC 6757/96 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA ED INCONGRUITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DCA 153/2014 – IRRAGIONEVOLEZZA.
Premesso, quindi, che la delibera gravata, diversamente dalla d.G.R.C n. 6757/96 che prevedeva tre livelli di assistenza (base, medio, alto), prevede solo due livelli (RD1 estensiva e RD1 intensiva), si deduce che all’atto della determinazione delle tariffe erroneamente non sarebbero state prese in alcuna considerazione talune figure professionali che rimangono comunque indispensabili per la gestione di una struttura sanitaria residenziale (direttore sanitario, direttore amministrativo, impiegato, operaio, portiere/centralinista, accompagnatori), ancorché alcune di esse siano annoverate tra i requisiti minimi obbligatori della struttura.
Nella delibera impugnata, peraltro, viene indicato quale parametro di riferimento il valore medio dei tre CCNNLL più rappresentativi: AIOP, AIAS, ANFASS, ancorché il CCNL più rappresentativo in Regione Campania per i centri di riabilitazione operanti nel regime residenziale è l’AIOP mentre l’AIAS sarebbe applicato da un solo centro di riabilitazione ed il CCNL ANFASS non risulterebbe applicato da alcuna struttura riabilitativa residenziale bensì da strutture sociosanitarie.
IV.ILLEGITTIMITA’ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DGRC 6757/96 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA ED INCONGRUITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
Si soggiunge che la determinazione delle tariffe come prospettata dalla d.G.R.C n. 164/2022 non rispetterebbe i parametri fissati dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/92, non essendo stati tenuti in considerazione i reali costi di produzione della prestazione riabilitativa oggetto di regolamentazione; inoltre, sarebbe stata del tutto obliterata la fase concertativa mancando la necessaria interlocuzione con le strutture dirette interessate e con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
V. ILLEGITTIMITA’ – VIOLAZIONE DELL’ART. 22 DELLA L. N. 241/1990 – DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITA’ DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE – DEL D.GS. N. 33/2013 E S.M.I.- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE DI CUI AL COMMA 2BIS DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.
In considerazione della parziale oscurità del metodo di determinazione delle tariffe ex d.G.R.C 164/2022, i ricorrenti hanno quindi formulato istanza di accesso (inoltrata a mezzo nota p.e.c. del 17 giugno 2022) per la conoscenza dei documenti relativi all’attività istruttoria espletata dalla Regione Campania ai fini della determinazione delle nuove tariffe per attività residenziale o di riabilitazione RD1 intensiva e RD1 estensiva, ma a tale richiesta la Regione avrebbe dato solo parziale riscontro con la nota prot. n. 362705 del 13 luglio 2022, oggetto di specifica impugnazione nel ricorso introduttivo.
5. Si sono costituite in resistenza la Regione Campania e la Asl Salerno.
6. Con ordinanza collegiale n. 7513 del 23 novembre 2022 è stata respinta l’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.
7. Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato, sostenendone l’illegittimità derivata, gli atti sopravvenuti causa.
8. In particolare, le censure articolate nel ricorso introduttivo sono state estese dapprima al decreto dirigenziale della Regione Campania n. 385 del 19 ottobre 2022 (pubblicato sul sito della Regione Campania in data 24 ottobre 2022) disciplinante le “ procedure per la programmazione ed implementazione dell’assistenza riabilitativa territoriale ” e all’allegato A applicativo della DGRC n. 164/2022, nonché alla nota prot. n. 212199 del 17 ottobre 2022 dell’Asl Salerno con la quale sono state decurtate le prestazioni rese dal centro oltre la data 30 maggio 2022 per scadenza dei trattamenti riabilitativi (cfr. motivi aggiunti del 27 dicembre 2022).
9. Indi, con i secondi motivi aggiunti del 2 marzo 2023 i ricorrenti hanno impugnato, nella parte di interesse, la delibera di Giunta Regione Campania n. 705 del 20 dicembre 2022 di “ Aggiornamento della disciplina per le attività residenziali di riabilitazione extraospedaliera, in attuazione del Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano-determinazioni ”.
10. In tale sede i ricorrenti hanno preliminarmente rappresentato che la Regione, prendendo atto della “ difficoltà di individuare strutture idonee ad accogliere questa tipologia di pazienti, al termine del tempo massimo di permanenza nella struttura riabilitativa ”, ha modificato parzialmente il comma 2 dell’all. 2 della d.G.R.C n. 164/22, aggiungendo al primo capoverso, dopo la frase “ le prestazioni sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale… ” un ulteriore periodo a capo del seguente tenore “ ..nelle more dell’adeguamento ai requisiti generali, minimi e ulteriori specifici previsti dalla normativa vigente ed in attesa dell’attivazione delle procedure di cui al DCA n. 55 del 5/7/2018, le strutture continueranno a svolgere le attività di cui al regime di accreditamento già in essere, fermo restando il mantenimento dei requisiti e delle tariffe ex DGRC n. 531/2021. Ai fini, quindi, di dare continuità assistenziale agli utenti già in carico presso le strutture di riabilitazione estensiva che hanno completato l’adeguamento ai requisiti di cui alla DGRC 164 del 6/4/2022, come unità di cura estensiva RD1, i pazienti che hanno ultimato il percorso riabilitativo, previsto in max 180 giorni, hanno la possibilità di permanere nella medesima struttura oltre tale termine e fino ad un massimo di un anno, nel caso in cui l’Asl territorialmente competente non trovi soluzioni alternative per la collocazione in un setting più appropriato” .
11. Le amministrazioni resistenti hanno depositato ulteriore documentazione pertinente i fatti di causa in uno ai contratti stipulati con i ricorrenti relativi all’anno 2022.
12. Di poi, con successive memorie le parti hanno ribadito ed insistito nelle rispettive deduzioni e conclusioni.
13. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio, dandone puntuale avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a, la questione relativa all’esistenza di possibili profili di inammissibilità dell’impugnativa risultando documentata in atti, per l’annualità di interesse, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia da parte dei ricorrenti. La causa, quindi, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in decisione.
14. Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono inammissibili nei sensi che seguono.
15. I contratti sottoscritti dai ricorrenti per l’annualità 2022, all’articolo 13, prevedono che “ 1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia esso.
2. In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni regolate con il presente contratto”.
16. Ciò premesso, occorre a questo punto evidenziare che la delibera di GRC n. 164/ 2022, nel dettare la generale regolamentazione dell’offerta sanitaria riabilitativa, esprime, per ammissione della stessa ricorrente (che ne assume il carattere deficitario deducendo l’assenza di una preventiva e necessaria analisi epidemiologica) la valutazione del cd. fabbisogno programmato di posti letto a livello regionale ed aziendale per la riabilitazione estensiva extra ospedaliera (ora RD 1 estensiva) ed intensiva RD 1.
17. Sennonché, in disparte i rilievi della difesa di parte ricorrente in ordine alla natura autonoma e doverosa dell’atto di determinazione del fabbisogno (con rinvio ai principi espressi in proposito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5293/2019) rispetto alla determinazione dei tetti di spesa ed agli schemi di contratto da stipulare, non può obliterarsi che il predetto atto giuntale, al di là della sua intrinseca lesività, costituisca comunque atto presupposto ed in ogni caso collegato rispetto alla determinazione dei tetti di spesa.
18. Rileva, vieppiù, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, il fatto che la determinazione del cd. fabbisogno (come indicato nella delibera n. 164/2022) va comunque ad inserirsi nella categoria di “ ogni altro atto collegato o presupposto ” alla determinazione delle tariffe quali risultanti nel medesimo atto giuntale gravato anche perché, secondo la prospettazione attorea, le tariffe regionali contestate, risentendo anche della errata valutazione del fabbisogno, avrebbero di fatto mancato di considerare i reali costi di produzione.
19. Per quanto sopra, il complessivo impianto ricorsuale è stato fatto oggetto di specifica rinunzia per effetto della stipula della clausola di salvaguardia ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 13 del contratto sottoscritto dalle ricorrenti con la Asl Salerno.
20. L’ampia formulazione della clausola di salvaguardia, invero, non autorizza l’accezione restrittiva proposta dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione orale alla odierna udienza pubblica, non essendo tale interpretazione coerente con lo scopo primario perseguito dalla clausola anzidetta di sostanziale “moratoria” del contenzioso in riferimento alla singola annualità di erogazione per la quale la stessa è stata imposta, come si evince, del resto, dalla determinazione 103 del 30 settembre 2016 del Commissario straordinario per il Piano di Rientro.
21. In ragione di ciò, è da ritenersi che all’atto della sottoscrizione della clausola di salvaguardia i ricorrenti hanno liberamente deciso non solo di accettare le valutazioni relative al fabbisogno ed alle tariffe come espresse dalla Regione nelle delibere impugnate, ma vieppiù di dare il loro contributo alle esigenze di deflazione del contenzioso ai fini della continuità delle prestazioni sanitarie, così da arginare “ gli effetti del proliferare dei contenziosi già insorti e in funzione transattiva degli stessi, per essere dette pattuizioni essenzialmente funzionali alla tutela del diritto alla salute, quale bene superiore costituzionalmente garantito ” (in termini, Consiglio di Stato, Sezione III, 12 maggio 2022 n. 3744 e la giurisprudenza ivi richiamata).
22. Tale opzione ermeneutica appare, peraltro, in linea con la giurisprudenza costante di questo Tribunale secondo cui la preclusione derivante dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia deve sostanzialmente tenere conto delle esigenze generali di “tenuta del sistema” con conseguente intangibilità degli atti a monte e di quelli a valle (ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. I, 16 ottobre 2024, n. 5482; Sez. IX, n. 1817/2025; Sez. IV, n. 2536/2025).
23. A tutto concedere, le censure formulate avverso la limitazione dell’efficacia temporale delle prestazioni riabilitative sono divenute comunque improcedibili per sopravvenuto difetto interesse dal momento che, come espressamente ammette la stessa parte ricorrente, le anzidette prescrizioni sono state, di fatto, superate dalla sopravvenuta delibera giuntale n. 705/2022 oggetto dei secondi motivi aggiunti.
24. Per quanto sopra, parimenti inammissibili per difetto di legittimazione a ricorrere si appalesano le contestazioni formulate avverso i provvedimenti sopravvenuti oggetto dei motivi aggiunti, provvedimenti impugnati, peraltro, esclusivamente per illegittimità derivata rispetto alla delibera 164/2022.
25. In conclusione, nella fattispecie, viene in rilievo lo schema tipico dell'acquiescenza, giacché l'assenso alla stipulazione de contratto si atteggia quale comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all'esecuzione della prestazione alle condizioni predeterminate dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere programmatorio in materia sanitaria.
26. Da tale angolo visuale, " la c.d. clausola di salvaguardia è, quindi, meramente ricognitiva dell'effetto preclusivo dell'iniziativa impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività " (cfr. Cons. Stato n. 4076/2023).
27. L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l'accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso, ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie.
28. Il che postula la preclusione per il soggetto accreditato di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario, dal momento che la clausola di salvaguardia persegue per l'appunto la finalità di garantire il necessario contenimento della spesa sanitaria nelle regioni che presentano un deficit economico finanziario, come la Regione Campania, evitando al contempo che il rispetto dei vincoli finanziari possa essere esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti.
29. In considerazione, quindi, del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il S.S.R. (che svolgono, in tale contesto, attività in regime di libera concorrenza), non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi espressi dal diritto unionale né con i parametri della Costituzione applicabili al caso in esame, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale.
30. In conclusione, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia ha privato le strutture ricorrenti della legittimazione a impugnare gli atti complessivamente gravati, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti nei sensi sopra prospettati.
31. Nondimeno, in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO