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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/08/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5516/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5516/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Pasquale Eboli, elettivamente domiciliata in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Controparte_2 C.F._1
Guerriero, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
APPELLATO
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del con riferimento alla Controparte_2 Controparte_3 sentenza n. 1799/2022 (r.g. n. 8496/2022) depositata il 09.05.2022 dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_2
1 pagamento n. 10020150023489567 di euro 180,49 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dal nell'anno 2011, eccependo l'omessa notifica della stessa e la Controparte_3 conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova della rituale notificazione della cartella, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione del ne bis in idem, avendo proposto due identiche opposizioni Controparte_2 avverso il medesimo ruolo (opposizioni iscritte a ruolo rispettivamente presso il Gdp di Nocera
Inferiore al n. 8343/21 decisa con la impugnata sentenza n.1799/2022 e presso il GdP di Salerno al n. 8496/22 decisa con sentenza n. 1740/2022);
2) rituale notificazione della cartella n. 10020150023489567;
3) inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione dell'estratto di ruolo da parte di
, mancando una minaccia attuale di azioni esecutive da parte del Controparte_2 concessionario della riscossione.
Con comparsa depositata il 16.12.2022 si è costituita , il quale ha ribadito Controparte_2
l'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado.
Parte appellata ha anche eccepito l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi degli artt. 348 bis,
113 e 339 c.p.c., sia perché l avrebbe proposto identico appello avverso la medesima decisione, CP_4 iscrivendo a ruolo il relativo giudizio presso il Tribunale di Salerno.
Da ultimo, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere Controparte_2 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 co. 222 della legge n. 197/2022 – cd. legge di Bilancio 2023
– riguardante lo sgravio automatico dei debiti di importo inferiore ad euro 1.000,00 affidati al concessionario per la riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2015 ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione.
Ancorché ritualmente evocato in giudizio, il è rimasto contumace. Controparte_3
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa
2 a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. risulta infondata, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati (cfr. Cass. civ. n. 13535/2018,
n. 15274/2019 etc).
Priva di pregio giuridico è anche la doglianza riguardante una presunta duplicazione dell'impugnazione, posto che l'appellato non ha dato prova dell'iscrizione a ruolo di un secondo giudizio di appello avverso la medesima decisione.
Passando all'esame dell'impugnazione, l'eccezione di violazione del ne bis in diem non è meritevole di accoglimento, sia perché non sollevata nel giudizio di primo grado, sia perché
l'appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a provare che avrebbe iscritto a Controparte_2 ruolo due opposizioni avverso il medesimo ruolo.
Per il resto, è fondata la doglianza di parte appellata in merito alla cessazione della materia del contendere trovano accoglimento.
Difatti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, co. 222, l. 197/2022, “sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
3 dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Alla luce di quanto illustrato, rientrando la cartella in oggetto nei parametri previsti dalla Legge di bilancio 2023, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, atteso che sia la cessata materia del contendere di cui alla legge di bilancio 2023 che l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ex art. 3 bis del d.l. 146/21 sono il frutto di interventi legislativi successivi all'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 25.8.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5516/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Pasquale Eboli, elettivamente domiciliata in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Controparte_2 C.F._1
Guerriero, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi n. 23;
APPELLATO
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del con riferimento alla Controparte_2 Controparte_3 sentenza n. 1799/2022 (r.g. n. 8496/2022) depositata il 09.05.2022 dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_2
1 pagamento n. 10020150023489567 di euro 180,49 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dal nell'anno 2011, eccependo l'omessa notifica della stessa e la Controparte_3 conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova della rituale notificazione della cartella, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione del ne bis in idem, avendo proposto due identiche opposizioni Controparte_2 avverso il medesimo ruolo (opposizioni iscritte a ruolo rispettivamente presso il Gdp di Nocera
Inferiore al n. 8343/21 decisa con la impugnata sentenza n.1799/2022 e presso il GdP di Salerno al n. 8496/22 decisa con sentenza n. 1740/2022);
2) rituale notificazione della cartella n. 10020150023489567;
3) inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione dell'estratto di ruolo da parte di
, mancando una minaccia attuale di azioni esecutive da parte del Controparte_2 concessionario della riscossione.
Con comparsa depositata il 16.12.2022 si è costituita , il quale ha ribadito Controparte_2
l'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado.
Parte appellata ha anche eccepito l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi degli artt. 348 bis,
113 e 339 c.p.c., sia perché l avrebbe proposto identico appello avverso la medesima decisione, CP_4 iscrivendo a ruolo il relativo giudizio presso il Tribunale di Salerno.
Da ultimo, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere Controparte_2 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 co. 222 della legge n. 197/2022 – cd. legge di Bilancio 2023
– riguardante lo sgravio automatico dei debiti di importo inferiore ad euro 1.000,00 affidati al concessionario per la riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2015 ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione.
Ancorché ritualmente evocato in giudizio, il è rimasto contumace. Controparte_3
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa
2 a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. risulta infondata, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati (cfr. Cass. civ. n. 13535/2018,
n. 15274/2019 etc).
Priva di pregio giuridico è anche la doglianza riguardante una presunta duplicazione dell'impugnazione, posto che l'appellato non ha dato prova dell'iscrizione a ruolo di un secondo giudizio di appello avverso la medesima decisione.
Passando all'esame dell'impugnazione, l'eccezione di violazione del ne bis in diem non è meritevole di accoglimento, sia perché non sollevata nel giudizio di primo grado, sia perché
l'appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a provare che avrebbe iscritto a Controparte_2 ruolo due opposizioni avverso il medesimo ruolo.
Per il resto, è fondata la doglianza di parte appellata in merito alla cessazione della materia del contendere trovano accoglimento.
Difatti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, co. 222, l. 197/2022, “sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
3 dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Alla luce di quanto illustrato, rientrando la cartella in oggetto nei parametri previsti dalla Legge di bilancio 2023, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, atteso che sia la cessata materia del contendere di cui alla legge di bilancio 2023 che l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ex art. 3 bis del d.l. 146/21 sono il frutto di interventi legislativi successivi all'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 25.8.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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