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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1303/2019 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1303/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CIRIGLIANO Parte_1 C.F._1
ND (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato il 14.10.2019,
[...]
, a seguito della camera di consiglio del 3.07.2019, con sentenza n. Pt_1
604/2019 pubblicata il 10.07.2019, del che ha dichiarato Controparte_2 inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso dallo stesso proposto, citava, innanzi all'intestato Tribunale, il per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: '“1) dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la illegittimità del provvedimento impugnato e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali e per l'effetto disporne la disapplicazione e/o dichiararne l'inefficacia; 2) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a mantenere il godimento dell'alloggio, atteso il prolungato e pacifico utilizzo del bene, dichiarando consolidatosi in capo al medesimo un contratto locatizio di fatto nell'alloggio sito in Via Sopra La Grotta al civico
40, per tutte le motivazioni sopra esposte e per l'effetto 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto il predetto alloggio o diverso e ugualmente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'istante e del suo nucleo familiare;
4) con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. Forf. Al 15%, iva
e cap, come per legge''.
2. L'attore deduceva l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero n. reg. gen. 28, reg. part. 14 del 13.03.2019 emessa dal responsabile del settore tutela del paesaggio del Comune di , sull'assunto che il predetto Comune CP_1 si era all'uopo avvalso dei poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 d. lgs. n. 267/2000 sebbene l'immobile oggetto di rilascio appartenesse al patrimonio disponibile dell'Ente.
pagina 2 di 10 Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'ordinanza per carenza assoluta di potere del Responsabile del Settore del in quanto spettante Controparte_1 in via esclusiva al Sindaco. Aggiungeva che il provvedimento veniva reso senza tenere conto delle osservazioni del 28.01.2019 con le quali l'attore evidenziava che era residente e viveva con la sua famiglia, presso il
Villaggio Primavera, da trent'anni, sin dal 11.12.1991 nel Villaggio
Primavera e, nello specifico nell'immobile di cui trattasi contraddistinto al n. 20 fin dal 25.01.1995, in maniera pacifica e ininterrotta;
che il Comune di , aveva avviato azioni di recupero dei canoni di alloggio e CP_1 percepiva regolarmente i canoni di affitto;
che il comportamento del violava il principio del legittimo affidamento in quanto l'attore CP_1 aveva confidato nella pacifica residenza presso il Villaggio Primavera alla via Sopra La Grotta di detto comune.
3. Con provvedimento del 18.02.2020, reso all'udienza in paro data, veniva dichiara la contumacia del il quale benché Controparte_1 ritualmente evocato non si costituiva né compariva e, altresì, venivano assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c.
4. La causa veniva istruita con prove documentali.
5. All'udienza del 07.07.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. Sul punto la Suprema Corte
a Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi
pagina 3 di 10 l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg.
Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cass. S.U. n.
14956/2011).
7. La Suprema Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
8. Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
9. L'iniziativa del trova fondamento nella previsione di Controparte_1 cui all'art. 34 della L.R. Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007 (“Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”): “1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni pagina 4 di 10 e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
10. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R. 30.12.1972 n.1035.
11. Per tutto il periodo di occupazione, gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al doppio del canone determinato, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, e, in ogni caso, non superiore al
175% del canone base di cui all'articolo 25”.
12. L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa, come confermato dalla forma verbale “dispone” utilizzata dal legislatore ma anche la previsione secondo cui il provvedimento in questione costituisce titolo esecutivo.
13. In conclusione, la posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Né si può obiettare che, in questo caso, il titolo esecutivo è formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, poiché quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire pagina 5 di 10 sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass. S.U. n. 14956/2011; Cass. S.U. n.
24148/2017; Cass. S.U. n. 9683/2019)
14. Come detto, l'opposizione avverso l'ordine di sgombero dà luogo a un giudizio di opposizione all'esecuzione, da trattarsi, quindi, secondo il rito ordinario.
15. Tanto precisato è infondata la doglianza relativa alla carenza di potere del dirigente ad emettere l'ordinanza di sgombero impugnata.
16. La norma sopra riportata va letta alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti in materia di ripartizione di competenze negli entri locali fra organi di governo e dirigenza. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Rientra nella competenza del dirigente e non del sindaco
l'adozione degli atti, in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, come previsto dall'art. 107 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al sindaco l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, n. 4407/2015; conforme T.A.R.
Milano, (Lombardia), sez. III, n. 3985/2009). Questo indirizzo risulta pagina 6 di 10 confermato anche dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la riforma della l. 8 giugno 1990, n. 142 e del d.lgs. n. 267/2000 ha comportato l'affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione delle funzioni, tra quelle d'indirizzo politico e quelle di gestione dell'amministrazione pubblica, riservate queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, specificato che l'attività di sgombero di proprietà comunali non ha il minimo contenuto
"politico" trattandosi di attività di mera gestione, per cui la competenza è propria del dirigente (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2520/2018).
17. In definitiva, dunque, poiché l'ordine di sgombero di un alloggio occupato senza titolo è un atto di natura gestionale e non politica, organo competente ad emetterlo è il dirigente e non il Sindaco che, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, non può esercitare competenze che richiedono l'esercizio di poteri di gestione in una determinata fattispecie concreta.
18. Appare da ultimo opportuno precisare che il provvedimento di sgombero impugnato fa espresso riferimento alla competenza del
Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio Patrimonio e Manutentivo all'uopo richiamando il Decreto del Sindaco n. 7 del 03.04.2018 di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 d.lgs. n. 267/2000.
19. Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni sollevate dall'attore il
Tribunale osserva che il ha legittimamente operato nel Controparte_1 rispetto del richiamato art. 34 L.R. n. 24 del 2007. In CP_2 applicazione di tale disposizione normativa l'Ente convenuto ha preventivamente diffidato l'odierno attore, con lettera raccomandata, a rilasciare l'alloggio per cui è causa entro 30 giorni assegnandogli lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Con
pagina 7 di 10 successiva ordinanza il Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio
Patrimonio e Manutentivo del Comune di , previo esame delle CP_1 deduzioni scritte trasmesse dall'occupante, ha disposto il rilascio dell'alloggio occupato senza titolo da . Parte_1
20. Non appare pertinente, per le ragioni esposte, il richiamo effettuato dall'odierno attore alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 co.
4 d.lgs. n. 267/2000, che peraltro non distingue in base alla natura dei beni sui quali occorre intervenire per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana cui essa fa riferimento, perché il provvedimento di sgombero ha tutt'altro fondamento normativo. Non può essere comunque messo in discussione il carattere di bene patrimoniale "indisponibile" degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale per l'appunto quello oggetto di causa, finalizzati, per espressa previsione legislativa, ad assicurare il diritto alla casa per le famiglie meno abbienti (cfr. Cass. 2593/1988), e che, proprio in quanto destinati alla realizzazione di uno specifico servizio pubblico, fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune. L'ordinanza di sgombero del 15.03.2019 reg. gen. n. 28 reg. part. n. 14. dà perfettamente conto di tale ricostruzione nella parte in cui evidenzia come le disposizioni regolanti il settore dell'edilizia residenziale pubblica hanno essenzialmente lo scopo di soddisfare esigenze abitative dei nuclei familiari più bisognosi e che l'azione di recupero dell'alloggio alla sua funzione sociale non richiede una particolare motivazione essendo sufficiente l'accertamento della situazione determinata dalla occupazione abusiva dell'alloggio.
21. Risulta inoltre infondata la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3 l. 241/90 dal momento che il provvedimento impugnato risulta ampiamente motivato tenuto altresì conto che trattasi di attività a pagina 8 di 10 carattere vincolato.
22. Ciò che appare dirimente è che non è contestato che l'attore abbia occupato senza titolo l'immobile per cui è causa. , pur Parte_1 avendo esposto di aver occupato l'immobile sin dal 1995, non ha indicato né provato, nel presente giudizio, l'eventuale titolo in forza del quale avrebbe occupato l'alloggio di Via Sopra La Grotta n. 40 nel Comune di non essendo certamente possibile invocare né il principio del CP_1 legittimo affidamento, né la clausola generale della buona fede (art. 1375
c.c.) che non costituiscono certamente, di per sé, validi titoli o fondamenti per l'occupazione di beni altrui.
23. Alla stregua di tutto quanto sopra considerato il provvedimento impugnato si appalesa del tutto legittimo.
24. Vanno infine rigettate le ulteriori domande proposte dall'attore volte al riconoscimento del suo diritto a mantenere il godimento dell'alloggio per cui è causa e a stipulare un regolare contratto di locazione per il suddetto alloggio o altro diverso ugualmente idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative.
25. Il Tribunale, richiamato tutto quanto sopra già osservato in merito alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, osserva che per concedere in godimento ad un privato gli alloggi destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, per loro natura rientranti nel patrimonio indisponibile di una P.A., occorre un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà in tal senso dell'ente pubblico proprietario del bene. L'occupazione ed il godimento di fatto di un alloggio popolare non possono di per sé essere ritenuti idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente gestore, proprietario dell'immobile, e l'occupante. Pertanto, in assenza di un provvedimento di assegnazione, il soggetto che occupa l'immobile, pur possedendo astrattamente i requisiti per poter fare pagina 9 di 10 domanda di assegnazione, deve ritenersi occupante abusivo del bene.
26. Restano assorbite le ulteriori questioni.
27. Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di sgombero n. reg. gen. 28 n. reg. part. 14 del 13.03.2019 del Responsabile del Settore Tutela del del;
Parte_2 Controparte_1
- rigetta tutte le restanti domande;
- nulla per le spese.
Lagonegro, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1303/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. CIRIGLIANO Parte_1 C.F._1
ND (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato il 14.10.2019,
[...]
, a seguito della camera di consiglio del 3.07.2019, con sentenza n. Pt_1
604/2019 pubblicata il 10.07.2019, del che ha dichiarato Controparte_2 inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso dallo stesso proposto, citava, innanzi all'intestato Tribunale, il per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: '“1) dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la illegittimità del provvedimento impugnato e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali e per l'effetto disporne la disapplicazione e/o dichiararne l'inefficacia; 2) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a mantenere il godimento dell'alloggio, atteso il prolungato e pacifico utilizzo del bene, dichiarando consolidatosi in capo al medesimo un contratto locatizio di fatto nell'alloggio sito in Via Sopra La Grotta al civico
40, per tutte le motivazioni sopra esposte e per l'effetto 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto il predetto alloggio o diverso e ugualmente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'istante e del suo nucleo familiare;
4) con vittoria di spese e competenze, oltre rimb. Forf. Al 15%, iva
e cap, come per legge''.
2. L'attore deduceva l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero n. reg. gen. 28, reg. part. 14 del 13.03.2019 emessa dal responsabile del settore tutela del paesaggio del Comune di , sull'assunto che il predetto Comune CP_1 si era all'uopo avvalso dei poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 d. lgs. n. 267/2000 sebbene l'immobile oggetto di rilascio appartenesse al patrimonio disponibile dell'Ente.
pagina 2 di 10 Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'ordinanza per carenza assoluta di potere del Responsabile del Settore del in quanto spettante Controparte_1 in via esclusiva al Sindaco. Aggiungeva che il provvedimento veniva reso senza tenere conto delle osservazioni del 28.01.2019 con le quali l'attore evidenziava che era residente e viveva con la sua famiglia, presso il
Villaggio Primavera, da trent'anni, sin dal 11.12.1991 nel Villaggio
Primavera e, nello specifico nell'immobile di cui trattasi contraddistinto al n. 20 fin dal 25.01.1995, in maniera pacifica e ininterrotta;
che il Comune di , aveva avviato azioni di recupero dei canoni di alloggio e CP_1 percepiva regolarmente i canoni di affitto;
che il comportamento del violava il principio del legittimo affidamento in quanto l'attore CP_1 aveva confidato nella pacifica residenza presso il Villaggio Primavera alla via Sopra La Grotta di detto comune.
3. Con provvedimento del 18.02.2020, reso all'udienza in paro data, veniva dichiara la contumacia del il quale benché Controparte_1 ritualmente evocato non si costituiva né compariva e, altresì, venivano assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c.
4. La causa veniva istruita con prove documentali.
5. All'udienza del 07.07.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. Sul punto la Suprema Corte
a Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi
pagina 3 di 10 l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg.
Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cass. S.U. n.
14956/2011).
7. La Suprema Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
8. Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
9. L'iniziativa del trova fondamento nella previsione di Controparte_1 cui all'art. 34 della L.R. Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007 (“Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”): “1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni pagina 4 di 10 e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
10. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R. 30.12.1972 n.1035.
11. Per tutto il periodo di occupazione, gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al doppio del canone determinato, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, e, in ogni caso, non superiore al
175% del canone base di cui all'articolo 25”.
12. L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa, come confermato dalla forma verbale “dispone” utilizzata dal legislatore ma anche la previsione secondo cui il provvedimento in questione costituisce titolo esecutivo.
13. In conclusione, la posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Né si può obiettare che, in questo caso, il titolo esecutivo è formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, poiché quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire pagina 5 di 10 sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass. S.U. n. 14956/2011; Cass. S.U. n.
24148/2017; Cass. S.U. n. 9683/2019)
14. Come detto, l'opposizione avverso l'ordine di sgombero dà luogo a un giudizio di opposizione all'esecuzione, da trattarsi, quindi, secondo il rito ordinario.
15. Tanto precisato è infondata la doglianza relativa alla carenza di potere del dirigente ad emettere l'ordinanza di sgombero impugnata.
16. La norma sopra riportata va letta alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti in materia di ripartizione di competenze negli entri locali fra organi di governo e dirigenza. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Rientra nella competenza del dirigente e non del sindaco
l'adozione degli atti, in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, come previsto dall'art. 107 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al sindaco l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, n. 4407/2015; conforme T.A.R.
Milano, (Lombardia), sez. III, n. 3985/2009). Questo indirizzo risulta pagina 6 di 10 confermato anche dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la riforma della l. 8 giugno 1990, n. 142 e del d.lgs. n. 267/2000 ha comportato l'affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione delle funzioni, tra quelle d'indirizzo politico e quelle di gestione dell'amministrazione pubblica, riservate queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, specificato che l'attività di sgombero di proprietà comunali non ha il minimo contenuto
"politico" trattandosi di attività di mera gestione, per cui la competenza è propria del dirigente (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2520/2018).
17. In definitiva, dunque, poiché l'ordine di sgombero di un alloggio occupato senza titolo è un atto di natura gestionale e non politica, organo competente ad emetterlo è il dirigente e non il Sindaco che, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, non può esercitare competenze che richiedono l'esercizio di poteri di gestione in una determinata fattispecie concreta.
18. Appare da ultimo opportuno precisare che il provvedimento di sgombero impugnato fa espresso riferimento alla competenza del
Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio Patrimonio e Manutentivo all'uopo richiamando il Decreto del Sindaco n. 7 del 03.04.2018 di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 d.lgs. n. 267/2000.
19. Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni sollevate dall'attore il
Tribunale osserva che il ha legittimamente operato nel Controparte_1 rispetto del richiamato art. 34 L.R. n. 24 del 2007. In CP_2 applicazione di tale disposizione normativa l'Ente convenuto ha preventivamente diffidato l'odierno attore, con lettera raccomandata, a rilasciare l'alloggio per cui è causa entro 30 giorni assegnandogli lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Con
pagina 7 di 10 successiva ordinanza il Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio
Patrimonio e Manutentivo del Comune di , previo esame delle CP_1 deduzioni scritte trasmesse dall'occupante, ha disposto il rilascio dell'alloggio occupato senza titolo da . Parte_1
20. Non appare pertinente, per le ragioni esposte, il richiamo effettuato dall'odierno attore alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 co.
4 d.lgs. n. 267/2000, che peraltro non distingue in base alla natura dei beni sui quali occorre intervenire per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana cui essa fa riferimento, perché il provvedimento di sgombero ha tutt'altro fondamento normativo. Non può essere comunque messo in discussione il carattere di bene patrimoniale "indisponibile" degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale per l'appunto quello oggetto di causa, finalizzati, per espressa previsione legislativa, ad assicurare il diritto alla casa per le famiglie meno abbienti (cfr. Cass. 2593/1988), e che, proprio in quanto destinati alla realizzazione di uno specifico servizio pubblico, fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune. L'ordinanza di sgombero del 15.03.2019 reg. gen. n. 28 reg. part. n. 14. dà perfettamente conto di tale ricostruzione nella parte in cui evidenzia come le disposizioni regolanti il settore dell'edilizia residenziale pubblica hanno essenzialmente lo scopo di soddisfare esigenze abitative dei nuclei familiari più bisognosi e che l'azione di recupero dell'alloggio alla sua funzione sociale non richiede una particolare motivazione essendo sufficiente l'accertamento della situazione determinata dalla occupazione abusiva dell'alloggio.
21. Risulta inoltre infondata la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3 l. 241/90 dal momento che il provvedimento impugnato risulta ampiamente motivato tenuto altresì conto che trattasi di attività a pagina 8 di 10 carattere vincolato.
22. Ciò che appare dirimente è che non è contestato che l'attore abbia occupato senza titolo l'immobile per cui è causa. , pur Parte_1 avendo esposto di aver occupato l'immobile sin dal 1995, non ha indicato né provato, nel presente giudizio, l'eventuale titolo in forza del quale avrebbe occupato l'alloggio di Via Sopra La Grotta n. 40 nel Comune di non essendo certamente possibile invocare né il principio del CP_1 legittimo affidamento, né la clausola generale della buona fede (art. 1375
c.c.) che non costituiscono certamente, di per sé, validi titoli o fondamenti per l'occupazione di beni altrui.
23. Alla stregua di tutto quanto sopra considerato il provvedimento impugnato si appalesa del tutto legittimo.
24. Vanno infine rigettate le ulteriori domande proposte dall'attore volte al riconoscimento del suo diritto a mantenere il godimento dell'alloggio per cui è causa e a stipulare un regolare contratto di locazione per il suddetto alloggio o altro diverso ugualmente idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative.
25. Il Tribunale, richiamato tutto quanto sopra già osservato in merito alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, osserva che per concedere in godimento ad un privato gli alloggi destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, per loro natura rientranti nel patrimonio indisponibile di una P.A., occorre un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà in tal senso dell'ente pubblico proprietario del bene. L'occupazione ed il godimento di fatto di un alloggio popolare non possono di per sé essere ritenuti idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente gestore, proprietario dell'immobile, e l'occupante. Pertanto, in assenza di un provvedimento di assegnazione, il soggetto che occupa l'immobile, pur possedendo astrattamente i requisiti per poter fare pagina 9 di 10 domanda di assegnazione, deve ritenersi occupante abusivo del bene.
26. Restano assorbite le ulteriori questioni.
27. Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di sgombero n. reg. gen. 28 n. reg. part. 14 del 13.03.2019 del Responsabile del Settore Tutela del del;
Parte_2 Controparte_1
- rigetta tutte le restanti domande;
- nulla per le spese.
Lagonegro, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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