Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/05/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5875/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.CAPALDI RAFFAELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, affermava di avere prestato la propria attività lavorativa quale cameriere responsabile per conto della società convenuta dal 5.11.2018 al 31.10.2023. Lamentava che, per l'attività prestata non gli erano state corrisposte somme a titolo di differenze retributive e lavoro straordinario;
ciò in quanto era sempre stata inquadrata quale semplice cameriere e aveva svolto un orario di gran lunga superiore a quello previsto in contratto.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta alla somma complessiva di €94.797,68 oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla istruttoria svolta emerge la prova circa la sussistenza del credito azionato in ricorso. Ed invero dalla documentazione in atti emerge prova certa della sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della con le modalità descritte in ricorso. E difatti i testi Controparte_1 escussi hanno confermato che la era responsabile di sala coordinando Pt_1 tre camerieri e che gestiva anche gli incassi provvedendo al rendiconto a fine giornata lavorativa.
Va pertanto riconosciuto che l'inquadramento della ricorrente quale cameriere semplice (V° livello e per alcuni periodi VI°livello) non era corretto in quanto le mansioni svolte rientrano pacificamente nel rivendicato IV° livello.
Sulla scorta del risultato dell'attività istruttoria, va dunque dichiarato il diritto della ricorrente alle somme rivendicate, per il periodo indicato in ricorso. E difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi differenze retributive o, in generale, crediti di lavoro, è tenuto a provare il solo fatto costitutivo della pretesa, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato.
Nella specie non solo il datore di lavoro non ha fornito prova di aver adempiuto ai propri obblighi nella misura dovuta, ma anzi la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli senza valida giustificazione, avvalora, anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le emergenze processuali per come sopra evidenziate.
La Cassazione anche recentemente ha difatti statuito che: “Qualora la parte, senza giustificato motivo, non si presenti a rispondere all'interrogatorio formale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito il ritenere, o no, come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nel mezzo istruttorio. L'esercizio di tali poteri sfugge a ogni possibilità di sindacato da parte della Corte di cassazione. L'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo valutato ogni altro elemento di prova - implica, in altri termini, che la mancata risposta, se non equivale a una "ficta confessìo", può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), che può trarre motivi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. Ciò significa che il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso non se confermati solo da prove dirette
(altrimenti l'interrogatorio sarebbe superfluo) ma anche utilizzando, per l'appunto, elementi di prova di carattere meramente indiziario” (cfr. Cass. civ.n.13422/08).
I testi hanno poi confermato l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente riferendo di orari di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti.
Ne deriva che spettano anche le somme rivendicate a titolo di lavoro straordinario.
In merito alla quantificazione delle somme spettanti ritiene il giudicante di aderire ai conteggi elaborati dalla ricorrente ed allegati al ricorso introduttivo e, pertanto, alla ricorrente spetta la somma complessiva di €94.797,68 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daSTUFANO Parte_1 nei confronti , così provvede: Controparte_2
1. Condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di €94.797,68 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €5.500,00, per compensi, oltre accessori come per legge
Bari,19/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi