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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
IN EG, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 976/2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...](cod. fisc.: ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Vincenzo Tulliani in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 23 luglio 2025, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “1) ACCERTARE E DICHIARARE che le malattie professionali contratte dal ricorrente,così come specificate in narrativa, hanno determinato l'esistenza di postumi permanenti Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
quantificabili nella misura minima indennizzabile e/o risarcibile, da accertare in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;
2) per l'effetto DICHIARARE l'
[...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, tenuto a costituire a favore dell'istante una rendita da inabilità permanente ragguagliata al grado di inabilità chesarà accertato in corso di causa nonchè a indennizzargli il danno biologico subito, ai sensi del D. Lgs. del 23.2.2000 n. 38, ragguagliato al grado di menomazione che sarà determinato all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) conseguentemente CONDANNARE l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore ad erogare a favore del ricorrente la corrispondente rendita, nonchè a pagare i ratei scaduti dalla data della domanda alla costituzione della rendita stessa con le maggiorazioni per danno da svalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo, nonchè ad indennizzare il ricorrente per il danno biologico subito, ai sensi del D. Lgs. del 23.2.2000 n. 38, in base al grado di menomazione che sarà determinato all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Magistrato adito riterrà di
Giustizia;
4) VITTORIA di spese, diritti e onorari, oltre accessori come per legge”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di
3 Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
IN EG, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
4 Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. IN EG
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
IN EG, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 976/2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...](cod. fisc.: ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Vincenzo Tulliani in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 23 luglio 2025, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “1) ACCERTARE E DICHIARARE che le malattie professionali contratte dal ricorrente,così come specificate in narrativa, hanno determinato l'esistenza di postumi permanenti Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
quantificabili nella misura minima indennizzabile e/o risarcibile, da accertare in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;
2) per l'effetto DICHIARARE l'
[...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, tenuto a costituire a favore dell'istante una rendita da inabilità permanente ragguagliata al grado di inabilità chesarà accertato in corso di causa nonchè a indennizzargli il danno biologico subito, ai sensi del D. Lgs. del 23.2.2000 n. 38, ragguagliato al grado di menomazione che sarà determinato all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) conseguentemente CONDANNARE l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore ad erogare a favore del ricorrente la corrispondente rendita, nonchè a pagare i ratei scaduti dalla data della domanda alla costituzione della rendita stessa con le maggiorazioni per danno da svalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo, nonchè ad indennizzare il ricorrente per il danno biologico subito, ai sensi del D. Lgs. del 23.2.2000 n. 38, in base al grado di menomazione che sarà determinato all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Magistrato adito riterrà di
Giustizia;
4) VITTORIA di spese, diritti e onorari, oltre accessori come per legge”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di
3 Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
IN EG, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
4 Tribunale di Matera Giudice dott. IN EG ____________________________________________________________________________
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. IN EG
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