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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2635/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. CORRADO ORIENTI l'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
BURSI
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note sostitutive dell'udienza:
Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
- accertare e dichiarare il comportamento negligente di parte resistente, consistente nell'aver omesso di pagare tempestivamente la prima rata dell'avviso bonario inviato alla ricorrente;
- accertare e dichiarare che il comportamento negligente della Parte_2 ha determinato l'iscrizione a ruolo della somma richiesta con l'avviso bonario (€ 35.415,72) oltre al pagamento delle sanzioni in misura piena (€ 10.513,78), per un totale di €
44.434,39=;
- accertare e dichiarare che il comportamento negligente della resistente ha determinato, per la ricorrente, un danno (risarcibile) rappresentato dalla maggior somma dovuta all'Erario, a titolo di sanzione per un ammontare di € 10.513,78, oltre accessori;
- per l'effetto condannare la società al pagamento a favore Parte_2 della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 10.513,78 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 25.6.2024 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno da inadempimento
[...]
contrattuale.
Espone di essersi rivolta alla resistente dopo la notifica in data 2.11.2022 di un accertamento fiscale avente ad oggetto la tassazione separata di redditi conseguiti a titolo di arretrati stipendiali, di averle affidato la richiesta di rateizzazione del pagamento e di essere decaduta dal beneficio a causa del ritardo della resistente nel pagamento del primo rateo, scaduto il 2.12.2022 e versato il
23.12.2022, con conseguente iscrizione a ruolo del residuo dovuto di € 44.434,39 per imposte, interessi e sanzioni, applicate per l'intero anziché al dieci per cento (art. 14 d.P.R. 29.9.1973 n.
602).
Accordato un secondo piano di rateizzazione per il pagamento di € 42.657,00 dal 12.6.2023 al
12.5.2029, la contribuente vi dà regolare esecuzione. Insta, quindi, per il risarcimento dei maggiori esborsi sostenuti e sustinendi per interessi e sanzioni (€ 10.513,78).
regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 21.1.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
2 di 5 1.
In tema di risarcimento del danno da inadempimento del professionista (cfr. CC III 26.4.2010
n. 9917; CC III 9.6.2004 n. 10966), essendo applicabile l'ordinario criterio riparto dell'onere probatorio delle azioni contrattuali (art. 1453 c.c.), il committente deve allegare specificamente l'inadempimento dell'obbligazione (CC SU 30.10.2001 n. 13533), di risultato o di mezzi (cfr. CC
SU 28.7.2005 n. 15781; CC SU 11.1.2008 n. 577), e provare la fonte del suo diritto, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore (CC SU 6.5.2015 n. 9100).
Il titolo del rapporto è provato dalla corrispondenza con la resistente, in particolare la missiva del 12.12.2022 (doc. 3 ric.), con cui le parti fissano un incontro, ed il messaggio 27.12.2022 (doc.
5 ric.), con cui la resistente indica di aver disposto il pagamento del primo rateo dell'avviso bonario e interloquisce con la nuora di di ulteriori questioni tributarie. Parte_1
La resistente, scegliendo la contumacia, non ha inteso dare prova contraria della sua colpa presunta.
L'evento lesivo conseguente all'inadempimento è documentato:
a. dall'avviso di accertamento 2.11.2022 (doc. 1 ric.);
b. dall'adesione della contribuente al piano di rateazione del debito di € 35.415,72 (doc. 2 ric.);
c. dalla ricevuta di versamento che la resistente ha confermato di aver eseguito in data
23.12.2022, ossia in ritardo (doc.
5-6 ric.);
d. dalla cartella di pagamento n. 070 2023 00064962 68000 di € 44.434,39 (doc. 7 ric.) e dalla sua piano di rateazione (doc. 8 ric.).
Ne discende l'affermazione dell'an debeatur.
2.
Si procede all'accertamento del quantum debeatur.
Il danno è pari ai maggiori esborsi che la contribuente ha sostenuto e sosterrà a causa della decadenza dal beneficio imputabile all'inadempimento della resistente (art. 1223 c.c.); non include, invece, le imposte, gli interessi e le sanzioni che avrebbe dovuto ugualmente versare all'Erario e che non formano oggetto di domanda risarcitoria.
L'importo globale della cartella di pagamento (€ 44.434,39) è maggiore dell'importo dell'avviso bonario (€ 35.415,72) di € 9.018,67 (non di € 10.513,78), di cui € 2.505,19 già pagati,
3 di 5 ipotizzata ex art. 1226 c.c. la loro ripartizione pro quota nei settantadue ratei in ammortamento (€
9.018,67 ÷ 72 = € 125,26).
La posta di € 2.505,19, rivalutata dalla data intermedia degli esborsi (12.4.2024) e maggiorata dei richiesti interessi compensativi al saggio di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC III 5.7.2023 n.
19063) sul credito annualmente rivalutato (CC SU 17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 2.562,82; per il residuo di € 6.513,48, essendo gli esborsi a venire, non è configurabile, invece, un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
Sul totale di € 9.076,30 sono dovuti gli interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito (cfr. A Bologna II 2.4.2023 n. 907) che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (CC SU 17.2.1995 n. 1712). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, ivi inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
3.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere quantificate secondi i parametri del D.M.
10.3.2014 n. 55 considerati il valore reale della controversia, le natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei confronti Parte_1
di Controparte_1
1- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno, di € 9.076,30 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla
[...]
4 di 5 pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna & M al pagamento in favore di delle spese Parte_2 Parte_1 processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2635/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. CORRADO ORIENTI l'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
BURSI
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note sostitutive dell'udienza:
Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
- accertare e dichiarare il comportamento negligente di parte resistente, consistente nell'aver omesso di pagare tempestivamente la prima rata dell'avviso bonario inviato alla ricorrente;
- accertare e dichiarare che il comportamento negligente della Parte_2 ha determinato l'iscrizione a ruolo della somma richiesta con l'avviso bonario (€ 35.415,72) oltre al pagamento delle sanzioni in misura piena (€ 10.513,78), per un totale di €
44.434,39=;
- accertare e dichiarare che il comportamento negligente della resistente ha determinato, per la ricorrente, un danno (risarcibile) rappresentato dalla maggior somma dovuta all'Erario, a titolo di sanzione per un ammontare di € 10.513,78, oltre accessori;
- per l'effetto condannare la società al pagamento a favore Parte_2 della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 10.513,78 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 25.6.2024 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno da inadempimento
[...]
contrattuale.
Espone di essersi rivolta alla resistente dopo la notifica in data 2.11.2022 di un accertamento fiscale avente ad oggetto la tassazione separata di redditi conseguiti a titolo di arretrati stipendiali, di averle affidato la richiesta di rateizzazione del pagamento e di essere decaduta dal beneficio a causa del ritardo della resistente nel pagamento del primo rateo, scaduto il 2.12.2022 e versato il
23.12.2022, con conseguente iscrizione a ruolo del residuo dovuto di € 44.434,39 per imposte, interessi e sanzioni, applicate per l'intero anziché al dieci per cento (art. 14 d.P.R. 29.9.1973 n.
602).
Accordato un secondo piano di rateizzazione per il pagamento di € 42.657,00 dal 12.6.2023 al
12.5.2029, la contribuente vi dà regolare esecuzione. Insta, quindi, per il risarcimento dei maggiori esborsi sostenuti e sustinendi per interessi e sanzioni (€ 10.513,78).
regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza del 21.1.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
2 di 5 1.
In tema di risarcimento del danno da inadempimento del professionista (cfr. CC III 26.4.2010
n. 9917; CC III 9.6.2004 n. 10966), essendo applicabile l'ordinario criterio riparto dell'onere probatorio delle azioni contrattuali (art. 1453 c.c.), il committente deve allegare specificamente l'inadempimento dell'obbligazione (CC SU 30.10.2001 n. 13533), di risultato o di mezzi (cfr. CC
SU 28.7.2005 n. 15781; CC SU 11.1.2008 n. 577), e provare la fonte del suo diritto, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore (CC SU 6.5.2015 n. 9100).
Il titolo del rapporto è provato dalla corrispondenza con la resistente, in particolare la missiva del 12.12.2022 (doc. 3 ric.), con cui le parti fissano un incontro, ed il messaggio 27.12.2022 (doc.
5 ric.), con cui la resistente indica di aver disposto il pagamento del primo rateo dell'avviso bonario e interloquisce con la nuora di di ulteriori questioni tributarie. Parte_1
La resistente, scegliendo la contumacia, non ha inteso dare prova contraria della sua colpa presunta.
L'evento lesivo conseguente all'inadempimento è documentato:
a. dall'avviso di accertamento 2.11.2022 (doc. 1 ric.);
b. dall'adesione della contribuente al piano di rateazione del debito di € 35.415,72 (doc. 2 ric.);
c. dalla ricevuta di versamento che la resistente ha confermato di aver eseguito in data
23.12.2022, ossia in ritardo (doc.
5-6 ric.);
d. dalla cartella di pagamento n. 070 2023 00064962 68000 di € 44.434,39 (doc. 7 ric.) e dalla sua piano di rateazione (doc. 8 ric.).
Ne discende l'affermazione dell'an debeatur.
2.
Si procede all'accertamento del quantum debeatur.
Il danno è pari ai maggiori esborsi che la contribuente ha sostenuto e sosterrà a causa della decadenza dal beneficio imputabile all'inadempimento della resistente (art. 1223 c.c.); non include, invece, le imposte, gli interessi e le sanzioni che avrebbe dovuto ugualmente versare all'Erario e che non formano oggetto di domanda risarcitoria.
L'importo globale della cartella di pagamento (€ 44.434,39) è maggiore dell'importo dell'avviso bonario (€ 35.415,72) di € 9.018,67 (non di € 10.513,78), di cui € 2.505,19 già pagati,
3 di 5 ipotizzata ex art. 1226 c.c. la loro ripartizione pro quota nei settantadue ratei in ammortamento (€
9.018,67 ÷ 72 = € 125,26).
La posta di € 2.505,19, rivalutata dalla data intermedia degli esborsi (12.4.2024) e maggiorata dei richiesti interessi compensativi al saggio di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC III 5.7.2023 n.
19063) sul credito annualmente rivalutato (CC SU 17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 2.562,82; per il residuo di € 6.513,48, essendo gli esborsi a venire, non è configurabile, invece, un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
Sul totale di € 9.076,30 sono dovuti gli interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito (cfr. A Bologna II 2.4.2023 n. 907) che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (CC SU 17.2.1995 n. 1712). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, ivi inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
3.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere quantificate secondi i parametri del D.M.
10.3.2014 n. 55 considerati il valore reale della controversia, le natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei confronti Parte_1
di Controparte_1
1- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno, di € 9.076,30 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla
[...]
4 di 5 pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna & M al pagamento in favore di delle spese Parte_2 Parte_1 processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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