Decreto cautelare 16 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13612 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, presso il cui studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, è elettivamente domiciliata;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, dell’Avvocatura capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Roma e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. del provvedimento prot. -OMISSIS- del 12/12/2024 di “Revoca, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della L. 241/90 ss.mm.ii., senza previo avvio di procedimento, dell’Autorizzazione permanente rep. -OMISSIS- del 17.10.2024, prot. -OMISSIS-, rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., al Sig. -OMISSIS- in qualità di Amministratore Unico della società -OMISSIS- s.r.l., per effettuare trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, all’interno del locale -OMISSIS-, situato in -OMISSIS-, nel Municipio Roma I”;
2. della nota prot. -OMISSIS- del 11.12.2024 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione S.U.A.P., menzionata ma non comunicata;
3. della nota prot. -OMISSIS- del 10.12.2024 della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area I Ter O.S.P. e Tutela della Legalità Territoriale, menzionata ma non comunicata;
4. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa RO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, di “Revoca, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della L. 241/90 ss.mm.ii., senza previo avvio di procedimento, dell’Autorizzazione permanente rep. -OMISSIS- del 17.10.2024, prot. -OMISSIS-, rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., al Sig. -OMISSIS- in qualità di Amministratore Unico della società -OMISSIS- s.r.l., per effettuare trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, all’interno del locale -OMISSIS-, situato in -OMISSIS-, nel Municipio Roma I”;
Ha impugnato altresì gli atti endoprocedimentali, pure in epigrafe indicati, con particolare riferimento alla nota prot. -OMISSIS- del 11 dicembre 2024 del Dipartimento sviluppo economico e attività produttive - Direzione S.U.A.P. – e alla nota della Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo, del 10 dicembre 2024, che afferma non esserle mai state comunicate.
Premette in fatto che l’autorizzazione per effettuare trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, oggetto della revoca oggi gravata, è stata rilasciata in data 17 ottobre 2024 e che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 12 dicembre 2024 sulla base di fatti antecedenti il rilascio dell’autorizzazione e, comunque, non riferibili ad essa ricorrente, ma alla precedente gestione.
Nel merito articola i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990; violazione dell’art. 21 octies , II° comma della l. 241/1990.
La ricorrente rappresenta come il provvedimento sia viziato dal mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, presupposto necessario per l’adozione di un provvedimento di secondo grado.
2) Violazione dell’art. 21 quinquies della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, contraddittorietà, violazione del principio di buona amministrazione, di proporzionalità e di tassatività.
La -OMISSIS- sostiene che non ricorrerebbero, nella fattispecie, i presupposti per procedere a una revoca, atteso che nell’atto gravato non sarebbero menzionate sopravvenienze o comunque e eventi ascrivibili ad essa ricorrente per fatti successivi al rilascio dell’autorizzazione, limitandosi il provvedimento a richiamare addebiti generici, riferibili al suo legale rappresentante per fatti antecedenti il 17 ottobre 2024 e, addirittura, alla costituzione stessa della società.
Anche la richiamata nota della Prefettura, osserva ancora la -OMISSIS-, conterrebbe una motivazione generica in ordine ai “sopravvenuti motivi” e sarebbe priva di indicazioni riguardanti un eventuale “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”, dovendosi, in ogni caso, escludere la possibilità di revocare un provvedimento di autorizzazione attributivo di vantaggi economici a seguito di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Da ultimo la ricorrente evidenzia come sarebbe stato pure gravemente violato il principio di proporzionalità, atteso che gli episodi indicati avrebbero legittimato, al più, l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività per un determinato periodo, come prescritto dall’art. 100 del TULPS, e non certo l’adozione diretta di un provvedimento di revoca.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso rappresentando che la Prefettura di Roma aveva ricevuto, in data 3 dicembre 2024, una nota della Questura di Roma, che, dopo aver emesso due provvedimenti ai sensi dell’art. 100 del TULPS nel 2022 e nel 2023, le chiedeva di valutare l’opportunità di emettere nei confronti della ricorrente una proposta di adozione del provvedimento di cui all’art. 19, comma 4, del D.P.R. 616/77, in considerazione del fatto che il citato esercizio, monitorato costantemente dalle Forze di Polizia già dal 2020, era diventato “ motivo di pericolo concreto ed attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini in quanto teatro di innumerevoli atti di violenza nonché oggetto di continue proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano il disturbo della quiete pubblica dovuto al comportamento degli avventori dell’esercizio con la complicità della compagine gestionale del locale resasi responsabile di gravi violazioni amministrative ”.
La Prefettura, dunque, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616, con la nota del 10 dicembre 2024, aveva chiesto al Sindaco di Roma Capitale di disporre la revoca del titolo autorizzatorio di cui era titolare la società ricorrente al fine di prevenire situazioni di maggior degrado e pregiudizio per la sicurezza dei cittadini nella prospettiva di una concreta continuazione delle attività illecite.
Nel merito, e al fine di dimostrare l’infondatezza del ricorso, la difesa erariale ha ricordato come - secondo il principio della personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all’art. 8 T.U.LP.S. - queste vengono rilasciate in capo al legale rappresentante, “intuitu personae”, in esito alla valutazione del possesso in capo al richiedente di specifici requisiti personali e di capacità tecnica, che la legge richiede sia a garanzia del corretto uso del titolo autorizzatorio sia a garanzia del rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Ne deriverebbe la legittimità della valutazione di fatti pregressi riferibili al legale rappresentante della società, quale rappresentante, in passato, di diversi soggetti svolgenti la medesima attività nel medesimo luogo.
Evidenzia ancora la difesa erariale come la ricorrente si sia limitata a lamentare genericamente la violazione dell’art. 7 l. 241/90, senza, però, evidenziare o prospettare la potenziale utilità dell’eventuale provocazione del suo apporto collaborativo nell’ambito del procedimento amministrativo.
Rappresenta, infine, come Roma Capitale abbia posto in essere il provvedimento impugnato in quanto competente per il principio del contrarius actus e che l’atto risulta espressione di un ampio potere di apprezzamento discrezionale in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, censurabile solamente ove risulti affetta da vizi di irrazionalità ed incoerenza.
Roma Capitale, pure costituita in giudizio, ha richiamato il contenuto della nota della Prefettura, sulla base del quale essa era tenuta ad adottare il provvedimento impugnato, avente natura di atto dovuto a contenuto vincolato, evidenziando, quanto al mancato invio della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, che sussistevano esigenze di celerità.
Con ordinanza n. 210/2025, non appellata dalle resistenti, l’istanza cautelare è stata accolta.
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente e Roma Capitale hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto per assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 7 l. n. 241/90.
E infatti il provvedimento di “revoca” dell’Autorizzazione permanente ad effettuare trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, in quanto atto di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, finalizzato alla verifica in concreto, nel contraddittorio tra le parti, della ricorrenza delle condizioni per l'adozione dell’atto di ritiro.
Trova infatti applicazione, nel caso in esame, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ogni qualvolta la P.A. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche di vantaggio originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 27 marzo 2024, n. 6033 e 6 febbraio 2023, n. 2014, con ampi richiami giurisprudenziali).
Nella fattispecie, invero, le esigenze di celerità sono state solo assertivamente affermate.
Né a risultato diverso può condurre la pretesa natura vincolata del provvedimento comunale rispetto alla proposta prefettizia, atteso che, proprio la riconduzione della revoca al principio del contrarius actus implicava il potere - dovere del Comune di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’atto (cfr. in ordine alla spettanza all’ente comunale dei poteri di polizia amministrativa in conformità con la previsione di cui all’art.117, comma 2, lettera h) della Costituzione che separa la funzione di polizia amministrativa locale dalla generale attribuzione allo Stato dell’ordine pubblico, Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 6 giugno 2024, n. 11562).
Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento di ogni altra censura, salva la riedizione del potere.
La peculiarità della vicenda giustifica, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Prefettura di Roma per l’eventuale riedizione del potere.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
RO CH, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO CH | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.