TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 167
TAR
Decreto cautelare 16 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 7 L. 241/90

    Il provvedimento di revoca, in quanto atto di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Le esigenze di celerità sono state solo assertivamente affermate. La natura vincolata del provvedimento comunale rispetto alla proposta prefettizia non esimeva dalla verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.

  • Altro
    Violazione art. 21 quinquies L. 241/90

    Il ricorso è stato accolto per assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 7 L. 241/90, con assorbimento di ogni altra censura.

  • Altro
    Mancata comunicazione delle note

    Il ricorso è stato accolto per assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 7 L. 241/90, con assorbimento di ogni altra censura.

  • Altro
    Atto ostativo non conosciuto

    Il ricorso è stato accolto per assorbente fondatezza del primo motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 7 L. 241/90, con assorbimento di ogni altra censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 167
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 167
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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