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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4717/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Cavallero (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'08/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 18/10/1987 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dalla loro unione è nata la figlia in data 17/03/1990, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
c) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 02/10/2007 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Rilevato che i coniugi hanno chiesto che venisse pronunciato il divorzio senza alcuna condizione avendo dichiarato di non aver nulla a che pretendere reciprocamente in quanto economicamente autosufficienti;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 18/10/1987 dai Signori e;
Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1987, Numero 933, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Cavallero (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'08/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 18/10/1987 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dalla loro unione è nata la figlia in data 17/03/1990, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
c) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 02/10/2007 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Rilevato che i coniugi hanno chiesto che venisse pronunciato il divorzio senza alcuna condizione avendo dichiarato di non aver nulla a che pretendere reciprocamente in quanto economicamente autosufficienti;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 18/10/1987 dai Signori e;
Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1987, Numero 933, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino