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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12405/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. ARONICA, in sostituzione dell'Avv. Calogero GIARDINA, per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.38 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 12405 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Addì ______________ Calogero GIARDINA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Gabriele forma esecutiva all'Avv.
Bonomo 4; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
______________________ Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CP_3 Il Cancelliere
, giusta procura generale richiamata in memoria, CP_4
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per la pensione di inabilità, a decorrere da Ottobre 2023.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto e dichiara
l'obbligo dell' di rimborsarli all'Erario. CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (19/05/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 22/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Cirrosi epatica HCV correlata associata ad ipertensione portale varici esofagee e
[...]
aneurisma dell'arteria splenica, fibrillazione atriale permanente in soggetto con cardiopatia ipertensiva e
angina stabile, poliartrosi in obeso (IBM 37) ed esiti di frattura sottocapitata dell'anca ad elevata incidenza
funzionale, broncopatia cronica con OSAS, litiasi renale con pielonefriti ricorrenti ed idronefrosi destra di II
grado, sindrome depressiva endoreattiva media” e ha concluso che, “applicando il calcolo riduzionistico di
AZ alle infermità della perizianda (75+65+35+40+35+ 30+25), queste integrano gli estremi per la
invalidità al 100%; la sua decorrenza non va fatta risalire al momento della domanda amministrativa, ma
soltanto all'Ottobre 2023 quando, per la presenza di nuovi stati morbosi (gli esiti a distanza della frattura
sottocapitata dell'anca con necessità di usare dall'Ottobre 2023 la canadese nella deambulazione e la successiva
cardiopatia ipertensiva associata all'angina stabile ed alla fibrillazione atriale permanente), le sue condizioni
sanitarie si sono ulteriormente aggravate”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per pensione di inabilità Parte_1
civile, a decorrere da Ottobre 2023.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Deve dichiararsi l'obbligo dell' rimasto soccombente, di rimborsare all'Erario le CP_1
spese liquidate.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12405/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. ARONICA, in sostituzione dell'Avv. Calogero GIARDINA, per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.38 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 12405 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Addì ______________ Calogero GIARDINA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Gabriele forma esecutiva all'Avv.
Bonomo 4; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
______________________ Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CP_3 Il Cancelliere
, giusta procura generale richiamata in memoria, CP_4
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per la pensione di inabilità, a decorrere da Ottobre 2023.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto e dichiara
l'obbligo dell' di rimborsarli all'Erario. CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (19/05/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 22/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Cirrosi epatica HCV correlata associata ad ipertensione portale varici esofagee e
[...]
aneurisma dell'arteria splenica, fibrillazione atriale permanente in soggetto con cardiopatia ipertensiva e
angina stabile, poliartrosi in obeso (IBM 37) ed esiti di frattura sottocapitata dell'anca ad elevata incidenza
funzionale, broncopatia cronica con OSAS, litiasi renale con pielonefriti ricorrenti ed idronefrosi destra di II
grado, sindrome depressiva endoreattiva media” e ha concluso che, “applicando il calcolo riduzionistico di
AZ alle infermità della perizianda (75+65+35+40+35+ 30+25), queste integrano gli estremi per la
invalidità al 100%; la sua decorrenza non va fatta risalire al momento della domanda amministrativa, ma
soltanto all'Ottobre 2023 quando, per la presenza di nuovi stati morbosi (gli esiti a distanza della frattura
sottocapitata dell'anca con necessità di usare dall'Ottobre 2023 la canadese nella deambulazione e la successiva
cardiopatia ipertensiva associata all'angina stabile ed alla fibrillazione atriale permanente), le sue condizioni
sanitarie si sono ulteriormente aggravate”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per pensione di inabilità Parte_1
civile, a decorrere da Ottobre 2023.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Deve dichiararsi l'obbligo dell' rimasto soccombente, di rimborsare all'Erario le CP_1
spese liquidate.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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