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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2496/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN AN e dell'avv. CASTELLETTI GIULIANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
per parte ricorrente “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- confermare l'affidamento esclusivo rafforzato della minore,
[...]
al signor con collocamento della Persona_1 Parte_1
stessa presso il padre, che potrà adottare in autonomia e senza il consenso
1 della madre tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio).
Motivi della decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 7 maggio 2023, ai sensi degli artt. 473-bis ss. c.p.c. e dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1
l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore Persona_1
. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che le parti si sono
[...]
conosciute in Messico nel 2018 e dalla loro relazione è nata la minore il 10
settembre 2020. Nel corso della convivenza la resistente ha manifestato gravi problemi psichiatrici, culminati in episodi di violenza domestica e incendi dolosi, che hanno determinato il suo arresto e successivo ricovero in ospedale psichiatrico, come documentato in atti. Dal giugno 2022 la minore è stata affidata al padre dai nonni materni e, dopo l'autorizzazione consolare, è
rientrata in Italia nel marzo 2023. La madre, sottoposta a libertà condizionale con obbligo di trattamento psichiatrico, risulta attualmente irreperibile e pende in Messico un procedimento per la decadenza della responsabilità
genitoriale. Parte ricorrente, inoltre, ha depositato riproduzione informatica di estratto dal sito internet della Questura di Los Cabos in Bassa California del
Sud (Messico) che dà atto della scomparsa da settembre 2023 della signora e della conseguente ricerca della medesima. Controparte_1
2
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Affido della prole.
Visti gli artt. 337-quater c.c., 473-bis.22 e ss. c.p.c., nonché gli artt. 5 e 11 della
Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, il Tribunale ritiene che l'affidamento esclusivo rafforzato al padre debba essere confermato. La persistente irreperibilità della madre, le sue condizioni psichiatriche non superate e la distanza geografica rendono l'affidamento condiviso contrario all'interesse della minore. Il padre garantisce stabilità affettiva e materiale, essendo la minore collocata presso di lui da oltre due anni.
Appare di interesse per la minore stabilire sin da ora che, qualora la madre si presenti in Italia per riprendere i rapporti con la figlia, dovrà rivolgersi preventivamente ai servizi sociali competenti per concordare incontri protetti.
2.2. Esclusione dell'ascolto della figlia minore.
L'ascolto della minore non è stato disposto in considerazione della tenera età
(cinque anni) e per evitare pregiudizi alla sua serenità, conformemente all'art. 473-bis.4 c.p.c. e alla ratio della riforma Cartabia.
2.3. Mantenimento della minore.
Quanto al mantenimento, stante l'irreperibilità della madre, esso resta a carico del padre, che provvede integralmente alle esigenze ordinarie e straordinarie della figlia, ai sensi dell'art. 317 c.c.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. impone la condanna della parte soccombente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., il giudice può compensare le spese nei casi ivi previsti e anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, considerata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di
3 soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, la compensazione è giustificata dalla peculiarità della controversia, caratterizzata dall'irreperibilità della madre, dalla natura del procedimento ex artt. 473-bis ss. c.p.c. e dalla necessità di tutelare la figlia minore, nonché dall'assenza di difesa della resistente, che non ha potuto partecipare al giudizio anche in ragione della sua sopravvenuta scomparsa.
Tali circostanze integrano i presupposti per derogare al principio di soccombenza, in applicazione del criterio di equità e dell'interesse superiore della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) conferma l'affidamento esclusivo rafforzato della minore
[...]
al padre con collocamento presso Persona_1 Parte_1
quest'ultimo;
2) attribuisce al padre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con facoltà di adottare in autonomia tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione, salute, residenza abituale, rilascio documenti validi per l'espatrio);
3) prende atto che il mantenimento ordinario e straordinario della minore resta a carico del padre, ai sensi dell'art. 317 c.c.;
4) prevede che, qualora la madre si presenti in Italia per riprendere i rapporti con la figlia, dovrà rivolgersi preventivamente ai servizi sociali competenti per concordare incontri protetti;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2496/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN AN e dell'avv. CASTELLETTI GIULIANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
per parte ricorrente “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- confermare l'affidamento esclusivo rafforzato della minore,
[...]
al signor con collocamento della Persona_1 Parte_1
stessa presso il padre, che potrà adottare in autonomia e senza il consenso
1 della madre tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio).
Motivi della decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 7 maggio 2023, ai sensi degli artt. 473-bis ss. c.p.c. e dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1
l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore Persona_1
. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che le parti si sono
[...]
conosciute in Messico nel 2018 e dalla loro relazione è nata la minore il 10
settembre 2020. Nel corso della convivenza la resistente ha manifestato gravi problemi psichiatrici, culminati in episodi di violenza domestica e incendi dolosi, che hanno determinato il suo arresto e successivo ricovero in ospedale psichiatrico, come documentato in atti. Dal giugno 2022 la minore è stata affidata al padre dai nonni materni e, dopo l'autorizzazione consolare, è
rientrata in Italia nel marzo 2023. La madre, sottoposta a libertà condizionale con obbligo di trattamento psichiatrico, risulta attualmente irreperibile e pende in Messico un procedimento per la decadenza della responsabilità
genitoriale. Parte ricorrente, inoltre, ha depositato riproduzione informatica di estratto dal sito internet della Questura di Los Cabos in Bassa California del
Sud (Messico) che dà atto della scomparsa da settembre 2023 della signora e della conseguente ricerca della medesima. Controparte_1
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2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Affido della prole.
Visti gli artt. 337-quater c.c., 473-bis.22 e ss. c.p.c., nonché gli artt. 5 e 11 della
Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, il Tribunale ritiene che l'affidamento esclusivo rafforzato al padre debba essere confermato. La persistente irreperibilità della madre, le sue condizioni psichiatriche non superate e la distanza geografica rendono l'affidamento condiviso contrario all'interesse della minore. Il padre garantisce stabilità affettiva e materiale, essendo la minore collocata presso di lui da oltre due anni.
Appare di interesse per la minore stabilire sin da ora che, qualora la madre si presenti in Italia per riprendere i rapporti con la figlia, dovrà rivolgersi preventivamente ai servizi sociali competenti per concordare incontri protetti.
2.2. Esclusione dell'ascolto della figlia minore.
L'ascolto della minore non è stato disposto in considerazione della tenera età
(cinque anni) e per evitare pregiudizi alla sua serenità, conformemente all'art. 473-bis.4 c.p.c. e alla ratio della riforma Cartabia.
2.3. Mantenimento della minore.
Quanto al mantenimento, stante l'irreperibilità della madre, esso resta a carico del padre, che provvede integralmente alle esigenze ordinarie e straordinarie della figlia, ai sensi dell'art. 317 c.c.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. impone la condanna della parte soccombente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., il giudice può compensare le spese nei casi ivi previsti e anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, considerata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di
3 soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, la compensazione è giustificata dalla peculiarità della controversia, caratterizzata dall'irreperibilità della madre, dalla natura del procedimento ex artt. 473-bis ss. c.p.c. e dalla necessità di tutelare la figlia minore, nonché dall'assenza di difesa della resistente, che non ha potuto partecipare al giudizio anche in ragione della sua sopravvenuta scomparsa.
Tali circostanze integrano i presupposti per derogare al principio di soccombenza, in applicazione del criterio di equità e dell'interesse superiore della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) conferma l'affidamento esclusivo rafforzato della minore
[...]
al padre con collocamento presso Persona_1 Parte_1
quest'ultimo;
2) attribuisce al padre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con facoltà di adottare in autonomia tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione, salute, residenza abituale, rilascio documenti validi per l'espatrio);
3) prende atto che il mantenimento ordinario e straordinario della minore resta a carico del padre, ai sensi dell'art. 317 c.c.;
4) prevede che, qualora la madre si presenti in Italia per riprendere i rapporti con la figlia, dovrà rivolgersi preventivamente ai servizi sociali competenti per concordare incontri protetti;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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