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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 32976/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 23/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza di discussione del
29/01/2025 , discussa nella Camera di ConSIlio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. ACQUATI ALESSANDRA con studio in PIAZZA EMILIA, 5 20129
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 10/10/2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDINO LAURA con studio in VIA VARESINA 169
COMO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14/10/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE come da verbale d'udienza del 29/01/2025
“Assegnazione della casa familiare sita in NO via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente, che continuerà a viverci con che resta collocato presso la madre;
Per_1
- Il padre incontrerà il figlio nella giornata del sabato o della domenica dalle ore 10 sino alle ore Per_1
19.00 sempre secondo la volontà di e previ accordi diretti con lui;
Per_1
- Il SI. si obbliga a versare alla SI. , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne disabile, entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 con decorrenza dal mese di novembre 2024, la somma complessiva di € 700,00 (€ 350 per la moglie ed €
350 per il figlio maggiorenne invalido), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale;
- La pensione di invalidità di di € 350 viene versata su c/c intestato al solo e dove e le Per_1 Per_1 parti concordano che su detto conto verranno versati anche gli importi previsti a titolo di mantenimento del figlio e della moglie;
- Le parti si impegnano ad aderire a tutti gli interventi proposti a supporto del nucleo dai Servizi Sociali e si riservano di valutare la richiesta congiunta di nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare per Per_1
- La SI.ra si impegna a proseguire il proprio percorso presso il Centro Antiviolenza e le cure Parte_1 presso il CPS “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RO (MI) il 21/10/2023, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di RO
(MI) al n. 50 parte 1 – anno 2023.
Dal matrimonio è nato il figlio (m. Milano il 04.01.2002) - affetto da ritardo mentale Per_1
lieve e da un disturbo dello spettro autistico di grado II.
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 23.09.2024, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione con addebito al marito, chiedendo altresì di disporre inaudita altera parte -
sussistendo un pregiudizio imminente e irreparabile alla prosecuzione della convivenza, in relazione alle allegazioni di violenza domestica ivi formulate, di disporre le modalità di affido ritenute più adeguate anche, eventualmente, con delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti tenuto conto della condizione di fragilità del figlio - maggiorenne disabile;
quindi di assegnare la casa familiare sita Per_1 in NO Via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente che continuerà a viverci con il figlio;
chiedeva altresì di regolamentare i tempi di frequentazione tra il figlio e il genitore non Per_1 collocatario - previo incarico ai Servizi Sociali competenti e di porre a carico del SI. l'obbligo di CP_1
corrispondere in favore della SI.ra la somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente e a ulteriori € 500.00 a titolo di mantenimento per sé; rappresentava nel merito la ricorrente, che da circa 23 anni il marito l'aveva costretta a subire costanti vessazioni, ingiurie ed umiliazioni, oltre a rivolgerle pesanti offese anche in pubblico e accusandola di non essere in grado di fare la madre e di occuparsi adeguatamente della casa e delle incombenze domestiche, nonchè costringendola a vivere in uno stato di sudditanza psicologica e paura;
il marito l'aveva altresì costretta a vivere in una situazione di totale dipendenza economica, in quanto le aveva sempre impedito di lavorare, demandandole l'integrale gestione familiare e del figlio disabile e controllandone ogni spesa;
detta situazione familiare, connotata da continui soprusi, era poi ulteriormente peggiorata dopo il matrimonio, quando la SInora aveva scoperto i continui tradimenti del marito, cui erano seguiti alcuni allarmanti episodi di violenze fisiche e verbali, per cui si era determinata a sporgere querela in data 30/8/2024 davanti ai CC. di NO;
in particolare il 18/08 scorso, il marito, dopo aver preso ad inveire contro di lei, accusandola di non aver lavato bene i vestiti e insultandola, l'aveva improvvisamente aggredita, puntandole un coltello alla gola – aggressione da cui ha riferito di esser riuscita a salvarsi solo grazie al pronto intervento del cognato, in quel momento presente in casa, che era riuscito a disarmare l'uomo;, ciononostante, l'uomo aveva preso a colpirla violentemente con calci e pugni;
il venerdì successivo, al rientro del marito (che è fuori per lavoro l'intera settimana, svolgendo l'attività di camionista) aveva ripreso ad insultarla e aggredirla verbalmente e, dopo averle dato uno schiaffo, l'aveva bloccata e colpita violentemente con un pugno all'occhio, per poi allontanarsi da casa;
in conseguenza dell'aggressione, la donna aveva riportato un ematoma allo zigomo destro piramide nasale tumefatta con ematoma con prognosi di giorni 10, come risulta dal referto di p.s. dell'ospedale Humanitas del 29/8/2024 depositato in allegato alla querela;
la ricorrente riferiva che la la sera del giorno presso la loro abitazione pagina 3 di 11 erano intervenuti i CC. poiché il marito, rincasando, aveva di nuovo preso ad apostrofarla e ad inveire pesantemente con frasi del seguente tenore: “schifosa indegna mi fai schifo donna di merda ti scopi tutti nel mio letto”; quando aveva tentato di entrare in casa, il cognato era intervenuto in difesa della donna, bloccando l' all'ingresso che, tuttavia, aveva continuato a rivolgerle gravi minacce, CP_1 dicendole “ora prendo la pistola da mio fratello e sparo a te e tutti quanti”: su tali fatti la SI.ra era stata sentita a SIT in pari data – verbale pure acquisito in copia in atti;
Parte_1
Con decreto del 26/09/2024 il G.D. ha disposto la produzione della documentazione in allegato alla querela sporta dalla ricorrente e convocava la sola parte istante al fine di assumere sommarie informazioni;
all'esito, la difesa ha precisato la domanda cautelare svolta, chiedendo disporsi la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere nei confronti della SI. dal marito e l'allontanamento del Parte_1 convenuto dalla casa coniugale sita in NO via Fiordalisi, 3, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;
all'esito delle dichiarazioni acquisite dalla ricorrente, con decreto emesso in pari data ai sensi degli artt. 473-bis.69 e ss c.p.c. e 342 bis c.c., il G.D. disponeva l'ordine di protezione richiesto nei confronti dell' fissava l'udienza del 17.10.2024 per la comparizione delle parti – di seguito differita CP_1
per ragioni d'ufficio l 22.10.2024.
L'ordine di protezione emesso è stato debitamente eseguito e notificato al resistente in data
6/10/2024 dai CC. di NO.
Quindi, ritualmente istaurato il contraddittorio all'udienza di comparizione delle parti – ove il convenuto non compariva, né si costituiva nel termine assegnatogli, con ordinanza del 6/11/2024, il G.D.
confermava l'ordine di protezione emesso per la durata di anni uno, ponendo a carico del convenuto l'obbligo di versare in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne disabile, con decorrenza dal mese di novembre 2024, la somma complessiva di € Per_1
700,00 (€ 350 per la moglie ed € 350 per il figlio maggiorenne invalido), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale.
Con separato decreto del 6/11/2024, veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti all'8/01/2025 – poi differita al 29/01/2025; al contempo venivano delegati servizi sociali del Comune di
NO competenti per territorio, di provvedere alla presa in carico e un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e del figlio nonché di predisporre tutti gli interventi ritenuti opportuni in favore Per_1
pagina 4 di 11 dello stesso, considerata la situazione di fragilità del ragazzo e di provvedere alla regolamentazione dei rapporti padre/figlio;
nelle more, con comparsa di costituzione depositata in data 21/12/2024, si costituiva in giudizio il
SI. contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e aderendo alla domanda di CP_1 separazione, con richiesta di addebito alla moglie;
chiedeva altresì di disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
nonché di regolamentare i tempi di Per_1 frequentazione con il figlio disabile dalle ore 10 sino alle ore 19.00 nelle giornate del sabato o della domenica a discrezione del figlio sino a quando il SI. non reperirà una abitazione ove poterlo CP_1
ospitare anche di notte;
nonché di determinare l'assegno di mantenimento del figlio a proprio Per_1
carico nella misura di € 400,00 da versarsi direttamente sul conto corrente intestato a quest'ultimo.
Le parti sono comparse all'udienza del 29/1/2025, in cui venivano sentite dal G.D.; la ricorrente confermava che il SI. era andato via di casa e si atteneva alle prescrizioni impartitegli, versando CP_1 altresì regolarmente il mantenimento previsto;
quindi, all'esito delle dichiarazioni delle parti, i difensori rinunciano alle reciproche domande di addebito spiegate in atti e rassegnavano le concordi conclusioni sopra riportate che chiedevano al Tribunale di recepire in sentenza, pronunciandosi in conformità e rinunciando all'adozione di provvedimenti provvisori, in assenza di profili di urgenza e di ulteriori richieste;
All'esito della discussione il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
non adottava provvedimenti temporanei e urgenti, come da richiesta delle parti e in assenza di profili di urgenza, attesi i provvedimenti economici già assunti con l'ordinanza di convalida del
6/11/2024 sia in punto mantenimento del ON che del figlio maggiorenne disabile;
ritenuta quindi la causa matura per la decisione, attesi gli elementi acquisiti e in assenza di richieste istruttorie, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
I difensori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte rassegnate a verbale, chiedendo al
Tribunale di pronunciarsi in conformità e il G.D. tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio per la decisione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 12/02/2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 5 di 11 Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto del duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1 comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nulla deve essere disposto in punto addebito, atteso che all'atto delle conclusioni congiunte, entrambe le parti hanno rinunciato alle reciproche domande formulate sul punto.
L'inammissibilità della domanda di affidamento del figlio maggiorenne disabile
All'atto delle concordi conclusioni precisate dalle parti, le stesse neppure hanno insistito per la domanda di affidamento del figlio maggiorenne disabile, che è da intendersi pertanto rinunciata e – comunque – inammissibile nell'ambito del presente giudizio di separazione.
La domanda di uno o entrambi i genitori diretta a disciplinare l'affidamento del figlio maggiorenne disabile non è ammissibile, in quanto al compimento della maggiore età, si presume la capacità di agire della persona disabile, salvo specifico accertamento di segno contrario.
L'estensione integrale delle disposizioni previste in favore dei figli minori ai figli maggiorenni con gravi disabilità opera, infatti, ai sensi dell'art.337 septies, comma 2 c.c., solo con riferimento alle disposizioni in tema di visita e agli obblighi in punto cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi, oltre che di assegnazione della casa coniugale, ma non quindi alle disposizioni sull'affidamento, condiviso o esclusivo (cfr. Cass. ord. 23/01/2023, n. 2670).
Si dà altresì atto che le parti si sono riservate di valutare la richiesta congiunta di nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare per resta fatta salva la facoltà dei Per_1
Servizi Sociali competenti, ove le parti non si attivino spontaneamente, a promuovere la richiesta di nomina di ads. in favore di attesa la legittimazione MA davanti al GT. Per_1
Le statuizioni in punto collocamento e assegnazione dell'ex casa familiare
Ritiene il Collegio che debbano invece essere ratificate le concordi conclusioni rassegnate dalle parti in punto collocamento del figlio maggiorenne disabile presso la madre, che rappresenta il genitore di riferimento che, sebbene presenti alcuni aspetti di fragilità emersi in corso di causa e nonostante il pagina 6 di 11 grave vissuto maltrattante riferito da parte dell'ex ON, tuttora si occupa dell'accudimento e della cura del figlio - coadiuvata, come dalla stessa dichiarato, dai cognati conviventi (cfr. relazione Servizi
Sociali del 18/12/2024, in atti).
La SI.ra è apparsa inoltre sufficientemente consapevole delle sue fragilità, tanto che Parte_1
si è impegnata a proseguire il percorso avviato presso il Centro Antiviolenza e le cure presso il CPS, oltre ad aderire a tutti gli interventi proposti a supporto del nucleo dai Servizi Sociali.
Deve essere pertanto disposta, come da concorde richiesta delle parti, l'assegnazione della casa familiare sita in NO via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente, che continuerà a viverci con il figlio che resta quindi collocato presso la madre. Per_1
Le frequentazioni padre-figlio
Ritiene altresì il Collegio che possano essere ratificate le concordi conclusioni delle parti anche in ordina la ripresa delle frequentazioni del padre con il figlio disabile, che lo incontrerà - sempre e solo secondo la sua volontà previ accordi diretti con quest'ultimo, nella giornata del sabato o della domenica dalle ore 10 sino alle ore 19.00.
Si ritiene comunque opportuno confermare l'incarico di monitoraggio l'andamento delle frequentazioni padre- figlio già demandato ai servizi sociali competenti per territorio, che provvederanno altresì a segnalare all'A.G. competente ove ricorrano elementi di pregiudizio in danno del ragazzo.
Le condizioni economiche in favore della moglie e del figlio disabile.
Ritiene il Collegio parimenti possano essere integralmente ratificate anche le concordi condizioni richieste dalle parti in punto economico, in conformità a quanto già statuito dal G.D. all'atto dell'ordinanza di convalida, risultando le stesse eque e congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, nonchè alle eSIenze del figlio maggiorenne – disabile e privo di capacità Per_1
lavorativa MA (essendogli già stata riconosciuta un'invalidità civile dell'80%, come documentato in atti).
Parimenti dev'essere confermato, a fronte della valutazione delle risultanze acquisite sulla condizione reddituale e patrimoniale delle parti l'assegno di mantenimento già posto in via provvisoria a carico dell' ex art. 156 c.c. in favore della moglie - risultando la ricorrente allo stato priva di CP_1 stabili fonti di reddito, a fronte invece della situazione reddituale dell'ex ON (che è regolarmente assunto da una ditta di trasporti come autotrasportatore, con un'entrata fissa mensile di circa 2.400 € pagina 7 di 11 comprensiva degli straordinari, con la quale lo stesso dovrà altresì fare fronte al reperimento di un'abitazione MA;
deve poi tenersi conto nell'importo riconosciuto in favore dell'ex ON a titolo di mantenimento, del controvalore economico costituito dall'assegnazione alla SI.ra , dell'ex casa Parte_1
coniugale (un'abitazione ALER intestata al SI. per cui questi ha dichiarato di corrispondere a CP_1
un canone mensile di 230 €);
Dev'essere quindi definitivamente posto a carico del convenuto un contributo a titolo di mantenimento dell'ex ON di € 350 mensili, oltre a ulteriori € 350 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne disabile, per la somma complessiva di € 700,00 da corrispondersi in favore della SI.ra
, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2024, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale;
Il Tribunale prende altresì atto delle reciproche pattuizioni delle parti, laddove le stesse hanno concordato che gli importi previsti a titolo di mantenimento del figlio e della moglie verranno versati dal
SI. sul c/c intestato a ove questi percepisce la pensione di invalidità di € 350. CP_1 Per_1
Le spese di lite
In ragione delle concordi determinazioni rassegnate tra le parti, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano esser compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così definitivamente statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
RO (MI) il 21/10/2023 , iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, atto n. 50 parte 1 – anno 2023.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1,dopo il suo passaggio in giudicato all' Ufficiale di stato civile del
Comune di RO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara inammissibile la domanda di affidamento del figlio maggiorenne disabile;
pagina 8 di 11 4. Assegna l'ex casa coniugale sita in NO via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla SI.ra , che continuerà a viverci con il figlio maggiorenne che resta Parte_1 Per_1
collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Dispone che il padre incontrerà il figlio nella giornata del sabato o della domenica Per_1
dalle ore 10 sino alle ore 19.00 sempre secondo la volontà di e previ accordi diretti con Per_1
il figlio;
6. Dispone che i Servizi sociali del Comune di RO competenti per territorio già incaricati della presa in carico il nucleo familiare:
- proseguano il monitoraggio sul nucleo e sulle condizioni psico-fisiche del figlio Per_1
predisponendo tutti gli interventi ritenuti opportuni in favore dello stesso nonché valutando, ove i genitori non si attivino spontaneamente, di promuovere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore dello stesso, attesa la legittimazione MA dell'Ente davanti al GT;
- monitorino altresì l'andamento dei rapporti padre/figlio, provvedendo a segnalare all'A.G. competente eventuali elementi di pregiudizio per il ragazzo;
- assicurino infine la prosecuzione della presa in carico della SI.ra presso il CPS Parte_1
competente;
7. Pone definitivamente a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI. CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e del figlio
[...] Per_1
maggiorenne disabile, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2024, la somma complessiva di € 700,00 (€ 350 per la moglie ed € 350 per il figlio maggiorenne Per_1
mediante unico versamento sul conto corrente a questi intestato), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 9 di 11 b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 10 di 11 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per eSIenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di ConSIlio del 12/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 23/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza di discussione del
29/01/2025 , discussa nella Camera di ConSIlio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. ACQUATI ALESSANDRA con studio in PIAZZA EMILIA, 5 20129
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 10/10/2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDINO LAURA con studio in VIA VARESINA 169
COMO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14/10/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE come da verbale d'udienza del 29/01/2025
“Assegnazione della casa familiare sita in NO via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente, che continuerà a viverci con che resta collocato presso la madre;
Per_1
- Il padre incontrerà il figlio nella giornata del sabato o della domenica dalle ore 10 sino alle ore Per_1
19.00 sempre secondo la volontà di e previ accordi diretti con lui;
Per_1
- Il SI. si obbliga a versare alla SI. , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne disabile, entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 con decorrenza dal mese di novembre 2024, la somma complessiva di € 700,00 (€ 350 per la moglie ed €
350 per il figlio maggiorenne invalido), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale;
- La pensione di invalidità di di € 350 viene versata su c/c intestato al solo e dove e le Per_1 Per_1 parti concordano che su detto conto verranno versati anche gli importi previsti a titolo di mantenimento del figlio e della moglie;
- Le parti si impegnano ad aderire a tutti gli interventi proposti a supporto del nucleo dai Servizi Sociali e si riservano di valutare la richiesta congiunta di nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare per Per_1
- La SI.ra si impegna a proseguire il proprio percorso presso il Centro Antiviolenza e le cure Parte_1 presso il CPS “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RO (MI) il 21/10/2023, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di RO
(MI) al n. 50 parte 1 – anno 2023.
Dal matrimonio è nato il figlio (m. Milano il 04.01.2002) - affetto da ritardo mentale Per_1
lieve e da un disturbo dello spettro autistico di grado II.
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 23.09.2024, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione con addebito al marito, chiedendo altresì di disporre inaudita altera parte -
sussistendo un pregiudizio imminente e irreparabile alla prosecuzione della convivenza, in relazione alle allegazioni di violenza domestica ivi formulate, di disporre le modalità di affido ritenute più adeguate anche, eventualmente, con delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti tenuto conto della condizione di fragilità del figlio - maggiorenne disabile;
quindi di assegnare la casa familiare sita Per_1 in NO Via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente che continuerà a viverci con il figlio;
chiedeva altresì di regolamentare i tempi di frequentazione tra il figlio e il genitore non Per_1 collocatario - previo incarico ai Servizi Sociali competenti e di porre a carico del SI. l'obbligo di CP_1
corrispondere in favore della SI.ra la somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente e a ulteriori € 500.00 a titolo di mantenimento per sé; rappresentava nel merito la ricorrente, che da circa 23 anni il marito l'aveva costretta a subire costanti vessazioni, ingiurie ed umiliazioni, oltre a rivolgerle pesanti offese anche in pubblico e accusandola di non essere in grado di fare la madre e di occuparsi adeguatamente della casa e delle incombenze domestiche, nonchè costringendola a vivere in uno stato di sudditanza psicologica e paura;
il marito l'aveva altresì costretta a vivere in una situazione di totale dipendenza economica, in quanto le aveva sempre impedito di lavorare, demandandole l'integrale gestione familiare e del figlio disabile e controllandone ogni spesa;
detta situazione familiare, connotata da continui soprusi, era poi ulteriormente peggiorata dopo il matrimonio, quando la SInora aveva scoperto i continui tradimenti del marito, cui erano seguiti alcuni allarmanti episodi di violenze fisiche e verbali, per cui si era determinata a sporgere querela in data 30/8/2024 davanti ai CC. di NO;
in particolare il 18/08 scorso, il marito, dopo aver preso ad inveire contro di lei, accusandola di non aver lavato bene i vestiti e insultandola, l'aveva improvvisamente aggredita, puntandole un coltello alla gola – aggressione da cui ha riferito di esser riuscita a salvarsi solo grazie al pronto intervento del cognato, in quel momento presente in casa, che era riuscito a disarmare l'uomo;, ciononostante, l'uomo aveva preso a colpirla violentemente con calci e pugni;
il venerdì successivo, al rientro del marito (che è fuori per lavoro l'intera settimana, svolgendo l'attività di camionista) aveva ripreso ad insultarla e aggredirla verbalmente e, dopo averle dato uno schiaffo, l'aveva bloccata e colpita violentemente con un pugno all'occhio, per poi allontanarsi da casa;
in conseguenza dell'aggressione, la donna aveva riportato un ematoma allo zigomo destro piramide nasale tumefatta con ematoma con prognosi di giorni 10, come risulta dal referto di p.s. dell'ospedale Humanitas del 29/8/2024 depositato in allegato alla querela;
la ricorrente riferiva che la la sera del giorno presso la loro abitazione pagina 3 di 11 erano intervenuti i CC. poiché il marito, rincasando, aveva di nuovo preso ad apostrofarla e ad inveire pesantemente con frasi del seguente tenore: “schifosa indegna mi fai schifo donna di merda ti scopi tutti nel mio letto”; quando aveva tentato di entrare in casa, il cognato era intervenuto in difesa della donna, bloccando l' all'ingresso che, tuttavia, aveva continuato a rivolgerle gravi minacce, CP_1 dicendole “ora prendo la pistola da mio fratello e sparo a te e tutti quanti”: su tali fatti la SI.ra era stata sentita a SIT in pari data – verbale pure acquisito in copia in atti;
Parte_1
Con decreto del 26/09/2024 il G.D. ha disposto la produzione della documentazione in allegato alla querela sporta dalla ricorrente e convocava la sola parte istante al fine di assumere sommarie informazioni;
all'esito, la difesa ha precisato la domanda cautelare svolta, chiedendo disporsi la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere nei confronti della SI. dal marito e l'allontanamento del Parte_1 convenuto dalla casa coniugale sita in NO via Fiordalisi, 3, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;
all'esito delle dichiarazioni acquisite dalla ricorrente, con decreto emesso in pari data ai sensi degli artt. 473-bis.69 e ss c.p.c. e 342 bis c.c., il G.D. disponeva l'ordine di protezione richiesto nei confronti dell' fissava l'udienza del 17.10.2024 per la comparizione delle parti – di seguito differita CP_1
per ragioni d'ufficio l 22.10.2024.
L'ordine di protezione emesso è stato debitamente eseguito e notificato al resistente in data
6/10/2024 dai CC. di NO.
Quindi, ritualmente istaurato il contraddittorio all'udienza di comparizione delle parti – ove il convenuto non compariva, né si costituiva nel termine assegnatogli, con ordinanza del 6/11/2024, il G.D.
confermava l'ordine di protezione emesso per la durata di anni uno, ponendo a carico del convenuto l'obbligo di versare in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne disabile, con decorrenza dal mese di novembre 2024, la somma complessiva di € Per_1
700,00 (€ 350 per la moglie ed € 350 per il figlio maggiorenne invalido), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale.
Con separato decreto del 6/11/2024, veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti all'8/01/2025 – poi differita al 29/01/2025; al contempo venivano delegati servizi sociali del Comune di
NO competenti per territorio, di provvedere alla presa in carico e un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e del figlio nonché di predisporre tutti gli interventi ritenuti opportuni in favore Per_1
pagina 4 di 11 dello stesso, considerata la situazione di fragilità del ragazzo e di provvedere alla regolamentazione dei rapporti padre/figlio;
nelle more, con comparsa di costituzione depositata in data 21/12/2024, si costituiva in giudizio il
SI. contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e aderendo alla domanda di CP_1 separazione, con richiesta di addebito alla moglie;
chiedeva altresì di disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
nonché di regolamentare i tempi di Per_1 frequentazione con il figlio disabile dalle ore 10 sino alle ore 19.00 nelle giornate del sabato o della domenica a discrezione del figlio sino a quando il SI. non reperirà una abitazione ove poterlo CP_1
ospitare anche di notte;
nonché di determinare l'assegno di mantenimento del figlio a proprio Per_1
carico nella misura di € 400,00 da versarsi direttamente sul conto corrente intestato a quest'ultimo.
Le parti sono comparse all'udienza del 29/1/2025, in cui venivano sentite dal G.D.; la ricorrente confermava che il SI. era andato via di casa e si atteneva alle prescrizioni impartitegli, versando CP_1 altresì regolarmente il mantenimento previsto;
quindi, all'esito delle dichiarazioni delle parti, i difensori rinunciano alle reciproche domande di addebito spiegate in atti e rassegnavano le concordi conclusioni sopra riportate che chiedevano al Tribunale di recepire in sentenza, pronunciandosi in conformità e rinunciando all'adozione di provvedimenti provvisori, in assenza di profili di urgenza e di ulteriori richieste;
All'esito della discussione il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
non adottava provvedimenti temporanei e urgenti, come da richiesta delle parti e in assenza di profili di urgenza, attesi i provvedimenti economici già assunti con l'ordinanza di convalida del
6/11/2024 sia in punto mantenimento del ON che del figlio maggiorenne disabile;
ritenuta quindi la causa matura per la decisione, attesi gli elementi acquisiti e in assenza di richieste istruttorie, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
I difensori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte rassegnate a verbale, chiedendo al
Tribunale di pronunciarsi in conformità e il G.D. tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio per la decisione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 12/02/2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 5 di 11 Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto del duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1 comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nulla deve essere disposto in punto addebito, atteso che all'atto delle conclusioni congiunte, entrambe le parti hanno rinunciato alle reciproche domande formulate sul punto.
L'inammissibilità della domanda di affidamento del figlio maggiorenne disabile
All'atto delle concordi conclusioni precisate dalle parti, le stesse neppure hanno insistito per la domanda di affidamento del figlio maggiorenne disabile, che è da intendersi pertanto rinunciata e – comunque – inammissibile nell'ambito del presente giudizio di separazione.
La domanda di uno o entrambi i genitori diretta a disciplinare l'affidamento del figlio maggiorenne disabile non è ammissibile, in quanto al compimento della maggiore età, si presume la capacità di agire della persona disabile, salvo specifico accertamento di segno contrario.
L'estensione integrale delle disposizioni previste in favore dei figli minori ai figli maggiorenni con gravi disabilità opera, infatti, ai sensi dell'art.337 septies, comma 2 c.c., solo con riferimento alle disposizioni in tema di visita e agli obblighi in punto cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi, oltre che di assegnazione della casa coniugale, ma non quindi alle disposizioni sull'affidamento, condiviso o esclusivo (cfr. Cass. ord. 23/01/2023, n. 2670).
Si dà altresì atto che le parti si sono riservate di valutare la richiesta congiunta di nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare per resta fatta salva la facoltà dei Per_1
Servizi Sociali competenti, ove le parti non si attivino spontaneamente, a promuovere la richiesta di nomina di ads. in favore di attesa la legittimazione MA davanti al GT. Per_1
Le statuizioni in punto collocamento e assegnazione dell'ex casa familiare
Ritiene il Collegio che debbano invece essere ratificate le concordi conclusioni rassegnate dalle parti in punto collocamento del figlio maggiorenne disabile presso la madre, che rappresenta il genitore di riferimento che, sebbene presenti alcuni aspetti di fragilità emersi in corso di causa e nonostante il pagina 6 di 11 grave vissuto maltrattante riferito da parte dell'ex ON, tuttora si occupa dell'accudimento e della cura del figlio - coadiuvata, come dalla stessa dichiarato, dai cognati conviventi (cfr. relazione Servizi
Sociali del 18/12/2024, in atti).
La SI.ra è apparsa inoltre sufficientemente consapevole delle sue fragilità, tanto che Parte_1
si è impegnata a proseguire il percorso avviato presso il Centro Antiviolenza e le cure presso il CPS, oltre ad aderire a tutti gli interventi proposti a supporto del nucleo dai Servizi Sociali.
Deve essere pertanto disposta, come da concorde richiesta delle parti, l'assegnazione della casa familiare sita in NO via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente, che continuerà a viverci con il figlio che resta quindi collocato presso la madre. Per_1
Le frequentazioni padre-figlio
Ritiene altresì il Collegio che possano essere ratificate le concordi conclusioni delle parti anche in ordina la ripresa delle frequentazioni del padre con il figlio disabile, che lo incontrerà - sempre e solo secondo la sua volontà previ accordi diretti con quest'ultimo, nella giornata del sabato o della domenica dalle ore 10 sino alle ore 19.00.
Si ritiene comunque opportuno confermare l'incarico di monitoraggio l'andamento delle frequentazioni padre- figlio già demandato ai servizi sociali competenti per territorio, che provvederanno altresì a segnalare all'A.G. competente ove ricorrano elementi di pregiudizio in danno del ragazzo.
Le condizioni economiche in favore della moglie e del figlio disabile.
Ritiene il Collegio parimenti possano essere integralmente ratificate anche le concordi condizioni richieste dalle parti in punto economico, in conformità a quanto già statuito dal G.D. all'atto dell'ordinanza di convalida, risultando le stesse eque e congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, nonchè alle eSIenze del figlio maggiorenne – disabile e privo di capacità Per_1
lavorativa MA (essendogli già stata riconosciuta un'invalidità civile dell'80%, come documentato in atti).
Parimenti dev'essere confermato, a fronte della valutazione delle risultanze acquisite sulla condizione reddituale e patrimoniale delle parti l'assegno di mantenimento già posto in via provvisoria a carico dell' ex art. 156 c.c. in favore della moglie - risultando la ricorrente allo stato priva di CP_1 stabili fonti di reddito, a fronte invece della situazione reddituale dell'ex ON (che è regolarmente assunto da una ditta di trasporti come autotrasportatore, con un'entrata fissa mensile di circa 2.400 € pagina 7 di 11 comprensiva degli straordinari, con la quale lo stesso dovrà altresì fare fronte al reperimento di un'abitazione MA;
deve poi tenersi conto nell'importo riconosciuto in favore dell'ex ON a titolo di mantenimento, del controvalore economico costituito dall'assegnazione alla SI.ra , dell'ex casa Parte_1
coniugale (un'abitazione ALER intestata al SI. per cui questi ha dichiarato di corrispondere a CP_1
un canone mensile di 230 €);
Dev'essere quindi definitivamente posto a carico del convenuto un contributo a titolo di mantenimento dell'ex ON di € 350 mensili, oltre a ulteriori € 350 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne disabile, per la somma complessiva di € 700,00 da corrispondersi in favore della SI.ra
, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2024, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale;
Il Tribunale prende altresì atto delle reciproche pattuizioni delle parti, laddove le stesse hanno concordato che gli importi previsti a titolo di mantenimento del figlio e della moglie verranno versati dal
SI. sul c/c intestato a ove questi percepisce la pensione di invalidità di € 350. CP_1 Per_1
Le spese di lite
In ragione delle concordi determinazioni rassegnate tra le parti, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano esser compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così definitivamente statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
RO (MI) il 21/10/2023 , iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, atto n. 50 parte 1 – anno 2023.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1,dopo il suo passaggio in giudicato all' Ufficiale di stato civile del
Comune di RO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dichiara inammissibile la domanda di affidamento del figlio maggiorenne disabile;
pagina 8 di 11 4. Assegna l'ex casa coniugale sita in NO via Fiordalisi n. 3 con ogni arredo e pertinenza alla SI.ra , che continuerà a viverci con il figlio maggiorenne che resta Parte_1 Per_1
collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Dispone che il padre incontrerà il figlio nella giornata del sabato o della domenica Per_1
dalle ore 10 sino alle ore 19.00 sempre secondo la volontà di e previ accordi diretti con Per_1
il figlio;
6. Dispone che i Servizi sociali del Comune di RO competenti per territorio già incaricati della presa in carico il nucleo familiare:
- proseguano il monitoraggio sul nucleo e sulle condizioni psico-fisiche del figlio Per_1
predisponendo tutti gli interventi ritenuti opportuni in favore dello stesso nonché valutando, ove i genitori non si attivino spontaneamente, di promuovere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore dello stesso, attesa la legittimazione MA dell'Ente davanti al GT;
- monitorino altresì l'andamento dei rapporti padre/figlio, provvedendo a segnalare all'A.G. competente eventuali elementi di pregiudizio per il ragazzo;
- assicurino infine la prosecuzione della presa in carico della SI.ra presso il CPS Parte_1
competente;
7. Pone definitivamente a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI. CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e del figlio
[...] Per_1
maggiorenne disabile, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2024, la somma complessiva di € 700,00 (€ 350 per la moglie ed € 350 per il figlio maggiorenne Per_1
mediante unico versamento sul conto corrente a questi intestato), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso presso questo Tribunale, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 9 di 11 b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 10 di 11 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per eSIenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di ConSIlio del 12/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
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