Articolo 8 della Legge 28 dicembre 1989, n. 425
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 gennaio 1990
Art. 8. 1. La legge 20 dicembre 1977, n. 966 , e' abrogata.
2. Sono altresi' abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Nota all'art. 8:
Per il contenuto della legge n. 966/1977 si veda la nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1990
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