Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 920/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti BIANCHINI CRISTINA e BERTOLINI BEATRICE contro
(c.f./p.iva ONroparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SAUCHELLA GIUSEPPE P.IVA_2
e contro
, con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI MARCO FABIO ONroparte_2
OGGETTO: contratti d'opera
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione 15 11 23 Parte_1
chiedeva al Tribunale:
NEL MERITO A. revocare e, così, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 259/2023 avente ad oggetto il pagamento della somma di €80.746,52, pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data 13.10.2023 contro e in favore del richiedente Parte_1 [...]
in breve nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo generale di ONroparte_1 CP_1
codesto Tribunale n. 767/2023, per le ragioni esposte in narrativa;
pagina 1 di 6
delle spese di lite, ivi comprese le spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo, oltre alle ulteriori spese che saranno documentate.
Esponeva parte attrice che ndiceva la procedura ristretta n. ONroparte_3
DAC.0179.2018 per l'affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di
[...]
di giurisdizione delle Direzioni Territoriali Produzioni ricadenti lungo le ONroparte_3
linee della giurisdizione delle Unità Territoriali specificate nei singoli Lotti, nonché delle linee regionali;
le società e la società ONroparte_4 [...]
, sono stati i progettisti indicati in qualità di Progettista Ausiliario dell' ONroparte_2 [...]
, e ONroparte_5 ONroparte_6 [...]
er la redazione della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del ONroparte_7
Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio;
a seguito de1l'aggiudicazione dei lavori in oggetto dall' , la Società e la Parte_2 CP_1
società si sono costituite in con capogruppo ONroparte_2 ONroparte_8
le società e hanno suddiviso in quote l'esecuzione CP_9 CP_1 ONroparte_2
delle loro opere, esattamente il 67% a ed il restante 33% a specificando che CP_1 CP_2
per ogni servizio svolto avrebbero emesso le loro fatture, ciascuna per la propria quota di lavoro svolto,
e avrebbero incassato direttamente dalle imprese dell'ATI esecutrice delle opere le somme dovute sia in acconto che a saldo;
nell'ATP le due società di progettazione precisavano, altresì, che l'importo totale delle fatture da loro emesse al termine del contratto (inteso l'“Accordo Quadro 421/2018” ) avrebbe dovuto essere proporzionale alla propria quota di partecipazione così come stabilita nell'A.T.P. stessa;
il 23 gennaio 2019 e quale ONroparte_3 Parte_1
impresa Mandataria del RTI, con ausiliario la RTP fra e hanno stipulato CP_1 CP_2
l'Accordo Quadro (AQ) n. 421/2018 che, in sostanza, consiste nel contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui al Lotto n. 41 aggiudicato (Doc. 3); tale Accordo Quadro prevede che i lavori siano affidati di volta in volta all'appaltatore attraverso appositi e diversi contratti applicativi (relativi ai diversi cantieri), per un totale di 33, di cui 7 comprensivi anche della progettazione esecutiva;
il contratto applicativo che interessa al caso di specie
è il n. 23 del 17 settembre 2020 (Doc. 4); in data 6 novembre 2020 Parte_1
pagina 2 di 6 ha inviato, dunque, alla Mandataria dell'ATP, il disciplinare di incarico inerente al predetto CP_1 contratto applicativo secondo le pattuizioni fra la stessa e all'interno del quale CP_1 CP_2
venivano indicate le relative quote di ripartizione dei compensi (67% PAT e 33% Smart) (Doc. 5); il
10 novembre successivo, proprio dietro richiesta dell'odierna opposta che affermava che per tale contratto applicativo avrebbe svolto la progettazione esecutiva in via esclusiva, la società Pt_1 inoltrava un nuovo disciplinare (Doc. 2 del fascicolo monitorio) con previsione dell'affidamento al
100% della progettazione a in data 4 luglio 2022 CP_1 Parte_1 riceveva dal legale di una missiva (spedita anche all'Ente Appaltante) nella quale veniva CP_2
intimata la sospensione dei pagamenti di somme a poiché la stessa non aveva rispettato gli CP_1
accordi così come disciplinati nell'ATP fra loro stipulata riguardo alla ripartizione delle quote (67% e
33%), ma ciò non solo riguardo al contratto applicativo n. 23 relativo alla fattura oggetto del ricorso monitorio, ma anche riguardo agli altri contratti applicativi di cui al predetto Accordo Quadro;
CP_2 vantava un credito verso di ben €176.550,00 (Doc. 6); dunque, al sollecito di
[...] CP_1
pagamento ricevuto da con mail del 16 marzo 2023, la rispondeva il 20 marzo CP_1 Pt_1
successivo, comunicando, correttamente, l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura vista la contestazione, più che legittima, ricevuta da CP_2
Parte attrice lamentava pertanto, da un lato che, in virtù del collegamento sostanziale tra l'ATP e l'accordo n. 421/2018, l'opposta avrebbe dovuto, per il contratto applicativo n. 23 del Pt_3
19.09.2020, fatturare il 67% della quota di partecipazione, atteso che il residuo 33% lo avrebbe dovuto fatturare la mandante dall'altro, invocava asserite irregolarità fiscali di ex art. 80 CP_2 CP_1
d.lgs. n. 50/2016 che avrebbero potuto inficiare tutta la procedura oggetto del presente giudizio con ON conseguente nullità del
Si costituiva ONroparte_1
così concludendo:
a) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi suesposti, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 259/2023, rigettare l'atto di opposizione proposto da perché del tutto improponibile, inammissibile, illegittimo ed Parte_1
infondato, oltre che temerario, confermando il decreto opposto, ovvero condannarla al pagamento del corrispondente importo, maggiorato degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dal sorgere del credito al soddisfo;
b) voglia, altresì, il Tribunale condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; c) voglia, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
pagina 3 di 6 Con atto 9.4.24 interveniva , chiedendo: ONroparte_2
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione od eccezione, così provvedere: in via preliminare, dichiarare ammissibile l'intervento spiegato senza concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata sia su prova scritta che di pronta soluzione, come argomentato e documento in atti;
nel merito, revocare e così dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 259/2023 avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 80.746,52, pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data 13.10.2023 contro ed in Parte_1 favore della richiedente nell'ambito del procedimento iscritto ONroparte_1
al ruolo generale di codesto Tribunale n. 767/2023 per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita tramite acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 15 5 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente.
NEL MERITO A. revocare e, così, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 259/2023 avente ad oggetto il pagamento della somma di €80.746,52, pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data 13.10.2023 contro e in favore del richiedente Parte_1 [...]
in breve nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo generale di ONroparte_1 CP_1
codesto Tribunale n. 767/2023, per le ragioni esposte in narrativa;
B. condannare
[...]
in breve alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese le ONroparte_1 CP_1
spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo, oltre alle ulteriori spese che saranno documentate.
Per parte convenuta opposta.
a) voglia l'Ec.mo Tribunale adito, per i motivi suesposti, rigettare l'atto di opposizione proposto da perché del tutto improponibile, inammissibile, Parte_1
illegittimo ed infondato, oltre che temerario, confermando il decreto opposto, ovvero condannare l'opponente al pagamento del corrispondente importo, maggiorato degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dal sorgere del credito al soddisfo;
pagina 4 di 6 b) voglia, altresì, il Tribunale dichiarare inammissibile, ovvero illegittimo e manifestamente infondato e/o non conferente l'atto di intervento della con il rigetto di ONroparte_2
ogni domanda proposta;
c) voglia, inoltre, condannare le controparti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
d) voglia, infine ed in ogni caso, condannare l'opponente (e per quanto di spettanza l'interveniente) al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Per parte terza intervenuta.
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni eccezione e richiesta avversaria disattesa e rigettata, definitivamente ammettere il proprio intervento e, nel merito, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 259/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio (RG n. 767/2023) in data
13.10.2023 in quanto ingiusto ed illegittimo, oltre che infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi e contributo unificato.
L'opposizione non pare meritevole di accoglimento.
Concorda il giudicante con l'argomentazione di parte convenuta, a mente della quale nel disciplinare di incarico 29 10 2020 è espressamente previsto che il contratto è affidato esclusivamente alla CP_1
che avrebbe dovuto fatturare al 100 %.
In claris non fit interpretatio. ON L'art. 3 comma 1, dell'atto costitutivo del poi, prevede che i professionisti emetteranno le fatture ciascuno per la propria quota di lavoro, dunque i compensi vanno corrisposti, correttamente, a ciascun professionista in base al lavoro effettivamente svolto in concreto.
Nel caso di specie, trattasi di attività affidata in via esclusiva e di competenza della che CP_1
peraltro, ad oggi, seppur titolare di quota del 67%, pari a 345.050,00 (su 515.000,00 complessivi), ha fatturato solo €. 198.303,00, oltre IVA, per 5 progetti (incassandone € 134.663,00), con una differenza in negativo di euro 146.747,00 (345.050-198.303) non fatturato.
Come osservato dalla stessa parte opponente, d'altronde, nell'ATP le due società di progettazione precisavano che l'importo totale delle fatture da loro emesse al termine del contratto (inteso l'“Accordo Quadro 421/2018” ) avrebbe dovuto essere proporzionale alla propria quota di partecipazione così come stabilita nell'A.T.P. stessa;
al termine, non per ogni singolo disciplinare in corso d'opera.
pagina 5 di 6 Quanto alla eccepita irregolarità fiscale in capo alla convenuta, si osserva che l'irregolarità segnalata da
ON oncerne altra procedura non coincidente con l'affidamento in questione, trattandosi peraltro di una questione emersa successivamente all'affidamento stesso, alla costituzione del RTP ed all'esecuzione delle prestazioni di cui al decreto opposto, questione peraltro già risolta con il pagamento del dovuto.
L'opposizione viene pertanto respinta ed il regime della ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
Non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., in quanto le tesi sostenute da parte attrice e terza intervenuta non appaiono manifestamente pretestuose, ma semplicemente infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte opponente e parte terza intervenuta, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro 20.984,47, come da nota depositata, da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario, oltre successive.
Sondrio, 13 6 25
Il Giudice
pagina 6 di 6