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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7058 -24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA avv. Apicella, c.f. nato a [...] Pt_1 C.F._1
l'11.06.1962, residente in [...], elett.te domiciliato in via Torino,
10, Agropoli (SA) presso lo studio dell'avv. BA RI, c.f.: , C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del rappresentato e domiciliato ex Controparte_1 CP_2
lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, Corso V. Emanuele, 58 -
84123 Salerno (SA).
Resistente - contumace
Oggetto: opposizione a decreto di pagamento dei compensi professionali di difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato reso dal Tribunale di Salerno
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l'avvocato esponeva che: - è stato Parte_2
nominato difensore di fiducia del sig. nel procedimento penale n. Persona_1
pagina 1 di 6 2919/05 r.g.n.r. – n. 200/06 r.g. Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di
CO OV;
- il è stato ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato con decreto n. 137/05 mod. 27 GIP c/o Tribunale di Salerno, in data 29.05.09 (istanza presentata il 31.03.09); - il procedimento si è concluso in primo grado con sentenza n.
1844/12, resa all'udienza del 19.10.2012, depositata il 17.01.13, divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p.p. il 22.03.2013; - il difensore avv. , in Parte_2
data 06.01.2023, depositava istanza di liquidazione dei propri compensi per tutte le fasi del giudizio di primo grado, alla stregua della tabella professionale ex D.M. 55/14 vigente ratione temporis;
- con decreto di pagamento notificato a mezzo PEC del 23.07.24, il
Tribunale di Salerno seconda sezione penale in composizione monocratica rigettava l'istanza di liquidazione e così motivava: “l'istanza non può essere accolta in quanto il diritto si è prescritto…..”.
Non si costituiva il e all'udienza del 18.3.25 la causa veniva assegnata in CP_1
decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Secondo giurisprudenza oramai consolidata “Il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.” (Cassazione civile sez. II, 05/12/2022, n.35689).
La giurisprudenza è stabile anche nel ribadire che "In tema di patrocinio a spese dello
Stato, l'estinzione per prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dal debitore." (Cass.
Pen. Sez. 4, n. 3647 del 26/11/2008; conforme Cass. Civ. Sez. 2 n. 1248 dell'8 febbraio
1994).
Eccezione isolata al principio in questione si rinviene in Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2015 alla cui motivazione il decreto opposto fa richiamo implicito.
La detta interpretazione, però, è stata espressamente disattesa dalla successiva giurisprudenza di merito che ha inteso dare corso al su richiamato orientamento uniforme di legittimità così argomentando: “l'art. 2938 cc, stabilendo che il giudice non può rilevare
pagina 2 di 6 d'ufficio la prescrizione non opposta, pone una regola generale sulla base della quale il giudice non può mai dichiarare l'estinzione di un diritto per prescrizione, senza che ve ne sia eccezione della parte che possa avvantaggiarsene, rientrando nella scelta autonoma ed incondizionata del debitore sollevarla. Pertanto, dato anche il carattere inderogabile della disciplina della prescrizione, reso palese dall'art. 2936 cc, a mente del quale è nullo ogni patto diretto a modificarla, deve ritenersi imprescindibile presupposto di una diversa opzione esegetico-applicativa, come quella compiuta dal giudice della prima fase, un'espressa previsione normativa derogatoria del divieto del rilievo d'ufficio della prescrizione.” (Tribunale Macerata ud. 05/03/2018 dep. 05/03/2018).
Il Tribunale di Avezzano, poi, dopo aver riaffermato il principio del divieto di rilievo officioso della prescrizione da parte del Giudice in sede di liquidazione, che va eccepito dalla controparte, precisa: “Né è condivisibile il concorrente argomento secondo il quale dalla natura dell'obbligazione (pubblica in quanto facente carico ad un soggetto pubblico) se ne dovrebbe inferire il carattere superindividuale degli interessi tutelati e, quindi, la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di prescrizione. L'interpretazione, oltre a comportare la creazione in una figura di prescrizione in contrasto con il dato positivo (che la assoggetta al rilievo di parte), si basa sulla scorretta equazione debito pubblico = interesse pubblico.
Né maggior pregio ha l'argomento della mancata partecipazione del soggetto pubblico
(rappresentato dal PM) alla fase liquidatoria. Ed infatti il PM è espressamente annoverato fra i soggetti legittimati a proporre opposizione ex artt. 84 e 170 TUSG e ben può in quella sede sollevare l'eccezione di prescrizione. Ne discende come il rilievo
d'ufficio non si palesa neppure sotto un profilo processuale quale strumento necessario per il rilievo della questione dell'intervenuta prescrizione.” (Tribunale Avezzano, 28/07/2016).
Erronea interpretazione e applicazione di legge in relazione alla individuazione del momento della conclusione del processo e alla individuazione del correlato termine iniziale di decorso del termine di prescrizione del diritto al pagamento dei compensi professionali.
Il difensore riceveva nomina difensiva dall'imputato per l'assistenza nel Persona_1
procedimento penale n. 2919/05 r.g.n.r. – n. 200/06 r.g. Tribunale di Salerno, ex sezione pagina 3 di 6 distaccata di CO OV;
all'udienza del 19.10.2012, il Giudice monocratico dava lettura del seguente dispositivo “Letto l'art. 530 c.p.p. assolve dai Persona_1
reati ascritti in rubrica al capo a) e b) della rubrica perché il fatto non sussiste. Letto l'art.
530 2 co. c.p.p. assolve dai reati ascritti in rubrica al capo c) e d) Persona_1
perché il fatto non sussiste. Confisca e distruzione del materiale in giudiziale sequestro.
Riserva la motivazione in giorni 90.”
La sentenza di assoluzione, corredata dai motivi della decisione, veniva depositata il 17 gennaio 2013, alla scadenza dei 90 giorni riservati dal Tribunale ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p.
Solo da quella data iniziava a decorrere il termine di giorni 45 (ai sensi dell'art. 585 comma 1, lett. c) c.p.p.) di impugnazione della predetta sentenza.
In data 22.03.2013 scadeva il predetto termine di 45 giorni e la sentenza diveniva, solo in quella data, irrevocabile stante il mancato esercizio del diritto di impugnazione ordinariamente spettante alla Pubblica Per_2
Solo in quella data, parallelamente, potevano considerarsi conclusi il processo e il procedimento penale.
Solo dalla data del 22.03.13, la parte assistita poteva fare a meno della assistenza tecnica obbligatoria assicurata dal difensore, il cui incarico non cessa, nel caso in cui l'impugnazione venga proposta e, in ogni caso, fino a che pende il termine della impugnazione.
Tale segmento processuale è ricompreso nella fase decisionale prevista dalla tabella professionale e richiede la vigile attenzione del difensore che ha il compito di prendere conoscenza dei motivi della decisione, del contenuto dell'eventuale atto di impugnazione del pubblico ministero e portarli a conoscenza ragionata dell'imputato in vista del prosieguo del processo e delle successive attività da compiere nel grado ulteriore del giudizio.
Fino allo spirare del termine ultimo di impugnazione della sentenza di primo grado, pertanto, il processo e l'incarico difensivo non sono affatto terminati.
pagina 4 di 6 Il predetto termine scadeva, nel caso di specie, come si è già ripetuto, solo in data
22.03.2013, con la conseguenza che il termine decennale applicabile al diritto di richiedere e ottenere i compensi per le prestazioni professionali svolte scadeva solo in data
22.03.2023.
L'istanza di liquidazione è stata formalmente depositata in data 07.01.2023, cioè prima dello spirare del predetto termine decennale di legge.
Ne consegue l'erroneità assoluta del decreto opposto che, diversamente, ha individuato il momento conclusivo del processo con il momento della lettura del dispositivo della sentenza (in udienza, alla data del 19.10.2012) senza considerare, peraltro, che in quella data la sentenza non era stata ancora pubblicata in quanto priva dei motivi che la sorreggevano e che, in ogni caso, fino allo scadere dell'ultimo giorno, la Pubblica Accusa
(oppure le altre parti del processo) può scegliere di proporre l'impugnazione ed evitare che la sentenza divenga irrevocabile, nel qual caso il procedimento non si conclude affatto.
Dunque, perché l'incarico professionale difensivo possa dirsi concluso, quantomeno in quel grado del procedimento, occorre sempre attendere il decorso del termine di impugnazione.
Sono dovute (e quindi ricomprese nella parte terminale della fase decisionale di primo grado), secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, i compensi per l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al “gratuito patrocinio” e per l'esame e studio della sentenza.
“In tema di gratuito patrocinio, il difensore ha diritto alla liquidazione anche degli onorari relativi all'attività (…) di esame e studio del provvedimento che ha definito il procedimento anche qualora lo stesso non sia stato impugnato” (Cassazione penale sez. IV, 10/07/2008,
n.38474; cfr. conformi Cass. pen. IV n. 17720/2008; Cass. pen. Sez. IV n. 30040/2008).
In conclusione, il decreto opposto va riformato e va liquidato al ricorrente il compenso per le 4 fasi del giudizio alla stregua della vigente tabella II, DM Giustizia 55/14 per pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita
- Accoglie il ricorso e per l'effetto in riforma del decreto opposto liquida al ricorrente la somma di euro 933,00 per il giudizio dinanzi al tribunale Parte_2
penale monocratico nella misura di legge alla stregua dei parametri ivi previsti già decurtato di 1/3 oltre rimborso forfettario del 15% e IVA e CPA se dovute come per legge
- Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del difensore CP_1
antistatario RI BA pari a euro 1000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge;
Salerno 17 ott. 25 Il Giudice dott. Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7058 -24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA avv. Apicella, c.f. nato a [...] Pt_1 C.F._1
l'11.06.1962, residente in [...], elett.te domiciliato in via Torino,
10, Agropoli (SA) presso lo studio dell'avv. BA RI, c.f.: , C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del rappresentato e domiciliato ex Controparte_1 CP_2
lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, Corso V. Emanuele, 58 -
84123 Salerno (SA).
Resistente - contumace
Oggetto: opposizione a decreto di pagamento dei compensi professionali di difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato reso dal Tribunale di Salerno
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l'avvocato esponeva che: - è stato Parte_2
nominato difensore di fiducia del sig. nel procedimento penale n. Persona_1
pagina 1 di 6 2919/05 r.g.n.r. – n. 200/06 r.g. Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di
CO OV;
- il è stato ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato con decreto n. 137/05 mod. 27 GIP c/o Tribunale di Salerno, in data 29.05.09 (istanza presentata il 31.03.09); - il procedimento si è concluso in primo grado con sentenza n.
1844/12, resa all'udienza del 19.10.2012, depositata il 17.01.13, divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p.p. il 22.03.2013; - il difensore avv. , in Parte_2
data 06.01.2023, depositava istanza di liquidazione dei propri compensi per tutte le fasi del giudizio di primo grado, alla stregua della tabella professionale ex D.M. 55/14 vigente ratione temporis;
- con decreto di pagamento notificato a mezzo PEC del 23.07.24, il
Tribunale di Salerno seconda sezione penale in composizione monocratica rigettava l'istanza di liquidazione e così motivava: “l'istanza non può essere accolta in quanto il diritto si è prescritto…..”.
Non si costituiva il e all'udienza del 18.3.25 la causa veniva assegnata in CP_1
decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Secondo giurisprudenza oramai consolidata “Il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.” (Cassazione civile sez. II, 05/12/2022, n.35689).
La giurisprudenza è stabile anche nel ribadire che "In tema di patrocinio a spese dello
Stato, l'estinzione per prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dal debitore." (Cass.
Pen. Sez. 4, n. 3647 del 26/11/2008; conforme Cass. Civ. Sez. 2 n. 1248 dell'8 febbraio
1994).
Eccezione isolata al principio in questione si rinviene in Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 aprile 2015 alla cui motivazione il decreto opposto fa richiamo implicito.
La detta interpretazione, però, è stata espressamente disattesa dalla successiva giurisprudenza di merito che ha inteso dare corso al su richiamato orientamento uniforme di legittimità così argomentando: “l'art. 2938 cc, stabilendo che il giudice non può rilevare
pagina 2 di 6 d'ufficio la prescrizione non opposta, pone una regola generale sulla base della quale il giudice non può mai dichiarare l'estinzione di un diritto per prescrizione, senza che ve ne sia eccezione della parte che possa avvantaggiarsene, rientrando nella scelta autonoma ed incondizionata del debitore sollevarla. Pertanto, dato anche il carattere inderogabile della disciplina della prescrizione, reso palese dall'art. 2936 cc, a mente del quale è nullo ogni patto diretto a modificarla, deve ritenersi imprescindibile presupposto di una diversa opzione esegetico-applicativa, come quella compiuta dal giudice della prima fase, un'espressa previsione normativa derogatoria del divieto del rilievo d'ufficio della prescrizione.” (Tribunale Macerata ud. 05/03/2018 dep. 05/03/2018).
Il Tribunale di Avezzano, poi, dopo aver riaffermato il principio del divieto di rilievo officioso della prescrizione da parte del Giudice in sede di liquidazione, che va eccepito dalla controparte, precisa: “Né è condivisibile il concorrente argomento secondo il quale dalla natura dell'obbligazione (pubblica in quanto facente carico ad un soggetto pubblico) se ne dovrebbe inferire il carattere superindividuale degli interessi tutelati e, quindi, la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di prescrizione. L'interpretazione, oltre a comportare la creazione in una figura di prescrizione in contrasto con il dato positivo (che la assoggetta al rilievo di parte), si basa sulla scorretta equazione debito pubblico = interesse pubblico.
Né maggior pregio ha l'argomento della mancata partecipazione del soggetto pubblico
(rappresentato dal PM) alla fase liquidatoria. Ed infatti il PM è espressamente annoverato fra i soggetti legittimati a proporre opposizione ex artt. 84 e 170 TUSG e ben può in quella sede sollevare l'eccezione di prescrizione. Ne discende come il rilievo
d'ufficio non si palesa neppure sotto un profilo processuale quale strumento necessario per il rilievo della questione dell'intervenuta prescrizione.” (Tribunale Avezzano, 28/07/2016).
Erronea interpretazione e applicazione di legge in relazione alla individuazione del momento della conclusione del processo e alla individuazione del correlato termine iniziale di decorso del termine di prescrizione del diritto al pagamento dei compensi professionali.
Il difensore riceveva nomina difensiva dall'imputato per l'assistenza nel Persona_1
procedimento penale n. 2919/05 r.g.n.r. – n. 200/06 r.g. Tribunale di Salerno, ex sezione pagina 3 di 6 distaccata di CO OV;
all'udienza del 19.10.2012, il Giudice monocratico dava lettura del seguente dispositivo “Letto l'art. 530 c.p.p. assolve dai Persona_1
reati ascritti in rubrica al capo a) e b) della rubrica perché il fatto non sussiste. Letto l'art.
530 2 co. c.p.p. assolve dai reati ascritti in rubrica al capo c) e d) Persona_1
perché il fatto non sussiste. Confisca e distruzione del materiale in giudiziale sequestro.
Riserva la motivazione in giorni 90.”
La sentenza di assoluzione, corredata dai motivi della decisione, veniva depositata il 17 gennaio 2013, alla scadenza dei 90 giorni riservati dal Tribunale ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p.
Solo da quella data iniziava a decorrere il termine di giorni 45 (ai sensi dell'art. 585 comma 1, lett. c) c.p.p.) di impugnazione della predetta sentenza.
In data 22.03.2013 scadeva il predetto termine di 45 giorni e la sentenza diveniva, solo in quella data, irrevocabile stante il mancato esercizio del diritto di impugnazione ordinariamente spettante alla Pubblica Per_2
Solo in quella data, parallelamente, potevano considerarsi conclusi il processo e il procedimento penale.
Solo dalla data del 22.03.13, la parte assistita poteva fare a meno della assistenza tecnica obbligatoria assicurata dal difensore, il cui incarico non cessa, nel caso in cui l'impugnazione venga proposta e, in ogni caso, fino a che pende il termine della impugnazione.
Tale segmento processuale è ricompreso nella fase decisionale prevista dalla tabella professionale e richiede la vigile attenzione del difensore che ha il compito di prendere conoscenza dei motivi della decisione, del contenuto dell'eventuale atto di impugnazione del pubblico ministero e portarli a conoscenza ragionata dell'imputato in vista del prosieguo del processo e delle successive attività da compiere nel grado ulteriore del giudizio.
Fino allo spirare del termine ultimo di impugnazione della sentenza di primo grado, pertanto, il processo e l'incarico difensivo non sono affatto terminati.
pagina 4 di 6 Il predetto termine scadeva, nel caso di specie, come si è già ripetuto, solo in data
22.03.2013, con la conseguenza che il termine decennale applicabile al diritto di richiedere e ottenere i compensi per le prestazioni professionali svolte scadeva solo in data
22.03.2023.
L'istanza di liquidazione è stata formalmente depositata in data 07.01.2023, cioè prima dello spirare del predetto termine decennale di legge.
Ne consegue l'erroneità assoluta del decreto opposto che, diversamente, ha individuato il momento conclusivo del processo con il momento della lettura del dispositivo della sentenza (in udienza, alla data del 19.10.2012) senza considerare, peraltro, che in quella data la sentenza non era stata ancora pubblicata in quanto priva dei motivi che la sorreggevano e che, in ogni caso, fino allo scadere dell'ultimo giorno, la Pubblica Accusa
(oppure le altre parti del processo) può scegliere di proporre l'impugnazione ed evitare che la sentenza divenga irrevocabile, nel qual caso il procedimento non si conclude affatto.
Dunque, perché l'incarico professionale difensivo possa dirsi concluso, quantomeno in quel grado del procedimento, occorre sempre attendere il decorso del termine di impugnazione.
Sono dovute (e quindi ricomprese nella parte terminale della fase decisionale di primo grado), secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, i compensi per l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al “gratuito patrocinio” e per l'esame e studio della sentenza.
“In tema di gratuito patrocinio, il difensore ha diritto alla liquidazione anche degli onorari relativi all'attività (…) di esame e studio del provvedimento che ha definito il procedimento anche qualora lo stesso non sia stato impugnato” (Cassazione penale sez. IV, 10/07/2008,
n.38474; cfr. conformi Cass. pen. IV n. 17720/2008; Cass. pen. Sez. IV n. 30040/2008).
In conclusione, il decreto opposto va riformato e va liquidato al ricorrente il compenso per le 4 fasi del giudizio alla stregua della vigente tabella II, DM Giustizia 55/14 per pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita
- Accoglie il ricorso e per l'effetto in riforma del decreto opposto liquida al ricorrente la somma di euro 933,00 per il giudizio dinanzi al tribunale Parte_2
penale monocratico nella misura di legge alla stregua dei parametri ivi previsti già decurtato di 1/3 oltre rimborso forfettario del 15% e IVA e CPA se dovute come per legge
- Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del difensore CP_1
antistatario RI BA pari a euro 1000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge;
Salerno 17 ott. 25 Il Giudice dott. Daniela Oliva
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