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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3399 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
C.F. , nata a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Ecuador, il 22.08.1989, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Lucaccioni (pec: Email_1 con studio in Città di Castello (Pg), Corso Vittorio Emanuele n. 13, ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
28.11.1991;
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “
1. Il figlio minore verrà Persona_1 affidato in via esclusiva alla madre Sig.ra e continuerà a Parte_1 vivere stabilmente con la stessa presso la casa già condotta in locazione sita in Fraz. Trestina,
Via Vetulonia n. 34;
2. Il Sig. potrà vedere il figlio solo a mezzo incontri protetti CP_1 Persona_1 nelle modalità che verranno stabilite dal Tribunale e previ opportuni accertamenti e indagini
a mezzo Servizi territorialmente competenti;
3. Il Sig. verserà alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per il CP_1 figlio la somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da Persona_1 corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Perugia;
4. Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.”
Conclusioni del P.M.: non pervenute fino alla camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra con ricorso depositato il 3.9.2024, ha chiesto Parte_2 regolamentarsi le questioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione sentimentale con Persona_1 Controparte_1
ed ha al fine esposto: che nel corso del rapporto erano sorte insuperabili
[...] incomprensioni, aggravate dalla condotta tenuta dal resistente, attualmente ristretto in carcere;
di essere alla ricerca di attività lavorativa, di vivere in un appartamento condotto in locazione e di essere seguita ed aiutata dai Servizi Sociali;
di occuparsi da sola di ogni necessità del figlio. Ha concluso come sopra riportato.
Con decreto del 9.9.24 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.2025, incaricando il Servizio Sociale del Comune di Città di Castello di far pervenire relazione di aggiornamento sulle condizioni del minore.
All'udienza compariva la sola ricorrente, che veniva sentita dal giudice relatore. Dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato in giudizio ma non costituito, veniva riservata l'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 14.5.25, provvedendo all'adozione dei provvedimenti provvisori, veniva disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, con Persona_1 collocamento presso la sua abitazione, e veniva posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento per il figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisito un aggiornamento da parte del Servizio Sociale della generale situazione di vita del minore, all'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
Il ricorso è meritevole di accoglimento. In via generale va ricordato che in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando nell'affidamento quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. Alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come evidenziato dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi al caso di specie, deve considerarsi che nella relazione di aggiornamento da ultimo depositata dal Servizio Sociale si riferisce che , di anni ER
12, che aveva in passato manifestato atteggiamenti aggressivi mostrando di attraversare un momento emotivamente complesso (difficoltà con ogni probabilità derivate dall'essersi trovato insieme al padre al momento del suo arresto e dall'aver vissuto un senso di colpa per non averlo potuto impedire), appare migliorato sia sotto il profilo degli esiti scolastici sia riguardo il rapporto con i compagni. sente al telefono con regolarità il padre e sta seguendo presso il SIEE di ER
Città di Castello in percorso di sostegno psicologico, al quale aderisce con buona predisposizione
(v. relazione depositata il 13.6.25).
La madre è l'unico genitore che si fa carico di provvedere ad ogni necessità del figlio minore, al punto da essersi attivata di propria iniziativa per consentire che il figlio – provato dalle vicende occorse al padre – potesse accedere a un percorso di sostegno psicologico, che gli sta sicuramente giovando. Il padre è tutt'ora sottoposto a regime di detenzione carceraria, ha con il figlio contatti telefonici e per quello che può apprendersi, fino al momento del suo arresto pareva dedito a vivere di espedienti;
è stato arrestato mentre si trovava in auto con il figlio per spaccio di stupefacenti ed avrebbe commesso anche una rapina, della quale ha parlato con il figlio giustificando la propria condotta alla luce della necessità di “trovare i soldi per tornare dalla mamma” (v. relazione del S.
Sociale depositata il 26.2.25).
Come già si evidenziava nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. l'attuale condizione detentiva del resistente è di obiettivo ostacolo a una pronuncia di affidamento condiviso. Deve in questa sede aggiungersi che depone ulteriormente a sostegno della necessità di disporre all'affido esclusivo alla madre anche il fatto che il padre abbia esposto il figlio ad un avvenimento (l'arresto avvenuto in sua presenza) tale da causargli grave pregiudizio psicologico. L'affidamento esclusivo deve essere pertanto disposto secondo le modalità rafforzate, già previste in via provvisoria, di cui all'art. 337- quater c.c. che, consentendo di superare la previsione secondo cui anche in caso di affidamento esclusivo ad uno dei genitori, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, rimettono al genitore affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali. Vi è invero obiettiva necessità di evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel normale funzionamento a causa della situazione in cui versa il resistente.
Il collocamento abitativo di non può che rimanere presso la madre, con la quale ha sempre ER vissuto una volta terminata la relazione tra i genitori. Allo stato non può essere data nemmeno in astratto una regolamentazione del diritto di visita del minore con il padre;
eventuali incontri, una volta cessato lo stato detentivo del padre, dovranno avvenire secondo modalità almeno inizialmente protette, sotto la supervisione del Servizio Sociale.
Considerate le precarie condizioni economiche della madre, che al momento è priva di occupazione e può contare solo sull'assegno di inclusione, sull'assegno unico per il figlio e su piccole somme che ricava facendo ripetizioni, deve senza dubbio confermarsi in capo al resistente l'assegno di mantenimento per il figlio di euro 200,00 mensili, già previsto nell'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c., oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie.
Poiché lo stato detentivo in cui versa il resistente è di obiettivo ostacolo allo svolgimento di attività lavorativa retribuita, deve nella presente sede precisarsi che l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio minore ha decorrenza dal momento in cui il tornerà in stato di CP_1 libertà e sarà pertanto in condizione di procurarsi redditi da lavoro.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della contumacia del resistente, deve concludersi per la non ripetibilità di quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede: 1) Dispone, ex art. 337-quater terzo comma c.c., l'affidamento del figlio minore
[...]
in via esclusiva alla madre, presso l'abitazione della quale rimarrà Persona_2
collocato; la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2) Dispone che, una volta cessato lo stato detentivo, il padre Controparte_1
potrà vedere il figlio in modalità protetta sotto la supervisione del Servizio Sociale
[...]
del Comune di Città di Castello, in capo al quale conferma l'incarico di monitoraggio delle condizioni generali del minore.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a Controparte_1
decorrere dal momento in cui cesserà la condizione di detenzione carceraria, a
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento ordinario del figlio, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra- scolastiche da sostenere nel suo interesse.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
( Ilenia Miccichè) (Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3399 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
C.F. , nata a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Ecuador, il 22.08.1989, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Lucaccioni (pec: Email_1 con studio in Città di Castello (Pg), Corso Vittorio Emanuele n. 13, ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
28.11.1991;
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “
1. Il figlio minore verrà Persona_1 affidato in via esclusiva alla madre Sig.ra e continuerà a Parte_1 vivere stabilmente con la stessa presso la casa già condotta in locazione sita in Fraz. Trestina,
Via Vetulonia n. 34;
2. Il Sig. potrà vedere il figlio solo a mezzo incontri protetti CP_1 Persona_1 nelle modalità che verranno stabilite dal Tribunale e previ opportuni accertamenti e indagini
a mezzo Servizi territorialmente competenti;
3. Il Sig. verserà alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per il CP_1 figlio la somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da Persona_1 corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Perugia;
4. Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.”
Conclusioni del P.M.: non pervenute fino alla camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra con ricorso depositato il 3.9.2024, ha chiesto Parte_2 regolamentarsi le questioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione sentimentale con Persona_1 Controparte_1
ed ha al fine esposto: che nel corso del rapporto erano sorte insuperabili
[...] incomprensioni, aggravate dalla condotta tenuta dal resistente, attualmente ristretto in carcere;
di essere alla ricerca di attività lavorativa, di vivere in un appartamento condotto in locazione e di essere seguita ed aiutata dai Servizi Sociali;
di occuparsi da sola di ogni necessità del figlio. Ha concluso come sopra riportato.
Con decreto del 9.9.24 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.2025, incaricando il Servizio Sociale del Comune di Città di Castello di far pervenire relazione di aggiornamento sulle condizioni del minore.
All'udienza compariva la sola ricorrente, che veniva sentita dal giudice relatore. Dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato in giudizio ma non costituito, veniva riservata l'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 14.5.25, provvedendo all'adozione dei provvedimenti provvisori, veniva disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, con Persona_1 collocamento presso la sua abitazione, e veniva posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento per il figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisito un aggiornamento da parte del Servizio Sociale della generale situazione di vita del minore, all'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
Il ricorso è meritevole di accoglimento. In via generale va ricordato che in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando nell'affidamento quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. Alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come evidenziato dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi al caso di specie, deve considerarsi che nella relazione di aggiornamento da ultimo depositata dal Servizio Sociale si riferisce che , di anni ER
12, che aveva in passato manifestato atteggiamenti aggressivi mostrando di attraversare un momento emotivamente complesso (difficoltà con ogni probabilità derivate dall'essersi trovato insieme al padre al momento del suo arresto e dall'aver vissuto un senso di colpa per non averlo potuto impedire), appare migliorato sia sotto il profilo degli esiti scolastici sia riguardo il rapporto con i compagni. sente al telefono con regolarità il padre e sta seguendo presso il SIEE di ER
Città di Castello in percorso di sostegno psicologico, al quale aderisce con buona predisposizione
(v. relazione depositata il 13.6.25).
La madre è l'unico genitore che si fa carico di provvedere ad ogni necessità del figlio minore, al punto da essersi attivata di propria iniziativa per consentire che il figlio – provato dalle vicende occorse al padre – potesse accedere a un percorso di sostegno psicologico, che gli sta sicuramente giovando. Il padre è tutt'ora sottoposto a regime di detenzione carceraria, ha con il figlio contatti telefonici e per quello che può apprendersi, fino al momento del suo arresto pareva dedito a vivere di espedienti;
è stato arrestato mentre si trovava in auto con il figlio per spaccio di stupefacenti ed avrebbe commesso anche una rapina, della quale ha parlato con il figlio giustificando la propria condotta alla luce della necessità di “trovare i soldi per tornare dalla mamma” (v. relazione del S.
Sociale depositata il 26.2.25).
Come già si evidenziava nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. l'attuale condizione detentiva del resistente è di obiettivo ostacolo a una pronuncia di affidamento condiviso. Deve in questa sede aggiungersi che depone ulteriormente a sostegno della necessità di disporre all'affido esclusivo alla madre anche il fatto che il padre abbia esposto il figlio ad un avvenimento (l'arresto avvenuto in sua presenza) tale da causargli grave pregiudizio psicologico. L'affidamento esclusivo deve essere pertanto disposto secondo le modalità rafforzate, già previste in via provvisoria, di cui all'art. 337- quater c.c. che, consentendo di superare la previsione secondo cui anche in caso di affidamento esclusivo ad uno dei genitori, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, rimettono al genitore affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali. Vi è invero obiettiva necessità di evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel normale funzionamento a causa della situazione in cui versa il resistente.
Il collocamento abitativo di non può che rimanere presso la madre, con la quale ha sempre ER vissuto una volta terminata la relazione tra i genitori. Allo stato non può essere data nemmeno in astratto una regolamentazione del diritto di visita del minore con il padre;
eventuali incontri, una volta cessato lo stato detentivo del padre, dovranno avvenire secondo modalità almeno inizialmente protette, sotto la supervisione del Servizio Sociale.
Considerate le precarie condizioni economiche della madre, che al momento è priva di occupazione e può contare solo sull'assegno di inclusione, sull'assegno unico per il figlio e su piccole somme che ricava facendo ripetizioni, deve senza dubbio confermarsi in capo al resistente l'assegno di mantenimento per il figlio di euro 200,00 mensili, già previsto nell'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c., oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie.
Poiché lo stato detentivo in cui versa il resistente è di obiettivo ostacolo allo svolgimento di attività lavorativa retribuita, deve nella presente sede precisarsi che l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio minore ha decorrenza dal momento in cui il tornerà in stato di CP_1 libertà e sarà pertanto in condizione di procurarsi redditi da lavoro.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della contumacia del resistente, deve concludersi per la non ripetibilità di quelle sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede: 1) Dispone, ex art. 337-quater terzo comma c.c., l'affidamento del figlio minore
[...]
in via esclusiva alla madre, presso l'abitazione della quale rimarrà Persona_2
collocato; la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2) Dispone che, una volta cessato lo stato detentivo, il padre Controparte_1
potrà vedere il figlio in modalità protetta sotto la supervisione del Servizio Sociale
[...]
del Comune di Città di Castello, in capo al quale conferma l'incarico di monitoraggio delle condizioni generali del minore.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a Controparte_1
decorrere dal momento in cui cesserà la condizione di detenzione carceraria, a
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento ordinario del figlio, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra- scolastiche da sostenere nel suo interesse.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
( Ilenia Miccichè) (Gaia Muscato)