Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN– Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 308 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. DESIDERIO MARIA FRANCESCA e dall'avv.
LA MALFA ROBERTO, presso cui elettivamente domicilia in VIA GOITO, 9
43100 PARMA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv.PELOSI SIMONA presso cui elettivamente domicilia inVIA F.LLI MANFREDI, 8 42124 REGGIO EMILIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte: “affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
visite padre-figlia come da memoria del resistente;
assegno unico al 100% alla ricorrente, con impegno del resistente alla rinuncia della sua quota del 50% entro il mese di giugno, ed assegno
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di mantenimento della minore a carico del padre pari ad euro 220,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 25 di ogni mese e con decorrenza dal mese di giugno 2025 e con rivalutazione annuale istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese del Tribunale di AN del 28.5.2024; con rinuncia alla domanda di risarcimento danni e con compensazione delle spese legali”.
MOTIVI
Con ricorso ritualmente notificato, premesso che: Parte_1
- dalla relazione sentimentale con è nata una figlia Persona_1 [...] in AN (MN) in data 11.12.2017 ; Per_2
- le parti hanno vissuto inizialmente, dal 2014, in GO (MN) in Via Gramsci
n. 6, successivamente, nel 2017, si trasferivano in MO (MN) nell'immobile sito in Via Francesco Siliprandi n. 3/A e, in data 26.09.2019 acquistavano detto immobile sito in MO (MN) Via Francesco Siliprandi n. 3/A stipulando così un mutuo ipotecario intestato ad entrambe le parti;
- la relazione cessava e il 1.10.2024, il sig. lasciava l'immobile Controparte_1 adibito a casa familiare per trasferirsi presso l'immobile sito in MO (MN) in
Piazza della Libertà n. 25, mentre la sig.ra attualmente, vive con la Parte_1 piccola nell'immobile adibito a casa familiare;
Per_2
- la ricorrente attualmente svolge l'attività di operaio b1 percependo una retribuzione netta mensile pari ad € 700,00 circa;
mentre il resistente svolge servizio nell'Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato presso la stazione dei Carabinieri di GO (MN) percependo una retribuzione netta mensile pari ad € 1.800,00 circa.
Tanto premesso, ha chiesto provvedersi in ordine all'affido, al collocamento della minore con previsione di un assegno a carico del resistente pari ad euro 500,00.
Si è costituito in giudizio il resistente, opponendosi alla richiesta economica della ricorrente.
Dopo aver sentito le parti, il giudice delegato ha proposto una soluzione conciliativa accettata in udienza dalle parti e riportata nelle conclusioni. Poiché i patti raggiunti non sono contrari a norme imperative, e risultano conformi agli interessi della minore, tenuto conto delle esigenze della stessa e delle rispettive capacità economiche dei genitori, l'accordo può essere recepito dal Tribunale
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Tenuto conto dell'esito della controversia esistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1. regolamenta l'affido, il collocamento, le visite e il mantenimento della minore secondo le conclusioni congiunte sopra riportate;
2. dà atto delle ulteriori pattuizioni tra le parti;
3. spese di giudizio compensate.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 19.06.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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