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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Spassino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LU, via V. Veneto, 5/a, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elena Camanzi CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Fiume, 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Il. mo ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa :
In via pregiudiziale: pagina 1 di 12 dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere di qualsiasi domanda inerente la richiesta del II pilastro svizzero maturato in favore del sig. . Pt_1
In ogni caso:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LU, il 20.06.2009;
2) I figli ed continueranno ad essere affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione anagrafica preso la madre;
3) Disporre, in parziale riforma di quanto disposto in omologa di separazione che il sig. sia Pt_1 tenuto al versamento quale assegno di mantenimento mensile, della somma di € 450,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie come da linee guida in essere preso il
Tribunale di Verbania.
4) Per quanto riguarda le modalità di frequentazione il padre, salvo diverse intese, frequenterà e avrà con sé i figli con le seguenti modalità di visita: a fine settimana alterni, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche, alla domenica, alle ore 20,00. Durante le vacanza natalizie ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell' angelo alla ripresa delle lezioni.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli, per un periodo di quattro settimane, anche non consecutive e ciò al fine di recuperare le mancate frequentazioni infrasettimanali, dovute alle ragioni logistico organizzative, derivanti dagli impegni scolastici dei figli e dalla distanza tra
LU e Verbania. I periodi di frequentazione prescelti dal sig. dovranno essere comunicati Pt_1 entro il 31 Maggio di ciascun anno.
5) Revocarsi l'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1
, non sussistendone i presupposti per l'erogazione dello stesso. Pt_1
6) Nulla altro disporsi avendo i coniugi definito, in sede di separazione o successivamente, ogni loro altro rapporto”
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito ed in via principale:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LU, il 20.06.2009 tra i signori
e e rigettare ogni ulteriore domanda del signor;
CP_1 Parte_1 Pt_1
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre con cui manterranno la residenza e diritto di visita del padre stabilito secondo i criteri di seguito indicati: *Il padre terrà con sé ed , Per_1 Per_2
pagina 2 di 12 con criterio di alternanza con la madre, un fine settimana dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, nonché due giorni a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 19,00 sino alle ore 21,00.
Resta inteso che il padre preleverà e riaccompagnerà i figli sempre presso la loro residenza, salvo diversi accordi e salvo quanto sopra stabilito. Le Festività natalizie saranno trascorse in via alternata come segue: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore di anno in anno.
Nel caso di disaccordo ed trascorreranno negli anni pari il primo periodo (ovverossia Per_1 Per_2 le Festività Natalizie) con la madre ed il secondo periodo (Capodanno) con il padre. Negli anni dispari, le Festività Natalizie saranno trascorse con il padre ed il Capodanno con la madre. Parimenti, le ferie Pasquali dovranno essere suddivise in due periodi, dal giovedì al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre, secondo gli accordi assunti tra gli stessi. Vale la regola dell'alternanza in caso di disaccordo, negli anni pari il primo periodo con la madre, ed il secondo con il padre. Per quanto concerne le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi, in concomitanza con il godimento delle ferie del medesimo (periodo da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno) ed analogamente sarà previsto per la madre.
3. A conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione disporre in capo al sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora un contributo mensile per il mantenimento dei figli CP_1
ed di euro 586,00= ciascuno (già rivalutato ad oggi) e così complessivamente Euro Per_1 Per_2
1.172,00= oltre ulteriore rivalutazione Istat come per legge;
4. Stabilire che il padre versi gli assegni familiari percepiti in busta paga alla signora CP_1 collocataria dei minori ovvero rinunzi agli stessi così che la signora possa richiedere l'assegno CP_1 unico;
5. Stabilire che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, purchè previamente concordate e documentate - così come identificate sulla base del Protocollo redatto dal comitato scientifico del
Tribunale di Verbania – siano poste al 70% a carico del signor e al 30% a carico della Pt_1 signora CP_1
6. Stabilire che le spese inerenti le lezioni di pianoforte di e quelle relative agli abbonamenti Per_2 mensili per i mezzi pubblici vengano ripartite tra i genitori nei modi previsti per le spese straordinarie;
7. Condannare il sig. a corrispondere alla signora data la disparità economica un Pt_1 CP_1 assegno divorzile mensile non inferiore a Euro 210,00= oltre a rivalutazione Istat, come per legge;
pagina 3 di 12
8. Disporre il versamento in favore della sig.ra del 50% di quanto versato dal sig. sul CP_1 Pt_1 secondo pilastro svizzero, dal giorno del matrimonio fino al divorzio e/o nella misura che verrà accertata dal Giudice, con ogni consequenziale pronunzia si renda necessaria a tal fine;
9. Stabilire che ciascun coniuge resti intestatario delle vetture e dei motocicli già di proprietà e si accolli in via esclusiva le relative spese.
10. Disporre che i coniugi esprimano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria:
- Ordinare ex art. 210 cpc al signor l'esibizione in giudizio di ogni opportuna documentazione Pt_1 atta ad indicare ove siano accantonate e l'esatto ammontare delle somme (il 50% maturato nel corso della durata del matrimonio di spettanza della moglie) maturate a titolo di II° pilastro elvetico”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Le odierne parti in causa hanno contratto matrimonio civile il 20.6.2009 in LU (doc. 8 ric.) e si sono separate alle condizioni omologate dal tribunale di Varese col decreto n. 366/2019 (doc. 1 ric), non essendosi più riconciliate dal 2.10.2019, allorchè sono comparsi innanzi al presidente dell'indicato ufficio giudiziario.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, avendo, entrambe le parti, coltivato la domanda di divorzio.
2. Le condizioni concordate nella separazione omologata dal tribunale di Varese il 2.10.2019 prevedono l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nato in data [...], e Per_1
, nato il [...], residenti presso la madre;
la regolamentazione dell'esercizio del diritto di Per_2 visita del padre, a cui carico è stato posto il contributo al mantenimento dei figli di € 1.000,00 mensili
(€ 500,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, l'assegno di mantenimento della moglie di € 180,00 mensili.
3. Il ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ha chiesto una riduzione del mantenimento dei figli a € 900,00 mensili (450,00 per ogni figlio) e di accertare l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione alla moglie dell'assegno divorzile. pagina 4 di 12 Pur immutato il proprio reddito mensile, a fondamento delle domande, ha allegato:
- l'impegno economico assunto in sede di separazione, allorchè si era obbligato a rilevare dalla moglie la quota di ½ della casa coniugale mediante la corresponsione della somma di € 50.000,00, si era rivelato molto oneroso stante il raddoppio della rata del mutuo a tasso variabile;
- aveva contratto un altro finanziamento con una rata mensile di € 500,00, per provvedere alla sostituzione di infissi e persiane;
- la moglie aveva beneficiato della somma di € 50.000,00, derivante dalla vendita della quota della casa coniugale, aveva lavorato e beneficiato della disoccupazione.
4. La resistente ha disatteso le avverse argomentazioni, concludendo per la conferma delle condizioni concordate quanto al mantenimento dei figli, il cui contributo era pari, all'attualità, a € 586,00 per ogni figlio;
ha, poi, chiesto di quantificare nella misura del 70% (invece che del 50%) il concorso del padre nelle spese straordinarie;
l'attribuzione per intero dell'assegno unico per i figli e la conferma del contributo a proprio favore;
ha, infine, domandato l'attribuzione del 50% di quanto versato dal marito nel cd. II pilastro.
Ha riferito:
- il marito aveva un reddito annuo netto di 66.000 CHF ed era titolare di immobili;
- nonostante l'impegno profuso nel reperire un'occupazione stabile, l'età, la preparazione e il gravoso impegno dei figli, le avevano consentito di lavorare solo con contratti a termine e di beneficiare del sussidio di disoccupazione;
- di fatto, solo con grandi sacrifici e grazie all'aiuto della famiglia d'origine, era riuscita a sostenersi e garantire una vita dignitosa ai ragazzi;
- la scelta di un mutuo a tasso variabile era stata una libera determinazione del marito, pienamente consapevole dei costi cui sarebbe andato incontro;
- ogni propria velleità professionale era statacondizionata dalle scelte fatte in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, anche per permettere al marito di far crescere la propria attività lavorativa;
- il marito, lavorando in Svizzera, aveva accantonato il cd. II pilastro, cui aveva diritto per la quota del
50%.
5. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 30.10.2024 sono state confermate le condizioni della separazione, “… immutata la retribuzione mensile della quale può godere il ricorrente (pari a circa
4500,00 CHF) e considerato che l'impegno economico, volto alla liquidazione alla moglie della quota parte della casa familiare (dove il ricorrente è rimasto a vivere) con l'accollo del mutuo contratto per
l'acquisto, è, comunque, riconducibile agli accordi della separazione, tale per cui unica circostanza pagina 5 di 12 sopravvenuta è l'ulteriore finanziamento contratto nel 2021, il cui esborso mensile, pari a € 500,00, non incide in modo significativo sulla relativa condizione economico-patrimoniale. La moglie, dal canto proprio, priva di capacità lavorativa specifica, non ha un lavoro stabile, né è titolare di alcune bene, e si occupa in via quasi esclusiva dei figli e , rispettivamente di 16 e 15 anni, le cui Per_1 Per_2 esigenze sono, peraltro, aumentate dalla data separazione allorchè avevano 11 e 10 anni”.
5.1. L'ordinanza citata, reclamata innanzi alla Corte d'Appello di Torino, è stata confermata sulle statuizioni economiche e riformata sul diritto di visita del padre, rimesso alla volontà dei figli, in ragione della loro età (cfr. ord. datata 12.3.2025).
6. Indiscusso, quindi, l'affido condiviso dei figli minori e la loro collocazione stabile presso la madre, va, altresì, disposto che i medesimi possano incontrare liberamente il padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici e extrascolastici e che, in ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere col padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno.
6.1. Sul mantenimento dei figli, premesso, in linea di principio, che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) e che analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass.,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021), nella fattispecie per cui è causa, vanno considerati i dati pagina 6 di 12 di seguito indicati.
6.2. La situazione economico- patrimoniale delle parti, all'esito del giudizio, è così riassumibile:
a) ricorrente: lavoratore dipendente in territorio elevetico, nel 2022 ha prodotto un reddito netto di
€ 66.000 CHF (doc. 7 ric.), nel 2023 di 69.889 CHF (doc. 7 ric.) e nel 2024 di 71.314 CHF
(doc. 22 ric.), con una media nei tre anni, spalmata su 12 mensilità, di non meno di 5.500 CHF;
è titolare esclusivo dell'immobile già adibito a casa coniugale (a seguito di acquisto da parte della moglie della sua quota); ha esborsi fissi per il mutuo -a tasso variabile- contratto per il relativo e di € 500,00 per un finanziamento contratto il 25.9.2021 (doc. 5 ric.), oltre le spese ordinarie correnti (vitto, utenze, spese di viaggio, ecc. ..,);
b) resistente: lavoratrice dipendente (da ultimo commessa) con contratti part time e a termine, nel
2022 ha prodotto un reddito lordo di € 9.456,44 (CU/2023 inerente il periodo d'imposta 2022), nel 2023 di € 7.755,00 -tra ottobre e dicembre- (CU/2024 inerente il periodo d'imposta 2023); nel 2024 di € 7012,00 (CU/2025 inerente il periodo d'imposta 2024); non è titolare di immobili;
ha esborsi fissi di € 350,00 per canone di locazione (doc. 7 resist.), oltre tutte le spese ordinarie correnti (vitto, utenze, ecc. …).
Tenuto conto, alla luce dei dati indicati, che:
- il ricorrente gode, in media, di un'entrata mensile fissa di 5.500,00 CHF circa, mentre la resistente ha lavori precari, alternando periodi di occupazione parte time a NASPI;
- e hanno, rispettivamente, 16 e 15 anni, con tutte le esigenze -personali, scolastiche, Per_1 Per_2 ricreative, sociali- dei ragazzi di quell'età;
- sono quasi integralmente a carico della madre, trascorrendo col padre solo 4-5 giorni al mese;
va reputato equo, a giudizio dell'adito tribunale, quantificare il contributo perequativo per il loro mantenimento a carico del padre in € 1.172,00 (ossia la somma rivalutata ad oggi di € 1000,00) -pari a
€ 586,00 per ogni figlio- oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio.
Va, in questa sede ribadito, che l'impegno economico, assunto dal ricorrente in sede di separazione, volto alla liquidazione alla moglie della quota parte della casa familiare (dove il ricorrente è rimasto a vivere) con l'accollo del mutuo contratto per l'acquisto, è, comunque, riconducibile agli accordi assunti in quella sede e che il ricorrente può ovviare alla variabilità del tasso di interesse passivo mediante la relativa rinegoziazione a tasso fisso.
6.3. Va, altresì, disposto, che la resistente percepisca per intero l'assegno unico.
L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la pagina 7 di 12 responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
A giudizio della Suprema Corte, stante il tenore letterale della norma, occorre prendere le mosse dalla
Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per
i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
La Corte di legittimità ha, quindi, ritenuto di condividere l'interpretazione proveniente dall'organo preposto al pagamento dell'assegno, in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa: essa, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore,
l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari;
non pone una preclusione riguardante il giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo di stabilire un affidamento condiviso;
l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario della prole per verosimili esigenze di semplificazione, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo; esso è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole (Cass., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
7. La domanda di assegno divorzile è fondata e va accolta.
7.1. L'art. 5, comma 6, L. 898/1970 dispone che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
7.2. La Corte di Cassazione, con la nota decisione a Sezioni Unite datata 11.7.2018, n. 18287, sul dato normativo esistente, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex pagina 8 di 12 coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; e anche Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021;
Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Lo squilibrio rileva come precondizione fattuale (Cass., 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass., 21926/2019).
L'assegno divorzile è, quindi dovuto, o nell'ipotesi in cui il coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione perequativo- compensativa (Cass., 24250/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica (e nella specie non professionale) capacità lavorativa. In particolare, ha stabilito che, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso pagina 9 di 12 il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un'attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione dell'esistenza di una fonte adeguata di reddito;
irrilevanti, al riguardo, la generica ed astratta possibilità del coniuge di procurarsi lavori saltuari, dovendo, invece, la relativa indagine, essere operata sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori
(individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass., 23583/2022).
7.3. Nella fattispecie per cui è causa, è evidente che lo squilibrio economico delle parti, riconducibile alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia durante il matrimonio e successivamente alla necessità di far fronte ai bisogni dei figli, e il reddito di cui è titolare la resistente (frutto di contratti parte time e a tempo determinato, alternato a NASPI), del tutto insufficiente a garantirle l'autosufficienza economica secondo un criterio di normalità, integrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche tenuto conto che ha (pacificamente) sempre svolto attività lavorativa occasionale, non potendo spendere alcuna competenza professionale specifica.
Per la relativa quantificazione, tenuto conto del reddito del ricorrente, di quello della resistente e del contesto sociale di riferimento, esso va, poi, quantificato in € 210,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
8. La resistente, infine, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla quota del 50% dell'importo del cd. secondo pilastro maturato dal coniuge durante il matrimonio.
La domanda è inammissibile.
Il diritto del coniuge divorziato all'incasso del 50% di quanto versato nel secondo pilastro dall'altro coniuge, lavoratore svizzero, durante tutta la vigenza del matrimonio, discende da una disposizione della Legge Federale Svizzera sulla Previdenza professionale (LPP).
Per quanto consta, dal 1^ gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica delle disposizioni del codice civile svizzero concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.) e sono pure stati modificati, per quello che qui interessa, l'art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l'art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 Legge di Diritto Internazionale Privato Svizzero -LDIP (RS
291)-.
Pertanto, a partire dal 1^ gennaio 2017, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1bis LDIP cit., competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri, sono esclusivamente i tribunali svizzeri.
Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
pagina 10 di 12 Ne consegue che, da tale data, un tribunale straniero non può più pronunciarsi -nemmeno nell'ambito del completamento e della modifica di un precedente giudizio- sulla divisione della previdenza professionale svizzera e le decisioni straniere (anche quelle di modifica o completamento), relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri, non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera.
Stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, la domanda sub iudice non è ammissibile, non potendo neppure essere riconosciuta in Svizzera l'eventuale sentenza che, ciononostante, dovesse essere pronunciata sul punto.
9. L'esito della lite, con la soccombenza del ricorrente (la domanda della resistente inerente il II pilastro è stata contrassegnata da una pronuncia in rito), importa che restano a suo carico le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate come da dispositivo (tenuto conto della natura cartolare del giudizio che non ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria orale e/o ulteriore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LU il 20.6.2009 da Parte_1
e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n.
[...] CP_1
14, parte I, anno 2009;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione stabile presso la madre;
- dispone che i figli possano incontrare liberamente il padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici e extrascolastici e che, in ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere col padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno;
- pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo perequativo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.172,00 (€ 586,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio;
- dispone che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico per i figli;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale assegno divorzile, la somma mensile di € 210,00, annualmente rivalutabile in base agli pagina 11 di 12 indici ISTAT;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 3.7.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Spassino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LU, via V. Veneto, 5/a, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elena Camanzi CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Fiume, 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Il. mo ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa :
In via pregiudiziale: pagina 1 di 12 dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere di qualsiasi domanda inerente la richiesta del II pilastro svizzero maturato in favore del sig. . Pt_1
In ogni caso:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LU, il 20.06.2009;
2) I figli ed continueranno ad essere affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione anagrafica preso la madre;
3) Disporre, in parziale riforma di quanto disposto in omologa di separazione che il sig. sia Pt_1 tenuto al versamento quale assegno di mantenimento mensile, della somma di € 450,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie come da linee guida in essere preso il
Tribunale di Verbania.
4) Per quanto riguarda le modalità di frequentazione il padre, salvo diverse intese, frequenterà e avrà con sé i figli con le seguenti modalità di visita: a fine settimana alterni, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche, alla domenica, alle ore 20,00. Durante le vacanza natalizie ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell' angelo alla ripresa delle lezioni.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli, per un periodo di quattro settimane, anche non consecutive e ciò al fine di recuperare le mancate frequentazioni infrasettimanali, dovute alle ragioni logistico organizzative, derivanti dagli impegni scolastici dei figli e dalla distanza tra
LU e Verbania. I periodi di frequentazione prescelti dal sig. dovranno essere comunicati Pt_1 entro il 31 Maggio di ciascun anno.
5) Revocarsi l'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1
, non sussistendone i presupposti per l'erogazione dello stesso. Pt_1
6) Nulla altro disporsi avendo i coniugi definito, in sede di separazione o successivamente, ogni loro altro rapporto”
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito ed in via principale:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LU, il 20.06.2009 tra i signori
e e rigettare ogni ulteriore domanda del signor;
CP_1 Parte_1 Pt_1
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre con cui manterranno la residenza e diritto di visita del padre stabilito secondo i criteri di seguito indicati: *Il padre terrà con sé ed , Per_1 Per_2
pagina 2 di 12 con criterio di alternanza con la madre, un fine settimana dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, nonché due giorni a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 19,00 sino alle ore 21,00.
Resta inteso che il padre preleverà e riaccompagnerà i figli sempre presso la loro residenza, salvo diversi accordi e salvo quanto sopra stabilito. Le Festività natalizie saranno trascorse in via alternata come segue: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore di anno in anno.
Nel caso di disaccordo ed trascorreranno negli anni pari il primo periodo (ovverossia Per_1 Per_2 le Festività Natalizie) con la madre ed il secondo periodo (Capodanno) con il padre. Negli anni dispari, le Festività Natalizie saranno trascorse con il padre ed il Capodanno con la madre. Parimenti, le ferie Pasquali dovranno essere suddivise in due periodi, dal giovedì al giorno di Pasqua compreso e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre, secondo gli accordi assunti tra gli stessi. Vale la regola dell'alternanza in caso di disaccordo, negli anni pari il primo periodo con la madre, ed il secondo con il padre. Per quanto concerne le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi, in concomitanza con il godimento delle ferie del medesimo (periodo da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno) ed analogamente sarà previsto per la madre.
3. A conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione disporre in capo al sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora un contributo mensile per il mantenimento dei figli CP_1
ed di euro 586,00= ciascuno (già rivalutato ad oggi) e così complessivamente Euro Per_1 Per_2
1.172,00= oltre ulteriore rivalutazione Istat come per legge;
4. Stabilire che il padre versi gli assegni familiari percepiti in busta paga alla signora CP_1 collocataria dei minori ovvero rinunzi agli stessi così che la signora possa richiedere l'assegno CP_1 unico;
5. Stabilire che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, purchè previamente concordate e documentate - così come identificate sulla base del Protocollo redatto dal comitato scientifico del
Tribunale di Verbania – siano poste al 70% a carico del signor e al 30% a carico della Pt_1 signora CP_1
6. Stabilire che le spese inerenti le lezioni di pianoforte di e quelle relative agli abbonamenti Per_2 mensili per i mezzi pubblici vengano ripartite tra i genitori nei modi previsti per le spese straordinarie;
7. Condannare il sig. a corrispondere alla signora data la disparità economica un Pt_1 CP_1 assegno divorzile mensile non inferiore a Euro 210,00= oltre a rivalutazione Istat, come per legge;
pagina 3 di 12
8. Disporre il versamento in favore della sig.ra del 50% di quanto versato dal sig. sul CP_1 Pt_1 secondo pilastro svizzero, dal giorno del matrimonio fino al divorzio e/o nella misura che verrà accertata dal Giudice, con ogni consequenziale pronunzia si renda necessaria a tal fine;
9. Stabilire che ciascun coniuge resti intestatario delle vetture e dei motocicli già di proprietà e si accolli in via esclusiva le relative spese.
10. Disporre che i coniugi esprimano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria:
- Ordinare ex art. 210 cpc al signor l'esibizione in giudizio di ogni opportuna documentazione Pt_1 atta ad indicare ove siano accantonate e l'esatto ammontare delle somme (il 50% maturato nel corso della durata del matrimonio di spettanza della moglie) maturate a titolo di II° pilastro elvetico”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Le odierne parti in causa hanno contratto matrimonio civile il 20.6.2009 in LU (doc. 8 ric.) e si sono separate alle condizioni omologate dal tribunale di Varese col decreto n. 366/2019 (doc. 1 ric), non essendosi più riconciliate dal 2.10.2019, allorchè sono comparsi innanzi al presidente dell'indicato ufficio giudiziario.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, avendo, entrambe le parti, coltivato la domanda di divorzio.
2. Le condizioni concordate nella separazione omologata dal tribunale di Varese il 2.10.2019 prevedono l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nato in data [...], e Per_1
, nato il [...], residenti presso la madre;
la regolamentazione dell'esercizio del diritto di Per_2 visita del padre, a cui carico è stato posto il contributo al mantenimento dei figli di € 1.000,00 mensili
(€ 500,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, l'assegno di mantenimento della moglie di € 180,00 mensili.
3. Il ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ha chiesto una riduzione del mantenimento dei figli a € 900,00 mensili (450,00 per ogni figlio) e di accertare l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione alla moglie dell'assegno divorzile. pagina 4 di 12 Pur immutato il proprio reddito mensile, a fondamento delle domande, ha allegato:
- l'impegno economico assunto in sede di separazione, allorchè si era obbligato a rilevare dalla moglie la quota di ½ della casa coniugale mediante la corresponsione della somma di € 50.000,00, si era rivelato molto oneroso stante il raddoppio della rata del mutuo a tasso variabile;
- aveva contratto un altro finanziamento con una rata mensile di € 500,00, per provvedere alla sostituzione di infissi e persiane;
- la moglie aveva beneficiato della somma di € 50.000,00, derivante dalla vendita della quota della casa coniugale, aveva lavorato e beneficiato della disoccupazione.
4. La resistente ha disatteso le avverse argomentazioni, concludendo per la conferma delle condizioni concordate quanto al mantenimento dei figli, il cui contributo era pari, all'attualità, a € 586,00 per ogni figlio;
ha, poi, chiesto di quantificare nella misura del 70% (invece che del 50%) il concorso del padre nelle spese straordinarie;
l'attribuzione per intero dell'assegno unico per i figli e la conferma del contributo a proprio favore;
ha, infine, domandato l'attribuzione del 50% di quanto versato dal marito nel cd. II pilastro.
Ha riferito:
- il marito aveva un reddito annuo netto di 66.000 CHF ed era titolare di immobili;
- nonostante l'impegno profuso nel reperire un'occupazione stabile, l'età, la preparazione e il gravoso impegno dei figli, le avevano consentito di lavorare solo con contratti a termine e di beneficiare del sussidio di disoccupazione;
- di fatto, solo con grandi sacrifici e grazie all'aiuto della famiglia d'origine, era riuscita a sostenersi e garantire una vita dignitosa ai ragazzi;
- la scelta di un mutuo a tasso variabile era stata una libera determinazione del marito, pienamente consapevole dei costi cui sarebbe andato incontro;
- ogni propria velleità professionale era statacondizionata dalle scelte fatte in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, anche per permettere al marito di far crescere la propria attività lavorativa;
- il marito, lavorando in Svizzera, aveva accantonato il cd. II pilastro, cui aveva diritto per la quota del
50%.
5. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 30.10.2024 sono state confermate le condizioni della separazione, “… immutata la retribuzione mensile della quale può godere il ricorrente (pari a circa
4500,00 CHF) e considerato che l'impegno economico, volto alla liquidazione alla moglie della quota parte della casa familiare (dove il ricorrente è rimasto a vivere) con l'accollo del mutuo contratto per
l'acquisto, è, comunque, riconducibile agli accordi della separazione, tale per cui unica circostanza pagina 5 di 12 sopravvenuta è l'ulteriore finanziamento contratto nel 2021, il cui esborso mensile, pari a € 500,00, non incide in modo significativo sulla relativa condizione economico-patrimoniale. La moglie, dal canto proprio, priva di capacità lavorativa specifica, non ha un lavoro stabile, né è titolare di alcune bene, e si occupa in via quasi esclusiva dei figli e , rispettivamente di 16 e 15 anni, le cui Per_1 Per_2 esigenze sono, peraltro, aumentate dalla data separazione allorchè avevano 11 e 10 anni”.
5.1. L'ordinanza citata, reclamata innanzi alla Corte d'Appello di Torino, è stata confermata sulle statuizioni economiche e riformata sul diritto di visita del padre, rimesso alla volontà dei figli, in ragione della loro età (cfr. ord. datata 12.3.2025).
6. Indiscusso, quindi, l'affido condiviso dei figli minori e la loro collocazione stabile presso la madre, va, altresì, disposto che i medesimi possano incontrare liberamente il padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici e extrascolastici e che, in ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere col padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno.
6.1. Sul mantenimento dei figli, premesso, in linea di principio, che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) e che analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass.,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021), nella fattispecie per cui è causa, vanno considerati i dati pagina 6 di 12 di seguito indicati.
6.2. La situazione economico- patrimoniale delle parti, all'esito del giudizio, è così riassumibile:
a) ricorrente: lavoratore dipendente in territorio elevetico, nel 2022 ha prodotto un reddito netto di
€ 66.000 CHF (doc. 7 ric.), nel 2023 di 69.889 CHF (doc. 7 ric.) e nel 2024 di 71.314 CHF
(doc. 22 ric.), con una media nei tre anni, spalmata su 12 mensilità, di non meno di 5.500 CHF;
è titolare esclusivo dell'immobile già adibito a casa coniugale (a seguito di acquisto da parte della moglie della sua quota); ha esborsi fissi per il mutuo -a tasso variabile- contratto per il relativo e di € 500,00 per un finanziamento contratto il 25.9.2021 (doc. 5 ric.), oltre le spese ordinarie correnti (vitto, utenze, spese di viaggio, ecc. ..,);
b) resistente: lavoratrice dipendente (da ultimo commessa) con contratti part time e a termine, nel
2022 ha prodotto un reddito lordo di € 9.456,44 (CU/2023 inerente il periodo d'imposta 2022), nel 2023 di € 7.755,00 -tra ottobre e dicembre- (CU/2024 inerente il periodo d'imposta 2023); nel 2024 di € 7012,00 (CU/2025 inerente il periodo d'imposta 2024); non è titolare di immobili;
ha esborsi fissi di € 350,00 per canone di locazione (doc. 7 resist.), oltre tutte le spese ordinarie correnti (vitto, utenze, ecc. …).
Tenuto conto, alla luce dei dati indicati, che:
- il ricorrente gode, in media, di un'entrata mensile fissa di 5.500,00 CHF circa, mentre la resistente ha lavori precari, alternando periodi di occupazione parte time a NASPI;
- e hanno, rispettivamente, 16 e 15 anni, con tutte le esigenze -personali, scolastiche, Per_1 Per_2 ricreative, sociali- dei ragazzi di quell'età;
- sono quasi integralmente a carico della madre, trascorrendo col padre solo 4-5 giorni al mese;
va reputato equo, a giudizio dell'adito tribunale, quantificare il contributo perequativo per il loro mantenimento a carico del padre in € 1.172,00 (ossia la somma rivalutata ad oggi di € 1000,00) -pari a
€ 586,00 per ogni figlio- oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio.
Va, in questa sede ribadito, che l'impegno economico, assunto dal ricorrente in sede di separazione, volto alla liquidazione alla moglie della quota parte della casa familiare (dove il ricorrente è rimasto a vivere) con l'accollo del mutuo contratto per l'acquisto, è, comunque, riconducibile agli accordi assunti in quella sede e che il ricorrente può ovviare alla variabilità del tasso di interesse passivo mediante la relativa rinegoziazione a tasso fisso.
6.3. Va, altresì, disposto, che la resistente percepisca per intero l'assegno unico.
L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la pagina 7 di 12 responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
A giudizio della Suprema Corte, stante il tenore letterale della norma, occorre prendere le mosse dalla
Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per
i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
La Corte di legittimità ha, quindi, ritenuto di condividere l'interpretazione proveniente dall'organo preposto al pagamento dell'assegno, in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa: essa, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore,
l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari;
non pone una preclusione riguardante il giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo di stabilire un affidamento condiviso;
l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario della prole per verosimili esigenze di semplificazione, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo; esso è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole (Cass., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
7. La domanda di assegno divorzile è fondata e va accolta.
7.1. L'art. 5, comma 6, L. 898/1970 dispone che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
7.2. La Corte di Cassazione, con la nota decisione a Sezioni Unite datata 11.7.2018, n. 18287, sul dato normativo esistente, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex pagina 8 di 12 coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; e anche Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021;
Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Lo squilibrio rileva come precondizione fattuale (Cass., 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass., 21926/2019).
L'assegno divorzile è, quindi dovuto, o nell'ipotesi in cui il coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione perequativo- compensativa (Cass., 24250/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica (e nella specie non professionale) capacità lavorativa. In particolare, ha stabilito che, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso pagina 9 di 12 il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un'attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione dell'esistenza di una fonte adeguata di reddito;
irrilevanti, al riguardo, la generica ed astratta possibilità del coniuge di procurarsi lavori saltuari, dovendo, invece, la relativa indagine, essere operata sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori
(individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass., 23583/2022).
7.3. Nella fattispecie per cui è causa, è evidente che lo squilibrio economico delle parti, riconducibile alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia durante il matrimonio e successivamente alla necessità di far fronte ai bisogni dei figli, e il reddito di cui è titolare la resistente (frutto di contratti parte time e a tempo determinato, alternato a NASPI), del tutto insufficiente a garantirle l'autosufficienza economica secondo un criterio di normalità, integrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche tenuto conto che ha (pacificamente) sempre svolto attività lavorativa occasionale, non potendo spendere alcuna competenza professionale specifica.
Per la relativa quantificazione, tenuto conto del reddito del ricorrente, di quello della resistente e del contesto sociale di riferimento, esso va, poi, quantificato in € 210,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
8. La resistente, infine, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla quota del 50% dell'importo del cd. secondo pilastro maturato dal coniuge durante il matrimonio.
La domanda è inammissibile.
Il diritto del coniuge divorziato all'incasso del 50% di quanto versato nel secondo pilastro dall'altro coniuge, lavoratore svizzero, durante tutta la vigenza del matrimonio, discende da una disposizione della Legge Federale Svizzera sulla Previdenza professionale (LPP).
Per quanto consta, dal 1^ gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica delle disposizioni del codice civile svizzero concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.) e sono pure stati modificati, per quello che qui interessa, l'art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l'art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 Legge di Diritto Internazionale Privato Svizzero -LDIP (RS
291)-.
Pertanto, a partire dal 1^ gennaio 2017, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1bis LDIP cit., competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri, sono esclusivamente i tribunali svizzeri.
Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
pagina 10 di 12 Ne consegue che, da tale data, un tribunale straniero non può più pronunciarsi -nemmeno nell'ambito del completamento e della modifica di un precedente giudizio- sulla divisione della previdenza professionale svizzera e le decisioni straniere (anche quelle di modifica o completamento), relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri, non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera.
Stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, la domanda sub iudice non è ammissibile, non potendo neppure essere riconosciuta in Svizzera l'eventuale sentenza che, ciononostante, dovesse essere pronunciata sul punto.
9. L'esito della lite, con la soccombenza del ricorrente (la domanda della resistente inerente il II pilastro è stata contrassegnata da una pronuncia in rito), importa che restano a suo carico le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate come da dispositivo (tenuto conto della natura cartolare del giudizio che non ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria orale e/o ulteriore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LU il 20.6.2009 da Parte_1
e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n.
[...] CP_1
14, parte I, anno 2009;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione stabile presso la madre;
- dispone che i figli possano incontrare liberamente il padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici e extrascolastici e che, in ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere col padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno;
- pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo perequativo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.172,00 (€ 586,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato ufficio;
- dispone che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico per i figli;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale assegno divorzile, la somma mensile di € 210,00, annualmente rivalutabile in base agli pagina 11 di 12 indici ISTAT;
- condanna il ricorrente alla refusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 3.7.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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