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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1062 dell'anno 2025
TRA
Pt_1
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Eutizi
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Roberto Sarra
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Velletri, depositato in data 17 settembre 2023, esponeva: CP_1
che in data 29 marzo 2023 aveva presentato domanda per la verifica dei requisiti utili al riconoscimento dell'anticipo pensionistico (c.d. Ape Sociale);
che aveva compiuto 63 anni di età in data 12 luglio 2023, non prestava alcuna attività lavorativa, non era titolare di alcun trattamento pensionistico diretto, era in possesso di un'anzianità contributiva superiore a
30 anni, assisteva dal più di sei mesi un parente di primo grado con handicap grave;
che il 3 aprile 2024 l' le aveva comunicato il rigetto della domanda per mancanza del requisito anagrafico Pt_1
e/o contributivo;
che era in possesso di tutti i requisiti di legge e aveva diritto alla prestazione;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n.88 e successive modifiche, c.d. Ape Sociale, il tutto a far data dal 15.07.2023, data del compimento del 63esimo anno di età,
per presenza di tutti i requisiti di legge, ed il conseguente inadempimento dell' convenuta ed il Pt_1
conseguente diritto della ricorrente ad ottenere dall' la liquidazione dell'indennità Ape sociale a far data Pt_1
dalla maturazione dei requisiti e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, al pagamento dell'indennità Ape sociale e i relativi arretrati maturati, o della minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva: Pt_1
che la ricorrente non era in possesso del requisito contributivo, giacché la stessa poteva vantare solo 1297
settimane contributive utili, in luogo delle necessarie 1456, non raggiungibili, entro il 31/12/2023 neanche a mezzo di contribuzione volontaria.
4. Con sentenza n. 507/2025 del 2-3 aprile 2025 l'adito Tribunale accoglieva la domanda. Affermava il primo giudice:
<
presentazione della domanda amministrativa (o comunque entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda) – del requisito contributivo di cui alla lett. b dell'art. 1, co. 179, della L. n.
232/2016 e s.m.i., vale a dire la anzianità contributiva di almeno 30 anni, ovverosia di 1560 settimane lavorative (anzianità contributiva peraltro ridotta a 28 anni, ovverosia 1456 settimane lavorative, per lavoratrici donne aventi due o più figli)>>;
dal conto assicurativo esibito dalla ricorrente risultava che alla data del 24 febbraio 2023 la < CP_1
possesso di 2.164 settimane contributive utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale commercianti, corrispondenti a circa 41 anni di contribuzione>>;
<
dalla parte ricorrente e utili ai fini della c.d. APE sociale sarebbero 1.297>>;
<
ricorrente – al (diverso) fine del raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale commercianti – né ha menzionato, soprattutto, quali sarebbero gli specifici periodi di lavoro per i quali la parte ricorrente avrebbe beneficiato di tale maggiorazione e che andrebbero pertanto espunti dal conteggio delle settimane contributive utili ai fini dell'accesso alla c.d. APE
sociale>>;
<
parte ricorrente in data 24.02.2023 (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente, pagg. 2/4) – dunque prima della elaborazione dei conteggi prodotti dalla prima in questa sede (datati 24.04.2023: all. 3 al fascicolo di parte convenuta, pagg. 2 e ss.) – costituisce una formale attestazione compiuta dall'amministrazione previdenziale nei confronti del richiedente, qualificabile in questa sede, ai sensi dell'art. 2730 e ss. c.c., come confessione stragiudiziale circa l'esistenza dei fatti ivi attestati>>; <
compimento del 63° anno di età), fosse in possesso di tutti i requisiti per ottenere la c.d. APE sociale, ivi compreso il requisito contributivo all'uopo previsto dalla legge>>.
5. Con ricorso del 30 aprile 2025 l' interponeva appello. Pt_1
La esisteva. CP_1
6. Sebbene articolato in più motivi, l' contesta, in sostanza, che la osse in possesso del requisito Pt_1 CP_1
contributivo necessario per l'accesso alla c.d. Ape Sociale.
Deduce l'Istituto:
che l'estratto conto certificativo rilasciato il 24.02.2023 su richiesta della parte riportava la contribuzione maturata e rivalutata a fini pensionistici;
che, per quanto riguarda i requisiti pensionistici dei lavoratori agricoli, l'art. 7, co. 9, D.L. 463/83, ai fini dell'accertamento del diritto e della anzianità contributiva per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, fissa il requisito minimo di contribuzione annua in 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa;
che detto articolo dispone, poi, che i contributi versati o accreditati relativamente a periodi di lavoro agricolo anteriori al 1 gennaio 1984 per un numero di giornate inferiore a n. 270 per anno, vanno rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86 rispettivamente per gli uomini e per le donne e i ragazzi entro il limite massimo di n.
270 giornate per ciascun anno;
che <
per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno era del tutto evidente
(addirittura ovvio) che l'estratto conto certificativo CE (redatto ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989,
n.88) e rilasciato il 24.02.2023 su richiesta della parte presentata in data 17.02.2023 (quindi prima e del tutto indipendentemente dalla successiva domanda per il riconoscimento del diritto all'accesso all'APE sociale presentata solo in data 29-03-2023) dovesse riportare la contribuzione maturata e rivalutata a fini pensionistici - per come risultante all'esito dell'applicazione della richiamata normativa>>;
che, invece, per l'accesso all'APE sociale nessuna rivalutazione contributiva poteva ritenersi consentita.
7. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, commi 179 lett. c) e 179 bis, l'Ape sociale spetta a chi (tra l'altro) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni, pari a 1461 settimane.
La norma – che prevedendo una speciale indennità di “accompagnamento alla pensione” va interpretata restrittivamente – non richiama la contribuzione come calcolata ai fini pensionistici e alle eventuali rivalutazioni previste da normative di settore.
Significativamente, la disposizione non usa il termine di “pensione anticipata” ma di “indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”.
Ne consegue che la speciale rivalutazione dei contributi prevista per i lavoratori agricoli dall'art. 7, comma
12, d.l. 463/83 (“I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1°
gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti
2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.) - attenendo specificamente al calcolo dei contributi settimanali per le prestazioni pensionistiche e, non essendo stata dichiarata espressamente utile anche ai fini dell'Ape Sociale dall'art. 1, commi 179 lett. c) e 179 bis, l. 232/2016 - non può essere computata per il calcolo del requisito contributivo necessario per la fruizione dell'indennità in esame.
In tali termini è anche la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 (“Tenuto conto che l'APE sociale non Pt_1
costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento”). Pertanto, avuto presente, da un lato, che l'estratto conto previdenziale esibito dalla riguarda la CP_1
situazione contributiva ai fini pensionistici e non ai fini dell'Ape Sociale (di guisa che del tutto erroneamente il Tribunale ha attribuito a tale documento valore decisivo, per giunta qualificando le relative annotazioni come dichiarazione confessoria) e, dall'altro lato, che la non ha specificamente contestato che CP_1
l'ammontare complessivo delle settimane contributive vantate alla data della domanda (o vantabili entro il
31 dicembre 2023) non raggiungesse il requisito minimo necessario (1461 settimane), la domanda attorea risulta infondata e, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata
Per la novità e particolarità della questione trattata le spese del doppio grado del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, dall' nei confronti di Pt_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 2.3 aprile 2025 e, per l'effetto, in riforma
[...]
di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata dalla on ricorso del 17 settembre 2023. CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1062 dell'anno 2025
TRA
Pt_1
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Eutizi
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Roberto Sarra
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Velletri, depositato in data 17 settembre 2023, esponeva: CP_1
che in data 29 marzo 2023 aveva presentato domanda per la verifica dei requisiti utili al riconoscimento dell'anticipo pensionistico (c.d. Ape Sociale);
che aveva compiuto 63 anni di età in data 12 luglio 2023, non prestava alcuna attività lavorativa, non era titolare di alcun trattamento pensionistico diretto, era in possesso di un'anzianità contributiva superiore a
30 anni, assisteva dal più di sei mesi un parente di primo grado con handicap grave;
che il 3 aprile 2024 l' le aveva comunicato il rigetto della domanda per mancanza del requisito anagrafico Pt_1
e/o contributivo;
che era in possesso di tutti i requisiti di legge e aveva diritto alla prestazione;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n.88 e successive modifiche, c.d. Ape Sociale, il tutto a far data dal 15.07.2023, data del compimento del 63esimo anno di età,
per presenza di tutti i requisiti di legge, ed il conseguente inadempimento dell' convenuta ed il Pt_1
conseguente diritto della ricorrente ad ottenere dall' la liquidazione dell'indennità Ape sociale a far data Pt_1
dalla maturazione dei requisiti e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, al pagamento dell'indennità Ape sociale e i relativi arretrati maturati, o della minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva: Pt_1
che la ricorrente non era in possesso del requisito contributivo, giacché la stessa poteva vantare solo 1297
settimane contributive utili, in luogo delle necessarie 1456, non raggiungibili, entro il 31/12/2023 neanche a mezzo di contribuzione volontaria.
4. Con sentenza n. 507/2025 del 2-3 aprile 2025 l'adito Tribunale accoglieva la domanda. Affermava il primo giudice:
<
presentazione della domanda amministrativa (o comunque entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda) – del requisito contributivo di cui alla lett. b dell'art. 1, co. 179, della L. n.
232/2016 e s.m.i., vale a dire la anzianità contributiva di almeno 30 anni, ovverosia di 1560 settimane lavorative (anzianità contributiva peraltro ridotta a 28 anni, ovverosia 1456 settimane lavorative, per lavoratrici donne aventi due o più figli)>>;
dal conto assicurativo esibito dalla ricorrente risultava che alla data del 24 febbraio 2023 la < CP_1
possesso di 2.164 settimane contributive utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale commercianti, corrispondenti a circa 41 anni di contribuzione>>;
<
dalla parte ricorrente e utili ai fini della c.d. APE sociale sarebbero 1.297>>;
<
ricorrente – al (diverso) fine del raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale commercianti – né ha menzionato, soprattutto, quali sarebbero gli specifici periodi di lavoro per i quali la parte ricorrente avrebbe beneficiato di tale maggiorazione e che andrebbero pertanto espunti dal conteggio delle settimane contributive utili ai fini dell'accesso alla c.d. APE
sociale>>;
<
parte ricorrente in data 24.02.2023 (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente, pagg. 2/4) – dunque prima della elaborazione dei conteggi prodotti dalla prima in questa sede (datati 24.04.2023: all. 3 al fascicolo di parte convenuta, pagg. 2 e ss.) – costituisce una formale attestazione compiuta dall'amministrazione previdenziale nei confronti del richiedente, qualificabile in questa sede, ai sensi dell'art. 2730 e ss. c.c., come confessione stragiudiziale circa l'esistenza dei fatti ivi attestati>>; <
compimento del 63° anno di età), fosse in possesso di tutti i requisiti per ottenere la c.d. APE sociale, ivi compreso il requisito contributivo all'uopo previsto dalla legge>>.
5. Con ricorso del 30 aprile 2025 l' interponeva appello. Pt_1
La esisteva. CP_1
6. Sebbene articolato in più motivi, l' contesta, in sostanza, che la osse in possesso del requisito Pt_1 CP_1
contributivo necessario per l'accesso alla c.d. Ape Sociale.
Deduce l'Istituto:
che l'estratto conto certificativo rilasciato il 24.02.2023 su richiesta della parte riportava la contribuzione maturata e rivalutata a fini pensionistici;
che, per quanto riguarda i requisiti pensionistici dei lavoratori agricoli, l'art. 7, co. 9, D.L. 463/83, ai fini dell'accertamento del diritto e della anzianità contributiva per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, fissa il requisito minimo di contribuzione annua in 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa;
che detto articolo dispone, poi, che i contributi versati o accreditati relativamente a periodi di lavoro agricolo anteriori al 1 gennaio 1984 per un numero di giornate inferiore a n. 270 per anno, vanno rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86 rispettivamente per gli uomini e per le donne e i ragazzi entro il limite massimo di n.
270 giornate per ciascun anno;
che <
per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno era del tutto evidente
(addirittura ovvio) che l'estratto conto certificativo CE (redatto ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989,
n.88) e rilasciato il 24.02.2023 su richiesta della parte presentata in data 17.02.2023 (quindi prima e del tutto indipendentemente dalla successiva domanda per il riconoscimento del diritto all'accesso all'APE sociale presentata solo in data 29-03-2023) dovesse riportare la contribuzione maturata e rivalutata a fini pensionistici - per come risultante all'esito dell'applicazione della richiamata normativa>>;
che, invece, per l'accesso all'APE sociale nessuna rivalutazione contributiva poteva ritenersi consentita.
7. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, commi 179 lett. c) e 179 bis, l'Ape sociale spetta a chi (tra l'altro) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni, pari a 1461 settimane.
La norma – che prevedendo una speciale indennità di “accompagnamento alla pensione” va interpretata restrittivamente – non richiama la contribuzione come calcolata ai fini pensionistici e alle eventuali rivalutazioni previste da normative di settore.
Significativamente, la disposizione non usa il termine di “pensione anticipata” ma di “indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”.
Ne consegue che la speciale rivalutazione dei contributi prevista per i lavoratori agricoli dall'art. 7, comma
12, d.l. 463/83 (“I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1°
gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti
2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.) - attenendo specificamente al calcolo dei contributi settimanali per le prestazioni pensionistiche e, non essendo stata dichiarata espressamente utile anche ai fini dell'Ape Sociale dall'art. 1, commi 179 lett. c) e 179 bis, l. 232/2016 - non può essere computata per il calcolo del requisito contributivo necessario per la fruizione dell'indennità in esame.
In tali termini è anche la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 (“Tenuto conto che l'APE sociale non Pt_1
costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento”). Pertanto, avuto presente, da un lato, che l'estratto conto previdenziale esibito dalla riguarda la CP_1
situazione contributiva ai fini pensionistici e non ai fini dell'Ape Sociale (di guisa che del tutto erroneamente il Tribunale ha attribuito a tale documento valore decisivo, per giunta qualificando le relative annotazioni come dichiarazione confessoria) e, dall'altro lato, che la non ha specificamente contestato che CP_1
l'ammontare complessivo delle settimane contributive vantate alla data della domanda (o vantabili entro il
31 dicembre 2023) non raggiungesse il requisito minimo necessario (1461 settimane), la domanda attorea risulta infondata e, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata
Per la novità e particolarità della questione trattata le spese del doppio grado del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, dall' nei confronti di Pt_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 2.3 aprile 2025 e, per l'effetto, in riforma
[...]
di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata dalla on ricorso del 17 settembre 2023. CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis