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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7014/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
38071/2023, depositata il 12.10.2023, pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] il [...], elettivamente Persona_1
domiciliata in Napoli al C.so G. Garibaldi n. 62 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Ottaviano che la rappresenta e difende in virtù di procura ad litem in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via D. Di Gravina n°11 c/o Avv, Antonella Sarica, in uno all'avv. Antonio Cimmino che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , dom.to Controparte_2 C.F._2
in Napoli al Vico S. Maria degli Angeli alle Croci n. 11/E.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
- 1 - All'udienza cartolare del 23.4.2025, le parti costituite hanno chiesto la rimessione della causa in decisione richiamando le già rassegnate conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante ha tempestivamente impugnato la sentenza in epigrafe, di intervenuta pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria (con compensazione delle spese di lite, salvo le spese di
CTU poste definitivamente a carico di parte attrice), esperita nell'aprile 2019 avverso il sig. e la Controparte_2 [...]
in relazione alle lesioni asseritamente patite Controparte_1
dalla figlia minore in occasione del sinistro Persona_1
verificatosi il 21.09.2018, alle 18.50 circa in Napoli, alla Via S.
Maria degli Angeli alle Croci, nei pressi del civico 11/E, allorquando la predetta giovane, in qualità di trasportata a bordo del ciclomotore
Honda Sky tg. X6MMBN, di proprietà e condotto dal padre
, aveva riportato danni alla persona avendo il Controparte_2
conducente del motoveicolo perso il controllo del mezzo causando la caduta al suolo della figlia minore trasportata e le conseguenti lesioni, in particolare alla mano destra. Parte appellante ha, quindi, chiesto l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna a carico della compagnia assicurativa convenuta, ex art. 141 D. Lgs.
209/2005 o, in subordine, ex art. 2054 comma 1 c.c., al risarcimento dei danni patiti dalla istante, in proprio e nella spiegata qualità, quantificati in complessivi € 5.200,00, oltre accessori, vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione. L'appellante ha lamentato l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni e della decisione di mero rito adottata, essenzialmente fondata sul mero invio di due richieste di risarcimento del danno
- 2 - riportanti dinamiche diverse per il medesimo sinistro, benchè nella seconda fosse stato scritto a chiare lettere: “N.B. La presente annulla
e sostituisce la precedente mia del 22/10/2018 a Voi inviata a mezzo pec, ove per mero errore lo scrivente illustrava una errata cinematica del sinistro. Fermo il resto”; che nel merito, la domanda risarcitoria era fondata e da accogliere sulla scorta della documentazione in atti, della deposizione testimoniale raccolta e della espletata c.t.u. medico-legale.
Si è costituita ritualmente in giudizio la sola
[...]
impugnando integralmente l'atto di appello, Controparte_1
reiterando le eccezioni già formulate nel primo grado di giudizio e chiedendo la conferma della pronuncia impugnata, vinte le spese. E', invece, restato contumace anche nel presente grado, l'altro appellato di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Ritenuta superflua l'acquisizione del fascicolo di primo grado, stante il deposito telematico delle produzioni di primo grado, nonchè dei relativi verbali di causa, conformi all'originale come dichiarato da ambo i difensori all'udienza del 24.7.2024, la causa, su conclusioni delle parti conformi ai rispettivi atti introduttivi, veniva rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.4.2025, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c..
Ciò premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato , ritualmente evocato nel presente Controparte_2
giudizio e non costituitosi.
Passando alla disamina del merito, mette conto preliminarmente evidenziare in punto di fatto che è pacifico oltre che documentalmente provato in atti l'invio, da parte dell'istante, a distanza di pochi giorni una dall'altra, di due richieste risarcitorie di messa in mora rivolte alla odierna compagnia appellata, quale società assicuratrice per la r.c.a. del suindicato scooter, recanti dinamiche del
- 3 - sinistro oggetto di denuncia del tutto diverse e tra loro incompatibili, salvo che per quanto concerne il luogo, l'ora e la data del sinistro ed il motoveicolo coinvolto, pur essendo state redatte dal medesimo legale incaricato dalla stessa persona, vale a dire la madre della minore asseritamente danneggiata: in particolare, nella missiva del
22.10.2018, veniva riportato “la minore, mentre si trovava insieme alla madre, sig.ra nei pressi della loro Parte_1
abitazione in qualità di pedone, veniva investita rovinando al suolo, dal ciclomotore Honda Sky targato X6MMBN, con Voi assicurato con la polizza n. 030102566935, il cui conducente, sig.
[...]
, padre della predetta minore, per sua colpa e negligenza, CP_2 non si avvedeva della presenza della figlia e la investiva”, laddove nella seconda messa in mora del 9.11.2018, nella quale in calce si deduceva che “la predetta minore, mentre si trovava in qualità di trasportata sul ciclomotore Honda Sky targato X6MMBN, con Voi assicurato con la polizza n. 030.102566935, condotto dal padre, sig.
, cadeva dal suddetto ciclomotore rovinando al Controparte_2
suolo, in quanto il padre nel transitare ne perdeva negligentemente il controllo.” Va, altresì, dato atto che questa seconda messa in mora recava in calce la seguente nota: “N.B. La presente annulla e sostituisce la precedente mia del 22/10/2018 a Voi inviata a mezzo pec, ove per mero errore lo scrivente illustrava una errata cinematica del sinistro. Fermo il resto”.
Orbene, pur non condividendosi la decisione in rito del Giudice di prime cure, essendo le predette due messe in mora comunque complete di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente e, in quanto tali, idonee a consentire alla compagnia assicuratrice ogni valutazione al riguardo e di formulare una eventuale offerta, senza che del resto la loro rilevata incongruenza concretasse di per sé una violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede
- 4 - (art. 1375 c.c.), come, invece, opinato dal G.d.P., deve, tuttavia, ritenersi, alla stregua di una valutazione complessiva del compendio istruttorio, che la parte istante non abbia convincentemente provato l'assunto in citazione, di cui era certamente onerata, vale a dire che la predetta minore ebbe a riportare lesioni personali mentre si trovava, quale terza trasportata, a bordo del motoveicolo, condotto e di proprietà del padre, rovinato a terra. Invero, escluso ragionevolmente che il dedotto “mero errore” nella descrizione della dinamica del sinistro de quo contenuto nella prima messa in mora sia stato compiuto da un operatore qualificato quale senza dubbio era il legale incaricato della sua redazione, peraltro molto dettagliata e precisa, in mancanza di altra plausibile giustificazione, non fornita neppure in questa sede, deve piuttosto opinarsi che la madre della minore abbia inspiegabilmente riportato al medesimo legale, a breve distanza di tempo, due dinamiche dell'incidente del tutto incompatibili tra loro, pur essendo nello stesso asseritamente coinvolti - in entrambi i casi - la propria figlia ed il padre di quest'ultima e pur essendo la stessa istante addirittura presente al fatto così come almeno indicato nella prima messa in mora del 22.10.2018. Non può, inoltre, non rilevarsi che appare oltre modo anomalo che la zia paterna della minore, unica teste escussa in primo grado che ha riferito di essere stata presente al fatto, non sia stata già indicata come testimone in alcuna delle due messe in mora in disamina tenuto conto dell'ambito strettamente familiare della vicenda de qua. Passando, poi, allo scrutinio della deposizione testimoniale della sig.ra , al di là Testimone_1
dell'inattendibilità estrinseca della stessa per lo stretto rapporto di parentela intercorrente con la parte istante, va evidenziata la genericità della deposizione resa, in particolare sulla presenza o meno di altre persone, sul motivo della sua riferita attesa proprio in quel frangente dell'arrivo del fratello e sulle modalità della caduta a
- 5 - terra della TE (e dello stesso conducente il mezzo), ma soprattutto la scarsa credibilità della stessa avendo, tra l'altro, implicitamente smentito la presenza della OG (avendo riferito di averla avvertita dell'accaduto subito dopo il verificarsi del sinistro), circostanza per contro riportata nella prima messa in mora. Ancora, alla luce della dinamica del sinistro come riferita dalla teste, non è verosimile che, in sede di pronto soccorso, sia emerso solo un trauma ad un dito senza le classiche escoriazioni, abrasioni, ecchimosi da caduta di un veicolo comunque in movimento. Ne discende che tale fumoso e contraddittorio quadro probatorio (peraltro il referto ospedaliero in atti, alla casella circostanza del trauma, reca la generica indicazione
“incidente in strada”), di certo non dipanato dalla astratta compatibilità delle lesioni riportate dalla minore con la dinamica del sinistro descritta in citazione pur ritenuta nell'espletata CTU, alimenta non pochi dubbi sulle reali cause delle stesse e induce, in ogni caso, il Tribunale a ritenere non assolto in modo pieno e tranquillante l'onere probatorio posto a carico di parte istante ex art. 2697 c.c.. Dal sin qui argomentato consegue il rigetto dell'appello.
L'oggettiva opinabilità in fatto della lite giustifica in ogni caso la compensazione integrale anche delle spese del presente grado.
Ricorrono, altresì, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
- 6 - 2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, 22/5/2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
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