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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8902/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Firenze, assistito e difeso dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via
Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliato come da mandato allegato all'atto introduttivo
Parte attrice nei confronti di
, coniuge della parte attrice, anche in rappresentanza dei figli minori CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Firenze, il 6.03.2017) rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Cirri e dall'Avv. Veronica Toschi
Vespasiani, presso i cui indirizzi pec sono elettivamente domiciliati come da mandato allegato alla comparsa di costituzione
Parte convenuta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Firenze
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice e convenuta: “i procuratori delle parti precisano le conclusioni come dai propri atti introduttivi e da conclusioni congiunte di regolamentazione del divorzio, concordate tra le parti, e dichiarano di rinunciare ai termini per memorie conclusive e discussione davanti al collegio”.
Per il Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento delle istanze avanzate nell'atto di citazione e delle condizione che regolamentano la cessazione degli effetti civili del matrimonio riguardanti i minori come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato alla coniuge anche in rappresentanza Parte_1 CP_1
dei figli minori e al P.M. esponeva di essere nato con caratteri Persona_3
anatomico-biologici propri del tipo maschile, di essersi sposato il 21.06.2014 a Noci (BA) con e di aver avuto due figli e Ha esposto di aver vissuto, sin CP_1 Per_2 Per_1 dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, di aver sofferto la propria condizione e di essere stato costretto a reprimerla a causa della pressione sociale e della discriminazione. Successivamente, con il passaggio ad una età adulta, ha maturato la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire serenità, equilibrio psico-fisico e benessere. Deduceva altresì che per tali motivi si è rivolto nel 2020 al SODc Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere Parte_2 dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Careggi, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata certificata una disforia di genere, ha quindi intrapeso la terapia ormonale che è tutt'oggi in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l'adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio- biologica maschile e l'identità psicologica femminile e superare in tal modo la sofferenza della persona dovuto all'ambigua identità. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali si presenta nella sua identità di genere femminile come e come tale Pt_1 Per_4
è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrata nella vita quotidiana e nei viaggi a causa della discrepanza tra l'aspetto fisico e la voce di donna e i documenti anagrafici.
Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a ”, ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di NOCI (BA) e contestualmente Pt_1 Per_4
autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da il 21/06/2014 a Noci (BA) con ed ordinarne l'annotazione al Parte_1 CP_1
medesimo Ufficiale di Stato Civile.
moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio difensore, CP_1
anche in rappresentanza dei figli minori e deducendo di aver Persona_2 Persona_1
contratto matrimonio concordatario con in Noci (BA) in data 21.06.2014, Parte_1
successivamente alla nascita del figlio minore che il marito le ha rappresentato di percepire Per_1 la propria identità psicosessuale come femminile e di voler ottenere la rettifica dei dati anagrafici, che le parti sono separate di fatto da quattro anni e che parte attrice attualmente è convivente con la nuova compagna;
che i figli hanno sempre continuano ad abitare la casa familiare congiuntamente alla madre;
che moglie e figli sono perfettamente al corrente del percorso di affermazione di genere di che hanno accettato e supportato consapevoli del disagio dovuto dall'assenza di una Parte_1
serenità ed un equilibrio psico fisico causati dalla disforia di genere e che ha rapporti sereni Parte_1
con la moglie e con i figli che frequenta regolarmente ed in relazione ai quali provvede al mantenimento corrispondendo l'importo di euro 200,00 mensili. Ha quindi chiesto di accogliere la domanda attorea e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg. e in Noci (BA) in data 21.06.2014. Parte_1 CP_1
Con nota depositata agli atti le parti dichiaravano di voler definire il divorzio in forma congiunta alle seguenti condizioni concordate:
“1) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
2) la casa familiare, sita in Via dell'Olivuzzo n. 70 Firenze (Fi), di proprietà pro indiviso di entrambe le parti, rimarrà assegnata alla signora che continuerà a risiedervi CP_1
congiuntamente ai figli e Per_1 Per_2
3) i tempi e le modalità di frequentazione tra i figli e (alias ) sono individuate Pt_1 Per_4 Parte_1
nei giorni di lunedì, giovedì e domenica. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
I genitori convengono che i figli trascorreranno le festività di Natale secondo le seguenti modalità: con un genitore dal 24.12 al 30.12 ore 18.00 con l'altro dal 30.12 ore 18.00 sino al 07.01; per quel che concerne le festività pasquali, ad anni alterni, tre giorni con un genitore, compreso il giorno di pasqua, e tre giorni con l'altro, compreso il giorno di pasquetta;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4) in considerazione delle attuali esigenze dei figli, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, nonché dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, (alias ) corrisponderà Pt_1 Per_4 Parte_1
alla signora un assegno di € 400,00 mensili (200,00 cadauno), quale contributo per il CP_1
mantenimento ordinario dei figli stessi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla
Sig.ra Le detrazioni per i figli a carico saranno da porsi al 50% cadauno tra i genitori. CP_1
5) le spese straordinarie per i figli, secondo la nomenclatura fissata dalle Linee Guida del CNF, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno con rendicontazione bimestrale;
6) il rateo mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Firenze, Via dell'Olivuzzo n. 70 ed i ratei mensili del finanziamento accesso per la ristrutturazione della medesima verranno interamente sostenuti da (alias ) detti esborsi sono da Pt_1 Per_4 Parte_1
considerarsi una forma di contribuzione indiretta al mantenimento dei figli;
per il pregresso Pt_1
(alias ) dichiara di nulla avere da pretendere da a detto titolo e quando Per_4 Parte_1 CP_1
saranno conclusi non daranno diritto ad alcun ulteriore contributo in aggiunta al contributo di mantenimento previsto al punto 4.
7) in considerazione delle risorse economiche di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano a ogni forma di contributo per il loro personale mantenimento, dichiarando di non avere nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione;
8) le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza del 5.02.2025 le parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico
Ministero. La parte attrice è stata liberamente interrogata ed è stata sentita la Le parti hanno CP_1
quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
che ha aspetto, voce, movenze ed abbigliamento femminile, ha dichiarato al Parte_1
Giudice di essersi sempre sentita una femmina, sin dall'età infantile, e di non aver manifestato apertamente la propria disforia per paura di subire atti di bullismo e omofobia;
di essere quindi andato avanti forzando il proprio sentire, di aver terminato l'università, trovato lavoro ed incontrato che ha sposato e da cui ha avuto due figli. Ha dichiarato altresì che dopo qualche CP_1 anno è subentrata una forte sofferenza psicologica per cui si è rivolto all'Ospedale Universitario di
Careggi per comprendere la causa del malessere ed ottenere un supporto. Nel frattempo ha affrontato la situazione con la moglie e nel novembre 2020 ha iniziato il percorso di transizione;
sin dal giugno
2021 ha cominciato ad assumere le terapie, concordando con la moglie le modalità della loro separazione e della gestione dei figli. La parte attrice ha riferito che dal mese di luglio 2021 vive apertamente il genere femminile, tutti la chiamano , ed è seguita stabilmente sia dal punto di Per_4
vista psicologico sia dal punto di vista ormonale dal Centro di disforia di genere di Careggi. Ha infine dichiarato di essere consapevole della irreversibilità del suo percorso di transizione.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell'AUO di Careggi, infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice. La possibilità di rettificare il genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica”. Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato che
[...]
“…presenta un quadro di Disforia di Genere, di cui è perfettamente consapevole e Parte_3
che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che la paziente vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di riassegnazione anagrafica e di accesso agli interventi chirurgici in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana, permettendo di promuovere un maggior equilibrio per il benessere
Per_ psicologico anche alla luce della stabile identificazione femminile di . Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità femminile potrebbe risultare dannoso e compromettere il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche, risulta provato altresì il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Pertanto, le domande avanzate da per l'adeguamento dei dati del registro di stato Parte_1
civile con la correzione della parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che nell'atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome
”, venga indicato il prenome “ ”, appaiono fondate e devono essere accolte. Pt_1 Per_4
Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.
L'art. 31 della L. 150/2011 prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili”.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l'immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di di Parte_1
riassegnazione e adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- dispone la rettificazione del suo atto di nascita trascritto presso il Comune di Noci (BA), al n. 301 parte I, Serie A, anno 1984, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “ ” a ”. Pt_1 Per_4
- Ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Noci (BA) di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Noci (BA) il 21.06.2014 da e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Noci, atto n. Parte_1 CP_1
7 parte II serie B Bis anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti e riportate nella parte motiva
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.02.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8902/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Firenze, assistito e difeso dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via
Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliato come da mandato allegato all'atto introduttivo
Parte attrice nei confronti di
, coniuge della parte attrice, anche in rappresentanza dei figli minori CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Firenze, il 6.03.2017) rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Cirri e dall'Avv. Veronica Toschi
Vespasiani, presso i cui indirizzi pec sono elettivamente domiciliati come da mandato allegato alla comparsa di costituzione
Parte convenuta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Firenze
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice e convenuta: “i procuratori delle parti precisano le conclusioni come dai propri atti introduttivi e da conclusioni congiunte di regolamentazione del divorzio, concordate tra le parti, e dichiarano di rinunciare ai termini per memorie conclusive e discussione davanti al collegio”.
Per il Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento delle istanze avanzate nell'atto di citazione e delle condizione che regolamentano la cessazione degli effetti civili del matrimonio riguardanti i minori come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato alla coniuge anche in rappresentanza Parte_1 CP_1
dei figli minori e al P.M. esponeva di essere nato con caratteri Persona_3
anatomico-biologici propri del tipo maschile, di essersi sposato il 21.06.2014 a Noci (BA) con e di aver avuto due figli e Ha esposto di aver vissuto, sin CP_1 Per_2 Per_1 dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, di aver sofferto la propria condizione e di essere stato costretto a reprimerla a causa della pressione sociale e della discriminazione. Successivamente, con il passaggio ad una età adulta, ha maturato la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire serenità, equilibrio psico-fisico e benessere. Deduceva altresì che per tali motivi si è rivolto nel 2020 al SODc Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere Parte_2 dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Careggi, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata certificata una disforia di genere, ha quindi intrapeso la terapia ormonale che è tutt'oggi in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l'adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio- biologica maschile e l'identità psicologica femminile e superare in tal modo la sofferenza della persona dovuto all'ambigua identità. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali si presenta nella sua identità di genere femminile come e come tale Pt_1 Per_4
è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrata nella vita quotidiana e nei viaggi a causa della discrepanza tra l'aspetto fisico e la voce di donna e i documenti anagrafici.
Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a ”, ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di NOCI (BA) e contestualmente Pt_1 Per_4
autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da il 21/06/2014 a Noci (BA) con ed ordinarne l'annotazione al Parte_1 CP_1
medesimo Ufficiale di Stato Civile.
moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio difensore, CP_1
anche in rappresentanza dei figli minori e deducendo di aver Persona_2 Persona_1
contratto matrimonio concordatario con in Noci (BA) in data 21.06.2014, Parte_1
successivamente alla nascita del figlio minore che il marito le ha rappresentato di percepire Per_1 la propria identità psicosessuale come femminile e di voler ottenere la rettifica dei dati anagrafici, che le parti sono separate di fatto da quattro anni e che parte attrice attualmente è convivente con la nuova compagna;
che i figli hanno sempre continuano ad abitare la casa familiare congiuntamente alla madre;
che moglie e figli sono perfettamente al corrente del percorso di affermazione di genere di che hanno accettato e supportato consapevoli del disagio dovuto dall'assenza di una Parte_1
serenità ed un equilibrio psico fisico causati dalla disforia di genere e che ha rapporti sereni Parte_1
con la moglie e con i figli che frequenta regolarmente ed in relazione ai quali provvede al mantenimento corrispondendo l'importo di euro 200,00 mensili. Ha quindi chiesto di accogliere la domanda attorea e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg. e in Noci (BA) in data 21.06.2014. Parte_1 CP_1
Con nota depositata agli atti le parti dichiaravano di voler definire il divorzio in forma congiunta alle seguenti condizioni concordate:
“1) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
2) la casa familiare, sita in Via dell'Olivuzzo n. 70 Firenze (Fi), di proprietà pro indiviso di entrambe le parti, rimarrà assegnata alla signora che continuerà a risiedervi CP_1
congiuntamente ai figli e Per_1 Per_2
3) i tempi e le modalità di frequentazione tra i figli e (alias ) sono individuate Pt_1 Per_4 Parte_1
nei giorni di lunedì, giovedì e domenica. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
I genitori convengono che i figli trascorreranno le festività di Natale secondo le seguenti modalità: con un genitore dal 24.12 al 30.12 ore 18.00 con l'altro dal 30.12 ore 18.00 sino al 07.01; per quel che concerne le festività pasquali, ad anni alterni, tre giorni con un genitore, compreso il giorno di pasqua, e tre giorni con l'altro, compreso il giorno di pasquetta;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4) in considerazione delle attuali esigenze dei figli, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, nonché dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, (alias ) corrisponderà Pt_1 Per_4 Parte_1
alla signora un assegno di € 400,00 mensili (200,00 cadauno), quale contributo per il CP_1
mantenimento ordinario dei figli stessi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla
Sig.ra Le detrazioni per i figli a carico saranno da porsi al 50% cadauno tra i genitori. CP_1
5) le spese straordinarie per i figli, secondo la nomenclatura fissata dalle Linee Guida del CNF, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno con rendicontazione bimestrale;
6) il rateo mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Firenze, Via dell'Olivuzzo n. 70 ed i ratei mensili del finanziamento accesso per la ristrutturazione della medesima verranno interamente sostenuti da (alias ) detti esborsi sono da Pt_1 Per_4 Parte_1
considerarsi una forma di contribuzione indiretta al mantenimento dei figli;
per il pregresso Pt_1
(alias ) dichiara di nulla avere da pretendere da a detto titolo e quando Per_4 Parte_1 CP_1
saranno conclusi non daranno diritto ad alcun ulteriore contributo in aggiunta al contributo di mantenimento previsto al punto 4.
7) in considerazione delle risorse economiche di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano a ogni forma di contributo per il loro personale mantenimento, dichiarando di non avere nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione;
8) le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza del 5.02.2025 le parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico
Ministero. La parte attrice è stata liberamente interrogata ed è stata sentita la Le parti hanno CP_1
quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
che ha aspetto, voce, movenze ed abbigliamento femminile, ha dichiarato al Parte_1
Giudice di essersi sempre sentita una femmina, sin dall'età infantile, e di non aver manifestato apertamente la propria disforia per paura di subire atti di bullismo e omofobia;
di essere quindi andato avanti forzando il proprio sentire, di aver terminato l'università, trovato lavoro ed incontrato che ha sposato e da cui ha avuto due figli. Ha dichiarato altresì che dopo qualche CP_1 anno è subentrata una forte sofferenza psicologica per cui si è rivolto all'Ospedale Universitario di
Careggi per comprendere la causa del malessere ed ottenere un supporto. Nel frattempo ha affrontato la situazione con la moglie e nel novembre 2020 ha iniziato il percorso di transizione;
sin dal giugno
2021 ha cominciato ad assumere le terapie, concordando con la moglie le modalità della loro separazione e della gestione dei figli. La parte attrice ha riferito che dal mese di luglio 2021 vive apertamente il genere femminile, tutti la chiamano , ed è seguita stabilmente sia dal punto di Per_4
vista psicologico sia dal punto di vista ormonale dal Centro di disforia di genere di Careggi. Ha infine dichiarato di essere consapevole della irreversibilità del suo percorso di transizione.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell'AUO di Careggi, infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice. La possibilità di rettificare il genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica”. Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato che
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“…presenta un quadro di Disforia di Genere, di cui è perfettamente consapevole e Parte_3
che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che la paziente vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di riassegnazione anagrafica e di accesso agli interventi chirurgici in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana, permettendo di promuovere un maggior equilibrio per il benessere
Per_ psicologico anche alla luce della stabile identificazione femminile di . Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità femminile potrebbe risultare dannoso e compromettere il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche, risulta provato altresì il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Pertanto, le domande avanzate da per l'adeguamento dei dati del registro di stato Parte_1
civile con la correzione della parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che nell'atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome
”, venga indicato il prenome “ ”, appaiono fondate e devono essere accolte. Pt_1 Per_4
Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.
L'art. 31 della L. 150/2011 prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili”.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l'immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di di Parte_1
riassegnazione e adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- dispone la rettificazione del suo atto di nascita trascritto presso il Comune di Noci (BA), al n. 301 parte I, Serie A, anno 1984, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “ ” a ”. Pt_1 Per_4
- Ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Noci (BA) di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Noci (BA) il 21.06.2014 da e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Noci, atto n. Parte_1 CP_1
7 parte II serie B Bis anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti e riportate nella parte motiva
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.02.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori