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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 444/2020
emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 2079 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
per l'anno 2020 da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
DE BENEDICTIS ANTONELLA, presso il cui studio sono anche elettivamente domiciliati
- attori apponenti -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è anche elettivamente domiciliata in Verona in Vicolo in San
Bernardino 5/A 37123
– convenuta opposta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
così provvedere:
1) Accogliere per le motivazioni di cui in premessa la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte avversaria e conseguentemente condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità della per danni patrimoniali ed CP_1
esistenziali ingiustamente patiti nella misura di eruo 50.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice voglia ritenere.
Con vittoria di spese, onorari, oltre ad IVA E CPA come per legge.
Per parte opposta:
In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nel merito
1) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_2 Parte_2
e di di € 31.322,12 (ovvero di quella diversa
[...] Parte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora, come richiesti nel ricorso per decreto pagina 2 di 8 ingiuntivo (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) calcolati sul solo capitale fino all'effettivo soddisfo, condannandola al pagamento di detta somma;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , debitrice principale, e Parte_2 Parte_1
, responsabile in solido, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
444/2020 emesso il 20.06.2020 dal Tribunale di Lecco (Rg 700/2020) in favore di CP_1
quale cessionaria della per l'importo complessivo
[...] Controparte_3
di € 31.322,12, contestando di essere debitori del finanziamento, disconoscendo le firme di apposte in calce contratto di finanziamento di Parte_2 CP_3
Consumer Bank Srl, ritendendole apocrife.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la provvisoria esecutività al Controparte_4
decreto ingiuntivo opposto, nonché, stante l'infondatezza dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e depositate le memorie, all'udienza del
22.11.2021, l'opposta esibiva originale del contratto di finanziamento n. 5243727 del
29.02.2008, chiedendone la custodia in cancelleria, insistendo per l'ammissione della
Ctu calligrafica per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce all'originale.
Il Tribunale, disposta la Ctu grafologica, affidava l'incarico alla Dott.ssa
[...]
che, accettato l'incarico e prestato giuramento di rito, depositava il proprio Per_1
elaborato il 30.08.2022.
pagina 3 di 8 Fallito la conciliazione tra le parti, la causa veniva rinvia al 18.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto prodotto dall'opposta in sede monitoria è costituito dal finanziamento n.
5243727 del 29.02.2008 di Santander Consumer Bank Srl ed è allegato al doc. 2 del fascicolo monitorio.
Il predetto documento riporta in calce le sottoscrizioni riferite al " Parte_2
” ed alla persona coobbligata ” e rappresenta la causa
[...] Parte_1
petendi del ricorso monitorio, oggetto di contestazione nel presente giudizio di opposizione.
Nel corso del giudizio l'opponente ha disconosciuto le Parte_2
sottoscrizioni riportate in calce al contratto di finanziamento, ritenendole apocrife e quindi non di sua paternità ed ha chiesto la nullità del contratto di finanziamento in questione,
mentre parte opposta, ritenendo di volersene avvalere, ha svolto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
Le operazioni peritali sono state espletate sull'originale del contratto di finanziamento con la comparazione di documenti contenenti le firme autentiche della Parte_2
e le firme e le scritture di quest'ultima acquisite in contradditorio contestualmente
[...]
allo svolgimento delle operazioni peritali.
Ad avviso del giudicante le risultanze della ctu grafologica della dott.ssa Persona_1
sono pienamente condivisibili e fruibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio pagina 4 di 8 del contraddittorio e le valutazioni del CTU risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Il ctu ha accertato la natura apocrifa di tutte le firme inserite nella richiesta di finanziamento contenute nel citato doc. 2, precisando in particolare quanto segue: " Gli
elementi riportati alle pagine precedenti, estrapolati dall'ampio studio eseguito sulla
campionatura autografa della NO e sulle undici firme a Parte_2
suo nome oggetto di accertamento grafologico, hanno documentato dirimenti elementi di
discordanza che hanno condotto ad un esito di non riferibilità delle sottoscrizioni in
esame alla mano della NO Le indagini grafologiche svolte Parte_2
hanno valutato gli aspetti così sintetizzabili: · le undici firme in esame prospettano un
contesto di coerenza sia all'interno di ognuna di esse che tra loro. Sono infatti mantenuti,
nella scorrevolezza e immediatezza esecutiva, gli stessi parametri strutturali e le
medesime fisionomie letterali attraverso le quali si sono identificate le connotazioni che le
hanno qualificate;
· la grafia autografa della signora , in Parte_2
particolare nella rappresentazione della propria sottoscrizione, manifesta un'impronta
grafica che definisce il suo stile scrittorio caratterizzato da un movimento sollecitato in
ampiezza, in precipitosità esecutiva a scapito della cura nella definizione delle fisionomie
letterali; · non autografia delle undici firme in esame come conseguenza delle dirimenti e
sostanziali differenze nel movimento grafico che definisce gli andamenti scrittori che
delineano poi le strutture e le forme letterali. Non hanno trovato riscontro, tra le firme in
indagine e le autografe della NO le abitualità e le peculiarità di Parte_2
rappresentazione delle diverse componenti della sua sottoscrizione. In sostanza i dati di
identificazione caratterizzanti le firme autografe non hanno connotato i percorsi grafici
delle undici firme oggetto di verifica;
· non verificata l'ipotesi contraria di autografia,
pagina 5 di 8 non essendo emersi, nelle sottoscrizioni in esame, rilevanti dati grafologici identificativi
della grafia della NO .” (pag. 60 dell'elaborato peritale) Parte_2
Il Ctu ha pertanto concluso: “ Alla luce degli studi effettuati sulle undici firme in verifica,
in parallelo con il panorama autografo della NO , in Parte_2
relazione agli elementi descritti e illustrati nella relazione e alle risultanze tecniche
dedotte nel bilanciamento di tutti i dati grafologici emersi, è determinata la seguente
conclusione e risposta al quesito: le firme apposte sul contratto di finanziamento n.
5243727 del 29.02.2008 a nome non sono autografe, pertanto Parte_2
non riferibili alla mano della NO (pag. 60 e 61 Parte_2
dell'elaborato peritale)
Ne consegue, pertanto, la carenza di forma scritta del contratto e la nullità ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993.
Deve dunque accogliersi la domanda di declaratoria della nullità del contratto e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto chiarito, deve a questo punto accertarsi se la pretesa creditoria possa fondarsi su titoli alternativi. A tal uopo vengono dunque in rilievo le argomentazioni svolte da parte convenuta opposta circa il contenuto confessorio delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio secondo cui avrebbe “confessato la Parte_1
sottoscrizione del contratto e nascosto alla moglie, sig.ra di aver sottoscritto il Parte_2
contratto di finanziamento per cui è causa”.
A tal proposito si osserva che l'art. 229 c.p.c., nel definire la confessione giudiziale spontanea, richiede che l'atto processuale in cui la stessa è contenuta sia «firmato dalla parte personalmente».
pagina 6 di 8 Tale requisito, come noto, pone dei problemi con riguardo a quella serie di atti – atto di citazione e comparsa di risposta -, in cui, in calce o a margine, la parte abbia provveduto a rilasciare la procura al difensore, apponendovi la propria sottoscrizione.
Secondo l'orientamento prevalente “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi,
sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”, costituiscono elementi indiziari
liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia,
possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla
stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto
dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la
consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute”
(Cass., sez. II, 28 settembre 2018, n. 23634).
Nel caso di specie, secondo il principio testè enunciato dalla Suprema Corte, le affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, non possono costituire vere e proprie confessioni a carico dell'opponente.
Nel corso del giudizio parte opposta non ha fornito altri elementi di prova o formulato mezzi istruttori per provare la fondatezza delle proprie domande.
Quanto infine alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo a parte opposta ed alla condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali ed CP_1
esistenziali ingiustamente patiti nella misura di eruo 50.000,00, si osserva che parte opponente non ha fornito la prova di tali domande.
Il rigetto di tali ultime domande da un lato e l'accoglimento dell'opposizione dall'altro,
determinano la soccombenza reciproca e giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 7 di 8 Quanto alle spese di ctu, le spese vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta opposta, considerato l'accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione svolta da e di Parte_2 Parte_1
contro avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2020
[...] Controparte_4
emesso il 20.06.2020 dal Tribunale di Lecco (Rg 700/2020) e per l'effetto revoca il predetto decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta ogni altra domanda
3. compensa le spese di lite tra le parti.
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_4
Così deciso in Lecco oggi 30 dicembre 2024
IL GOT
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 444/2020
emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 2079 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
per l'anno 2020 da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
DE BENEDICTIS ANTONELLA, presso il cui studio sono anche elettivamente domiciliati
- attori apponenti -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è anche elettivamente domiciliata in Verona in Vicolo in San
Bernardino 5/A 37123
– convenuta opposta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
così provvedere:
1) Accogliere per le motivazioni di cui in premessa la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte avversaria e conseguentemente condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità della per danni patrimoniali ed CP_1
esistenziali ingiustamente patiti nella misura di eruo 50.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice voglia ritenere.
Con vittoria di spese, onorari, oltre ad IVA E CPA come per legge.
Per parte opposta:
In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nel merito
1) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_2 Parte_2
e di di € 31.322,12 (ovvero di quella diversa
[...] Parte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora, come richiesti nel ricorso per decreto pagina 2 di 8 ingiuntivo (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) calcolati sul solo capitale fino all'effettivo soddisfo, condannandola al pagamento di detta somma;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , debitrice principale, e Parte_2 Parte_1
, responsabile in solido, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
444/2020 emesso il 20.06.2020 dal Tribunale di Lecco (Rg 700/2020) in favore di CP_1
quale cessionaria della per l'importo complessivo
[...] Controparte_3
di € 31.322,12, contestando di essere debitori del finanziamento, disconoscendo le firme di apposte in calce contratto di finanziamento di Parte_2 CP_3
Consumer Bank Srl, ritendendole apocrife.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la provvisoria esecutività al Controparte_4
decreto ingiuntivo opposto, nonché, stante l'infondatezza dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e depositate le memorie, all'udienza del
22.11.2021, l'opposta esibiva originale del contratto di finanziamento n. 5243727 del
29.02.2008, chiedendone la custodia in cancelleria, insistendo per l'ammissione della
Ctu calligrafica per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce all'originale.
Il Tribunale, disposta la Ctu grafologica, affidava l'incarico alla Dott.ssa
[...]
che, accettato l'incarico e prestato giuramento di rito, depositava il proprio Per_1
elaborato il 30.08.2022.
pagina 3 di 8 Fallito la conciliazione tra le parti, la causa veniva rinvia al 18.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, con termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto prodotto dall'opposta in sede monitoria è costituito dal finanziamento n.
5243727 del 29.02.2008 di Santander Consumer Bank Srl ed è allegato al doc. 2 del fascicolo monitorio.
Il predetto documento riporta in calce le sottoscrizioni riferite al " Parte_2
” ed alla persona coobbligata ” e rappresenta la causa
[...] Parte_1
petendi del ricorso monitorio, oggetto di contestazione nel presente giudizio di opposizione.
Nel corso del giudizio l'opponente ha disconosciuto le Parte_2
sottoscrizioni riportate in calce al contratto di finanziamento, ritenendole apocrife e quindi non di sua paternità ed ha chiesto la nullità del contratto di finanziamento in questione,
mentre parte opposta, ritenendo di volersene avvalere, ha svolto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
Le operazioni peritali sono state espletate sull'originale del contratto di finanziamento con la comparazione di documenti contenenti le firme autentiche della Parte_2
e le firme e le scritture di quest'ultima acquisite in contradditorio contestualmente
[...]
allo svolgimento delle operazioni peritali.
Ad avviso del giudicante le risultanze della ctu grafologica della dott.ssa Persona_1
sono pienamente condivisibili e fruibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio pagina 4 di 8 del contraddittorio e le valutazioni del CTU risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Il ctu ha accertato la natura apocrifa di tutte le firme inserite nella richiesta di finanziamento contenute nel citato doc. 2, precisando in particolare quanto segue: " Gli
elementi riportati alle pagine precedenti, estrapolati dall'ampio studio eseguito sulla
campionatura autografa della NO e sulle undici firme a Parte_2
suo nome oggetto di accertamento grafologico, hanno documentato dirimenti elementi di
discordanza che hanno condotto ad un esito di non riferibilità delle sottoscrizioni in
esame alla mano della NO Le indagini grafologiche svolte Parte_2
hanno valutato gli aspetti così sintetizzabili: · le undici firme in esame prospettano un
contesto di coerenza sia all'interno di ognuna di esse che tra loro. Sono infatti mantenuti,
nella scorrevolezza e immediatezza esecutiva, gli stessi parametri strutturali e le
medesime fisionomie letterali attraverso le quali si sono identificate le connotazioni che le
hanno qualificate;
· la grafia autografa della signora , in Parte_2
particolare nella rappresentazione della propria sottoscrizione, manifesta un'impronta
grafica che definisce il suo stile scrittorio caratterizzato da un movimento sollecitato in
ampiezza, in precipitosità esecutiva a scapito della cura nella definizione delle fisionomie
letterali; · non autografia delle undici firme in esame come conseguenza delle dirimenti e
sostanziali differenze nel movimento grafico che definisce gli andamenti scrittori che
delineano poi le strutture e le forme letterali. Non hanno trovato riscontro, tra le firme in
indagine e le autografe della NO le abitualità e le peculiarità di Parte_2
rappresentazione delle diverse componenti della sua sottoscrizione. In sostanza i dati di
identificazione caratterizzanti le firme autografe non hanno connotato i percorsi grafici
delle undici firme oggetto di verifica;
· non verificata l'ipotesi contraria di autografia,
pagina 5 di 8 non essendo emersi, nelle sottoscrizioni in esame, rilevanti dati grafologici identificativi
della grafia della NO .” (pag. 60 dell'elaborato peritale) Parte_2
Il Ctu ha pertanto concluso: “ Alla luce degli studi effettuati sulle undici firme in verifica,
in parallelo con il panorama autografo della NO , in Parte_2
relazione agli elementi descritti e illustrati nella relazione e alle risultanze tecniche
dedotte nel bilanciamento di tutti i dati grafologici emersi, è determinata la seguente
conclusione e risposta al quesito: le firme apposte sul contratto di finanziamento n.
5243727 del 29.02.2008 a nome non sono autografe, pertanto Parte_2
non riferibili alla mano della NO (pag. 60 e 61 Parte_2
dell'elaborato peritale)
Ne consegue, pertanto, la carenza di forma scritta del contratto e la nullità ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993.
Deve dunque accogliersi la domanda di declaratoria della nullità del contratto e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto chiarito, deve a questo punto accertarsi se la pretesa creditoria possa fondarsi su titoli alternativi. A tal uopo vengono dunque in rilievo le argomentazioni svolte da parte convenuta opposta circa il contenuto confessorio delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio secondo cui avrebbe “confessato la Parte_1
sottoscrizione del contratto e nascosto alla moglie, sig.ra di aver sottoscritto il Parte_2
contratto di finanziamento per cui è causa”.
A tal proposito si osserva che l'art. 229 c.p.c., nel definire la confessione giudiziale spontanea, richiede che l'atto processuale in cui la stessa è contenuta sia «firmato dalla parte personalmente».
pagina 6 di 8 Tale requisito, come noto, pone dei problemi con riguardo a quella serie di atti – atto di citazione e comparsa di risposta -, in cui, in calce o a margine, la parte abbia provveduto a rilasciare la procura al difensore, apponendovi la propria sottoscrizione.
Secondo l'orientamento prevalente “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi,
sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”, costituiscono elementi indiziari
liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia,
possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla
stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto
dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la
consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute”
(Cass., sez. II, 28 settembre 2018, n. 23634).
Nel caso di specie, secondo il principio testè enunciato dalla Suprema Corte, le affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, non possono costituire vere e proprie confessioni a carico dell'opponente.
Nel corso del giudizio parte opposta non ha fornito altri elementi di prova o formulato mezzi istruttori per provare la fondatezza delle proprie domande.
Quanto infine alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo a parte opposta ed alla condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali ed CP_1
esistenziali ingiustamente patiti nella misura di eruo 50.000,00, si osserva che parte opponente non ha fornito la prova di tali domande.
Il rigetto di tali ultime domande da un lato e l'accoglimento dell'opposizione dall'altro,
determinano la soccombenza reciproca e giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 7 di 8 Quanto alle spese di ctu, le spese vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta opposta, considerato l'accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione svolta da e di Parte_2 Parte_1
contro avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2020
[...] Controparte_4
emesso il 20.06.2020 dal Tribunale di Lecco (Rg 700/2020) e per l'effetto revoca il predetto decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta ogni altra domanda
3. compensa le spese di lite tra le parti.
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_4
Così deciso in Lecco oggi 30 dicembre 2024
IL GOT
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 8 di 8