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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 70041 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale, vertente
TRA
(C.F. ) , rappresentata e difesa dall' avvocato Pietro Parte_1 C.F._1
Pulcini giusta procura in allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione ex art. 1453 c.c. di contratto atipico di mantenimento- vitalizio improprio”
Conclusioni per l'attrice : ““Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e domanda: A) Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. alle Controparte_1
obbligazioni assunte col contratto sottoscritto in data 8 giugno 2020 e trascritto in data 10 giugno
2020 presso gli uffici della Conservatoria di Roma 1 (reg. gen 54526 e reg. part. 37375) per le ragioni
suesposte. B) Accertare e dichiarare, per l'effetto, la risoluzione del predetto contratto e
1 conseguentemente condannare il sig. alla restituzione, in favore della sig.ra Controparte_1
, della piena proprietà dell'intero compendio immobiliare oggetto del predetto Parte_1
contratto come ivi meglio descritto ed identificato. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 2.12.2022 ex art. 140 c.p.c., ha Parte_1
convenuto in giudizio il proprio figlio esponendo: Controparte_1
- di avere stipulato con questi in data 8.6.2020, con atto notar (rep. n.2643 racc. n. Persona_1
2071) trascritto in data 10 giugno 2020 presso gli uffici della Conservatoria di Roma 1 (reg. gen
54526; reg. part. 37375), un contratto atipico di mantenimento con cessione immobiliare (all.2);
-che col predetto contratto la trasferiva al proprio figlio la piena proprietà Parte_1 CP_1 dell'appartamento sito in Roma alla via Deserto di Gobi n. 109 ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, sub 501, piani 7-8) unitamente ai due box auto di pertinenza ( censiti al NCEU al fg. 867, part. 305 sub. 46 e 53) e cantina ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, 119);
-che a fronte di tale cessione, il si impegnava a fornire alla propria madre, vita natural CP_1
durante, ogni tipo di assistenza morale e materiale, inclusi mantenimento, vitto, vestiario, alloggio, pulizie, cure mediche ed infermieristiche, compresa una rendita vitalizia di euro 4.800,00 annui;
- di essere vedova dal 2006 (all. 4) e quindi di trovarsi nella condizione di dover sostenere non solo le spese di vita quotidiana, ma anche quelle per cure e prestazioni mediche richieste dal suo stato di salute, potendo contare, purtroppo, su una capacità reddituale assai ridotta;
- che, tuttavia, il non ha adempiuto all'obbligo che si era assunto con la sottoscrizione del CP_1
contratto de quo non avendo fornito alla propria madre l'assistenza morale e materiale di cui necessita;
-che infatti una volta sottoscritto il contratto, la non ha ricevuto alcuna assistenza e Parte_1
sostegno morale da parte del proprio figlio , dovendone invece constatare il distacco emotivo e CP_1
la disaffezione;
2 - che nessun sostegno economico è stato corrisposto dal in ordine alle spese di CP_1 mantenimento, vitto, vestiario, alloggio che la ha potuto sostenere, in questi ultimi due Parte_1 anni, solo grazie all'ausilio di altri familiari;
- che parimenti nessun sostegno economico è stato corrisposto dal circa le spese mediche CP_1 che la ha dovuto affrontare per curare il proprio fragile stato di salute;
Parte_1
-che le richieste formulate dalla al proprio figlio di onorare gli impegni assunti Parte_1 CP_1
sono rimaste prive di fattivo riscontro.
Sulla base di tali premesse ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto datato
8.6.2020 come da conclusioni che si sono in epigrafe trascritte .
Rimasto contumace il convenuto , sono stati escussi due testi e prodotti documenti;
quindi la causa è stata rinviata per le conclusioni all'udienza del 3.10.2024 . Ivi all'esito di trattazione scritta è stata assunta in decisione con assegnazione del termine di gg.60 per deposito di conclusionale .
2. Qualificazione del contratto
Preliminarmente dev'essere qualificato il contratto del quale si chiede la risoluzione a rogito del notaio dell'8.6.2020 , rep. n. 2643, racc. n. 2071 (vedi doc. 2) , denominato cessione Persona_2
immobiliare con contratto di mantenimento e rendita vitalizia , concluso dalla attrice col figlio
[...]
. Con tale atto (vedi art. 1) la ha trasferito l'immobile di sua proprietà sito in CP_1 Parte_1
Roma via Deserto dei Gobi 109 al figlio , il quale si è obbligato a corrispondere in favore della madre, vita natural durante , una rendita vitalizia annua di € 4.800,00, ed altresì a fornirgli assistenza morale e materiale compreso vitto, vestiario , alloggio pulizie , cure mediche ed infermieristiche
(art.3). Le parti hanno attribuito in contratto il valore di 370.000,00 euro al compendio trasferito;
hanno altresì disposto che in caso di inadempimento del cessionario agli obblighi assunti , si applicherà l'art.1453 c.c. ( art.3 ).
Si tratta quindi di un contratto di mantenimento, o vitalizio improprio, o vitalizio alimentare, ossia di un contratto atipico aleatorio, che si caratterizza per l'incertezza sulla durata della vita della beneficiaria della rendita vitalizia e sull'entità delle future esigenze della stessa, variabili a seconda dell'età e delle condizioni di salute (vedi in tal senso Cass. ord. n. 1467/2018; Cass. 22.4.2016 n.
8209). Detto contratto è caratterizzato, appunto , dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la
3 scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n. 1503/98).
Nella specie, poiché la beneficiaria della rendita vitalizia, (nata ad [...] il Parte_1
4.3.1957 ), alla data dell'atto impugnato aveva 63 anni , e non consta fosse affetta da particolari patologie ( la documentazione medica versata in atti non documenta l'esistenza di gravi patologie idonee ad incidere sulla aspettativa di vita stessa ), certamente sussisteva l'alea necessaria sotto il profilo causale.
Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus". ( Cass.
n. 15904 del 29/07/2016).
Ciò posto avuto riguardo nella specie alla rendita vitalizia mensile di 400 euro, alla buona aspettativa di vita della - per quanto già osservato- , ed agli ulteriori impegni di contenuto Parte_1
patrimoniale assunti , deve concludersi che non si sia in presenza di una macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto alle obbligazioni assunte dal cessionario e, quindi, il contratto deve essere considerato a titolo oneroso.
3. Esperibilità del rimedio risolutorio
Giova ricordare che il cosiddetto vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza va qualificato come negozio atipico, che è solo altamente affine a quello di rendita vitalizia disciplinato dal codice civile, presentando uno schema causale autonomo rispetto a quest'ultimo contratto, in quanto, con esso, un soggetto incapace di provvedere da sè ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, non la semplice dazione periodica di denaro o di cose fungibili, bensì il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura, concernenti vitto , alloggio, pulizia, cure mediche e simili.
Pertanto a tale contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le suddette peculiarità, ne' è applicabile, in particolare, l'art. 1878 cod. civ., il quale - negando ingresso al generale rimedio risolutorio in caso di mancato pagamento di rate o di rendite scadute - esprime una "ratio" non riferibile al negozio atipico di assistenza, nel quale la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario di
4 mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi, rendendo, così applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ..
(Vada Cass. n. 8825 del 09/10/1996).
4. La prova dell'inadempimento di non scarsa importanza
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte circa il riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimenti contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia dell'avvenuto adempimento (cfr. Cass., sez. II, n. 18200 del 2.9.2020; Cass., sez. III, n. 3996 del 18.2.2020; Cass., sez. II, n. 1634 del 24.1.2020; Cass., sez.
II n. 29871 del 18.11.2019; Cass., sez. II, n. 13685 del 21.5.2019; Cass., sez. VI, n. 98 del 4.1.2019;
Cass., sez. II 15328 del 12.6.2018).
Anche con riferimento al contratto atipico di vitalizio alimentare la Suprema Corte ha affermato che, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. Ordinanza
n. 1080 del 20/01/2020)
Occorre inoltre che l'inadempimento presenti il carattere della gravità ex art.1455 c.c., ossia non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente, senza poter prescindere dalle emergenze di causa, giudizio quindi che non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse. (Cass. n. 13784 del 17/05/2024). A tal fine vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento (Cass. 19579 del 09/07/2021).
Orbene, nel caso in esame deve in primo luogo rilevarsi che la attrice ha lamentato la mancata contribuzione alle spese sanitarie e la mancanza di assistenza morale da parte del figlio , ma non ha specificamente allegato di non avere percepito il vitalizio di euro 400 mensili .
La sorella del convenuto, , sentita quale teste all'udienza del 9.5.2024 ha Testimone_1
dichiarato che la madre vive ad Alatri in un immobile già di proprietà del coniuge e percepisce una
5 pensione minima di circa 250 euro;
a specifica domanda ha risposto : “mio fratello non assiste in alcun modo mia madre quantomeno da un punto di vista morale. Non so dire se mio fratello le faccia pervenire delle somme mensilmente”. Ha confermato di avere ella trascorso tutte le festività natalizie dal 2020 al 2023 con la madre , in assenza del fratello , di avere trascorso con la stessa anche i compleanni della mamma “eccetto l'anno 2022 quando a seguito di insistenze di mia madre mio fratello è venuto per il compleanno e siamo andati tutti a pranzo fuori.” Ha dichiarato di avere accompagnato in più occasioni la madre presso studi medici per delle cure e di avere assistito la stessa
-coabitando con lei presso la casa di Alatri- in quanto affetta da influenza dal 13 al 17 novembre
2021 e dal 20 al 24 ottobre 2022.
L'altro teste , , compagno della , ha confermato quanto dichiarato Testimone_2 Testimone_1
dalla stessa , precisando di essere legato sentimentalmente alla predetta da circa due anni e mezzo.
Sono state prodotte fatture e scontrini fiscali per spese mediche ( cure odontoiatriche , accertamenti cardiologici e otorinolaringoiatrici , scontrini di farmacia ) complessivamente ammontanti ad euro
2600,00 circa di spese sostenute nel corso del 2021 e del 2023) .
Sono stati prodotti alcuni estratti del conto intestato alla , sul quale risulta accreditata la Parte_1 pensione di importo variabile tar i 280 e i 300 euro circa e dai quali emerge l'effettuazione di alcuni bonifici da parte della ( eseguiti nel 2021 -2022 e 2023 per complessivi euro Testimone_1
5900,00 ) e di nel marzo 2023 per euro 800,00 . Testimone_2
Sulla base degli estratti sia pure parziali sembra non potersi escludere che la abbia Parte_1
comunque beneficiato del vitalizio;
del resto non ne è stata espressamente e chiaramente dedotta la mancata percezione, posto che la ha lamentato la mancanza di sostegno morale da parte Parte_1
del proprio figlio e la mancanza di sostegno economico in ordine alle spese essenzialmente CP_1
mediche ( vedi atto di citazione e successivi scritti difensivi ) e peraltro da uno degli estratti prodotti risulta l'accredito in data 15.12.2022 di euro 400,00, bonifico eseguito da . Controparte_1
Tuttavia le obbligazioni assunte dal erano in ogni caso comprensive oltre che Controparte_1 dell'adempimento degli obblighi di assistenza morale ( che in verità risultano inadempiuti, come emerge dalle dichiarazioni dei testi e dallo screenshot prodotto sub doc.5 relativo a conversazione tra l'attrice e il figlio ), anche da obblighi di natura patrimoniale che non si esaurivano nel versamento del modesto vitalizio di euro 400,00 mensili , evidentemente inidoneo a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita della beneficiaria di modestissima pensione. Evidente e Parte_1 documentato il mancato pagamento delle spese mediche , pure consistenti , nell'arco di tre anni cui evidentemente la ha fatto fronte con l'aiuto economico della figlia . Parte_1 Tes_1
6 E' il caso di precisare che in tema di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in difetto di una pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza sia prestata anche da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato. (Cass. n. 1080 del 20/01/2020). Di talchè la circostanza che la sorella , non obbligata contrattualmente , abbia provveduto ai bisogni della madre, Tes_1 non esclude il grave inadempimento del , che d'altronde, rimanendo contumace , Controparte_1
pur essendo gravato dal relativo onere, non ha offerto prova di avere soddisfatto le obbligazioni assistenziali assunte con il contratto in oggetto.
L'obbligazione assistenziale , ad esecuzione non periodica bensì ad esecuzione continuata, o al più, saltuaria , risulta dunque inadempiuta , e non v'è dubbio che questa rivesta i caratteri della gravità , tenuto conto dell'interesse della vitaliziata , al di là del pagamento del modesto vitalizio, a veder soddisfatte tutte le proprie esigenze di vita , in special modo quelle connesse alla propria salute , ed in relazione alle quali vi è stata espressa assunzione di precisi obblighi del vitaliziante .
Conclusivamente la domanda deve essere accolta e dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento del convenuto con conseguente ordine di restituzione del cespite alla attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
se ne dispone il pagamento in favore dello Stato essendo la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) in integrale accoglimento della domanda dichiara la risoluzione per grave inadempimento del convenuto del contratto di vitalizio assistenziale in data 8.6.2020 per atto notar Controparte_1
(rep. n.2643 racc. n. 2071) trascritto in data 10 giugno 2020 presso gli uffici della Persona_1
Conservatoria di Roma 1 (reg. gen 54526; reg. part. 37375), e per l'effetto condanna Controparte_1 alla restituzione in favore dell'attrice dell'appartamento sito in Roma alla via Parte_1
Deserto di Gobi n. 109 ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, sub 501, piani 7-8) unitamente ai due box auto di pertinenza ( censiti al NCEU al fg. 867, part. 305 sub. 46 e 53) e cantina ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, 119);
2) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.164,00 per compensi Controparte_1
oltre iva cpa e spese generali, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Roma, 8.1.2025 Il Giudice dott.ssa Raffaella Tronci
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 70041 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale, vertente
TRA
(C.F. ) , rappresentata e difesa dall' avvocato Pietro Parte_1 C.F._1
Pulcini giusta procura in allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione ex art. 1453 c.c. di contratto atipico di mantenimento- vitalizio improprio”
Conclusioni per l'attrice : ““Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e domanda: A) Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. alle Controparte_1
obbligazioni assunte col contratto sottoscritto in data 8 giugno 2020 e trascritto in data 10 giugno
2020 presso gli uffici della Conservatoria di Roma 1 (reg. gen 54526 e reg. part. 37375) per le ragioni
suesposte. B) Accertare e dichiarare, per l'effetto, la risoluzione del predetto contratto e
1 conseguentemente condannare il sig. alla restituzione, in favore della sig.ra Controparte_1
, della piena proprietà dell'intero compendio immobiliare oggetto del predetto Parte_1
contratto come ivi meglio descritto ed identificato. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 2.12.2022 ex art. 140 c.p.c., ha Parte_1
convenuto in giudizio il proprio figlio esponendo: Controparte_1
- di avere stipulato con questi in data 8.6.2020, con atto notar (rep. n.2643 racc. n. Persona_1
2071) trascritto in data 10 giugno 2020 presso gli uffici della Conservatoria di Roma 1 (reg. gen
54526; reg. part. 37375), un contratto atipico di mantenimento con cessione immobiliare (all.2);
-che col predetto contratto la trasferiva al proprio figlio la piena proprietà Parte_1 CP_1 dell'appartamento sito in Roma alla via Deserto di Gobi n. 109 ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, sub 501, piani 7-8) unitamente ai due box auto di pertinenza ( censiti al NCEU al fg. 867, part. 305 sub. 46 e 53) e cantina ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, 119);
-che a fronte di tale cessione, il si impegnava a fornire alla propria madre, vita natural CP_1
durante, ogni tipo di assistenza morale e materiale, inclusi mantenimento, vitto, vestiario, alloggio, pulizie, cure mediche ed infermieristiche, compresa una rendita vitalizia di euro 4.800,00 annui;
- di essere vedova dal 2006 (all. 4) e quindi di trovarsi nella condizione di dover sostenere non solo le spese di vita quotidiana, ma anche quelle per cure e prestazioni mediche richieste dal suo stato di salute, potendo contare, purtroppo, su una capacità reddituale assai ridotta;
- che, tuttavia, il non ha adempiuto all'obbligo che si era assunto con la sottoscrizione del CP_1
contratto de quo non avendo fornito alla propria madre l'assistenza morale e materiale di cui necessita;
-che infatti una volta sottoscritto il contratto, la non ha ricevuto alcuna assistenza e Parte_1
sostegno morale da parte del proprio figlio , dovendone invece constatare il distacco emotivo e CP_1
la disaffezione;
2 - che nessun sostegno economico è stato corrisposto dal in ordine alle spese di CP_1 mantenimento, vitto, vestiario, alloggio che la ha potuto sostenere, in questi ultimi due Parte_1 anni, solo grazie all'ausilio di altri familiari;
- che parimenti nessun sostegno economico è stato corrisposto dal circa le spese mediche CP_1 che la ha dovuto affrontare per curare il proprio fragile stato di salute;
Parte_1
-che le richieste formulate dalla al proprio figlio di onorare gli impegni assunti Parte_1 CP_1
sono rimaste prive di fattivo riscontro.
Sulla base di tali premesse ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto datato
8.6.2020 come da conclusioni che si sono in epigrafe trascritte .
Rimasto contumace il convenuto , sono stati escussi due testi e prodotti documenti;
quindi la causa è stata rinviata per le conclusioni all'udienza del 3.10.2024 . Ivi all'esito di trattazione scritta è stata assunta in decisione con assegnazione del termine di gg.60 per deposito di conclusionale .
2. Qualificazione del contratto
Preliminarmente dev'essere qualificato il contratto del quale si chiede la risoluzione a rogito del notaio dell'8.6.2020 , rep. n. 2643, racc. n. 2071 (vedi doc. 2) , denominato cessione Persona_2
immobiliare con contratto di mantenimento e rendita vitalizia , concluso dalla attrice col figlio
[...]
. Con tale atto (vedi art. 1) la ha trasferito l'immobile di sua proprietà sito in CP_1 Parte_1
Roma via Deserto dei Gobi 109 al figlio , il quale si è obbligato a corrispondere in favore della madre, vita natural durante , una rendita vitalizia annua di € 4.800,00, ed altresì a fornirgli assistenza morale e materiale compreso vitto, vestiario , alloggio pulizie , cure mediche ed infermieristiche
(art.3). Le parti hanno attribuito in contratto il valore di 370.000,00 euro al compendio trasferito;
hanno altresì disposto che in caso di inadempimento del cessionario agli obblighi assunti , si applicherà l'art.1453 c.c. ( art.3 ).
Si tratta quindi di un contratto di mantenimento, o vitalizio improprio, o vitalizio alimentare, ossia di un contratto atipico aleatorio, che si caratterizza per l'incertezza sulla durata della vita della beneficiaria della rendita vitalizia e sull'entità delle future esigenze della stessa, variabili a seconda dell'età e delle condizioni di salute (vedi in tal senso Cass. ord. n. 1467/2018; Cass. 22.4.2016 n.
8209). Detto contratto è caratterizzato, appunto , dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la
3 scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n. 1503/98).
Nella specie, poiché la beneficiaria della rendita vitalizia, (nata ad [...] il Parte_1
4.3.1957 ), alla data dell'atto impugnato aveva 63 anni , e non consta fosse affetta da particolari patologie ( la documentazione medica versata in atti non documenta l'esistenza di gravi patologie idonee ad incidere sulla aspettativa di vita stessa ), certamente sussisteva l'alea necessaria sotto il profilo causale.
Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus". ( Cass.
n. 15904 del 29/07/2016).
Ciò posto avuto riguardo nella specie alla rendita vitalizia mensile di 400 euro, alla buona aspettativa di vita della - per quanto già osservato- , ed agli ulteriori impegni di contenuto Parte_1
patrimoniale assunti , deve concludersi che non si sia in presenza di una macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto alle obbligazioni assunte dal cessionario e, quindi, il contratto deve essere considerato a titolo oneroso.
3. Esperibilità del rimedio risolutorio
Giova ricordare che il cosiddetto vitalizio improprio, o alimentare o di assistenza va qualificato come negozio atipico, che è solo altamente affine a quello di rendita vitalizia disciplinato dal codice civile, presentando uno schema causale autonomo rispetto a quest'ultimo contratto, in quanto, con esso, un soggetto incapace di provvedere da sè ai propri bisogni essenziali ed esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, non la semplice dazione periodica di denaro o di cose fungibili, bensì il diretto soddisfacimento, mediante l'attività personale della controparte, di esigenze di varia natura, concernenti vitto , alloggio, pulizia, cure mediche e simili.
Pertanto a tale contratto non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le suddette peculiarità, ne' è applicabile, in particolare, l'art. 1878 cod. civ., il quale - negando ingresso al generale rimedio risolutorio in caso di mancato pagamento di rate o di rendite scadute - esprime una "ratio" non riferibile al negozio atipico di assistenza, nel quale la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario di
4 mezzi di sussistenza o dell'assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi, rendendo, così applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ..
(Vada Cass. n. 8825 del 09/10/1996).
4. La prova dell'inadempimento di non scarsa importanza
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte circa il riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimenti contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia dell'avvenuto adempimento (cfr. Cass., sez. II, n. 18200 del 2.9.2020; Cass., sez. III, n. 3996 del 18.2.2020; Cass., sez. II, n. 1634 del 24.1.2020; Cass., sez.
II n. 29871 del 18.11.2019; Cass., sez. II, n. 13685 del 21.5.2019; Cass., sez. VI, n. 98 del 4.1.2019;
Cass., sez. II 15328 del 12.6.2018).
Anche con riferimento al contratto atipico di vitalizio alimentare la Suprema Corte ha affermato che, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. Ordinanza
n. 1080 del 20/01/2020)
Occorre inoltre che l'inadempimento presenti il carattere della gravità ex art.1455 c.c., ossia non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente, senza poter prescindere dalle emergenze di causa, giudizio quindi che non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse. (Cass. n. 13784 del 17/05/2024). A tal fine vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento (Cass. 19579 del 09/07/2021).
Orbene, nel caso in esame deve in primo luogo rilevarsi che la attrice ha lamentato la mancata contribuzione alle spese sanitarie e la mancanza di assistenza morale da parte del figlio , ma non ha specificamente allegato di non avere percepito il vitalizio di euro 400 mensili .
La sorella del convenuto, , sentita quale teste all'udienza del 9.5.2024 ha Testimone_1
dichiarato che la madre vive ad Alatri in un immobile già di proprietà del coniuge e percepisce una
5 pensione minima di circa 250 euro;
a specifica domanda ha risposto : “mio fratello non assiste in alcun modo mia madre quantomeno da un punto di vista morale. Non so dire se mio fratello le faccia pervenire delle somme mensilmente”. Ha confermato di avere ella trascorso tutte le festività natalizie dal 2020 al 2023 con la madre , in assenza del fratello , di avere trascorso con la stessa anche i compleanni della mamma “eccetto l'anno 2022 quando a seguito di insistenze di mia madre mio fratello è venuto per il compleanno e siamo andati tutti a pranzo fuori.” Ha dichiarato di avere accompagnato in più occasioni la madre presso studi medici per delle cure e di avere assistito la stessa
-coabitando con lei presso la casa di Alatri- in quanto affetta da influenza dal 13 al 17 novembre
2021 e dal 20 al 24 ottobre 2022.
L'altro teste , , compagno della , ha confermato quanto dichiarato Testimone_2 Testimone_1
dalla stessa , precisando di essere legato sentimentalmente alla predetta da circa due anni e mezzo.
Sono state prodotte fatture e scontrini fiscali per spese mediche ( cure odontoiatriche , accertamenti cardiologici e otorinolaringoiatrici , scontrini di farmacia ) complessivamente ammontanti ad euro
2600,00 circa di spese sostenute nel corso del 2021 e del 2023) .
Sono stati prodotti alcuni estratti del conto intestato alla , sul quale risulta accreditata la Parte_1 pensione di importo variabile tar i 280 e i 300 euro circa e dai quali emerge l'effettuazione di alcuni bonifici da parte della ( eseguiti nel 2021 -2022 e 2023 per complessivi euro Testimone_1
5900,00 ) e di nel marzo 2023 per euro 800,00 . Testimone_2
Sulla base degli estratti sia pure parziali sembra non potersi escludere che la abbia Parte_1
comunque beneficiato del vitalizio;
del resto non ne è stata espressamente e chiaramente dedotta la mancata percezione, posto che la ha lamentato la mancanza di sostegno morale da parte Parte_1
del proprio figlio e la mancanza di sostegno economico in ordine alle spese essenzialmente CP_1
mediche ( vedi atto di citazione e successivi scritti difensivi ) e peraltro da uno degli estratti prodotti risulta l'accredito in data 15.12.2022 di euro 400,00, bonifico eseguito da . Controparte_1
Tuttavia le obbligazioni assunte dal erano in ogni caso comprensive oltre che Controparte_1 dell'adempimento degli obblighi di assistenza morale ( che in verità risultano inadempiuti, come emerge dalle dichiarazioni dei testi e dallo screenshot prodotto sub doc.5 relativo a conversazione tra l'attrice e il figlio ), anche da obblighi di natura patrimoniale che non si esaurivano nel versamento del modesto vitalizio di euro 400,00 mensili , evidentemente inidoneo a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita della beneficiaria di modestissima pensione. Evidente e Parte_1 documentato il mancato pagamento delle spese mediche , pure consistenti , nell'arco di tre anni cui evidentemente la ha fatto fronte con l'aiuto economico della figlia . Parte_1 Tes_1
6 E' il caso di precisare che in tema di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in difetto di una pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza sia prestata anche da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato. (Cass. n. 1080 del 20/01/2020). Di talchè la circostanza che la sorella , non obbligata contrattualmente , abbia provveduto ai bisogni della madre, Tes_1 non esclude il grave inadempimento del , che d'altronde, rimanendo contumace , Controparte_1
pur essendo gravato dal relativo onere, non ha offerto prova di avere soddisfatto le obbligazioni assistenziali assunte con il contratto in oggetto.
L'obbligazione assistenziale , ad esecuzione non periodica bensì ad esecuzione continuata, o al più, saltuaria , risulta dunque inadempiuta , e non v'è dubbio che questa rivesta i caratteri della gravità , tenuto conto dell'interesse della vitaliziata , al di là del pagamento del modesto vitalizio, a veder soddisfatte tutte le proprie esigenze di vita , in special modo quelle connesse alla propria salute , ed in relazione alle quali vi è stata espressa assunzione di precisi obblighi del vitaliziante .
Conclusivamente la domanda deve essere accolta e dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento del convenuto con conseguente ordine di restituzione del cespite alla attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
se ne dispone il pagamento in favore dello Stato essendo la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) in integrale accoglimento della domanda dichiara la risoluzione per grave inadempimento del convenuto del contratto di vitalizio assistenziale in data 8.6.2020 per atto notar Controparte_1
(rep. n.2643 racc. n. 2071) trascritto in data 10 giugno 2020 presso gli uffici della Persona_1
Conservatoria di Roma 1 (reg. gen 54526; reg. part. 37375), e per l'effetto condanna Controparte_1 alla restituzione in favore dell'attrice dell'appartamento sito in Roma alla via Parte_1
Deserto di Gobi n. 109 ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, sub 501, piani 7-8) unitamente ai due box auto di pertinenza ( censiti al NCEU al fg. 867, part. 305 sub. 46 e 53) e cantina ( censita al NCEU al fg. 867, part. 305, 119);
2) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.164,00 per compensi Controparte_1
oltre iva cpa e spese generali, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Roma, 8.1.2025 Il Giudice dott.ssa Raffaella Tronci
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