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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 426/18 R.G.
promossa da in persona del Sindaco pro tempore, codice fiscale: , Parte_1 P.IVA_1
rappr. e difeso dall'Avv. Lucio Fresta;
opponente
Contro
(Cod.Fisc. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Umberto
pagina 1 di 9 Papa del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ignazio
De Mauro del Foro di Catania, in Catania, via Gesualdo Clementi 5;
opposta con la chiamata in causa di
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza
Vanoni, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Colombo e Corrado V. Giuliano,
nello studio del quale ultimo in Catania, via Vittorio Emanuele n. 5, è elettivamente domiciliata;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 25 dicembre 2017 a Parte_2
il proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
6268/2017 dell'8 novembre 2017, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Catania per il pagamento della somma di euro 141.491,27 oltre interessi di mora, spese legali ed accessori di legge, dovuta a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, giusto contratto incorso tra il ed dante causa di Pt_1 Controparte_2
, cessionaria del credito dal 2015/2016. Parte_2
Il Comune di contestava in primo luogo i consumi addebitati con la fattura n. Pt_1
E156020601del 3 dicembre 2015 dell'importo di euro 94.290,81, asserendo inoltre di pagina 2 di 9 non aver ricevuto numerose fatture oggetto del D.I. opposto e di aver effettuato vari pagamenti.
Con comparsa del 25.06.2018 si costituiva la quale, contestate Parte_2
le pretese avversarie, chiedeva quanto segue: “IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la
chiamata in causa di (C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale CP_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei, n. 1, come
da superiore istanza ex art. 106 c.p.c., all'uopo disponendo il differimento della prima
udienza di comparizione delle parti, ex art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.. IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda
avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare il Parte_1
(CF ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_5
tempore, al pagamento dell'importo di € 140.322,86 [di cui € 139.260,75 relativi alla
porzione residua del credito ingiunto in linea capitale (cfr. doc. 3) ed € 1.062,11 relativi
alla porzione del credito ingiunto a titolo di interessi di mora (cfr. docc. 3bis, fascicolo
monitorio, e doc. 1)], oltre agli interessi così da determinarsi: i) sulla somma di €
140.429,16, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, e con
l'aggiunta degli interessi anatocistici, quantificati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod.
civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di
pagina 3 di 9 deposito del ricorso monitorio, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ.; ii)
sulla somma di € 1.062,11 (cfr. doc. 3bis, fascicolo monitorio, e doc. 1), ai sensi
dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio, fatti salvi i
limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ., ed oltre alle spese legali liquidate in decreto ed
alle spese successive occorrenti. IN VIA SUBORDINATA: condannare il Parte_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, all'immediato
[...]
pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta - opposta, fosse anche in virtù di
indebito arricchimento. ANCORA VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta
ipotesi di accoglimento delle domande del di infondatezza del Parte_1
credito ingiunto, condannare la terza chiamata a tenere mallevata CP_2 [...]
da ogni eventuale sua condanna nei confronti del Parte_2 Parte_1
anche per il pagamento delle spese legali del presente giudizio. IN OGNI
[...]
CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle
spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (15%), ad I.V.A., al contributo
previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
A seguito della chiamata in causa di si costituiva quest'ultima chiedendo CP_2
quanto segue: “-In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 6268/2017 dell'8 novembre 2017 emesso dal Tribunale Ordinario di
Catania avanzata dal in persona del Sindaco pro tempore, per tutte Parte_1
pagina 4 di 9 le ragioni spiegate in parte narrativa con ogni consequenziale statuizione concernente
la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_1
(codice fiscale ), in persona del Sindaco pro tempore, al
[...] P.IVA_5
pagamento dell'importo così calcolato e chiesto alla cessionaria
[...]
di euro 140.322,86, oltre agli interessi moratori ed anatocistici Parte_2
secondo la domanda avanzata dalla Società opposta nelle conclusioni della comparsa di
costituzione e risposta;
- Ancora in via principale, nel merito, rigettare la domanda di
manleva avanzata da nei confronti di dante Parte_2 CP_2
causa di in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi Controparte_2
meglio specificati in parte narrativa”.
Veniva espletata una c.t.u..
Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Infondato è il primo motivo di opposizione con cui si lamenta il difetto di prova scritta del credito di cui al decreto ingiuntivo in questione;
infatti, in virtù della disposizione normativa di cui all'art. 634 c.p.c. è senz'altro sufficiente la avvenuta produzione delle scritture contabili autenticate da notaio della creditrice, essendo quindi irrilevante che non siano state prodotte anche le fatture de quibus, comunque perfettamente indicate nelle dette scritture contabili e nel decreto ingiuntivo.
Infondato è il secondo motivo di opposizione con cui si lamenta la non debenza della fattura n. E156020601 del 3/12/2015 di € 94.290,81 di per irregolarità dei CP_2
pagina 5 di 9 consumi fatturati sul presupposto che la lettura del contatore eseguita da non CP_2
corrisponderebbe a quella accertata dal Pt_1
Tale doglianza risulta smentita alla stregua della documentazione in atti e della puntuale e condivisibile c.t.u. in atti. In particolare da quest'ultima emerge che la verifica sul corretto funzionamento dei misuratori costituisce un accertamento non più
eseguibile; peraltro, il c.t.u. ha rilevato che non sussista alcun elemento concreto che possa far presupporre malfunzionamenti dei misuratori o la sussistenza di errori di misura;
inoltre non si ha riscontro che il abbia inoltrato, in tutto il Parte_1
periodo di riferimento, alcuna richiesta di verifica al distributore o abbia segnalato guasti a nessuno dei misuratori delle diverse utenze, come era invece suo specifico onere;
va altresì evidenziato che la funzione ed il ruolo del distributore, in assenza di prova o di elementi contrari, garantiscono il corretto funzionamento dei misuratori.
Dalla c.t.u. è emerso poi che in relazione alla detta fattura n° E156020601 il consumo complessivo della relativa utenza sita in – Via Carlino nel periodo di Pt_1
fatturazione in questione (1 settembre 2013 - 31 ottobre 2015) risulta complessivamente pari a 639.106,00 kWh cui vanno detratti i consumi già fatturati nelle precedenti bollette per 162.781,00 kWh;
in conseguenza, il consumo che avrebbe dovuto essere imputato è
pari a 476.325,00 kWh mentre invece la detta fattura contabilizza consumi inferiori per
475.280,00 kWh.
pagina 6 di 9 Sulla base delle suindicate considerazioni deve concludersi che la fattura n°
E156020601 è senz'altro corretta sia sotto il profilo metodologico che fattuale imputando all'utente consumi non precedentemente fatturati e realmente forniti.
Infondato è il terzo motivo di doglianza con cui il eccepisce di Parte_1
aver pagato alcuna della fatture per cui è causa con versamenti effettuati dal 26
settembre 2013 al 21 novembre 2014. Tale doglianza risulta assolutamente generica e non provata considerato in primo luogo che non vengono specificati né l'ammontare dei presunti pagamenti né le fatture che sarebbero state pagate. Inoltre, il Parte_1
non ha prodotto nessun documento da cui risulti l'asserito pagamento di fatture.
[...]
Infondato e tra l'altro pretestuoso appare l'ultimo motivo di doglianza con cui il lamenta che alcune fatture di non sarebbero mai state Parte_1 CP_2
inviate al Tale doglianza è innanzitutto generica in quanto non vengono Pt_1
specificate le asserite fatture non inviate;
inoltre, quanto lamentato dal oltre a Pt_1
risultare contrario a qualsiasi logica commerciale, risulta smentito dalla documentazione prodotta dall'opposto che già ante causam aveva sollecitato il pagamento di tutte le fatture su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto (vd. doc. 2, nonché doc. 8 del fascicolo monitorio).
Si osserva che in sede di comparsa di costituzione l'opposta ha dichiarato che a seguito di pagamenti effettuati dal dopo la notifica del decreto Parte_1
pagina 7 di 9 ingiuntivo de quo il credito residuo dello stesso e per cui è causa ammonta ad €
139.260,75; di tale circostanza si terrà conto eventualmente in fase esecutiva.
In virtù del principio della soccombenza, il opponente va condannato al Pt_1
pagamento in favore di parte opposta e della chiamata in causa delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 1 agosto 2003, n. 11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e,
quindi, il la cui opposizione è stata rigettata: Cass. 20 agosto 2003, Parte_1
n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass. 9
aprile 2001, n. 5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass. 15 dicembre 2003,
n. 19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
426/18 R.G.:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dal Parte_1
pagina 8 di 9 2) condanna il al pagamento in favore di parte opposta e della Parte_1
chiamata in causa delle spese processuali che liquida per ciascuna in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA;
pone le spese di c.t.u.,
come già liquidate in atti, a carico del Parte_1
Così deciso in Catania, il 9 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 426/18 R.G.
promossa da in persona del Sindaco pro tempore, codice fiscale: , Parte_1 P.IVA_1
rappr. e difeso dall'Avv. Lucio Fresta;
opponente
Contro
(Cod.Fisc. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Umberto
pagina 1 di 9 Papa del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ignazio
De Mauro del Foro di Catania, in Catania, via Gesualdo Clementi 5;
opposta con la chiamata in causa di
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza
Vanoni, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Colombo e Corrado V. Giuliano,
nello studio del quale ultimo in Catania, via Vittorio Emanuele n. 5, è elettivamente domiciliata;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 25 dicembre 2017 a Parte_2
il proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
6268/2017 dell'8 novembre 2017, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Catania per il pagamento della somma di euro 141.491,27 oltre interessi di mora, spese legali ed accessori di legge, dovuta a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, giusto contratto incorso tra il ed dante causa di Pt_1 Controparte_2
, cessionaria del credito dal 2015/2016. Parte_2
Il Comune di contestava in primo luogo i consumi addebitati con la fattura n. Pt_1
E156020601del 3 dicembre 2015 dell'importo di euro 94.290,81, asserendo inoltre di pagina 2 di 9 non aver ricevuto numerose fatture oggetto del D.I. opposto e di aver effettuato vari pagamenti.
Con comparsa del 25.06.2018 si costituiva la quale, contestate Parte_2
le pretese avversarie, chiedeva quanto segue: “IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la
chiamata in causa di (C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale CP_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei, n. 1, come
da superiore istanza ex art. 106 c.p.c., all'uopo disponendo il differimento della prima
udienza di comparizione delle parti, ex art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.. IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda
avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare il Parte_1
(CF ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_5
tempore, al pagamento dell'importo di € 140.322,86 [di cui € 139.260,75 relativi alla
porzione residua del credito ingiunto in linea capitale (cfr. doc. 3) ed € 1.062,11 relativi
alla porzione del credito ingiunto a titolo di interessi di mora (cfr. docc. 3bis, fascicolo
monitorio, e doc. 1)], oltre agli interessi così da determinarsi: i) sulla somma di €
140.429,16, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, e con
l'aggiunta degli interessi anatocistici, quantificati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod.
civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di
pagina 3 di 9 deposito del ricorso monitorio, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ.; ii)
sulla somma di € 1.062,11 (cfr. doc. 3bis, fascicolo monitorio, e doc. 1), ai sensi
dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio, fatti salvi i
limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ., ed oltre alle spese legali liquidate in decreto ed
alle spese successive occorrenti. IN VIA SUBORDINATA: condannare il Parte_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, all'immediato
[...]
pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta - opposta, fosse anche in virtù di
indebito arricchimento. ANCORA VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta
ipotesi di accoglimento delle domande del di infondatezza del Parte_1
credito ingiunto, condannare la terza chiamata a tenere mallevata CP_2 [...]
da ogni eventuale sua condanna nei confronti del Parte_2 Parte_1
anche per il pagamento delle spese legali del presente giudizio. IN OGNI
[...]
CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle
spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (15%), ad I.V.A., al contributo
previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
A seguito della chiamata in causa di si costituiva quest'ultima chiedendo CP_2
quanto segue: “-In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 6268/2017 dell'8 novembre 2017 emesso dal Tribunale Ordinario di
Catania avanzata dal in persona del Sindaco pro tempore, per tutte Parte_1
pagina 4 di 9 le ragioni spiegate in parte narrativa con ogni consequenziale statuizione concernente
la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_1
(codice fiscale ), in persona del Sindaco pro tempore, al
[...] P.IVA_5
pagamento dell'importo così calcolato e chiesto alla cessionaria
[...]
di euro 140.322,86, oltre agli interessi moratori ed anatocistici Parte_2
secondo la domanda avanzata dalla Società opposta nelle conclusioni della comparsa di
costituzione e risposta;
- Ancora in via principale, nel merito, rigettare la domanda di
manleva avanzata da nei confronti di dante Parte_2 CP_2
causa di in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi Controparte_2
meglio specificati in parte narrativa”.
Veniva espletata una c.t.u..
Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Infondato è il primo motivo di opposizione con cui si lamenta il difetto di prova scritta del credito di cui al decreto ingiuntivo in questione;
infatti, in virtù della disposizione normativa di cui all'art. 634 c.p.c. è senz'altro sufficiente la avvenuta produzione delle scritture contabili autenticate da notaio della creditrice, essendo quindi irrilevante che non siano state prodotte anche le fatture de quibus, comunque perfettamente indicate nelle dette scritture contabili e nel decreto ingiuntivo.
Infondato è il secondo motivo di opposizione con cui si lamenta la non debenza della fattura n. E156020601 del 3/12/2015 di € 94.290,81 di per irregolarità dei CP_2
pagina 5 di 9 consumi fatturati sul presupposto che la lettura del contatore eseguita da non CP_2
corrisponderebbe a quella accertata dal Pt_1
Tale doglianza risulta smentita alla stregua della documentazione in atti e della puntuale e condivisibile c.t.u. in atti. In particolare da quest'ultima emerge che la verifica sul corretto funzionamento dei misuratori costituisce un accertamento non più
eseguibile; peraltro, il c.t.u. ha rilevato che non sussista alcun elemento concreto che possa far presupporre malfunzionamenti dei misuratori o la sussistenza di errori di misura;
inoltre non si ha riscontro che il abbia inoltrato, in tutto il Parte_1
periodo di riferimento, alcuna richiesta di verifica al distributore o abbia segnalato guasti a nessuno dei misuratori delle diverse utenze, come era invece suo specifico onere;
va altresì evidenziato che la funzione ed il ruolo del distributore, in assenza di prova o di elementi contrari, garantiscono il corretto funzionamento dei misuratori.
Dalla c.t.u. è emerso poi che in relazione alla detta fattura n° E156020601 il consumo complessivo della relativa utenza sita in – Via Carlino nel periodo di Pt_1
fatturazione in questione (1 settembre 2013 - 31 ottobre 2015) risulta complessivamente pari a 639.106,00 kWh cui vanno detratti i consumi già fatturati nelle precedenti bollette per 162.781,00 kWh;
in conseguenza, il consumo che avrebbe dovuto essere imputato è
pari a 476.325,00 kWh mentre invece la detta fattura contabilizza consumi inferiori per
475.280,00 kWh.
pagina 6 di 9 Sulla base delle suindicate considerazioni deve concludersi che la fattura n°
E156020601 è senz'altro corretta sia sotto il profilo metodologico che fattuale imputando all'utente consumi non precedentemente fatturati e realmente forniti.
Infondato è il terzo motivo di doglianza con cui il eccepisce di Parte_1
aver pagato alcuna della fatture per cui è causa con versamenti effettuati dal 26
settembre 2013 al 21 novembre 2014. Tale doglianza risulta assolutamente generica e non provata considerato in primo luogo che non vengono specificati né l'ammontare dei presunti pagamenti né le fatture che sarebbero state pagate. Inoltre, il Parte_1
non ha prodotto nessun documento da cui risulti l'asserito pagamento di fatture.
[...]
Infondato e tra l'altro pretestuoso appare l'ultimo motivo di doglianza con cui il lamenta che alcune fatture di non sarebbero mai state Parte_1 CP_2
inviate al Tale doglianza è innanzitutto generica in quanto non vengono Pt_1
specificate le asserite fatture non inviate;
inoltre, quanto lamentato dal oltre a Pt_1
risultare contrario a qualsiasi logica commerciale, risulta smentito dalla documentazione prodotta dall'opposto che già ante causam aveva sollecitato il pagamento di tutte le fatture su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto (vd. doc. 2, nonché doc. 8 del fascicolo monitorio).
Si osserva che in sede di comparsa di costituzione l'opposta ha dichiarato che a seguito di pagamenti effettuati dal dopo la notifica del decreto Parte_1
pagina 7 di 9 ingiuntivo de quo il credito residuo dello stesso e per cui è causa ammonta ad €
139.260,75; di tale circostanza si terrà conto eventualmente in fase esecutiva.
In virtù del principio della soccombenza, il opponente va condannato al Pt_1
pagamento in favore di parte opposta e della chiamata in causa delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 1 agosto 2003, n. 11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e,
quindi, il la cui opposizione è stata rigettata: Cass. 20 agosto 2003, Parte_1
n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass. 9
aprile 2001, n. 5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass. 15 dicembre 2003,
n. 19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
426/18 R.G.:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dal Parte_1
pagina 8 di 9 2) condanna il al pagamento in favore di parte opposta e della Parte_1
chiamata in causa delle spese processuali che liquida per ciascuna in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA;
pone le spese di c.t.u.,
come già liquidate in atti, a carico del Parte_1
Così deciso in Catania, il 9 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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