CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1512/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. ID RO Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. SC TR TO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 11.8.2025, promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da codice fiscale e partita iva con sede in Piove di Sacco (PD), Parte_1 P.IVA_1
Via San Rocco n.18, in persona del socio ed Amministratore Unico , c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Bisatti e ID Perillo, C.F._1 reclamante contro
, c.f. , c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
c.f. , contumace;
CP_3 C.F._4
Liquidazione giudiziale della società in persona del Curatore dott.ssa Parte_1 CP_4
contumace;
[...] reclamati
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n.127/2025 emessa il 10.7.2025 dal Tribunale di Padova –
Sezione Prima Civile, pubblicata il 14.7.2025 (Rep. n.208/2025 del 14.7.2025), con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di all'esito del procedimento Parte_1
unitario R.G. n.140/2025 Trib. Padova.
CONCLUSIONI per parte reclamante:
“revocare la sentenza n.127/2025 emessa il 10.07.2025 dal Tribunale di Padova - Sezione Prima
Civile, pubblicata il 14.07.2025 (Rep. n.208/2025 del 14.07.2025), con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di all'esito del procedimento unitario R.G. Parte_1
n.140/2025, emanando ogni conseguente provvedimento di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza n. 127/2025 con la quale il Parte_1
Tribunale di Padova ha aperto nei suoi confronti la procedura di liquidazione giudiziale provvedendo su due ricorsi riuniti proposti ex art. 37 D.Lgs. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), depositati il primo da e ed il secondo da CP_1 Controparte_2 [...]
tutti ex dipendenti di CP_3 Parte_1
La reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha dedotto di non poter essere assoggettata a liquidazione giudiziale, rivestendo la qualità di impresa minore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I. e ciò in quanto l'impresa è sempre stata, nel triennio che assume rilievo, in possesso dei requisiti dimensionali sopra indicati.
Sebbene regolarmente convenuti, né i creditori istanti né il curatore si sono costituiti nel giudizio di reclamo.
Acquisita nota del curatore sulla situazione debitoria con allegata bozza del progetto di stato passivo (essendo stata frattanto differita dal g.d. l'udienza per la formazione dello stato passivo),
2 la Corte si è riservata la decisione.
Sulla base dei documenti prodotti da parte reclamante, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione della società stessa quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, C.C.I.I. (attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila).
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 26.2.2025 n. 5011 (con riferimento all'analogo art. 1 comma 2 l.f.):
- l'onere della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità grava sul debitore (ex plurimis Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017,
28548/2016, 14790/2014);
- ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
La parte reclamata, che non ha depositato bilanci negli anni che assumono rilievo, ha prodotto in giudizio una perizia di parte che contiene attendibile elaborazione dei ricavi sulla base del registro dei corrispettivi ed adeguata verifica circa la presenza di elementi patrimoniali attivi.
Orbene, se ne ricava che, quanto all'attivo, la società non è mai stata proprietaria di beni immobili e l'attivo patrimoniale al 31.12.2020, ultimo bilancio disponibile (doc. 2 reclamo), ammontava ad € 55.840,00; nei successivi esercizi non risultano acquisti di cespiti per valori significativi o
3 comunque tali da determinare anche solo l'avvicinamento alla soglia di legge.
I ricavi sono risultati pari a € 194.919,36 nel 2022, € 157.503,58 nel 2023, € 112.798,08 nel 2024.
Quanto all'esposizione debitoria (soglia di cui alla lett. d n. 3), la bozza di progetto di stato passivo relativa alle domande tempestive trasmessa dal curatore reca proposta di ammissione di crediti per complessivi € 236.924,89 (di cui € 179.091,88 in privilegio e € 57.833,01 in chirografo). Il curatore ha altresì segnalato esser frattanto pervenute ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato del Lavoro recanti richiesta di pagamento per complessivi € 133.217,08 nonché richiesta dell' di pagamento dei contributi per € 2.655,20, e di aver CP_5 Pt_3 appreso della presenza della cartella n. 07720250012811063000 dell'importo di € 23.514,15, non ancora oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte dell' Controparte_6
. Ha infine dato atto della recente introduzione di una causa di lavoro in relazione
[...] alla quale per l'ipotesi di esito negativo della controversia il consulente del lavoro ha indicato l'eventuale sopravvenienza di un potenziale debito massimo di € 50.000,00.
Anche sommando tutte le passività così emerse, alcune delle quali invero solo potenziali o comunque non definitivamente accertate, si ottiene un importo inferiore alla soglia in esame.
La presenza congiunta di tutti i tre requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 del C.C.I.I. conduce, in conclusione, al riconoscimento in favore della società reclamante della sussistenza dei presupposti per la qualificazione come “impresa minore”, con esenzione dalla liquidazione giudiziale, secondo il disposto di cui al citato art. 121.
In accoglimento del reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 C.C.I.I., con i compiti previsti da tale articolo;
come disposto dal secondo comma, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di cui ai commi
4 2 e 3. Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1° dicembre 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate: i creditori reclamati, che non si sono costituiti nel presente giudizio, hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale in forza di crediti di lavoro non contestati;
come è noto, al fine di poter accedere al fondo di garanzia gestito dall' per il pagamento da parte dell'Ente, CP_5
in sostituzione del datore di lavoro inadempiente, del T.F.R. nonché delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto, è richiesto al lavoratore di agire prioritariamente nei confronti del datore di lavoro e di richiedere, in caso di esito infruttuoso dell'azione, che ne venga accertato lo stato di insolvenza;
nel procedimento instaurato dalla creditrice con domanda ex art. 37 e 40
C.C.I.I. la debitrice ha omesso di costituirsi e dunque non ha in quella sede né eccepito né provato il mancato superamento dei limiti dimensionali, che ha invocato solo in fase di reclamo;
per di più, essa non ha nemmeno depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi2022, così che neppure risultava possibile per i terzi verificare le dimensioni dell'impresa.
Per tutti i motivi dianzi esposti, deve altresì dichiararsi, ai sensi dell'art. a norma dell'art. 147
D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice reclamante, nessuna responsabilità potendosi ravvisare nella condotta dei creditori. Come si è osservato, grava infatti sul debitore - che invece nella specie neppure si è costituito nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali previsti per l'assoggettabilità alla predetta procedura concorsuale. Non costituisce ostacolo alla pronuncia in
5 tal senso il fatto che l'art. 147 d.P.R. 115/2002 faccia riferimento, quanto all'indicazione del soggetto onerato delle spese della procedura, al solo imprenditore persona fisica. Al riguardo si impone un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va infatti osservato (come già evidenziato in altre pronunce di merito: v. ad es. Corte d'Appello di Napoli, n. 63/22) che la predetta norma, se applicata alla lettera e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato ove se ne ricavasse che l'Erario debba farsi definitivamente carico delle spese anticipate in caso di revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale imputabile a debitrice persona giuridica.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 127/25 del
Tribunale di Padova, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_1
2. ordina a quest'ultima di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
3. accerta che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice e, per Parte_1
l'effetto, pone a suo carico le spese di procedura e il compenso del curatore;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
SC TR TO ID RO
6
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1512/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. ID RO Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. SC TR TO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 11.8.2025, promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da codice fiscale e partita iva con sede in Piove di Sacco (PD), Parte_1 P.IVA_1
Via San Rocco n.18, in persona del socio ed Amministratore Unico , c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Bisatti e ID Perillo, C.F._1 reclamante contro
, c.f. , c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
c.f. , contumace;
CP_3 C.F._4
Liquidazione giudiziale della società in persona del Curatore dott.ssa Parte_1 CP_4
contumace;
[...] reclamati
1 Oggetto: reclamo avverso la sentenza n.127/2025 emessa il 10.7.2025 dal Tribunale di Padova –
Sezione Prima Civile, pubblicata il 14.7.2025 (Rep. n.208/2025 del 14.7.2025), con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di all'esito del procedimento Parte_1
unitario R.G. n.140/2025 Trib. Padova.
CONCLUSIONI per parte reclamante:
“revocare la sentenza n.127/2025 emessa il 10.07.2025 dal Tribunale di Padova - Sezione Prima
Civile, pubblicata il 14.07.2025 (Rep. n.208/2025 del 14.07.2025), con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di all'esito del procedimento unitario R.G. Parte_1
n.140/2025, emanando ogni conseguente provvedimento di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza n. 127/2025 con la quale il Parte_1
Tribunale di Padova ha aperto nei suoi confronti la procedura di liquidazione giudiziale provvedendo su due ricorsi riuniti proposti ex art. 37 D.Lgs. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), depositati il primo da e ed il secondo da CP_1 Controparte_2 [...]
tutti ex dipendenti di CP_3 Parte_1
La reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha dedotto di non poter essere assoggettata a liquidazione giudiziale, rivestendo la qualità di impresa minore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.I. e ciò in quanto l'impresa è sempre stata, nel triennio che assume rilievo, in possesso dei requisiti dimensionali sopra indicati.
Sebbene regolarmente convenuti, né i creditori istanti né il curatore si sono costituiti nel giudizio di reclamo.
Acquisita nota del curatore sulla situazione debitoria con allegata bozza del progetto di stato passivo (essendo stata frattanto differita dal g.d. l'udienza per la formazione dello stato passivo),
2 la Corte si è riservata la decisione.
Sulla base dei documenti prodotti da parte reclamante, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione della società stessa quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, C.C.I.I. (attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila).
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 26.2.2025 n. 5011 (con riferimento all'analogo art. 1 comma 2 l.f.):
- l'onere della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità grava sul debitore (ex plurimis Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017,
28548/2016, 14790/2014);
- ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
La parte reclamata, che non ha depositato bilanci negli anni che assumono rilievo, ha prodotto in giudizio una perizia di parte che contiene attendibile elaborazione dei ricavi sulla base del registro dei corrispettivi ed adeguata verifica circa la presenza di elementi patrimoniali attivi.
Orbene, se ne ricava che, quanto all'attivo, la società non è mai stata proprietaria di beni immobili e l'attivo patrimoniale al 31.12.2020, ultimo bilancio disponibile (doc. 2 reclamo), ammontava ad € 55.840,00; nei successivi esercizi non risultano acquisti di cespiti per valori significativi o
3 comunque tali da determinare anche solo l'avvicinamento alla soglia di legge.
I ricavi sono risultati pari a € 194.919,36 nel 2022, € 157.503,58 nel 2023, € 112.798,08 nel 2024.
Quanto all'esposizione debitoria (soglia di cui alla lett. d n. 3), la bozza di progetto di stato passivo relativa alle domande tempestive trasmessa dal curatore reca proposta di ammissione di crediti per complessivi € 236.924,89 (di cui € 179.091,88 in privilegio e € 57.833,01 in chirografo). Il curatore ha altresì segnalato esser frattanto pervenute ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato del Lavoro recanti richiesta di pagamento per complessivi € 133.217,08 nonché richiesta dell' di pagamento dei contributi per € 2.655,20, e di aver CP_5 Pt_3 appreso della presenza della cartella n. 07720250012811063000 dell'importo di € 23.514,15, non ancora oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte dell' Controparte_6
. Ha infine dato atto della recente introduzione di una causa di lavoro in relazione
[...] alla quale per l'ipotesi di esito negativo della controversia il consulente del lavoro ha indicato l'eventuale sopravvenienza di un potenziale debito massimo di € 50.000,00.
Anche sommando tutte le passività così emerse, alcune delle quali invero solo potenziali o comunque non definitivamente accertate, si ottiene un importo inferiore alla soglia in esame.
La presenza congiunta di tutti i tre requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 del C.C.I.I. conduce, in conclusione, al riconoscimento in favore della società reclamante della sussistenza dei presupposti per la qualificazione come “impresa minore”, con esenzione dalla liquidazione giudiziale, secondo il disposto di cui al citato art. 121.
In accoglimento del reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 C.C.I.I., con i compiti previsti da tale articolo;
come disposto dal secondo comma, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di cui ai commi
4 2 e 3. Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1° dicembre 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate: i creditori reclamati, che non si sono costituiti nel presente giudizio, hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale in forza di crediti di lavoro non contestati;
come è noto, al fine di poter accedere al fondo di garanzia gestito dall' per il pagamento da parte dell'Ente, CP_5
in sostituzione del datore di lavoro inadempiente, del T.F.R. nonché delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto, è richiesto al lavoratore di agire prioritariamente nei confronti del datore di lavoro e di richiedere, in caso di esito infruttuoso dell'azione, che ne venga accertato lo stato di insolvenza;
nel procedimento instaurato dalla creditrice con domanda ex art. 37 e 40
C.C.I.I. la debitrice ha omesso di costituirsi e dunque non ha in quella sede né eccepito né provato il mancato superamento dei limiti dimensionali, che ha invocato solo in fase di reclamo;
per di più, essa non ha nemmeno depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi2022, così che neppure risultava possibile per i terzi verificare le dimensioni dell'impresa.
Per tutti i motivi dianzi esposti, deve altresì dichiararsi, ai sensi dell'art. a norma dell'art. 147
D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice reclamante, nessuna responsabilità potendosi ravvisare nella condotta dei creditori. Come si è osservato, grava infatti sul debitore - che invece nella specie neppure si è costituito nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali previsti per l'assoggettabilità alla predetta procedura concorsuale. Non costituisce ostacolo alla pronuncia in
5 tal senso il fatto che l'art. 147 d.P.R. 115/2002 faccia riferimento, quanto all'indicazione del soggetto onerato delle spese della procedura, al solo imprenditore persona fisica. Al riguardo si impone un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va infatti osservato (come già evidenziato in altre pronunce di merito: v. ad es. Corte d'Appello di Napoli, n. 63/22) che la predetta norma, se applicata alla lettera e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato ove se ne ricavasse che l'Erario debba farsi definitivamente carico delle spese anticipate in caso di revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale imputabile a debitrice persona giuridica.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 127/25 del
Tribunale di Padova, revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_1
2. ordina a quest'ultima di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
3. accerta che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice e, per Parte_1
l'effetto, pone a suo carico le spese di procedura e il compenso del curatore;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
SC TR TO ID RO
6