Articolo 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 171
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 aprile 1968
Art. 2.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'.
Entrata in vigore il 6 aprile 1968