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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/11/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2844/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – ER IT - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Agostino Stasi;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Carotenuto;
RESISTENTE
e
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Gilda Avena;
RESISTENTE
e
IÀ Controparte_3 in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa del dott. Giuseppe Patania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.8.2019 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199007505737000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420130016498650000 (notificata in data 14.06.2013) –
Ente creditore (ora Controparte_5 Controparte_6
[..
[...] [...]
) – relativo a mm. l. 689/81 (Ispett. Territ. Lavoro), Magg.
[...] Pt_2 rit. pag. l.689/81, Rec. spese proced. l. 689/81, erario tramite Tesoreria Prov. Stato, spese di notifica, anno di riferimento 2013, per un ammontare complessivo di € 69.280,63;
- all'avviso di addebito n. 33420140001076691000 (notificato in data 05.06.2014) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 2012 e 2013, per un ammontare complessivo di € 2.445,79;
- all'avviso di addebito n. 33420140003128153000 (notificato in data 15.10.2014) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2013, per un ammontare complessivo di € 2.367,91;
- all'avviso di addebito n. 33420140005458918000 (notificato in data 15.10.2014) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2014, per un ammontare complessivo di € 2.389,91;
- all'avviso di addebito n. 33420150002561442000 (notificato in data 29.10.2015) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2014, per un ammontare complessivo di € 2.338,54;
- all'avviso di addebito n. 33420160000801907000 (notificato in data 3.04.2016) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2015, per un ammontare complessivo di € 2.293,44;
- all'avviso di addebito n. 33420160005006315000 (notificato in data 10.11.2016) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2015, per un ammontare complessivo di € 2.242,11;
- all'avviso di addebito n. 33420160005267018000 (notificato in data 18.11.2016) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (I.A.T.P.), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 2013 e 2014, per un ammontare complessivo di € 2.871,33;
- all'avviso di addebito n. 33420170002743764000 (notificato in data 5.10.2017) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale),
2 somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2016, per un ammontare complessivo di € 4.417,89;
- all'avviso di addebito n. 33420180001474402000 (notificato in data 18.06.2018) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2017, per un ammontare complessivo di € 3.237,50;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 93.885,05.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti sottesi e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito: “Annulli le cartelle e tutti i ruoli impugnati per tutti i motivi sopra evidenziati ed in particolare per l'omessa notifica degli atti presupposti quali le cartelle di pagamento richiamate e gli avvisi di accertamento e di addebito e per le motivazioni di cui in premessa”.
Si costituiva in giudizio l' , rappresentando Controparte_3 la precedente impugnativa della cartella di pagamento n. 03420130016498650000, definitasi poi nell'abito del giudizio di 2° grado con la sentenza n. 1841/2018 del 24 ottobre
2018 della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza n.324/2015 del
Tribunale di Castrovillari, ha accolto il ricorso in appello proposto dalla
[...]
rigettando l'opposizione proposta dall'odierno Controparte_4 ricorrente avverso tale cartella esattoriale, condannandolo al rimborso delle spese di lite;
concludendo per il rigetto.
Parimenti, si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di CP_7 legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a CP_2 dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolarità del procedimento notificatorio,
l'irretrattabilità delle pretese contributive azionate per omessa impugnativa nei termini di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs 46\99 degli atti sottesi all'intimazione opposta e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
3 La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
1. Preliminarmente, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_1 della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è CP_7 demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva degli Enti impositori in ragione della titolarità in capo agli stessi dei crediti azionati.
2. Ciò posto, quanto ai crediti dell' , questi Controparte_3
sono limitati alla cartella n.03420130016498650000. Relativamente alla pretesa dell' la domanda articolata va dichiarata Controparte_3 inammissibile, in quanto il ricorrente ha già contestato il credito dell' Controparte_3
di cui alla cartella indicata anche in diverso e precedente giudizio
[...] instaurato davanti al giudice civile (RG n. 1124/2013, sez. civile, Tribunale di Castrovillari ex Rossano), concluso dapprima con sentenza favorevole n. 334/2015, che aveva annullato la cartella, ma successivamente riformata dalla sentenza n. 1841/2018 del 24 ottobre 2018 della Corte di Appello di Catanzaro che, accogliendo il ricorso in appello proposto dalla ha rigettato l'opposizione proposta Controparte_4 dall'odierno ricorrente avverso tale cartella esattoriale. Trattandosi di giudizio già concluso, avente ad oggetto la medesima res controversa per quanto attiene al profilo della domanda in esame, il principio del ne bis in idem impone la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
4 3. Con riguardo alla opposizione alla intimazione di pagamento, laddove sottende gli avvisi CP_ di addebito emessi da si osserva quanto segue.
Va, in proposito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
5 Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 9.8.2019, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 12.7.2019 (cfr. data di relata di notifica prodotta agli atti dallo stesso ricorrente con il ricorso in opposizione).
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito (o la cartella di pagamento) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Tale tipologia di opposizione risulta ammissibile quanto agli avvisi di addebito n.
33420140001076691000, n. 33420140003128153000, n. 33420140005458918000 n.
33420150002561442000, n.33420160000801907000, n. 33420160005006315000, n.
33420160005267018000, n. 33420170002743764000 e n. 33420180001474402000 poiché, conformemente a quanto prospettato dal ricorrente, non vi è prova in atti della regolare notifica.
Ne consegue che, limitatamente alla stessa, può vagliarsi il decorso del termine
(quinquennale), ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. 8 agosto 1995, n. 335, di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione opposta.
Infatti, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, CP_2 ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173;
Cass., lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962;
Cass., lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
Ebbene, con riferimento agli avvisi addebito n. 33420140005458918000, n.
33420150002561442000, n. 33420160000801907000, n. 33420160005006315000, n.
33420170002743764000 e n. 33420180001474402000, trattandosi di contributi I.V.S.
6 relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, la prescrizione non risulta maturata, posto che il relativo termine è stato utilmente interrotto dalla notifica in data 12.7.2019 dell'intimazione per cui è causa.
Parimenti, dicasi per parte dell'avviso di addebito n. 33420160005267018000
(limitatamente alla sola annualità 2014), in quanto la prescrizione dei contributi IVS dovuti per gli imprenditori Agricoli a Tempo Parziale (I.A.T.P.) decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi.
La giurisprudenza di legittimità precisa che il dies a quo per il decorso della prescrizione contributiva quinquennale coincide con la data di scadenza del pagamento (Cass. n.
26565/22; Cass. n. 28786/22) e, dunque, dalla scadenza della rata contributiva non pagata.
In particolare, la circolare n. 70 del 5.6.2014 stabiliva le date di scadenza dei CP_2 pagamenti (relative all'anno 2014), fissati per la 1^ rata, al 16.7.2014, per la 2^ rata, al
16.9.2014, per la 3^ rata, al 16.12.2014 e per la 4^ rata, al 16.1.2015.
Considerando dunque le date sopra indicate, anche in questo caso la prescrizione non risulta maturata, posto che il relativo termine è stato utilmente interrotto sempre dalla notifica in data 12.7.2019 dell'intimazione per cui è causa.
Va ritenuta fondata, invece, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in questione, risalente all'anno 2013, e portati sempre dall'avviso di addebito n.
33420160005267018000, nonché dagli avvisi di addebito n. 33420140001076691000 e n.
33420140003128153000, risalenti rispettivamente agli anni 2012-2013 e 2013.
Infatti, in relazione a tali crediti il termine di prescrizione era già maturato alla data di deposito del ricorso.
Più specificatamente, la circolare n. 95 del 11.6.2013 stabiliva le date di scadenza dei CP_2 pagamenti (relative all'anno 2013), fissati per la 1^ rata, al 16.7.2013, per la 2^ rata, al
16.9.2013, per la 3^ rata, al 18.11.2013 e per la 4^ rata, al 16.1.2014.
Considerando dunque le date sopra indicate, e ribadendo che parte ricorrente prima della notifica in data 12.7.2019 dell'intimazione oggi impugnata non risulta aver mai ricevuto nessun atto interruttivo, la prescrizione del credito e del diritto alla sua riscossione si è consumata alle date del 16.7.2018 (1^ rata 2013), 16.9.2018 (2^ rata 2013), 18.11.2018 (3^ rata 2013) e 16.1.2019 (4^ rata 2013).
Pertanto, in relazione all'avviso di addebito n. 33420160005267018000 va dichiarata la prescrizione dei contributi (IVS dovuti per gli imprenditori Agricoli a Tempo Parziale -
7 relativi all'anno 2013 da esso portati, così come va dichiarata la prescrizione dei CP_8 contributi (I.V.S.) portati dagli avvisi di addebito n. 33420140001076691000 e n.
33420140003128153000 afferenti agli anni 2012-2013 e 2013, atteso il decorso di un termine superiore a quello quinquennale.
4. In merito alle spese di lite, stante la natura della pronuncia e l'accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente, trova giustificazione una compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice ER IT - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda svolta nei confronti dell' Controparte_3
con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420130016498650000;
[...]
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali IVS afferenti Pt_3 all'annualità 2013 contenuti nell'avviso di addebito n. 33420160005267018000, nonché i crediti previdenziali IVS contenuti nell'avviso di addebito n. 33420140001076691000 e nell'avviso di addebito n. 33420140003128153000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 16.11.2025 La GIUDICE del LAVORO
ER IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi -
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge
n.113 del 2021.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – ER IT - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Agostino Stasi;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Carotenuto;
RESISTENTE
e
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Gilda Avena;
RESISTENTE
e
IÀ Controparte_3 in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa del dott. Giuseppe Patania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.8.2019 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199007505737000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420130016498650000 (notificata in data 14.06.2013) –
Ente creditore (ora Controparte_5 Controparte_6
[..
[...] [...]
) – relativo a mm. l. 689/81 (Ispett. Territ. Lavoro), Magg.
[...] Pt_2 rit. pag. l.689/81, Rec. spese proced. l. 689/81, erario tramite Tesoreria Prov. Stato, spese di notifica, anno di riferimento 2013, per un ammontare complessivo di € 69.280,63;
- all'avviso di addebito n. 33420140001076691000 (notificato in data 05.06.2014) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 2012 e 2013, per un ammontare complessivo di € 2.445,79;
- all'avviso di addebito n. 33420140003128153000 (notificato in data 15.10.2014) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2013, per un ammontare complessivo di € 2.367,91;
- all'avviso di addebito n. 33420140005458918000 (notificato in data 15.10.2014) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2014, per un ammontare complessivo di € 2.389,91;
- all'avviso di addebito n. 33420150002561442000 (notificato in data 29.10.2015) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2014, per un ammontare complessivo di € 2.338,54;
- all'avviso di addebito n. 33420160000801907000 (notificato in data 3.04.2016) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2015, per un ammontare complessivo di € 2.293,44;
- all'avviso di addebito n. 33420160005006315000 (notificato in data 10.11.2016) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2015, per un ammontare complessivo di € 2.242,11;
- all'avviso di addebito n. 33420160005267018000 (notificato in data 18.11.2016) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (I.A.T.P.), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 2013 e 2014, per un ammontare complessivo di € 2.871,33;
- all'avviso di addebito n. 33420170002743764000 (notificato in data 5.10.2017) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale),
2 somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2016, per un ammontare complessivo di € 4.417,89;
- all'avviso di addebito n. 33420180001474402000 (notificato in data 18.06.2018) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2017, per un ammontare complessivo di € 3.237,50;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 93.885,05.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti sottesi e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito: “Annulli le cartelle e tutti i ruoli impugnati per tutti i motivi sopra evidenziati ed in particolare per l'omessa notifica degli atti presupposti quali le cartelle di pagamento richiamate e gli avvisi di accertamento e di addebito e per le motivazioni di cui in premessa”.
Si costituiva in giudizio l' , rappresentando Controparte_3 la precedente impugnativa della cartella di pagamento n. 03420130016498650000, definitasi poi nell'abito del giudizio di 2° grado con la sentenza n. 1841/2018 del 24 ottobre
2018 della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza n.324/2015 del
Tribunale di Castrovillari, ha accolto il ricorso in appello proposto dalla
[...]
rigettando l'opposizione proposta dall'odierno Controparte_4 ricorrente avverso tale cartella esattoriale, condannandolo al rimborso delle spese di lite;
concludendo per il rigetto.
Parimenti, si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di CP_7 legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a CP_2 dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolarità del procedimento notificatorio,
l'irretrattabilità delle pretese contributive azionate per omessa impugnativa nei termini di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs 46\99 degli atti sottesi all'intimazione opposta e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
3 La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
1. Preliminarmente, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_1 della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è CP_7 demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva degli Enti impositori in ragione della titolarità in capo agli stessi dei crediti azionati.
2. Ciò posto, quanto ai crediti dell' , questi Controparte_3
sono limitati alla cartella n.03420130016498650000. Relativamente alla pretesa dell' la domanda articolata va dichiarata Controparte_3 inammissibile, in quanto il ricorrente ha già contestato il credito dell' Controparte_3
di cui alla cartella indicata anche in diverso e precedente giudizio
[...] instaurato davanti al giudice civile (RG n. 1124/2013, sez. civile, Tribunale di Castrovillari ex Rossano), concluso dapprima con sentenza favorevole n. 334/2015, che aveva annullato la cartella, ma successivamente riformata dalla sentenza n. 1841/2018 del 24 ottobre 2018 della Corte di Appello di Catanzaro che, accogliendo il ricorso in appello proposto dalla ha rigettato l'opposizione proposta Controparte_4 dall'odierno ricorrente avverso tale cartella esattoriale. Trattandosi di giudizio già concluso, avente ad oggetto la medesima res controversa per quanto attiene al profilo della domanda in esame, il principio del ne bis in idem impone la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
4 3. Con riguardo alla opposizione alla intimazione di pagamento, laddove sottende gli avvisi CP_ di addebito emessi da si osserva quanto segue.
Va, in proposito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
5 Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 9.8.2019, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 12.7.2019 (cfr. data di relata di notifica prodotta agli atti dallo stesso ricorrente con il ricorso in opposizione).
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito (o la cartella di pagamento) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Tale tipologia di opposizione risulta ammissibile quanto agli avvisi di addebito n.
33420140001076691000, n. 33420140003128153000, n. 33420140005458918000 n.
33420150002561442000, n.33420160000801907000, n. 33420160005006315000, n.
33420160005267018000, n. 33420170002743764000 e n. 33420180001474402000 poiché, conformemente a quanto prospettato dal ricorrente, non vi è prova in atti della regolare notifica.
Ne consegue che, limitatamente alla stessa, può vagliarsi il decorso del termine
(quinquennale), ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. 8 agosto 1995, n. 335, di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione opposta.
Infatti, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, CP_2 ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173;
Cass., lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962;
Cass., lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
Ebbene, con riferimento agli avvisi addebito n. 33420140005458918000, n.
33420150002561442000, n. 33420160000801907000, n. 33420160005006315000, n.
33420170002743764000 e n. 33420180001474402000, trattandosi di contributi I.V.S.
6 relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, la prescrizione non risulta maturata, posto che il relativo termine è stato utilmente interrotto dalla notifica in data 12.7.2019 dell'intimazione per cui è causa.
Parimenti, dicasi per parte dell'avviso di addebito n. 33420160005267018000
(limitatamente alla sola annualità 2014), in quanto la prescrizione dei contributi IVS dovuti per gli imprenditori Agricoli a Tempo Parziale (I.A.T.P.) decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi.
La giurisprudenza di legittimità precisa che il dies a quo per il decorso della prescrizione contributiva quinquennale coincide con la data di scadenza del pagamento (Cass. n.
26565/22; Cass. n. 28786/22) e, dunque, dalla scadenza della rata contributiva non pagata.
In particolare, la circolare n. 70 del 5.6.2014 stabiliva le date di scadenza dei CP_2 pagamenti (relative all'anno 2014), fissati per la 1^ rata, al 16.7.2014, per la 2^ rata, al
16.9.2014, per la 3^ rata, al 16.12.2014 e per la 4^ rata, al 16.1.2015.
Considerando dunque le date sopra indicate, anche in questo caso la prescrizione non risulta maturata, posto che il relativo termine è stato utilmente interrotto sempre dalla notifica in data 12.7.2019 dell'intimazione per cui è causa.
Va ritenuta fondata, invece, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in questione, risalente all'anno 2013, e portati sempre dall'avviso di addebito n.
33420160005267018000, nonché dagli avvisi di addebito n. 33420140001076691000 e n.
33420140003128153000, risalenti rispettivamente agli anni 2012-2013 e 2013.
Infatti, in relazione a tali crediti il termine di prescrizione era già maturato alla data di deposito del ricorso.
Più specificatamente, la circolare n. 95 del 11.6.2013 stabiliva le date di scadenza dei CP_2 pagamenti (relative all'anno 2013), fissati per la 1^ rata, al 16.7.2013, per la 2^ rata, al
16.9.2013, per la 3^ rata, al 18.11.2013 e per la 4^ rata, al 16.1.2014.
Considerando dunque le date sopra indicate, e ribadendo che parte ricorrente prima della notifica in data 12.7.2019 dell'intimazione oggi impugnata non risulta aver mai ricevuto nessun atto interruttivo, la prescrizione del credito e del diritto alla sua riscossione si è consumata alle date del 16.7.2018 (1^ rata 2013), 16.9.2018 (2^ rata 2013), 18.11.2018 (3^ rata 2013) e 16.1.2019 (4^ rata 2013).
Pertanto, in relazione all'avviso di addebito n. 33420160005267018000 va dichiarata la prescrizione dei contributi (IVS dovuti per gli imprenditori Agricoli a Tempo Parziale -
7 relativi all'anno 2013 da esso portati, così come va dichiarata la prescrizione dei CP_8 contributi (I.V.S.) portati dagli avvisi di addebito n. 33420140001076691000 e n.
33420140003128153000 afferenti agli anni 2012-2013 e 2013, atteso il decorso di un termine superiore a quello quinquennale.
4. In merito alle spese di lite, stante la natura della pronuncia e l'accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente, trova giustificazione una compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice ER IT - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda svolta nei confronti dell' Controparte_3
con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420130016498650000;
[...]
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali IVS afferenti Pt_3 all'annualità 2013 contenuti nell'avviso di addebito n. 33420160005267018000, nonché i crediti previdenziali IVS contenuti nell'avviso di addebito n. 33420140001076691000 e nell'avviso di addebito n. 33420140003128153000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 16.11.2025 La GIUDICE del LAVORO
ER IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi -
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge
n.113 del 2021.
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