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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 776 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON LC Presidente
Dott. LA de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 776 / 2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES GI, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Foligno (PG), Via G. Oberdan, 80
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Lietta Calzoni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Via CP_1
GI BO, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 395/2022, emessa dal
Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 09.06.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1388/2021, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. avanzata dal medesimo avverso la Parte_1 CP_1
quale custode della SR 319 “Sellanese”, in cui, in data
[...]
06.07.2014, alle ore 17:00 circa, il Sig. alla guida di motociclo Pt_1
Honda di proprietà della Sig.ra in ragione di un'insidia Controparte_2 del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra.
pagina 1 di 5 In data 07.04.2023 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché
l'infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 11.04.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2. Con sentenza non definitiva n. 590/2024, emessa in data 17.07.2024, pubblicata il 02.09.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 776/2022, la
Corte ha così statuito: “Non definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
n. 395/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto 1. Accerta la responsabilità della custode per il sinistro occorso a Controparte_1 Pt_1
in data 06.07.2014, in Foligno, lungo la SR 319 “Sellanese”, tra
[...] il Km 1+800 ed il Km 1+900; 2. rimette le parti davanti al Collegio come da separata ordinanza”.
Con ordinanza del 17.07.2024, la Corte, dato atto che è stata emessa sentenza non definitiva, ha rimesso la causa sul ruolo e con ordinanza del
24.10.2024 ha disposto l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona di . Parte_1
3. Fermo l'accertamento della responsabilità della custode CP_1
per il sinistro stradale sofferto dall'appellante,
[...] Pt_1
, in data 06.07.2014, alle ore 17:00 circa, in Foligno (PG), lungo
[...] la SR 319 “Sellanese”, già compiuto dalla Corte con sentenza non definitiva n. 590/2024, deve vagliarsi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'appellante, che è fondata e deve essere accolta.
La natura e l'entità delle lesioni invalidanti sofferte dal Sig. e Pt_1 la loro ascrivibilità al sinistro in questione è stata correttamente accertata dal Consulente tecnico nominato nel presente grado di giudizio, dott.ssa Medico specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni, le cui conclusioni - fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086) - sono integralmente condivise dalla Corte in ragione della puntualità della dissertazione, dell'esaustiva analisi della documentazione clinica in atti, della validità della complessiva valutazione, improntata a corretta logica giuridica. Le conclusioni rassegnate dal Consulente nominato sono state, inoltre, condivise dal pagina 2 di 5 Consulente tecnico di parte convenuta, dott.ssa , mentre alcuna Per_2 osservazione è pervenuta da parte appellante.
Il Consulente nominato ha nello specifico accertato che “1. Il Signor nell'evento traumatico del 6 luglio 2014 riportò lesioni Parte_1 espresse da trauma distrattivo del tratto cervicale del rachide, trauma contusivo dell'arto superiore destro con ferita lacero-contusa del dorso della mano sinistra con lesione parziale estensore III dito.
2. Esitano postumi da ritenersi permanenti e compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da limitazione funzionale antalgica dei movimenti del capo e dell'articolazione scapolo- omerale destra ed esteso esito cicatriziale al dorso della mano sinistra con residuo deficit funzionale dei movimenti del III, IV e V dito della mano;
tali postumi sono valutabili, in termini di danno biologico, in misura pari al 7% (sette per cento).
3. La temporanea inabilità fu parziale al 75% per giorni 20 (venti), parziale al 50% per giorni 20 (venti) e parziale al 25% per giorni 10 (dieci)”.
3.1 Acclarato, dunque, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la liquidazione deve avvenire avendo riguardo alle tabelle di liquidazione equitativa delle lesioni cd. micropermanenti elaborate ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass., vertendosi in materia di danno biologico da sinistro stradale di lieve entità, escludendosi qualsivoglia maggiorazione a ristoro della cd. componente morale del danno non patrimoniale. Sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado, infatti, parte attrice ha allegato di aver sofferto postumi permanenti “a titolo di esclusivo danno biologico”, omettendo qualsivoglia allegazione del pregiudizio morale eventualmente sofferto in conseguenza del medesimo evento lesivo.
Nondimeno, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339). Il principio dell'autonomia del danno morale rispetto pagina 3 di 5 al danno biologico non consente alcun automatismo risarcitorio, atteso che il sintagma "danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, di talché, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale”
(Cass. Civ., sez. III, n. 25164/2020). Non può, dunque, procedersi ad un accertamento di carattere presuntivo, in forza dell'id quod plerumque accidit, avendo riguardo alle conseguenze pregiudizievoli di carattere morale ordinariamente conseguenti alla lesione invalidante, nel difetto di qualsivoglia allegazione di parte attrice circa il pregiudizio morale concretamente sofferto. Pertanto, a ristoro del solo danno biologico da invalidità transitoria e permanente complessivamente sofferto dal Sig.
di anni 27 all'epoca dell'evento di danno, devono essere Parte_1 liquidati complessivi € 13.269,05, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo (dei quali € 11.724,10
a ristoro dell'invalidità permanente ed € 1.544,95 a ristoro dell'invalidità transitoria concretamente sofferta).
4. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata e deve essere rigettata in ragione dell'omessa prova del pregiudizio patrimoniale sofferto. In particolare, le spese mediche e peritali risultano meramente allegate nell'atto di citazione nel primo grado di giudizio e non sono state neppure documentate, difettandone radicalmente qualsivoglia prova. I costi di acquisto di abbigliamento tecnico di cui al preventivo allegato da parte attrice non possono essere ristorati, difettando qualsivoglia prova del fatto che il Sig. effettivamente indossasse abbigliamento Pt_1 tecnico del medesimo tipo al momento del sinistro e, conseguentemente, del nesso di causalità giuridica fra l'evento ed il danno conseguenza lamentato, nonché dell'effettivo esborso economico sostenuto dal danneggiato, limitatosi ad allegare un mero preventivo di spesa. Parte attrice ha, infine, allegato un preventivo di spesa relativo ai costi di riparazione del motociclo condotto al momento del sinistro, di proprietà di omettendo di proporre domanda di ristoro, in ogni caso Controparte_2 destituita di qualsivoglia fondamento in ragione del difetto di legittimazione attiva del non proprietario del motociclo, nonché Pt_1 pagina 4 di 5 dell'omessa prova dell'effettivo esborso economico. Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
5. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico della convenuta in ossequio al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
In riforma della sentenza impugnata, n. 395/2022, emessa dal Tribunale di
Spoleto, in composizione monocratica, in data 09.06.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1388/2021:
1. Condanna la al pagamento di € 13.269,05, già Controparte_1 considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, in favore di a ristoro del danno Parte_1 biologico sofferto;
2. Pone le spese di C.T.U. medico-legale, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della Provincia di;
CP_1
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge, in favore di Parte_1
4. Condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge, in favore di Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.,11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA de LI ON LC
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON LC Presidente
Dott. LA de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 776 / 2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES GI, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Foligno (PG), Via G. Oberdan, 80
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Lietta Calzoni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Via CP_1
GI BO, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 395/2022, emessa dal
Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 09.06.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1388/2021, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. avanzata dal medesimo avverso la Parte_1 CP_1
quale custode della SR 319 “Sellanese”, in cui, in data
[...]
06.07.2014, alle ore 17:00 circa, il Sig. alla guida di motociclo Pt_1
Honda di proprietà della Sig.ra in ragione di un'insidia Controparte_2 del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra.
pagina 1 di 5 In data 07.04.2023 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché
l'infondatezza dello stesso.
Con ordinanza del 11.04.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2. Con sentenza non definitiva n. 590/2024, emessa in data 17.07.2024, pubblicata il 02.09.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 776/2022, la
Corte ha così statuito: “Non definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
n. 395/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto 1. Accerta la responsabilità della custode per il sinistro occorso a Controparte_1 Pt_1
in data 06.07.2014, in Foligno, lungo la SR 319 “Sellanese”, tra
[...] il Km 1+800 ed il Km 1+900; 2. rimette le parti davanti al Collegio come da separata ordinanza”.
Con ordinanza del 17.07.2024, la Corte, dato atto che è stata emessa sentenza non definitiva, ha rimesso la causa sul ruolo e con ordinanza del
24.10.2024 ha disposto l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona di . Parte_1
3. Fermo l'accertamento della responsabilità della custode CP_1
per il sinistro stradale sofferto dall'appellante,
[...] Pt_1
, in data 06.07.2014, alle ore 17:00 circa, in Foligno (PG), lungo
[...] la SR 319 “Sellanese”, già compiuto dalla Corte con sentenza non definitiva n. 590/2024, deve vagliarsi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'appellante, che è fondata e deve essere accolta.
La natura e l'entità delle lesioni invalidanti sofferte dal Sig. e Pt_1 la loro ascrivibilità al sinistro in questione è stata correttamente accertata dal Consulente tecnico nominato nel presente grado di giudizio, dott.ssa Medico specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni, le cui conclusioni - fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086) - sono integralmente condivise dalla Corte in ragione della puntualità della dissertazione, dell'esaustiva analisi della documentazione clinica in atti, della validità della complessiva valutazione, improntata a corretta logica giuridica. Le conclusioni rassegnate dal Consulente nominato sono state, inoltre, condivise dal pagina 2 di 5 Consulente tecnico di parte convenuta, dott.ssa , mentre alcuna Per_2 osservazione è pervenuta da parte appellante.
Il Consulente nominato ha nello specifico accertato che “1. Il Signor nell'evento traumatico del 6 luglio 2014 riportò lesioni Parte_1 espresse da trauma distrattivo del tratto cervicale del rachide, trauma contusivo dell'arto superiore destro con ferita lacero-contusa del dorso della mano sinistra con lesione parziale estensore III dito.
2. Esitano postumi da ritenersi permanenti e compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da limitazione funzionale antalgica dei movimenti del capo e dell'articolazione scapolo- omerale destra ed esteso esito cicatriziale al dorso della mano sinistra con residuo deficit funzionale dei movimenti del III, IV e V dito della mano;
tali postumi sono valutabili, in termini di danno biologico, in misura pari al 7% (sette per cento).
3. La temporanea inabilità fu parziale al 75% per giorni 20 (venti), parziale al 50% per giorni 20 (venti) e parziale al 25% per giorni 10 (dieci)”.
3.1 Acclarato, dunque, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la liquidazione deve avvenire avendo riguardo alle tabelle di liquidazione equitativa delle lesioni cd. micropermanenti elaborate ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass., vertendosi in materia di danno biologico da sinistro stradale di lieve entità, escludendosi qualsivoglia maggiorazione a ristoro della cd. componente morale del danno non patrimoniale. Sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado, infatti, parte attrice ha allegato di aver sofferto postumi permanenti “a titolo di esclusivo danno biologico”, omettendo qualsivoglia allegazione del pregiudizio morale eventualmente sofferto in conseguenza del medesimo evento lesivo.
Nondimeno, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339). Il principio dell'autonomia del danno morale rispetto pagina 3 di 5 al danno biologico non consente alcun automatismo risarcitorio, atteso che il sintagma "danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, di talché, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale”
(Cass. Civ., sez. III, n. 25164/2020). Non può, dunque, procedersi ad un accertamento di carattere presuntivo, in forza dell'id quod plerumque accidit, avendo riguardo alle conseguenze pregiudizievoli di carattere morale ordinariamente conseguenti alla lesione invalidante, nel difetto di qualsivoglia allegazione di parte attrice circa il pregiudizio morale concretamente sofferto. Pertanto, a ristoro del solo danno biologico da invalidità transitoria e permanente complessivamente sofferto dal Sig.
di anni 27 all'epoca dell'evento di danno, devono essere Parte_1 liquidati complessivi € 13.269,05, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo (dei quali € 11.724,10
a ristoro dell'invalidità permanente ed € 1.544,95 a ristoro dell'invalidità transitoria concretamente sofferta).
4. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata e deve essere rigettata in ragione dell'omessa prova del pregiudizio patrimoniale sofferto. In particolare, le spese mediche e peritali risultano meramente allegate nell'atto di citazione nel primo grado di giudizio e non sono state neppure documentate, difettandone radicalmente qualsivoglia prova. I costi di acquisto di abbigliamento tecnico di cui al preventivo allegato da parte attrice non possono essere ristorati, difettando qualsivoglia prova del fatto che il Sig. effettivamente indossasse abbigliamento Pt_1 tecnico del medesimo tipo al momento del sinistro e, conseguentemente, del nesso di causalità giuridica fra l'evento ed il danno conseguenza lamentato, nonché dell'effettivo esborso economico sostenuto dal danneggiato, limitatosi ad allegare un mero preventivo di spesa. Parte attrice ha, infine, allegato un preventivo di spesa relativo ai costi di riparazione del motociclo condotto al momento del sinistro, di proprietà di omettendo di proporre domanda di ristoro, in ogni caso Controparte_2 destituita di qualsivoglia fondamento in ragione del difetto di legittimazione attiva del non proprietario del motociclo, nonché Pt_1 pagina 4 di 5 dell'omessa prova dell'effettivo esborso economico. Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
5. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico della convenuta in ossequio al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
In riforma della sentenza impugnata, n. 395/2022, emessa dal Tribunale di
Spoleto, in composizione monocratica, in data 09.06.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1388/2021:
1. Condanna la al pagamento di € 13.269,05, già Controparte_1 considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, in favore di a ristoro del danno Parte_1 biologico sofferto;
2. Pone le spese di C.T.U. medico-legale, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della Provincia di;
CP_1
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge, in favore di Parte_1
4. Condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge, in favore di Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.,11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA de LI ON LC
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