Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 27 novembre 2024, iscritta al n. 3003 del ruolo generale degli affari di volon- taria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Grotte di Castro (VT), alla C.F._1
Via Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), alla Via C.F._2
Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Orietta Celeste che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 29 gennaio 2025 ed il 4 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 6 agosto 2005 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torre Del Greco (NA), parte
II, serie A, n. 326); che dalla loro unione sono nati i figli , a Castellamare Per_1
di Stabia (NA) il 7 marzo 2002, che le parti dichiarano economicamente autosuffi- ciente, e , a Lavagna (GE) l'8 ottobre 2009, non economicamente Persona_2
autosufficiente; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della sepa- razione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge;
2. La figlia minorenne sarà affidata in modalità congiunta ai genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, con possibilità del padre di frequentarla e tenerla con se, previa intesa con la IG.r e nel rispetto degli impegni scola- Pt_2
stici della figlia;
3. L'attuale dimora familiare sita in Montefiascone (VT), Via Alcide De Gasperi n.
1 int. 2 e l'alloggio di servizio del IG e dunque rimarrà a lui asse- Parte_1
gnato in qualità di operante;
4. La IG.r si trasferirà presso l'immobile sito in Via delle Grazie Parte_2
16/A assieme alla figlia minore, con consenso del padre al cambio di residenza;
5. Il IG verserà l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della Pt_1
figlia alla IG.ra mediante bonifico alle coordinate iban Per_2 Pt_2
[...], relative al conto Postepay intestato alla IG.r
[...]
entro il giorno 24 di ogni mese;
tale importo verrà aggiornato in base alle Pt_3
variazioni annuali I.s.t.a.t.; inoltre, il IG. contribuirà a versare alla IG.ra Pt_1
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Vitiello il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia, quali quelle mediche, sportive e ricreative, giusto protocollo del Tribunale di Viterbo;
ciò fino a quando la figlia non diverrà autosufficiente;
6. Il IG. verserà l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00), a Parte_1
totale tacitazione di ogni pretesa, compresa quella relativa al mantenimento, quale assegno una tantum in favore della IG.r , tramite assegno circo- Parte_2
lare alla stessa intestato che le verrà consegnato contestualmente alla udienza;
entro il medesimo termine la IG.r dovrà consegnare al IG le chiavi dell'al- Pt_2 Pt_1
loggio appartenenti a lei e alla figli e dovrà altresì aver regolarizzato il tra- Per_2
sferimento dei due cani ad oggi intestati al IG. ; la IG.ra , Parte_1 Pt_2
inoltre, a pagamento avvenuto, nulla più pretenderà dal IG;
Parte_1
7. A titolo di ulteriore contributo per il mantenimento della figlia minore, il IG.
acconsente a lasciare alla IG.r la propria parte dell'assegno unico;
Pt_1 Pt_2
8. I can , precedentemente intestati al IG e trasferiti in adozione Per_3 Per_4 Pt_1
alla IG.ra , verranno condotti da quest'ultima con se presso il Parte_2
nuovo immobile munito di giardino, e rimarranno stabilmente presso quest'ultima la quale se ne fara carico e se ne prenderà cura;
9. I genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio del passaporto e del do- cumento di identità valido per l'espatrio per la figlia minore ex art. 3 Legge
1185/1967 e successive modifiche;
10. I procuratori rinunciano al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 comma
8 della Legge professionale forense”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Torre
Del Greco (NA) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conIGlio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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