Art. 8.
Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 3. - Casati.
Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 3. - Casati.