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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 935/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Catana, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Giorgio, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1009/2024 del 6 giugno 2024, resa nel procedimento iscritto al n. RG 3780/2019, il
Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda proposta da , dante causa degli odierni CP_3 appellati, nei confronti di , di occupazione abusiva dell'immobile sito in Marina di Parte_1
Ragusa, via Lipari n. 1, e condannava alla immediata restituzione del bene in favore Parte_1 dei ricorrenti, rigettando invece la domanda risarcitoria proposta da questi ultimi contro il medesimo
Nessuna pronuncia veniva resa sulle spese di giudizio né su quelle relative al procedimento Pt_1 cautelare e al relativo reclamo, perché interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2024, proponeva appello avverso la Parte_1 menzionata sentenza.
Si costituivano in giudizio e per resistere al gravame. Controparte_1 CP_2
All'udienza del 24 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio e gli appellati e Controparte_1
hanno accettato tale rinuncia. CP_2
Attesa la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del processo.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, avendo le parti raggiunto un accordo sulle stesse, come si evince dalla richiesta di compensazione delle spese formulata unitamente all'accettazione della rinuncia da parte degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 935/2024 R.G.,
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 24 novembre 202527 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 2 di 3
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 935/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Catana, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Giorgio, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1009/2024 del 6 giugno 2024, resa nel procedimento iscritto al n. RG 3780/2019, il
Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda proposta da , dante causa degli odierni CP_3 appellati, nei confronti di , di occupazione abusiva dell'immobile sito in Marina di Parte_1
Ragusa, via Lipari n. 1, e condannava alla immediata restituzione del bene in favore Parte_1 dei ricorrenti, rigettando invece la domanda risarcitoria proposta da questi ultimi contro il medesimo
Nessuna pronuncia veniva resa sulle spese di giudizio né su quelle relative al procedimento Pt_1 cautelare e al relativo reclamo, perché interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2024, proponeva appello avverso la Parte_1 menzionata sentenza.
Si costituivano in giudizio e per resistere al gravame. Controparte_1 CP_2
All'udienza del 24 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio e gli appellati e Controparte_1
hanno accettato tale rinuncia. CP_2
Attesa la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del processo.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, avendo le parti raggiunto un accordo sulle stesse, come si evince dalla richiesta di compensazione delle spese formulata unitamente all'accettazione della rinuncia da parte degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 935/2024 R.G.,
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte, il 24 novembre 202527 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 2 di 3
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3