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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1018/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: CP_1
) C.F._1
n il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: CP_2
) C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: Controparte_3
) C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: Controparte_4
C.F._1
APPELLANTI nei confronti di
(GIÀ (CF Controparte_5 Controparte_6
) con il patrocinio dell'Avv. CESARE DE FABRITIIS (CF P.IVA_1
) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 321/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il pagina 1 di 26 05/04/2023
CONCLUSIONI
In data 16.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto,
In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, con particolare riferimento all'ordine di esibizione ex Art. 210 c.p.c. e della CTU, così come articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. che devono intendersi in questa sede come integralmente richiamate, ritrascritte e riproposte.
Nel merito:
- accogliere le conclusioni per come precisate e quindi rassegnate in primo grado e che si seguito si riportano:
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa:
- rideterminare i rapporti di dare ed avere fra le parti con detrazione delle somme addebitate nei conti e non dovute per i motivi esposti in narrativa, in caso di saldo a credito a favore del correntista condannare la al pagamento della somma CP_6 accertata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condannare la al risarcimento del danno dovuto per effetto della segnalazione CP_6 illegittima dell'opponente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altra banca dati creditizia, pubblica o privata, nonché per effetto della sua protrazione, in difetto di cancellazione, nella misura che emergerà in corso di causa e/o in quella ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, inefficacia, annullamento delle fideiussioni prestate da
[...]
e prodotte dalla controparte ai docc. 10, 11, 12, 13; CP_3 Parte_1
- dichiarare, quindi, l'inesistenza di alcuna obbligazione da parte dei suddetti e quindi degli eredi di , costituitisi in atti a seguito del decesso di quest'ultimo, per Parte_1 questi titoli, anche eventualmente ed in via subordinata ai sensi dell'art. 1419 I comma c.c.;
pagina 2 di 26 - dichiarare comunque estinta l'obbligazione di cui alla suddetta fideiussione, siccome ne è estinta l'obbligazione ai sensi dell'Art. 1957 c.c.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_6 deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare la tardività dei documenti depositati da parte appellante in sede di appello (v. docc. 3 e 4)
NEL MERITO: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
NEL MERITO IN IPOTESI: nella non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, debitamente integrate in sede di udienza del 05.04.2023 dinanzi al Tribunale di Grosseto, che qui si trascrivono:
“In via preliminare nel rito:
a) in tesi:
- accertare e dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità di tutte le nuove domande ed eccezioni formulate dall'attrice in sede di prima memoria;
- accertare e dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità dei documenti depositati da controparte in sede di note conclusive depositate in data 28.02.2023;
b) in ipotesi: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere in ordine alla nuova domanda avversaria avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, inefficacia e annullamento delle fideiussioni prestate dai signori e , Parte_1 Controparte_3 trattandosi di materia devoluta alla competenza inderogabile del Tribunale di Roma- sezione specializzata in materia di Imprese- ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.lgs 168/2013;
c) in ulteriore ipotesi: respingere la nuova domanda avversaria in quanto infondata;
d) in tutti i casi: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad causam degli intervenuti e . Parte_2 CP_7
In via preliminare nel merito:
pagina 3 di 26 a) accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie ove riferite ad operazioni eseguite più di un decennio prima della notifica dell'atto di citazione;
b) accertare e dichiarare per l'effetto la carenza di interesse ad agire di controparte in ordine all'accertamento di nullità e/o rideterminazione e/o espunzione delle poste addebitate ove abbiano ad oggetto rimesse prescritte;
c) accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese nella parte in cui chiedono il riconoscimento in proprio favore di interessi maturati più di un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione e/o dalla diversa data di decorrenza ritenuta di giustizia;
d) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni e domande tutte svolte dai signori e;
Parte_1 Controparte_3
e) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione in quanto involgente rimesse affluite su conti correnti ancora aperti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto, prescritte e non provate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria ed accogliere l'eccezione di compensazione proposta dalla fino alla concorrenza delle somme riconosciute a parte attrice. CP_6
Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare.
Con vittoria di competenze e spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce il palese e totale inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa.
Si ribadisce l'opposizione all'ordine di esibizione e alla CTU ex adverso richiesti in quanto esplorativi ed inammissibili.
In ipotesi ci si oppone a qualsiasi accertamento in punto usura in quanto non minimamente provate da controparte.
Sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse domande venissero ritenute ammissibili e provate, si chiede una consulenza tecnico contabile da condursi secondo i criteri qui di seguito indicati, ovvero in base alla documentazione agli atti:
1) in tesi: non operando nessun ricalcolo per il periodo coperto da prescrizione;
1.1) in ipotesi pagina 4 di 26 1.1.1) operando separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca e per il periodo antecedente a dieci anni dalla data del primo valido atto interruttivo, se siano intervenute rimesse 'solutorie' o, in caso di impossibilità di accertamento puntuale delle rimesse, ritenendo come solutorie tutte le rimesse o utilizzando un criterio basato sul differenziale dei numeri (es. se dal un saldo di fine giornata all'altro vi è una diminuzione, deve essere considerata una rimessa a rientro).
1.1.2) considerare come non esistenti tutti gli affidamenti che non risultino provati dai relativi contratti (cfr. Cass. 22707 e 22705/2018 e Cass. 2660/2019);
1.1.3) considerare come solutorie tutte le rimesse operate e/o rinvenienti dai conti tecnici;
1.1.4) nel caso di presenza di versamenti solutori, imputare gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento;
2) tenendo conto di tutte le voci (interessi, spese, commissioni, capitalizzazione trimestrale ecc..) dei rapporti in quanto pattuite e/o legittime o, in caso di assente attuazione, procedendo al ricalcolo applicando gli interessi al tasso ex art. 117 TUB;
2.1.) limitando gli accertamenti solo all'ultimo periodo in cui è presente una serie ininterrotta di estratti conto e, dunque, partendo dal saldo alla data del 1° gennaio 2016;
3) determinare all'esito, l'ammontare degli eventuali addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non sia prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori) tenendo conto, dunque, della prescrizione" e non operando il ricalcolo del saldo oltre l'azzeramento dello stesso.”
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 321/2023 pubblicata il 05/04/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e . Parte_2 CP_7
2) respinge tutte le domande;
3) dichiara la propria incompetenza con riferimento alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust per essere pagina 5 di 26 competente la Sezione Specializzata in materia di Imprese territorialmente competente;
4) condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da Controparte_4 quale debitrice principale e da e , quali Parte_3 Controparte_3 fideiussori, con le quali - sull'assunto di intrattenere la prima il rapporto di conto corrente bancario n. 1000/1594 con - era stata Controparte_6 dedotta nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, per mancanza del documento di sintesi e per la mancata indicazione del TAEG/ISC, nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed interessi usurari.
Gli attori avevano, quindi, chiesto di:
1. rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti con l'espunzione delle poste illegittime;
2. condannare la convenuta al pagamento della somma accertata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altra banca dati creditizia, pubblica o privata.
Si era costituita la banca convenuta contestando le domande e concludendo per il loro rigetto.
In prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli attori avevano, altresì, chiesto di “dichiarare la nullità, inefficacia, annullamento delle fideiussioni prestate da e prodotte dalla controparte ai docc. 10, 11, 12, Controparte_3 Parte_1
13; dichiarare, quindi, l'inesistenza di alcuna obbligazione da parte dei suddetti e quindi degli eredi di costituitisi in atti a seguito del decesso di Parte_1 quest'ultimo per questi titoli, anche eventualmente ed in via subordinata ai sensi pagina 6 di 26 dell'art. 1419 I comma c.c.”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Controparte_4 anche ) nonché e quali Parte_4 CP_1 CP_2 eredi di e (di seguito, questi ultimi due Parte_3 Controparte_3
e tutti anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_5 questa Corte di Appello (di seguito solo o Controparte_5 CP_5 anche APPELLATA) (già di seguito solo o Controparte_6 CP_6 CP_8 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, così riassunti:
1. errata declaratoria della carenza di legittimazione ad agire in capo a e;
Parte_2 CP_7
2. errato rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito in quanto ritenuta erroneamente inammissibile e improponibile per essere stato il conto ancora aperto;
3. mancata ammissione della CTU, per la ritenuta carenza della necessaria base probatoria, avendo gli originari opponenti prodotto solo una consulenza di parte ed alcuni estratti conto;
4. errore di giudizio laddove il Tribunale ha ritenuto che il contratto di conto corrente, prodotto da controparte, fosse completo e che non rilevasse la mancanza di firma da parte dell'istituto di credito;
5. errore di giudizio laddove il primo Giudice ha affermato che risulterebbe correttamente indicato il TAEG, non rientrando comunque il contratto tra le operazioni di credito al consumo per le quali sussisterebbe una diversa disciplina sanzionatoria in caso di indicazione di un TAEG inferiore a quello praticato effettivamente;
6. errore di giudizio laddove il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza pagina 7 di 26 a decidere in merito alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (formulata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e quindi, secondo il primo Giudice, tardivamente) in quanto sarebbe soggetta alla competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_5 perché infondate, le censure fosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Respinte le istanze istruttorie, in data 16.10.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Gli APPELLANTI si dolgono del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che essi non avrebbero provato la loro qualità di eredi di , avendo prodotto - Parte_1 anche tardivamente - solo una denuncia di successione, che avrebbe natura esclusivamente fiscale e non sarebbe idonea a dimostrare la loro qualità di eredi.
pagina 8 di 26 Gli stessi sostengono, altresì, che anche a voler ritenere che la dichiarazione di successione prodotta in giudizio possa avere solo valore fiscale, come affermato dal Tribunale, tuttavia detto giudicante avrebbe dovuto valutare - anche alla luce dell'art. 115 c.p.c. ed in conformità del principio di non contestazione - il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti tale dichiarazione era stata prodotta, la quale appunto nulla aveva affermato in merito a tale documentazione, essendosi limitata ad eccepirne la tardività (v. verbale del 5 aprile 2023 allegato alla sentenza), con la conseguenza che la qualità di eredi di e avrebbe dovuto considerarsi pacifica. Parte_2 CP_7
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, in tema di legitimatio ad causam, che chi promuove l'azione (o specularmente vi contraddice) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire). Ed in particolare, tale onere non può considerarsi assolto con la produzione della denuncia di successione (che è atto di natura meramente fiscale), potendosi invece considerare idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c. c. Dunque,
l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa deve dimostrare la sua qualità, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione comprovante il suo status (cfr., tra le altre, Cass
22720/2021. Cass 30761/2022). Nella specie i comparenti e Parte_2 CP_7
si sono limitati ad affermarsi eredi del de cuius senza
[...] Parte_1
pagina 9 di 26 neanche specificare il loro rapporto di parentela con il de cuius e, a seguito delle contestazioni svolte su punto dalla parte convenuta hanno depositato (peraltro solo in sede di note conclusive e, dunque, ampiamente dopo la scadenza delle preclusioni assertive e probatorie e, perciò in ogni caso tardivamente), una denuncia di successione che per le ragioni anzidette non può ritenersi idonea comprovare la loro qualità di eredi, mentre l'estratto dell'atto di matrimonio di depositato in precedenza è del tutto inidoneo allo scopo, dal Parte_1 momento che lo stesso non riporta alcuna indicazione sui discendenti del de cuius. Deve pertanto preliminarmente essere dichiarata la carenza di legittimazione ad agire di e ”. Parte_2 CP_7
Rileva il Collegio che, anche di recente, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024).
Infatti, se da un lato, i certificati di famiglia sono idonei a provare il grado di parentela tra il defunto e gli attori, fonte della successione legittima, dall'altro, la denunzia di successione, pur avendo finalità fiscali, è idonea a fornire elementi pagina 10 di 26 probatori sulla avvenuta successione legittima (In tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14605 del 12/07/2005).
Va, quindi, affermato che “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697
c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024 ed in senso conforme Sez U n. 2951 del 16/02/2016).
Pertanto, quando la qualità di erede di chi agisce in giudizio non è contestata dalla controparte, non è necessaria la prova della legittimazione ad agire, dovendo trovare applicazione, al riguardo, il disposto normativo di cui all'art. 115
c.p.c.
Nella fattispecie, anche se la sola produzione della denuncia di successione, peraltro irrituale, poiché tardiva, sarebbe stata inidonea a provare il rapporto di parentela col defunto di e , la legittimazione di Parte_2 CP_7 costoro deve ritenersi non contestata, per non avere - dopo la CP_5 costituzione dei medesimi, quali asseriti eredi di , in prosecuzione Parte_1 del processo - contestato tale loro qualità.
All'udienza del 18.06.2029, infatti, il difensore di e Parte_2 CP_7 aveva dichiarato che nelle more del giudizio fosse deceduto
[...] Pt_1
e che il processo era stato proseguito mediante costituzione in giudizio
[...] degli eredi precitati senza alcuna contestazione al riguardo. Anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la aveva affermato che “i signori GI e CP_6
dichiarano di intervenire quali eredi della parte deceduta CP_7 Pt_1
: non viene allegato, dunque, alcun titolo nuovo possa attribuire
[...]
pagina 11 di 26 all'intervento carattere autonomo”, in tal modo rafforzando l'ipotesi di subentro dei medesimi nella posizione processuale del de cuius.
La sentenza impugnata va, quindi, sul punto riformata, dovendo i predetti
APPELLANTI ritenersi legittimati a proseguire il processo a seguito dell'intervenuto decesso del loro dante causa . Parte_1
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
La DEBITRICE PRINCIPALE e l'altro asseriscono che, come già da Parte_5 essi sostenuto in primo grado, il conto corrente risulterebbe chiuso al 30 giugno
2017 (come risulterebbe dal documento prodotto dalla sub doc. 25) con CP_6 conseguente ammissibilità delle domande proposte o quantomeno di quella di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto, in quanto domanda autonoma e diversa dall'azione di ripetizione dell'indebito.
Osserva la Corte quanto segue.
Il conto corrente per cui è lite è il seguente:
Gli odierni APPELLANTI, originari attori avevano agito in giudizio con causa iscritta a ruolo nel maggio 2017, al fine di sentir:
1. rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti relativo al contratto di conto corrente n. n. 1000/1594 (già c/c n. 0723/360800175), con l'espunzione delle poste illegittime;
2. condannare la convenuta al pagamento della somma accertata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché al risarcimento del danno da pagina 12 di 26 illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altra banca dati creditizia, pubblica o privata.
Come si può notare, trattasi di una domanda di accertamento e di due domande di condanna, delle quali una di ripetizione dell'indebito.
Per quanto qui di interesse, il giudice di prime cure si è così espresso: “Va accolta l'eccezione di inammissibilità ed improponibilità dell'azione e delle domande di parte attrice con riferimento alle nullità delle singole clausole contrattuali che inficerebbero, a vario titolo, il contratto di conto corrente oggetto di causa. È pacifico che il conto corrente fosse ancora attivo al tempo dell'introduzione del presente giudizio e ciò, in primo luogo, per stessa ammissione di parte attrice oltre che per essere documentalmente provato. Ed infatti gli attori hanno riferito testualmente in citazione che la società il “intrattiene” con la società CP_4 convenuta un rapporto di conto corrente bancario, laddove l'utilizzo del presente indicativo si riferisce evidentemente ad un rapporto bancario ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio. Né tali conclusioni, contrariamente all'assunto difensivo degli attori, possono essere inficiate dalla documentazione prodotta dalla convenuta e, in particolare, dall' estratto conto del 30.6.2017, che
è semplicemente l'ultimo estratto conto disponibile al momento dell'introduzione del giudizio, non potendosi trarre dallo stesso alcun convincimento sulla chiusura del conto (cfr. doc. n 25 della convenuta). Ed in ogni caso, fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo, è sufficiente rilevare che al momento dell'introduzione del giudizio il conto corrente oggetto di causa era comunque aperto, dal momento che la citazione è stata notificata in data 8.5.2017 come si evince dalla PEC in atti. La circostanza del permanere dell'apertura del conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio comporta l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione, ovvero di restituzione o di compensazione proposta con riferimento ad esso, secondo quanto statuito dalla pagina 13 di 26 giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario: in particolare ciò che
è ripetibile è la somma indebitamente pagata, e non già il debito sostenuto come illegale. Ed infatti, come evidenziato dalla difesa della convenuta, il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un'apertura di credito, oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. Nel solco delle note decisioni delle Sezioni Unite in materia, la S.C. indica che: "nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questa accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (cfr.
CASS. Sez. III, 15.1.2013, n. 798). Ne consegue che l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista sulla base di tali mere annotazioni, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Nella descritta situazione, quindi, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che “conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se pagina 14 di 26 corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Applicando siffatto insegnamento deve concludersi che la domanda di ripetizione di indebito (per dedotta usura, anatocismo bancario ed altri addebiti ritenuti illegittimi ) sarebbe stata proponibile solo se il conto corrente fosse risultato chiuso al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, situazione che si verifica quando il correntista abbia esercitato il recesso dal rapporto, oppure quando la banca abbia risolto il contratto per l'inadempimento del correntista stesso, il che non si è verificato nel caso che ci occupa. Conclusivamente, dunque, allorché l'azione è proposta dal correntista in via principale, come nel caso de quo, la domanda potrà essere introdotta solo se ed in quanto consti la chiusura del rapporto di conto corrente. La stessa giurisprudenza di merito è orientata nel reputare la domanda di ripetizione di indebito inammissibile ove proposta dal correntista in presenza di conto corrente aperto: “La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda;
posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda" (cfr. Trib. Catanzaro sez.II, 5 aprile 2016, n. 581;
Trib. Monza 25 gennaio 2016. Trib. Agrigento, sentenza n. 446/2016, Trib. Parma sentenza n 260/2018.). Siffatta inammissibilità si estende, peraltro, anche alle domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna. La ritenuta inammissibilità dell'azione di restituzione finisce, dunque, per travolgere pure quelle, pregiudiziali, rispetto ad essa, di accertamento dell'illegittimità dell'applicazione degli interessi usurari, dell'anatocismo e degli ulteriori addebiti.
Né la difesa di parte attrice, nella prima memoria autorizzata, ha modificato la pagina 15 di 26 domanda, limitandola ad una mera azione di accertamento, avendo anzi espressamente ribadito di insistere nella propria domanda di ripetizione nel caso in cui fosse emerso un saldo positivo a favore del cliente e ciò anche in sede di note conclusive autorizzate, non ravvisandosi certamente tra le due domande
(quella di accertamento delle nullità contrattuali e quella di condanna), alcun rapporto di subordinazione quanto, giova ribadire, di mera consequenzialità. Ciò esclude la configurabilità di una (semplice) domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca, né l'attore ha mai richiesto un accertamento costitutivo del saldo del conto corrente, essendosi piuttosto limitato a proporre una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sul presupposto che la banca avrebbe violato le disposizioni di settore”.
La censura coglie nel segno.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d.
"conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 4214 del 15/02/2024 e
Ordinanza n. 11056 del 24/04/2024).
Si legge nella motivazione della prima pronuncia di legittimità sopra citata che non è esatto dire che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente, posto che “tale eventualità si verifica, invece, solo
“nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte
[sentenza n. 24418/2010], in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto pagina 16 di 26 “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”.
La stessa Corte di legittimità, sempre nella pronuncia in commento n. 4214/2024, ha inoltre precisato “come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass.
21646/2018)”.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie, non è stata proposta un'azione di nullità, ma solo di accertamento del rapporto di dare ed avere tra le parti, essendo stata fatta valere l'illegittimità di alcune clausole del contratto di conto corrente, solo
“incidenter tantum”.
L'azione di ripetizione dell'indebito avrebbe dovuto, dunque, essere ritenuta proponibile, anche a voler ritenere che il conto corrente per cui è lite fosse stato chiuso il 31.03.2017, come da seguente estratto conto scalare, dettaglio movimenti della posizione interessi esigibili non pagati e relativo riepilogo:
pagina 17 di 26 Nondimeno, pur ritenendosi proponibile l'azione di ripetizione dell'indebito, in applicazione dei principi sopra riportati sanciti dalla S.C., resta il fatto che - come correttamente ritenuto dal primo Giudice - le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio risultano generiche, tranne che quella Part relativa al difetto di forma scritta, alla mancata indicazione del TAEG e/o , in violazione dell'art. 117 TUB ed alla mancanza del documento di sintesi.
Rilevasi sul punto che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025).
pagina 18 di 26 Ne deriva che in presenza di generiche allegazioni ben avrebbe potuto la CP_6 limitarsi a contestare genericamente tali allegazioni, con la conseguenza che gli attori non avrebbero potuto neppure provare le loro generiche asserzioni.
La sentenza di prime cure va, dunque, confermata, seppure con la diversa motivazione sopra esposta.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in argomento, viene criticata la sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto infondate le domande, anche nel merito, in quanto gli attori non avrebbero prodotto il contratto costituente il titolo del rapporto e tutti gli estratti conti periodici, pur avendo potuto richiedere tale documentazione alla ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB e non avendo CP_6 potuto gli stessi limitarsi a proporre istanza ex art. 210 c.p.c., in mancanza di una preventiva richiesta alla ex art. 119 TUB. CP_6
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al rilievo critico che precede, per quanto concerne la genericità delle allegazioni diverse da quella di carenza di forma scritta del contratto di conto corrente e del documento di sintesi, nonché di mancanza di indicazione del TAEG o ISC.
Ad ogni buon conto, le allegazioni degli odierni APPELLANTI, originari attori seppur generiche, sarebbero da ritenere, comunque, infondate, atteso che:
• quanto all'usura oggettiva nella perizia di parte, l'accertamento risulta effettuato con riferimento al rapporto di c/c n. 0723/360800175 (vecchia numerazione di quello per cui è lite), in applicazione della formula del TEG c.d.
“all inclusive” e non su quella della Banca d'Italia, l'unica applicabile in quanto rispettosa del principio di simmetria delle voci contenute nel TEG e nel TEGM sancito da Cass. S.U. sentenza n. 24675/2017;
• quanto all'usura soggettiva, non risultano allegate specifiche circostanze;
pagina 19 di 26 • quanto all'anatocismo, l'indagine del perito di parte è stata condotta in relazione a conti correnti diversi da quello per cui è lite.
A ciò si aggiunga, quanto alla mancanza del documento di sintesi, che come ha avuto modo di osservare la S.C., “in tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023).
La sentenza impugnata va, dunque, confermata, seppure con la motivazione integrativa sopra indicata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo gli APPELLANTI lamentano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere ritenuto che il contratto di conto corrente, prodotto da fosse completo e che non rilevasse la mancanza di firma da parte CP_8 dell'istituto di credito.
ha contestato il motivo poiché inammissibile e, comunque, infondato. CP_5
La critica non coglie nel segno.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione con l'ormai nota sentenza 16/01/2018 n. 898 hanno statuito che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto pagina 20 di 26 per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Analogo principio è stato ribadito in materia di contratti bancari, avendo la S.C. affermato che “la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanze n. 16070 del 18/06/2018 e n. 22385 del 06/09/2019 ).
La sentenza impugnata va, quindi, sul punto, confermata, non costituendo la mancata sottoscrizione dei contratti bancari da parte dell'istituto di credito motivo di nullità dei medesimi.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo rilievo critico, gli APPELLANTI denunciano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il primo Giudice laddove ha affermato che risulterebbe correttamente indicato il TAEG, non rientrando, peraltro, il contratto tra le operazioni di credito al consumo per le quali sussisterebbe una diversa disciplina sanzionatoria, in caso di indicazione di un TAEG inferiore a quello praticato effettivamente.
Viene, altresì, criticata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che non può neppure ritenersi che l'indicatore sintetico di costo (ISC) rientri nella pagina 21 di 26 nozione di prezzo, che, viceversa, ai sensi dell'art. 117 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Il Tribunale sarebbe quindi, incorso in errore di giudizio per avere ritenuto che l'errata indicazione dell' non determinerebbe una maggiore onerosità Pt_7 del finanziamento, né comporterebbe alcuna sanzione di nullità ex art. 117 TUB nei contratti diversi dal credito al consumo.
Il Collegio richiama sul punto la statuizione della Corte regolatrice espressa nella
Ordinanza n. 35676 del 21.12.2023, nella quale afferma quanto segue: “Questa
Corte ha già stabilito che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21). 1.1.- L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), difatti, rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso per conseguenza racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). 2.- L'indice si traduce in una formula sintetica, d'immediata intelligibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. n. 4597/23;
n. 14000/23). E allora, esso non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e pagina 22 di 26 condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs. citato). 2.1.- Non trova, quindi, attuazione il successivo comma 7 della medesima disposizione, il quale, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, comporta l'applicazione: a) del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso”.
Neppure è stata allegata l'esistenza di contratti diversi da quello allegato (conto corrente bancario n. 1000/1594) quali mutui, aperture di credito o anticipazioni bancarie, per i quali si sarebbe dovuto semmai accertare il costo effettivo dell'operazione ai sensi della delibera CICR del 4.03.2003.
La sentenza impugnata merita, quindi, di essere confermata.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
Col motivo in argomento gli APPELLANTI denunciano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere dichiarato la propria incompetenza a decidere in merito alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (formulata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e quindi, secondo il primo Giudice, tardivamente) poiché soggetta alla competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa.
pagina 23 di 26 A detta degli APPELLANTI, la motivazione del Tribunale sarebbe errata, perché la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust era stata da essi sollevata, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e avrebbe dovuto considerarsi una domanda accessoria rispetto alle altre già introdotte in via principale, con l'atto di citazione, ragion per cui il primo giudice avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., decidere anche tale domanda accessoria. Né tale domanda avrebbe potuto considerarsi tardiva in quanto, come già da essi evidenziato in primo grado, tale questione essendo relativa ad una nullità di protezione, sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
La Corte di legittimità ha avuto modo di rimarcare al riguardo che Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che declina la propria competenza o dichiara la litispendenza per una delle domande avanzate e decide nel merito altre distinte domande, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse statuizioni, con la conseguenza che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o litispendenza, autonomo dagli altri, può essere impugnato, a norma dell'art. 42 c.p.c., soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, essendo così inammissibile l'appello eventualmente proposto.
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024 ed in senso conforme n.
2879 del 2003, n. 6826 del 2017 e n. 12607 del 2002).
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede gli APPELLANTI vittoriosi solo in ordine alla loro legittimazione attiva, ma soccombenti in ordine alla questione di competenza e nel merito) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per 1/3, dovendo essere poste per il resto a carico degli stessi APPELLANTI nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
pagina 24 di 26 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Come afferma la giurisprudenza di legittimità “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”
(Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 e conforme Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nonché da e (quali Controparte_4 CP_1 CP_2 eredi di e da nei confronti di Parte_3 Controparte_3 [...]
(già , avverso la sentenza n. Controparte_5 Controparte_6
321/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 05/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile il sesto motivo di gravame;
2. ACCOGLIE il primo motivo di gravame e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara gli APPELLANTI legittimati a riassumere il processo di primo grado;
3. RESPINGE per il resto l'appello;
4. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate tra le parti in ragione di 1/3 e CONDANNA la società Controparte_4 CP_1
e (quali eredi di e a CP_2 Parte_3 Controparte_3 rifondere, in solido tra loro, all'appellata la restante parte delle spese dei due pagina 25 di 26 gradi di giudizio, che si liquidano per l'intero in complessivi € 14.562,00
(7.616,00 + 6.946,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1018/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: CP_1
) C.F._1
n il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: CP_2
) C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: Controparte_3
) C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS (CF: Controparte_4
C.F._1
APPELLANTI nei confronti di
(GIÀ (CF Controparte_5 Controparte_6
) con il patrocinio dell'Avv. CESARE DE FABRITIIS (CF P.IVA_1
) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 321/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il pagina 1 di 26 05/04/2023
CONCLUSIONI
In data 16.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto,
In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, con particolare riferimento all'ordine di esibizione ex Art. 210 c.p.c. e della CTU, così come articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. che devono intendersi in questa sede come integralmente richiamate, ritrascritte e riproposte.
Nel merito:
- accogliere le conclusioni per come precisate e quindi rassegnate in primo grado e che si seguito si riportano:
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa:
- rideterminare i rapporti di dare ed avere fra le parti con detrazione delle somme addebitate nei conti e non dovute per i motivi esposti in narrativa, in caso di saldo a credito a favore del correntista condannare la al pagamento della somma CP_6 accertata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condannare la al risarcimento del danno dovuto per effetto della segnalazione CP_6 illegittima dell'opponente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altra banca dati creditizia, pubblica o privata, nonché per effetto della sua protrazione, in difetto di cancellazione, nella misura che emergerà in corso di causa e/o in quella ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, inefficacia, annullamento delle fideiussioni prestate da
[...]
e prodotte dalla controparte ai docc. 10, 11, 12, 13; CP_3 Parte_1
- dichiarare, quindi, l'inesistenza di alcuna obbligazione da parte dei suddetti e quindi degli eredi di , costituitisi in atti a seguito del decesso di quest'ultimo, per Parte_1 questi titoli, anche eventualmente ed in via subordinata ai sensi dell'art. 1419 I comma c.c.;
pagina 2 di 26 - dichiarare comunque estinta l'obbligazione di cui alla suddetta fideiussione, siccome ne è estinta l'obbligazione ai sensi dell'Art. 1957 c.c.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_6 deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare la tardività dei documenti depositati da parte appellante in sede di appello (v. docc. 3 e 4)
NEL MERITO: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
NEL MERITO IN IPOTESI: nella non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, debitamente integrate in sede di udienza del 05.04.2023 dinanzi al Tribunale di Grosseto, che qui si trascrivono:
“In via preliminare nel rito:
a) in tesi:
- accertare e dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità di tutte le nuove domande ed eccezioni formulate dall'attrice in sede di prima memoria;
- accertare e dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità dei documenti depositati da controparte in sede di note conclusive depositate in data 28.02.2023;
b) in ipotesi: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere in ordine alla nuova domanda avversaria avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, inefficacia e annullamento delle fideiussioni prestate dai signori e , Parte_1 Controparte_3 trattandosi di materia devoluta alla competenza inderogabile del Tribunale di Roma- sezione specializzata in materia di Imprese- ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.lgs 168/2013;
c) in ulteriore ipotesi: respingere la nuova domanda avversaria in quanto infondata;
d) in tutti i casi: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad causam degli intervenuti e . Parte_2 CP_7
In via preliminare nel merito:
pagina 3 di 26 a) accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie ove riferite ad operazioni eseguite più di un decennio prima della notifica dell'atto di citazione;
b) accertare e dichiarare per l'effetto la carenza di interesse ad agire di controparte in ordine all'accertamento di nullità e/o rideterminazione e/o espunzione delle poste addebitate ove abbiano ad oggetto rimesse prescritte;
c) accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese nella parte in cui chiedono il riconoscimento in proprio favore di interessi maturati più di un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione e/o dalla diversa data di decorrenza ritenuta di giustizia;
d) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni e domande tutte svolte dai signori e;
Parte_1 Controparte_3
e) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione in quanto involgente rimesse affluite su conti correnti ancora aperti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto, prescritte e non provate.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria ed accogliere l'eccezione di compensazione proposta dalla fino alla concorrenza delle somme riconosciute a parte attrice. CP_6
Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare.
Con vittoria di competenze e spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce il palese e totale inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa.
Si ribadisce l'opposizione all'ordine di esibizione e alla CTU ex adverso richiesti in quanto esplorativi ed inammissibili.
In ipotesi ci si oppone a qualsiasi accertamento in punto usura in quanto non minimamente provate da controparte.
Sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse domande venissero ritenute ammissibili e provate, si chiede una consulenza tecnico contabile da condursi secondo i criteri qui di seguito indicati, ovvero in base alla documentazione agli atti:
1) in tesi: non operando nessun ricalcolo per il periodo coperto da prescrizione;
1.1) in ipotesi pagina 4 di 26 1.1.1) operando separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca e per il periodo antecedente a dieci anni dalla data del primo valido atto interruttivo, se siano intervenute rimesse 'solutorie' o, in caso di impossibilità di accertamento puntuale delle rimesse, ritenendo come solutorie tutte le rimesse o utilizzando un criterio basato sul differenziale dei numeri (es. se dal un saldo di fine giornata all'altro vi è una diminuzione, deve essere considerata una rimessa a rientro).
1.1.2) considerare come non esistenti tutti gli affidamenti che non risultino provati dai relativi contratti (cfr. Cass. 22707 e 22705/2018 e Cass. 2660/2019);
1.1.3) considerare come solutorie tutte le rimesse operate e/o rinvenienti dai conti tecnici;
1.1.4) nel caso di presenza di versamenti solutori, imputare gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento;
2) tenendo conto di tutte le voci (interessi, spese, commissioni, capitalizzazione trimestrale ecc..) dei rapporti in quanto pattuite e/o legittime o, in caso di assente attuazione, procedendo al ricalcolo applicando gli interessi al tasso ex art. 117 TUB;
2.1.) limitando gli accertamenti solo all'ultimo periodo in cui è presente una serie ininterrotta di estratti conto e, dunque, partendo dal saldo alla data del 1° gennaio 2016;
3) determinare all'esito, l'ammontare degli eventuali addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non sia prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori) tenendo conto, dunque, della prescrizione" e non operando il ricalcolo del saldo oltre l'azzeramento dello stesso.”
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 321/2023 pubblicata il 05/04/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e . Parte_2 CP_7
2) respinge tutte le domande;
3) dichiara la propria incompetenza con riferimento alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust per essere pagina 5 di 26 competente la Sezione Specializzata in materia di Imprese territorialmente competente;
4) condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte da Controparte_4 quale debitrice principale e da e , quali Parte_3 Controparte_3 fideiussori, con le quali - sull'assunto di intrattenere la prima il rapporto di conto corrente bancario n. 1000/1594 con - era stata Controparte_6 dedotta nullità del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, per mancanza del documento di sintesi e per la mancata indicazione del TAEG/ISC, nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed interessi usurari.
Gli attori avevano, quindi, chiesto di:
1. rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti con l'espunzione delle poste illegittime;
2. condannare la convenuta al pagamento della somma accertata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altra banca dati creditizia, pubblica o privata.
Si era costituita la banca convenuta contestando le domande e concludendo per il loro rigetto.
In prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli attori avevano, altresì, chiesto di “dichiarare la nullità, inefficacia, annullamento delle fideiussioni prestate da e prodotte dalla controparte ai docc. 10, 11, 12, Controparte_3 Parte_1
13; dichiarare, quindi, l'inesistenza di alcuna obbligazione da parte dei suddetti e quindi degli eredi di costituitisi in atti a seguito del decesso di Parte_1 quest'ultimo per questi titoli, anche eventualmente ed in via subordinata ai sensi pagina 6 di 26 dell'art. 1419 I comma c.c.”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Controparte_4 anche ) nonché e quali Parte_4 CP_1 CP_2 eredi di e (di seguito, questi ultimi due Parte_3 Controparte_3
e tutti anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_5 questa Corte di Appello (di seguito solo o Controparte_5 CP_5 anche APPELLATA) (già di seguito solo o Controparte_6 CP_6 CP_8 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, così riassunti:
1. errata declaratoria della carenza di legittimazione ad agire in capo a e;
Parte_2 CP_7
2. errato rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito in quanto ritenuta erroneamente inammissibile e improponibile per essere stato il conto ancora aperto;
3. mancata ammissione della CTU, per la ritenuta carenza della necessaria base probatoria, avendo gli originari opponenti prodotto solo una consulenza di parte ed alcuni estratti conto;
4. errore di giudizio laddove il Tribunale ha ritenuto che il contratto di conto corrente, prodotto da controparte, fosse completo e che non rilevasse la mancanza di firma da parte dell'istituto di credito;
5. errore di giudizio laddove il primo Giudice ha affermato che risulterebbe correttamente indicato il TAEG, non rientrando comunque il contratto tra le operazioni di credito al consumo per le quali sussisterebbe una diversa disciplina sanzionatoria in caso di indicazione di un TAEG inferiore a quello praticato effettivamente;
6. errore di giudizio laddove il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza pagina 7 di 26 a decidere in merito alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (formulata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e quindi, secondo il primo Giudice, tardivamente) in quanto sarebbe soggetta alla competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_5 perché infondate, le censure fosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Respinte le istanze istruttorie, in data 16.10.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Gli APPELLANTI si dolgono del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che essi non avrebbero provato la loro qualità di eredi di , avendo prodotto - Parte_1 anche tardivamente - solo una denuncia di successione, che avrebbe natura esclusivamente fiscale e non sarebbe idonea a dimostrare la loro qualità di eredi.
pagina 8 di 26 Gli stessi sostengono, altresì, che anche a voler ritenere che la dichiarazione di successione prodotta in giudizio possa avere solo valore fiscale, come affermato dal Tribunale, tuttavia detto giudicante avrebbe dovuto valutare - anche alla luce dell'art. 115 c.p.c. ed in conformità del principio di non contestazione - il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti tale dichiarazione era stata prodotta, la quale appunto nulla aveva affermato in merito a tale documentazione, essendosi limitata ad eccepirne la tardività (v. verbale del 5 aprile 2023 allegato alla sentenza), con la conseguenza che la qualità di eredi di e avrebbe dovuto considerarsi pacifica. Parte_2 CP_7
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, in tema di legitimatio ad causam, che chi promuove l'azione (o specularmente vi contraddice) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire). Ed in particolare, tale onere non può considerarsi assolto con la produzione della denuncia di successione (che è atto di natura meramente fiscale), potendosi invece considerare idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c. c. Dunque,
l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa deve dimostrare la sua qualità, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione comprovante il suo status (cfr., tra le altre, Cass
22720/2021. Cass 30761/2022). Nella specie i comparenti e Parte_2 CP_7
si sono limitati ad affermarsi eredi del de cuius senza
[...] Parte_1
pagina 9 di 26 neanche specificare il loro rapporto di parentela con il de cuius e, a seguito delle contestazioni svolte su punto dalla parte convenuta hanno depositato (peraltro solo in sede di note conclusive e, dunque, ampiamente dopo la scadenza delle preclusioni assertive e probatorie e, perciò in ogni caso tardivamente), una denuncia di successione che per le ragioni anzidette non può ritenersi idonea comprovare la loro qualità di eredi, mentre l'estratto dell'atto di matrimonio di depositato in precedenza è del tutto inidoneo allo scopo, dal Parte_1 momento che lo stesso non riporta alcuna indicazione sui discendenti del de cuius. Deve pertanto preliminarmente essere dichiarata la carenza di legittimazione ad agire di e ”. Parte_2 CP_7
Rileva il Collegio che, anche di recente, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024).
Infatti, se da un lato, i certificati di famiglia sono idonei a provare il grado di parentela tra il defunto e gli attori, fonte della successione legittima, dall'altro, la denunzia di successione, pur avendo finalità fiscali, è idonea a fornire elementi pagina 10 di 26 probatori sulla avvenuta successione legittima (In tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14605 del 12/07/2005).
Va, quindi, affermato che “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697
c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024 ed in senso conforme Sez U n. 2951 del 16/02/2016).
Pertanto, quando la qualità di erede di chi agisce in giudizio non è contestata dalla controparte, non è necessaria la prova della legittimazione ad agire, dovendo trovare applicazione, al riguardo, il disposto normativo di cui all'art. 115
c.p.c.
Nella fattispecie, anche se la sola produzione della denuncia di successione, peraltro irrituale, poiché tardiva, sarebbe stata inidonea a provare il rapporto di parentela col defunto di e , la legittimazione di Parte_2 CP_7 costoro deve ritenersi non contestata, per non avere - dopo la CP_5 costituzione dei medesimi, quali asseriti eredi di , in prosecuzione Parte_1 del processo - contestato tale loro qualità.
All'udienza del 18.06.2029, infatti, il difensore di e Parte_2 CP_7 aveva dichiarato che nelle more del giudizio fosse deceduto
[...] Pt_1
e che il processo era stato proseguito mediante costituzione in giudizio
[...] degli eredi precitati senza alcuna contestazione al riguardo. Anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la aveva affermato che “i signori GI e CP_6
dichiarano di intervenire quali eredi della parte deceduta CP_7 Pt_1
: non viene allegato, dunque, alcun titolo nuovo possa attribuire
[...]
pagina 11 di 26 all'intervento carattere autonomo”, in tal modo rafforzando l'ipotesi di subentro dei medesimi nella posizione processuale del de cuius.
La sentenza impugnata va, quindi, sul punto riformata, dovendo i predetti
APPELLANTI ritenersi legittimati a proseguire il processo a seguito dell'intervenuto decesso del loro dante causa . Parte_1
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
La DEBITRICE PRINCIPALE e l'altro asseriscono che, come già da Parte_5 essi sostenuto in primo grado, il conto corrente risulterebbe chiuso al 30 giugno
2017 (come risulterebbe dal documento prodotto dalla sub doc. 25) con CP_6 conseguente ammissibilità delle domande proposte o quantomeno di quella di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto, in quanto domanda autonoma e diversa dall'azione di ripetizione dell'indebito.
Osserva la Corte quanto segue.
Il conto corrente per cui è lite è il seguente:
Gli odierni APPELLANTI, originari attori avevano agito in giudizio con causa iscritta a ruolo nel maggio 2017, al fine di sentir:
1. rideterminare il rapporto di dare ed avere tra le parti relativo al contratto di conto corrente n. n. 1000/1594 (già c/c n. 0723/360800175), con l'espunzione delle poste illegittime;
2. condannare la convenuta al pagamento della somma accertata, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché al risarcimento del danno da pagina 12 di 26 illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o ad altra banca dati creditizia, pubblica o privata.
Come si può notare, trattasi di una domanda di accertamento e di due domande di condanna, delle quali una di ripetizione dell'indebito.
Per quanto qui di interesse, il giudice di prime cure si è così espresso: “Va accolta l'eccezione di inammissibilità ed improponibilità dell'azione e delle domande di parte attrice con riferimento alle nullità delle singole clausole contrattuali che inficerebbero, a vario titolo, il contratto di conto corrente oggetto di causa. È pacifico che il conto corrente fosse ancora attivo al tempo dell'introduzione del presente giudizio e ciò, in primo luogo, per stessa ammissione di parte attrice oltre che per essere documentalmente provato. Ed infatti gli attori hanno riferito testualmente in citazione che la società il “intrattiene” con la società CP_4 convenuta un rapporto di conto corrente bancario, laddove l'utilizzo del presente indicativo si riferisce evidentemente ad un rapporto bancario ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio. Né tali conclusioni, contrariamente all'assunto difensivo degli attori, possono essere inficiate dalla documentazione prodotta dalla convenuta e, in particolare, dall' estratto conto del 30.6.2017, che
è semplicemente l'ultimo estratto conto disponibile al momento dell'introduzione del giudizio, non potendosi trarre dallo stesso alcun convincimento sulla chiusura del conto (cfr. doc. n 25 della convenuta). Ed in ogni caso, fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo, è sufficiente rilevare che al momento dell'introduzione del giudizio il conto corrente oggetto di causa era comunque aperto, dal momento che la citazione è stata notificata in data 8.5.2017 come si evince dalla PEC in atti. La circostanza del permanere dell'apertura del conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio comporta l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione, ovvero di restituzione o di compensazione proposta con riferimento ad esso, secondo quanto statuito dalla pagina 13 di 26 giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario: in particolare ciò che
è ripetibile è la somma indebitamente pagata, e non già il debito sostenuto come illegale. Ed infatti, come evidenziato dalla difesa della convenuta, il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un'apertura di credito, oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. Nel solco delle note decisioni delle Sezioni Unite in materia, la S.C. indica che: "nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questa accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (cfr.
CASS. Sez. III, 15.1.2013, n. 798). Ne consegue che l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista sulla base di tali mere annotazioni, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Nella descritta situazione, quindi, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che “conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se pagina 14 di 26 corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Applicando siffatto insegnamento deve concludersi che la domanda di ripetizione di indebito (per dedotta usura, anatocismo bancario ed altri addebiti ritenuti illegittimi ) sarebbe stata proponibile solo se il conto corrente fosse risultato chiuso al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, situazione che si verifica quando il correntista abbia esercitato il recesso dal rapporto, oppure quando la banca abbia risolto il contratto per l'inadempimento del correntista stesso, il che non si è verificato nel caso che ci occupa. Conclusivamente, dunque, allorché l'azione è proposta dal correntista in via principale, come nel caso de quo, la domanda potrà essere introdotta solo se ed in quanto consti la chiusura del rapporto di conto corrente. La stessa giurisprudenza di merito è orientata nel reputare la domanda di ripetizione di indebito inammissibile ove proposta dal correntista in presenza di conto corrente aperto: “La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda;
posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda" (cfr. Trib. Catanzaro sez.II, 5 aprile 2016, n. 581;
Trib. Monza 25 gennaio 2016. Trib. Agrigento, sentenza n. 446/2016, Trib. Parma sentenza n 260/2018.). Siffatta inammissibilità si estende, peraltro, anche alle domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna. La ritenuta inammissibilità dell'azione di restituzione finisce, dunque, per travolgere pure quelle, pregiudiziali, rispetto ad essa, di accertamento dell'illegittimità dell'applicazione degli interessi usurari, dell'anatocismo e degli ulteriori addebiti.
Né la difesa di parte attrice, nella prima memoria autorizzata, ha modificato la pagina 15 di 26 domanda, limitandola ad una mera azione di accertamento, avendo anzi espressamente ribadito di insistere nella propria domanda di ripetizione nel caso in cui fosse emerso un saldo positivo a favore del cliente e ciò anche in sede di note conclusive autorizzate, non ravvisandosi certamente tra le due domande
(quella di accertamento delle nullità contrattuali e quella di condanna), alcun rapporto di subordinazione quanto, giova ribadire, di mera consequenzialità. Ciò esclude la configurabilità di una (semplice) domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca, né l'attore ha mai richiesto un accertamento costitutivo del saldo del conto corrente, essendosi piuttosto limitato a proporre una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sul presupposto che la banca avrebbe violato le disposizioni di settore”.
La censura coglie nel segno.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d.
"conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 4214 del 15/02/2024 e
Ordinanza n. 11056 del 24/04/2024).
Si legge nella motivazione della prima pronuncia di legittimità sopra citata che non è esatto dire che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente, posto che “tale eventualità si verifica, invece, solo
“nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte
[sentenza n. 24418/2010], in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto pagina 16 di 26 “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”.
La stessa Corte di legittimità, sempre nella pronuncia in commento n. 4214/2024, ha inoltre precisato “come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass.
21646/2018)”.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie, non è stata proposta un'azione di nullità, ma solo di accertamento del rapporto di dare ed avere tra le parti, essendo stata fatta valere l'illegittimità di alcune clausole del contratto di conto corrente, solo
“incidenter tantum”.
L'azione di ripetizione dell'indebito avrebbe dovuto, dunque, essere ritenuta proponibile, anche a voler ritenere che il conto corrente per cui è lite fosse stato chiuso il 31.03.2017, come da seguente estratto conto scalare, dettaglio movimenti della posizione interessi esigibili non pagati e relativo riepilogo:
pagina 17 di 26 Nondimeno, pur ritenendosi proponibile l'azione di ripetizione dell'indebito, in applicazione dei principi sopra riportati sanciti dalla S.C., resta il fatto che - come correttamente ritenuto dal primo Giudice - le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio risultano generiche, tranne che quella Part relativa al difetto di forma scritta, alla mancata indicazione del TAEG e/o , in violazione dell'art. 117 TUB ed alla mancanza del documento di sintesi.
Rilevasi sul punto che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025).
pagina 18 di 26 Ne deriva che in presenza di generiche allegazioni ben avrebbe potuto la CP_6 limitarsi a contestare genericamente tali allegazioni, con la conseguenza che gli attori non avrebbero potuto neppure provare le loro generiche asserzioni.
La sentenza di prime cure va, dunque, confermata, seppure con la diversa motivazione sopra esposta.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in argomento, viene criticata la sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto infondate le domande, anche nel merito, in quanto gli attori non avrebbero prodotto il contratto costituente il titolo del rapporto e tutti gli estratti conti periodici, pur avendo potuto richiedere tale documentazione alla ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB e non avendo CP_6 potuto gli stessi limitarsi a proporre istanza ex art. 210 c.p.c., in mancanza di una preventiva richiesta alla ex art. 119 TUB. CP_6
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al rilievo critico che precede, per quanto concerne la genericità delle allegazioni diverse da quella di carenza di forma scritta del contratto di conto corrente e del documento di sintesi, nonché di mancanza di indicazione del TAEG o ISC.
Ad ogni buon conto, le allegazioni degli odierni APPELLANTI, originari attori seppur generiche, sarebbero da ritenere, comunque, infondate, atteso che:
• quanto all'usura oggettiva nella perizia di parte, l'accertamento risulta effettuato con riferimento al rapporto di c/c n. 0723/360800175 (vecchia numerazione di quello per cui è lite), in applicazione della formula del TEG c.d.
“all inclusive” e non su quella della Banca d'Italia, l'unica applicabile in quanto rispettosa del principio di simmetria delle voci contenute nel TEG e nel TEGM sancito da Cass. S.U. sentenza n. 24675/2017;
• quanto all'usura soggettiva, non risultano allegate specifiche circostanze;
pagina 19 di 26 • quanto all'anatocismo, l'indagine del perito di parte è stata condotta in relazione a conti correnti diversi da quello per cui è lite.
A ciò si aggiunga, quanto alla mancanza del documento di sintesi, che come ha avuto modo di osservare la S.C., “in tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023).
La sentenza impugnata va, dunque, confermata, seppure con la motivazione integrativa sopra indicata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo gli APPELLANTI lamentano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere ritenuto che il contratto di conto corrente, prodotto da fosse completo e che non rilevasse la mancanza di firma da parte CP_8 dell'istituto di credito.
ha contestato il motivo poiché inammissibile e, comunque, infondato. CP_5
La critica non coglie nel segno.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione con l'ormai nota sentenza 16/01/2018 n. 898 hanno statuito che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto pagina 20 di 26 per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Analogo principio è stato ribadito in materia di contratti bancari, avendo la S.C. affermato che “la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanze n. 16070 del 18/06/2018 e n. 22385 del 06/09/2019 ).
La sentenza impugnata va, quindi, sul punto, confermata, non costituendo la mancata sottoscrizione dei contratti bancari da parte dell'istituto di credito motivo di nullità dei medesimi.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo rilievo critico, gli APPELLANTI denunciano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il primo Giudice laddove ha affermato che risulterebbe correttamente indicato il TAEG, non rientrando, peraltro, il contratto tra le operazioni di credito al consumo per le quali sussisterebbe una diversa disciplina sanzionatoria, in caso di indicazione di un TAEG inferiore a quello praticato effettivamente.
Viene, altresì, criticata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che non può neppure ritenersi che l'indicatore sintetico di costo (ISC) rientri nella pagina 21 di 26 nozione di prezzo, che, viceversa, ai sensi dell'art. 117 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Il Tribunale sarebbe quindi, incorso in errore di giudizio per avere ritenuto che l'errata indicazione dell' non determinerebbe una maggiore onerosità Pt_7 del finanziamento, né comporterebbe alcuna sanzione di nullità ex art. 117 TUB nei contratti diversi dal credito al consumo.
Il Collegio richiama sul punto la statuizione della Corte regolatrice espressa nella
Ordinanza n. 35676 del 21.12.2023, nella quale afferma quanto segue: “Questa
Corte ha già stabilito che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21). 1.1.- L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), difatti, rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso per conseguenza racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). 2.- L'indice si traduce in una formula sintetica, d'immediata intelligibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. n. 4597/23;
n. 14000/23). E allora, esso non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e pagina 22 di 26 condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs. citato). 2.1.- Non trova, quindi, attuazione il successivo comma 7 della medesima disposizione, il quale, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, comporta l'applicazione: a) del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso”.
Neppure è stata allegata l'esistenza di contratti diversi da quello allegato (conto corrente bancario n. 1000/1594) quali mutui, aperture di credito o anticipazioni bancarie, per i quali si sarebbe dovuto semmai accertare il costo effettivo dell'operazione ai sensi della delibera CICR del 4.03.2003.
La sentenza impugnata merita, quindi, di essere confermata.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
Col motivo in argomento gli APPELLANTI denunciano l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere dichiarato la propria incompetenza a decidere in merito alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (formulata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e quindi, secondo il primo Giudice, tardivamente) poiché soggetta alla competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa.
pagina 23 di 26 A detta degli APPELLANTI, la motivazione del Tribunale sarebbe errata, perché la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust era stata da essi sollevata, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e avrebbe dovuto considerarsi una domanda accessoria rispetto alle altre già introdotte in via principale, con l'atto di citazione, ragion per cui il primo giudice avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., decidere anche tale domanda accessoria. Né tale domanda avrebbe potuto considerarsi tardiva in quanto, come già da essi evidenziato in primo grado, tale questione essendo relativa ad una nullità di protezione, sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
La Corte di legittimità ha avuto modo di rimarcare al riguardo che Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che declina la propria competenza o dichiara la litispendenza per una delle domande avanzate e decide nel merito altre distinte domande, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse statuizioni, con la conseguenza che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o litispendenza, autonomo dagli altri, può essere impugnato, a norma dell'art. 42 c.p.c., soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, essendo così inammissibile l'appello eventualmente proposto.
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024 ed in senso conforme n.
2879 del 2003, n. 6826 del 2017 e n. 12607 del 2002).
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede gli APPELLANTI vittoriosi solo in ordine alla loro legittimazione attiva, ma soccombenti in ordine alla questione di competenza e nel merito) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per 1/3, dovendo essere poste per il resto a carico degli stessi APPELLANTI nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
pagina 24 di 26 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Come afferma la giurisprudenza di legittimità “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”
(Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 e conforme Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nonché da e (quali Controparte_4 CP_1 CP_2 eredi di e da nei confronti di Parte_3 Controparte_3 [...]
(già , avverso la sentenza n. Controparte_5 Controparte_6
321/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 05/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile il sesto motivo di gravame;
2. ACCOGLIE il primo motivo di gravame e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara gli APPELLANTI legittimati a riassumere il processo di primo grado;
3. RESPINGE per il resto l'appello;
4. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate tra le parti in ragione di 1/3 e CONDANNA la società Controparte_4 CP_1
e (quali eredi di e a CP_2 Parte_3 Controparte_3 rifondere, in solido tra loro, all'appellata la restante parte delle spese dei due pagina 25 di 26 gradi di giudizio, che si liquidano per l'intero in complessivi € 14.562,00
(7.616,00 + 6.946,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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