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1 marzo 2006
1 marzo 2006
Art. 4. 1. All' articolo 515 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 515 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili). - Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.».
"Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 515 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili). - Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.».
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 04/04/2024, n. 2262Provvedimento: […] Ed infatti, come noto, il legislatore con il combinato disposto degli artt. 3 e 4, legge n. 52/2006 (che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 515 c.p.c.), ha spostato la tutela dei beni strumentali all'esercizio di una attività economica dall'art. 514 c.p.c. ("Cose assolutamente impignorabili") all'art. 515 c.p.c. ("Cose relativamente impignorabili). E pertanto, correttamente i Giudici di prime cure, con Sentenza n. 3742/1/2015 depositata il 22/07/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, hanno rigettato il proposto ricorso, non sussistendo i presupposti di legge e, comunque mancando “qualsiasi prova in ordine alla pretesa strumentalità dell'autovettura che IA ( ora Agenzia delle Entrate Riscossione) intende sottoporre a fermo amministrativo”.Leggi di più...
- art. 395 c.p.c.·
- notifica cartelle esattoriali·
- violazione legge 212/2000·
- violazione legge 241/1990·
- impignorabilità relativa·
- fermo amministrativo·
- dolo del giudice·
- beni strumentali·
- revocazione sentenza·
- art. 64 D.Lgs. n. 546/1992