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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1402/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1402/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CIVALE PATRIZIA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ); CP_2 C.F._3
Controparte_3
( - avv. DAL BO DANIELA
[...] P.IVA_2
( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 1402/25
Con ricorso depositato in data 19.03.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249014515102000, notificata in data 06.02.2025 e relativa al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 1002014001755456800 per contributi per l'importo di € 1.327,95. Eccepiva, Controparte_3 in particolare, la mancata notifica dell'atto presupposto e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
Il ricorso è manifestamente infondato e non meritevole di accoglimento.
Quanto alla prima eccezione ovvero la mancata notifica della cartella presupposta, occorre rilevare non solo che l'agente per la riscossione ha versato in atti la prova della relativa notifica dell'atto, ma non è in contestazione la circostanza che tale cartella sia stata già oggetto di un precedente giudizio intercorso tra le stesse parti e azionato proprio dalla odierna ricorrente. Ne discende che, evidentemente, la parte ricorrente era ben consapevole della sussistenza di tale titolo esattoriale, tenuto anche conto che il suddetto motivo era già stato oggetto del precedente ricorso ed
è stato ritenuto superato dal precedente giudicante con pronuncia di cui non si dà atto di gravame (sent. N. 545/17 del Trib. Di Nocera Inferiore).
Quanto alla prescrizione, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito (cfr. Cass. n. 8105/19). In altri termini, solo la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non essendo equiparabile a un titolo giudiziale, è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati), ma quando la cartella è stata oggetto di impugnazione non accolta, la relativa sentenza che accerta la debenza del credito conferisce l'autorità giurisdizionale che allunga il termine prescrizionale in dieci anni. Pertanto, essendo la sentenza del 30.03.2017,
Pagina 2 di 3 r.g. 1402/25
il credito sottostante è da ritenersi del tutto valido ed esigibile e l'odierna intimazione è immune da censure di legittimità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Atteso che il presente ricorso è stato spiegato in maniera assolutamente pretestuosa, con abuso dello strumento processuale e nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione per un possibile accoglimento, si integrano gli estremi per una ulteriore condanna della parte attrice ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento, in favore delle controparti, di una somma che si determina in via equitativa nella metà delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 96 comma
4 c.p.c., la parte ricorrente va, infine, condannata al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, in favore di ciascuna di esse;
3) condanna la parte ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di €
500,00 in favore di ciascuna parte resistente;
4) condanna la parte ricorrente ex art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento di €
500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1402/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CIVALE PATRIZIA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ); CP_2 C.F._3
Controparte_3
( - avv. DAL BO DANIELA
[...] P.IVA_2
( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 1402/25
Con ricorso depositato in data 19.03.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249014515102000, notificata in data 06.02.2025 e relativa al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 1002014001755456800 per contributi per l'importo di € 1.327,95. Eccepiva, Controparte_3 in particolare, la mancata notifica dell'atto presupposto e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
Il ricorso è manifestamente infondato e non meritevole di accoglimento.
Quanto alla prima eccezione ovvero la mancata notifica della cartella presupposta, occorre rilevare non solo che l'agente per la riscossione ha versato in atti la prova della relativa notifica dell'atto, ma non è in contestazione la circostanza che tale cartella sia stata già oggetto di un precedente giudizio intercorso tra le stesse parti e azionato proprio dalla odierna ricorrente. Ne discende che, evidentemente, la parte ricorrente era ben consapevole della sussistenza di tale titolo esattoriale, tenuto anche conto che il suddetto motivo era già stato oggetto del precedente ricorso ed
è stato ritenuto superato dal precedente giudicante con pronuncia di cui non si dà atto di gravame (sent. N. 545/17 del Trib. Di Nocera Inferiore).
Quanto alla prescrizione, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito (cfr. Cass. n. 8105/19). In altri termini, solo la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non essendo equiparabile a un titolo giudiziale, è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati), ma quando la cartella è stata oggetto di impugnazione non accolta, la relativa sentenza che accerta la debenza del credito conferisce l'autorità giurisdizionale che allunga il termine prescrizionale in dieci anni. Pertanto, essendo la sentenza del 30.03.2017,
Pagina 2 di 3 r.g. 1402/25
il credito sottostante è da ritenersi del tutto valido ed esigibile e l'odierna intimazione è immune da censure di legittimità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Atteso che il presente ricorso è stato spiegato in maniera assolutamente pretestuosa, con abuso dello strumento processuale e nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione per un possibile accoglimento, si integrano gli estremi per una ulteriore condanna della parte attrice ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento, in favore delle controparti, di una somma che si determina in via equitativa nella metà delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 96 comma
4 c.p.c., la parte ricorrente va, infine, condannata al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, in favore di ciascuna di esse;
3) condanna la parte ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di €
500,00 in favore di ciascuna parte resistente;
4) condanna la parte ricorrente ex art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento di €
500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3