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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 722/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Del Re Umberto, e , nato l'[...] a [...] Parte_2
(CH), rappresentato e difeso dall'avv. Tinari Alfonso.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“chiedono congiuntamente, che venga pronunciata la separazione consensuale tra coniugi alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Le gemelle saranno libere di soggiornare presso la casa familiare quale collocamento Per_1 Per_2 prevalente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Il sig. continuerà Parte_2 ad accollarsi le spese di mantenimento delle gemelle e mediante il pagamento del Per_1 Per_2 canone di locazione della casa a Pescara dove abitano per € 500,00 mensili, delle utenze e del vitto per ulteriori € 450,00 mensili, con un accollo di spesa mensile di complessivi € 950,00 circa. La sig.ra provvederà al pagamento delle spese annuali di iscrizione universitaria delle Parte_1 gemelle Nulla sul diritto di visita per persone maggiorenni, Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 che potranno autodeterminare i rapporti di visita con i propri genitori. Eventuali spese straordinarie saranno concordate, documentate e ripartite tra i coniugi al 50%.; 3) Darsi atto che la casa coniugale in Via S Rocco, 20, Pollutri, già di proprietà del coniuge (doc 03), rimarrà ad esso Parte_2 assegnata ed ivi rimarrà a vivere. La sig.ra proprietaria di una unità Parte_1 immobiliare nel Comune di Pescara, provvederà a trovarsi altro alloggio abitativo a proprie spese, rilasciando la casa coniugale entro il 30 ottobre 2025. (A tal proposito le parti si danno atto che la sig.ra ha portato seco quanto concordato e definitivamente rilasciato la casa Parte_1 coniugale a far data dalla sera del 15 ottobre 2025 riconsegnando le due possedute chiavi dell'abitazione). I coniugi dichiarano di aver già regolato e definito i loro rapporti patrimoniali e, quindi, dichiarano e si danno reciprocamente e definitivamente atto che non hanno nulla a pretendere, con espressa e reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge;
4) I residuanti beni mobili presenti nella casa coniugale restano assegnati al sig. Essi Parte_2 coniugi si danno reciproco assenso riguardo all'espatrio proprio. Le presenti condizioni sono efficaci ed operanti dalla data di deposito”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che Parte_1 Parte_2
si sono sposati a Casalbordino (CH) il 27/06/1992, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, e le quali, sebbene già Per_1 Per_2
maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti. Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, anch'egli maggiorenne ed Per_3
economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Casalbordino (CH) il 27/06/1992,
[...]
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Casalbordino al n. 18, parte II, serie
A dell'anno 1992; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbordino (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 722/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Del Re Umberto, e , nato l'[...] a [...] Parte_2
(CH), rappresentato e difeso dall'avv. Tinari Alfonso.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“chiedono congiuntamente, che venga pronunciata la separazione consensuale tra coniugi alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Le gemelle saranno libere di soggiornare presso la casa familiare quale collocamento Per_1 Per_2 prevalente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Il sig. continuerà Parte_2 ad accollarsi le spese di mantenimento delle gemelle e mediante il pagamento del Per_1 Per_2 canone di locazione della casa a Pescara dove abitano per € 500,00 mensili, delle utenze e del vitto per ulteriori € 450,00 mensili, con un accollo di spesa mensile di complessivi € 950,00 circa. La sig.ra provvederà al pagamento delle spese annuali di iscrizione universitaria delle Parte_1 gemelle Nulla sul diritto di visita per persone maggiorenni, Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 che potranno autodeterminare i rapporti di visita con i propri genitori. Eventuali spese straordinarie saranno concordate, documentate e ripartite tra i coniugi al 50%.; 3) Darsi atto che la casa coniugale in Via S Rocco, 20, Pollutri, già di proprietà del coniuge (doc 03), rimarrà ad esso Parte_2 assegnata ed ivi rimarrà a vivere. La sig.ra proprietaria di una unità Parte_1 immobiliare nel Comune di Pescara, provvederà a trovarsi altro alloggio abitativo a proprie spese, rilasciando la casa coniugale entro il 30 ottobre 2025. (A tal proposito le parti si danno atto che la sig.ra ha portato seco quanto concordato e definitivamente rilasciato la casa Parte_1 coniugale a far data dalla sera del 15 ottobre 2025 riconsegnando le due possedute chiavi dell'abitazione). I coniugi dichiarano di aver già regolato e definito i loro rapporti patrimoniali e, quindi, dichiarano e si danno reciprocamente e definitivamente atto che non hanno nulla a pretendere, con espressa e reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge;
4) I residuanti beni mobili presenti nella casa coniugale restano assegnati al sig. Essi Parte_2 coniugi si danno reciproco assenso riguardo all'espatrio proprio. Le presenti condizioni sono efficaci ed operanti dalla data di deposito”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che Parte_1 Parte_2
si sono sposati a Casalbordino (CH) il 27/06/1992, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, e le quali, sebbene già Per_1 Per_2
maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti. Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, anch'egli maggiorenne ed Per_3
economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Casalbordino (CH) il 27/06/1992,
[...]
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Casalbordino al n. 18, parte II, serie
A dell'anno 1992; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbordino (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi