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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/09/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 9 del mese di settembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1965 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
- e nata a [...] l'[...]
[...] Parte_2 [...]
, entrambe elettivamente domiciliate in Reggio Calabria alla via C.F._2
Torricelli Ferrovieri n. 43A, presso lo studio degli avv.ti Annunziato Antonino Denisi e Filomena Iatì, che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTRICI -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena (CA) alla via Turati n.85, presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: risoluzione contratti di formazione.
----------------------
Sono comparsi:
l'avv. Filomena Iatì, anche per delega dell'avv. Annunziato Antonino Denisi, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Marianna Polimeni, per delega dell'avv. Luisella Ximenes, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di conSIlio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le SI.re e Parte_1 PT
convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, l'istituto di formazione
[...] Contr e coaching ”, chiedendo di: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti sottoscritti dalla SI.ra
[...]
in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL T_
all'epoca dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, per Parte_2 inadempimento ex art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore della SI.ra della somma di € 1.803,00, oltre agli Parte_1 interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, e della SI.ra di una somma pari ad € 6.500,00, oltre agli Parte_2 interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria;
in via subordinata, senza rinunciare alle superiori domande, accertare e dichiarare il recesso unilaterale dai contratti sottoscritti dalla SI.ra , in proprio e Parte_1
n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL , all'epoca Parte_2 dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373, comma 2, c.c. e, conseguentemente condannare parte convenuta: al pagamento in favore della SI.ra di una somma pari ad € 1.803,00, oltre agli interessi legali da dì Parte_1 del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, pari ai moduli mai effettuati dalla odierna attrice, oltre agli interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento in favore della SI.ra al pagamento della somma di € 6.500,00 per i Parte_2 moduli mai effettuati, oltre agli interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per mancata sottoscrizione nei contratti sottoscritti dalla SI.ra in Parte_1 proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL , Parte_2 all'epoca dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali per sé stessa e per la SI.ra e per l'effetto Parte_2 condannare parte convenuta al pagamento in favore della SI.ra e della Parte_1 SI.ra della somma di € 13.000,00, oltre agli interessi legali da dì del Parte_2 dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, da quantificarsi, in via subordinata, in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Si costituiva, in giudizio, il convenuto, resistendo alle domande avversarie e chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della SI.ra Parte_2 in ordine alle domande di restituzione di somme, comunque titolate, formulate
[...] nell'atto di citazione, non avendo ella provveduto ad alcun versamento;
nel merito, accertato il regolare adempimento delle previsioni contrattuali da parte dell' fino all'esercizio del recesso in data 15.10.2020, rigettare Controparte_1
l'avversa domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti sottoscritti dalla SI.ra
in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sulla GL , all'epoca dei fatti minorenne, in data Parte_2
21.06.2020; in via riconvenzionale, accertata la validità dei contratti anzidetti e del recesso unilaterale manifestato dalla SI.ra , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL , in data Parte_2
15.10.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, o – in difetto –dell'art. 1671 c.c., condannare le attrici al pagamento, in favore della
[...] della somma pari ad € 8.800,00, oltre agli interessi legali dal Controparte_1 dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, pari al residuo prezzo dei pacchetti promozionali acquistati in data 21.06.2020; accertata la regolare sottoscrizione, da parte della SI.ra in proprio e Parte_1 nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL PT
, all'epoca dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, della autorizzazione al
[...] trattamento dei dati personali per sé stessa e per la SI.ra , e Parte_2
l'insussistenza di alcun diritto al risarcimento di asseriti danni, rigettare l'avversa domanda in quanto pretestuosa ed infondata”.
La domanda di risoluzione per inadempimento appare fondata e, come tale, deve essere accolta.
1. E' pacifico, in atti, che la SI.ra , dopo aver partecipato a due corsi T_
(denominati “I am” e “The Mind”, quest'ultimo con iscrizione anche della GL
all'epoca minorenne), in data 21.06.2020, procedeva Parte_2 all'iscrizione -per sé e per la GL- a due percorsi formativi, articolati in più corsi.
Segnatamente, il programma didattico della scuola, per la SI.ra prevedeva i T_ seguenti corsi, da espletarsi nell'arco temporale di un anno e mezzo: • Practitioner in Pnl (durata 7 giorni)
• Master Practitioner in Pnl (durata 4 giorni)
• Comunicare: utilizzo efficace della linguistica (durata 4 giorni)
• Coach Professionista al lavoro & Story Farm (durata 4 giorni)
• Specializzazione Coach Professionista in Pnl (durata 6 giorni).
Il programma didattico Pnl Deluxe riservato alla SI.ra prevedeva, Parte_2
a sua volta, i seguenti corsi, da espletarsi in un arco di tempo non definito:
• Practitioner in Pnl (durata 7 giorni)
• Master Practitioner in Pnl (durata 8 giorni)
• Comunicare: utilizzo efficace della linguistica (durata 4 giorni).
Il corrispettivo complessivo veniva pattuito nell'importo di € 21.800,00 (di cui: € 15.300,00 per il percorso formativo della madre ed € 6.500,00 per quello della GL) ed è, parimenti, pacifico, che la SI.ra provvedeva a versare, in tempi diversi, T_ la somma complessiva di € 13.000,00, sempre con la causale “ Controparte_2
e . Parte_2
1.1. Ha dedotto parte attrice che il convenuto, dopo la frequenza di Parte_1 presso la sede scolastica in Roma, del corso “PRACTITIONER in PNL” dal 13 luglio al 19 luglio 2020 e, nel mese di settembre 2020, del corso “COMUNICARE – utilizzo della linguistica”, si è reso inadempiente, omettendo di comunicarle le date dei successivi corsi e, parimenti, di tutti i corsi che riguardavano Parte_2
Il convenuto Istituto di formazione ha documentato di aver inviato all'attrice , T_ con riferimento al percorso di formazione riguardante la medesima:
-con separate mail, in data 22.06.2020, l'invito alla partecipazione al corso PRATICTIONER IN PNL ed al corso online;
- il successivo 20.07.2020, l'informativa sull'attivazione del corso FAMILY, in promozione per gli utenti già iscritti all'Istituto;
- in data 31.08.2020, un promemoria per l'evento COMUNICARE;
- in data 12.10.2020 l'invito a partecipare al corso MASTER PRACTITIONER;
Parte convenuta ha, inoltre, allegato l'invio, presso l'indirizzo della madre (indicato nel modulo di iscrizione), delle seguenti convocazioni riguardanti, l'attrice PT
:
[...] - due separate mail in data 22.06.2020, contenenti l'invito alla partecipazione al corso PRATICTIONER IN PNL ed al corso online, con rinnovo dell'invito al corso mediante mail del 03.08.2020, cui ne seguiva altra in data 08.09.2020;
- inoltre, in data 01.10.2020 l'invito al corso COMUNICARE, successivamente rinnovato in data 12.10.2020.
Lo stesso convenuto, nondimeno, ha ammesso di aver provveduto alla comunicazione delle date dei corsi, in favore delle attrici, sino alla comunicazione di recesso, ricevuta dalla SI.ra in data 15.10.2020. T_
Orbene, a parere di questo giudice, a fronte del mancato accoglimento di detta istanza di recesso -riguardo alla quale deve ritenersi condivisibile la tesi di parte convenuta (con conseguente infondatezza della domanda di relativa declaratoria, avanzata da parte attrice nel presente giudizio, in via subordinata) circa il suo tardivo esercizio, oltre il termine di quattordici giorni dalla sottoscrizione dei contratti, previsto dall'art. 14 delle “Condizioni generali che regolano l'iscrizione e la partecipazione ai corsi”, cfr. allegato al fascicolo di parte convenuta- l'Istituto di formazione avrebbe dovuto proseguire nella comunicazione degli ulteriori corsi, oggetto dei due percorsi formativi.
La buona fede contrattuale, infatti, implica che le parti debbano comportarsi in modo leale e corretto.
Ora, le condizioni contrattuali prevedevano una limitazione del diritto di recesso, circoscritto al detto termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto (ex art. 14), con la clausola che: “In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini indicati al precedente punto 14, il cliente, anche in caso non partecipasse al corso o ai corsi prenotati, rimarrà comunque obbligato a versare l'intero prezzo del corso o dei corsi e ciò anche nel caso in cui sia stato concordato un pagamento dilazionato e/o una offerta promozionale” (art. 15).
La superiore previsione contrattuale, senza dubbio, limitava il libero esercizio del diritto di recesso, circoscrivendolo alla sola ipotesi di cui al menzionato art. 14 (esercizio entro quattrodici giorni dalla conclusione del contratto), ma, prevedendo essa l'obbligo del pagamento dei corsi, al tempo stesso, obbligava l'Istituto di formazione a non precludere, in caso di tardivo esercizio del recesso o di rifiuto del medesimo, la possibilità, per il contraente, di proseguire nella frequenza dei corsi successivi, con conseguente diritto alla comunicazione delle relative date.
Nell'esecuzione del contratto, ciascuna parte deve evitare azioni che potrebbero danneggiare l'altra e, pertanto, il convenuto, secondo buona fede, avrebbe dovuto proseguire nella comunicazione delle date dei corsi non ancora frequentati dalle attrici, così da lasciare loro la facoltà di decidere se frequentarli o meno, configurandosi, solo in quest'ultima ipotesi, l'obbligo di pagamento dei corsi prenotati e non frequentati. La violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza esprime un generale principio di solidarietà sociale che, in ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve sussistere sia nell'esecuzione del contratto sia nella sua formazione ed interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. L'eventuale violazione dei predetti obblighi di correttezza e buona fede rappresenta di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte (Tribunale Rovigo, 3 aprile 2019 n. 228).
L'impegno solidaristico alla base del dovere di buona fede contrattuale comportava, dunque, la tenutezza del convenuto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte e, dunque, la prosecuzione nella comunicazione delle date dei corsi, ai quali vi era stata l'iscrizione della parte attrice, atteso, peraltro, che detta comunicazione non comportava alcun apprezzabile sacrificio a suo carico, integrando essa modalità di ordinaria esecuzione contrattuale.
L'inadempimento in esame può ritenersi di non scarsa importanza, avendo il convenuto precluso alle attrici la concreta partecipazione ai successivi corsi rimasti non comunicati, pur nel ritenuto avversario obbligo di pagamento del relativo prezzo.
Orbene, poiché il convenuto si è reso inadempiente alla prevista progressiva comunicazione delle date dei corsi, con violazione dell'obbligo di buona fede, i contratti in argomento devono essere dichiarati risolti.
2. E' pacifico tra le parti che i due contratti sottoscritti da –per sé e Parte_1 per la GL sono qualificabili come “contratti a prestazione Parte_3 periodica”.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio a carico di ciascun contraente, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge il dovere di restituzione della prestazione ricevuta (cfr. Cass. 20.03.2018 n. 6911; Cass. 2502.2014 n. 4442)
Inoltre, la citata norma prevede che, in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'effetto retroattivo della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Parte attrice ha versato, dal momento della stipula contrattuale, in tempi diversi, la somma complessiva di €. 13.000,00, sempre con la causale “ e Controparte_2 , di guisa che, in difetto di specifica indicazione della relativa quota, Parte_2 essa può essere intesa in misura della metà (€. 6.500,00) per ciascun contratto.
Devono ritenersi, quali prestazioni già eseguite -per le considerazioni sin qui svolte- i corsi: “PRACTITIONER in PNL” e “COMUNICARE – utilizzo della linguistica”, per i quali, come sopra evidenziato, è documentata la relativa convocazione in favore sia della NT sia della ed ai quali, quest'ultima ha anche partecipato T_ nonché, quanto alla medesima -che sola ne ha ricevuto la convocazione- anche T_ il corso MASTER PRACTITIONER.
Assumendo come parametro, l'importo di €. 6.500,00, pattuito per i tre corsi ai quali era iscritta la SI.ra potendo essi rapportarsi ai tre corsi, per i quali la di lei PT madre ha ricevuto la convocazione, nessuna restituzione va disposta in favore della SI.ra Parte_1
Di contro, la SI.ra ha diritto alla restituzione della somma di €. Parte_2
1.803,00 (€. 6.500,00 - €. 4.697,00, somma quest'ultima, pari al prezzo complessivo dei due suddetti corsi, per i quali vi è stata la di lei convocazione, secondo il loro costo individuale pubblicizzato: “Practitioner in Pnl” €. 1.997,00 e “Comunicare” €.
2.700,00, rimasto incontestato tra le parti e che è ragionevole ritenere non possa essere superiore, nel caso di specie, caratterizzato da un acquisto di corsi “a pacchetto”).
Il pagamento dei corsi, effettuato dalla madre nell'esclusivo interesse della PT all'epoca minore, legittima quest'ultima, raggiunta la maggiore età, ad agire personalmente per la tutela del diritto controverso, dovendosi, pertanto, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione, sollevata, in punto, dal convenuto.
L'istituto ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, va, pertanto, condannato al pagamento, in favore di della Parte_2 somma di €. 1.803,00, unitamente agli interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, chiesta da parte attrice, per difetto di prova del maggior danno.
Invero, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. Cass. 04.06.2018 n. 14289; Cass. 12.03.2014 n. 5639).
3. Infine, priva di fondamento appare la domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice, sull'assunto della mancata sottoscrizione, il 21.06.2020 in sede contrattuale, da parte della SI.ra proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla GL CP_3 all'epoca dei fatti minorenne- dell'autorizzazione al trattamento Parte_2 dei dati personali.
Nella perizia calligrafica, disposta a seguito di disconoscimento delle sottoscrizioni, sui contratti prodotti dall'Istituto di formazione convenuto, il nominato C.T.U., dott.ssa ha concluso che “le sottoscrizioni a nome sono da Persona_1 Parte_1 considerarsi autografe”.
Gli elementi costitutivi della domanda sono risultati, pertanto, privi di riscontro probatorio.
La domanda risarcitoria va, dunque, respinta.
4. Infine, dalle motivazioni sopra espresse con riferimento ai capi della domanda attorea accolti, consegue il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto . Controparte_1
5. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno compensate tra le parti in ragione della metà e vanno poste a carico del convenuto ed in favore di parte attrice in ragione dell'altra metà. Detta quota di spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, va liquidata come da dispositivo. Le spese di C.T.U. si pongono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore della I sezione civile, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di T_ Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvede:
A) dichiara risolti i due contratti, meglio indicati in parte motiva, per i quali è causa, per inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore;
B) condanna, conseguentemente, Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, alla restituzione, in favore di della Parte_2 somma di €. 1.803,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo;
C) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
D) rigetta ogni domanda avanzata da parte convenuta in via riconvenzionale;
E) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio nella misura di ½ e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà che liquida come segue: €. 212,50 per la fase di studio, €. 212,50 per la fase introduttiva, €. 425,00 per la fase istruttoria ed €. 425,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.275,00, oltre I.V.A., c.p.a. come per legge ed €. 132,00 pari alla metà delle spese documentate;
F) pone le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 9 del mese di settembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1965 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
- e nata a [...] l'[...]
[...] Parte_2 [...]
, entrambe elettivamente domiciliate in Reggio Calabria alla via C.F._2
Torricelli Ferrovieri n. 43A, presso lo studio degli avv.ti Annunziato Antonino Denisi e Filomena Iatì, che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTRICI -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena (CA) alla via Turati n.85, presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: risoluzione contratti di formazione.
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Sono comparsi:
l'avv. Filomena Iatì, anche per delega dell'avv. Annunziato Antonino Denisi, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Marianna Polimeni, per delega dell'avv. Luisella Ximenes, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di conSIlio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le SI.re e Parte_1 PT
convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, l'istituto di formazione
[...] Contr e coaching ”, chiedendo di: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti sottoscritti dalla SI.ra
[...]
in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL T_
all'epoca dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, per Parte_2 inadempimento ex art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore della SI.ra della somma di € 1.803,00, oltre agli Parte_1 interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, e della SI.ra di una somma pari ad € 6.500,00, oltre agli Parte_2 interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria;
in via subordinata, senza rinunciare alle superiori domande, accertare e dichiarare il recesso unilaterale dai contratti sottoscritti dalla SI.ra , in proprio e Parte_1
n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL , all'epoca Parte_2 dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373, comma 2, c.c. e, conseguentemente condannare parte convenuta: al pagamento in favore della SI.ra di una somma pari ad € 1.803,00, oltre agli interessi legali da dì Parte_1 del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, pari ai moduli mai effettuati dalla odierna attrice, oltre agli interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento in favore della SI.ra al pagamento della somma di € 6.500,00 per i Parte_2 moduli mai effettuati, oltre agli interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per mancata sottoscrizione nei contratti sottoscritti dalla SI.ra in Parte_1 proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL , Parte_2 all'epoca dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali per sé stessa e per la SI.ra e per l'effetto Parte_2 condannare parte convenuta al pagamento in favore della SI.ra e della Parte_1 SI.ra della somma di € 13.000,00, oltre agli interessi legali da dì del Parte_2 dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, da quantificarsi, in via subordinata, in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Si costituiva, in giudizio, il convenuto, resistendo alle domande avversarie e chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della SI.ra Parte_2 in ordine alle domande di restituzione di somme, comunque titolate, formulate
[...] nell'atto di citazione, non avendo ella provveduto ad alcun versamento;
nel merito, accertato il regolare adempimento delle previsioni contrattuali da parte dell' fino all'esercizio del recesso in data 15.10.2020, rigettare Controparte_1
l'avversa domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti sottoscritti dalla SI.ra
in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sulla GL , all'epoca dei fatti minorenne, in data Parte_2
21.06.2020; in via riconvenzionale, accertata la validità dei contratti anzidetti e del recesso unilaterale manifestato dalla SI.ra , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL , in data Parte_2
15.10.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 delle condizioni contrattuali, o – in difetto –dell'art. 1671 c.c., condannare le attrici al pagamento, in favore della
[...] della somma pari ad € 8.800,00, oltre agli interessi legali dal Controparte_1 dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, pari al residuo prezzo dei pacchetti promozionali acquistati in data 21.06.2020; accertata la regolare sottoscrizione, da parte della SI.ra in proprio e Parte_1 nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla GL PT
, all'epoca dei fatti minorenne, in data 21.06.2020, della autorizzazione al
[...] trattamento dei dati personali per sé stessa e per la SI.ra , e Parte_2
l'insussistenza di alcun diritto al risarcimento di asseriti danni, rigettare l'avversa domanda in quanto pretestuosa ed infondata”.
La domanda di risoluzione per inadempimento appare fondata e, come tale, deve essere accolta.
1. E' pacifico, in atti, che la SI.ra , dopo aver partecipato a due corsi T_
(denominati “I am” e “The Mind”, quest'ultimo con iscrizione anche della GL
all'epoca minorenne), in data 21.06.2020, procedeva Parte_2 all'iscrizione -per sé e per la GL- a due percorsi formativi, articolati in più corsi.
Segnatamente, il programma didattico della scuola, per la SI.ra prevedeva i T_ seguenti corsi, da espletarsi nell'arco temporale di un anno e mezzo: • Practitioner in Pnl (durata 7 giorni)
• Master Practitioner in Pnl (durata 4 giorni)
• Comunicare: utilizzo efficace della linguistica (durata 4 giorni)
• Coach Professionista al lavoro & Story Farm (durata 4 giorni)
• Specializzazione Coach Professionista in Pnl (durata 6 giorni).
Il programma didattico Pnl Deluxe riservato alla SI.ra prevedeva, Parte_2
a sua volta, i seguenti corsi, da espletarsi in un arco di tempo non definito:
• Practitioner in Pnl (durata 7 giorni)
• Master Practitioner in Pnl (durata 8 giorni)
• Comunicare: utilizzo efficace della linguistica (durata 4 giorni).
Il corrispettivo complessivo veniva pattuito nell'importo di € 21.800,00 (di cui: € 15.300,00 per il percorso formativo della madre ed € 6.500,00 per quello della GL) ed è, parimenti, pacifico, che la SI.ra provvedeva a versare, in tempi diversi, T_ la somma complessiva di € 13.000,00, sempre con la causale “ Controparte_2
e . Parte_2
1.1. Ha dedotto parte attrice che il convenuto, dopo la frequenza di Parte_1 presso la sede scolastica in Roma, del corso “PRACTITIONER in PNL” dal 13 luglio al 19 luglio 2020 e, nel mese di settembre 2020, del corso “COMUNICARE – utilizzo della linguistica”, si è reso inadempiente, omettendo di comunicarle le date dei successivi corsi e, parimenti, di tutti i corsi che riguardavano Parte_2
Il convenuto Istituto di formazione ha documentato di aver inviato all'attrice , T_ con riferimento al percorso di formazione riguardante la medesima:
-con separate mail, in data 22.06.2020, l'invito alla partecipazione al corso PRATICTIONER IN PNL ed al corso online;
- il successivo 20.07.2020, l'informativa sull'attivazione del corso FAMILY, in promozione per gli utenti già iscritti all'Istituto;
- in data 31.08.2020, un promemoria per l'evento COMUNICARE;
- in data 12.10.2020 l'invito a partecipare al corso MASTER PRACTITIONER;
Parte convenuta ha, inoltre, allegato l'invio, presso l'indirizzo della madre (indicato nel modulo di iscrizione), delle seguenti convocazioni riguardanti, l'attrice PT
:
[...] - due separate mail in data 22.06.2020, contenenti l'invito alla partecipazione al corso PRATICTIONER IN PNL ed al corso online, con rinnovo dell'invito al corso mediante mail del 03.08.2020, cui ne seguiva altra in data 08.09.2020;
- inoltre, in data 01.10.2020 l'invito al corso COMUNICARE, successivamente rinnovato in data 12.10.2020.
Lo stesso convenuto, nondimeno, ha ammesso di aver provveduto alla comunicazione delle date dei corsi, in favore delle attrici, sino alla comunicazione di recesso, ricevuta dalla SI.ra in data 15.10.2020. T_
Orbene, a parere di questo giudice, a fronte del mancato accoglimento di detta istanza di recesso -riguardo alla quale deve ritenersi condivisibile la tesi di parte convenuta (con conseguente infondatezza della domanda di relativa declaratoria, avanzata da parte attrice nel presente giudizio, in via subordinata) circa il suo tardivo esercizio, oltre il termine di quattordici giorni dalla sottoscrizione dei contratti, previsto dall'art. 14 delle “Condizioni generali che regolano l'iscrizione e la partecipazione ai corsi”, cfr. allegato al fascicolo di parte convenuta- l'Istituto di formazione avrebbe dovuto proseguire nella comunicazione degli ulteriori corsi, oggetto dei due percorsi formativi.
La buona fede contrattuale, infatti, implica che le parti debbano comportarsi in modo leale e corretto.
Ora, le condizioni contrattuali prevedevano una limitazione del diritto di recesso, circoscritto al detto termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto (ex art. 14), con la clausola che: “In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini indicati al precedente punto 14, il cliente, anche in caso non partecipasse al corso o ai corsi prenotati, rimarrà comunque obbligato a versare l'intero prezzo del corso o dei corsi e ciò anche nel caso in cui sia stato concordato un pagamento dilazionato e/o una offerta promozionale” (art. 15).
La superiore previsione contrattuale, senza dubbio, limitava il libero esercizio del diritto di recesso, circoscrivendolo alla sola ipotesi di cui al menzionato art. 14 (esercizio entro quattrodici giorni dalla conclusione del contratto), ma, prevedendo essa l'obbligo del pagamento dei corsi, al tempo stesso, obbligava l'Istituto di formazione a non precludere, in caso di tardivo esercizio del recesso o di rifiuto del medesimo, la possibilità, per il contraente, di proseguire nella frequenza dei corsi successivi, con conseguente diritto alla comunicazione delle relative date.
Nell'esecuzione del contratto, ciascuna parte deve evitare azioni che potrebbero danneggiare l'altra e, pertanto, il convenuto, secondo buona fede, avrebbe dovuto proseguire nella comunicazione delle date dei corsi non ancora frequentati dalle attrici, così da lasciare loro la facoltà di decidere se frequentarli o meno, configurandosi, solo in quest'ultima ipotesi, l'obbligo di pagamento dei corsi prenotati e non frequentati. La violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza esprime un generale principio di solidarietà sociale che, in ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve sussistere sia nell'esecuzione del contratto sia nella sua formazione ed interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. L'eventuale violazione dei predetti obblighi di correttezza e buona fede rappresenta di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte (Tribunale Rovigo, 3 aprile 2019 n. 228).
L'impegno solidaristico alla base del dovere di buona fede contrattuale comportava, dunque, la tenutezza del convenuto al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte e, dunque, la prosecuzione nella comunicazione delle date dei corsi, ai quali vi era stata l'iscrizione della parte attrice, atteso, peraltro, che detta comunicazione non comportava alcun apprezzabile sacrificio a suo carico, integrando essa modalità di ordinaria esecuzione contrattuale.
L'inadempimento in esame può ritenersi di non scarsa importanza, avendo il convenuto precluso alle attrici la concreta partecipazione ai successivi corsi rimasti non comunicati, pur nel ritenuto avversario obbligo di pagamento del relativo prezzo.
Orbene, poiché il convenuto si è reso inadempiente alla prevista progressiva comunicazione delle date dei corsi, con violazione dell'obbligo di buona fede, i contratti in argomento devono essere dichiarati risolti.
2. E' pacifico tra le parti che i due contratti sottoscritti da –per sé e Parte_1 per la GL sono qualificabili come “contratti a prestazione Parte_3 periodica”.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio a carico di ciascun contraente, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge il dovere di restituzione della prestazione ricevuta (cfr. Cass. 20.03.2018 n. 6911; Cass. 2502.2014 n. 4442)
Inoltre, la citata norma prevede che, in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'effetto retroattivo della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Parte attrice ha versato, dal momento della stipula contrattuale, in tempi diversi, la somma complessiva di €. 13.000,00, sempre con la causale “ e Controparte_2 , di guisa che, in difetto di specifica indicazione della relativa quota, Parte_2 essa può essere intesa in misura della metà (€. 6.500,00) per ciascun contratto.
Devono ritenersi, quali prestazioni già eseguite -per le considerazioni sin qui svolte- i corsi: “PRACTITIONER in PNL” e “COMUNICARE – utilizzo della linguistica”, per i quali, come sopra evidenziato, è documentata la relativa convocazione in favore sia della NT sia della ed ai quali, quest'ultima ha anche partecipato T_ nonché, quanto alla medesima -che sola ne ha ricevuto la convocazione- anche T_ il corso MASTER PRACTITIONER.
Assumendo come parametro, l'importo di €. 6.500,00, pattuito per i tre corsi ai quali era iscritta la SI.ra potendo essi rapportarsi ai tre corsi, per i quali la di lei PT madre ha ricevuto la convocazione, nessuna restituzione va disposta in favore della SI.ra Parte_1
Di contro, la SI.ra ha diritto alla restituzione della somma di €. Parte_2
1.803,00 (€. 6.500,00 - €. 4.697,00, somma quest'ultima, pari al prezzo complessivo dei due suddetti corsi, per i quali vi è stata la di lei convocazione, secondo il loro costo individuale pubblicizzato: “Practitioner in Pnl” €. 1.997,00 e “Comunicare” €.
2.700,00, rimasto incontestato tra le parti e che è ragionevole ritenere non possa essere superiore, nel caso di specie, caratterizzato da un acquisto di corsi “a pacchetto”).
Il pagamento dei corsi, effettuato dalla madre nell'esclusivo interesse della PT all'epoca minore, legittima quest'ultima, raggiunta la maggiore età, ad agire personalmente per la tutela del diritto controverso, dovendosi, pertanto, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione, sollevata, in punto, dal convenuto.
L'istituto ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, va, pertanto, condannato al pagamento, in favore di della Parte_2 somma di €. 1.803,00, unitamente agli interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, chiesta da parte attrice, per difetto di prova del maggior danno.
Invero, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. Cass. 04.06.2018 n. 14289; Cass. 12.03.2014 n. 5639).
3. Infine, priva di fondamento appare la domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice, sull'assunto della mancata sottoscrizione, il 21.06.2020 in sede contrattuale, da parte della SI.ra proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla GL CP_3 all'epoca dei fatti minorenne- dell'autorizzazione al trattamento Parte_2 dei dati personali.
Nella perizia calligrafica, disposta a seguito di disconoscimento delle sottoscrizioni, sui contratti prodotti dall'Istituto di formazione convenuto, il nominato C.T.U., dott.ssa ha concluso che “le sottoscrizioni a nome sono da Persona_1 Parte_1 considerarsi autografe”.
Gli elementi costitutivi della domanda sono risultati, pertanto, privi di riscontro probatorio.
La domanda risarcitoria va, dunque, respinta.
4. Infine, dalle motivazioni sopra espresse con riferimento ai capi della domanda attorea accolti, consegue il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto . Controparte_1
5. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno compensate tra le parti in ragione della metà e vanno poste a carico del convenuto ed in favore di parte attrice in ragione dell'altra metà. Detta quota di spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, va liquidata come da dispositivo. Le spese di C.T.U. si pongono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore della I sezione civile, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di T_ Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvede:
A) dichiara risolti i due contratti, meglio indicati in parte motiva, per i quali è causa, per inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore;
B) condanna, conseguentemente, Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, alla restituzione, in favore di della Parte_2 somma di €. 1.803,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo;
C) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
D) rigetta ogni domanda avanzata da parte convenuta in via riconvenzionale;
E) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio nella misura di ½ e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà che liquida come segue: €. 212,50 per la fase di studio, €. 212,50 per la fase introduttiva, €. 425,00 per la fase istruttoria ed €. 425,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.275,00, oltre I.V.A., c.p.a. come per legge ed €. 132,00 pari alla metà delle spese documentate;
F) pone le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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