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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. IE OL AR, all'udienza del 07/11/2025
, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 936 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PASTACCI STEFANIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FELACO FABIO , elettivamente domiciliato presso VIA
SE CC 80128 NAPOLI VIA G. GREZAR 14 00142 ROMA ITALIA;
- resistente – in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/02/2023 , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90476504180 notificata da in data 19.02.2023, CP_3 nonché dell' avviso di addebito in essa contenuto n. 397 2016 00285941 18 - intimante il pagamento dei contributi, più sanzioni civili, del 2015 (3^ e 4^ rata) dovuti alla gestione artigiani.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa contributiva.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi. Resistevano in giudizio l' e l' contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, CP_2 CP_3
e chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 Parte_1
90476504180 limitatamente alla parte relativa all' avviso di addebito sopra indicato, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, essendo tali vizi di tipo formale, mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione laddove tesa a far valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto presupposto.
Ad ogni modo, l'opposizione appare tempestiva e ammissibile, anche in funzione recuperatoria di quella relativa all'ava asseritamente mai notificato. Proprio in relazione alla notifica dell'AVA n. 397 2016 00285941 18, di cui parte opponente nega di aver mai ricevuto la notifica, l' non offre una idonea prova documentale della regolarità CP_2 della stessa.
Difatti, la cartolina A/R versata in atti dall'Isituto non appare sottoscritta dal destinatario e, nel frontespizio, pare leggersi che la stessa è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Va, sul punto, osservato che le notifiche di atti impositivi esitate solo con la compiuta giacenza
( senza prova della raccomandata informativa o CAD), non possono che essere ritenute invalide. Tale valutazione costituisce applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite con la sentenza n. 10112/2021: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Di recente è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 9125/2024 che ha espressamente confermato la valenza di detti principi ( elaborati dalle sezioni unite in materia di notifica di atti tributari) anche per gli AVA.
Non soccorre neppure il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900055420000, prodotto da e recante, tra gli altri, anche l'AVA sottostante all'odierna intimazione, dal CP_3 momento che per esso l'agente della riscossione offre una prova di notifica monca, producendo in atti soltanto la cartolina A/R ove si attesta che, stante l'assenza del destinatario, si è provveduto alla notifica mediante affissione dell'atto nella Casa comunale, senza tuttavia offrire prova né dell'avvenuta affissione, né del corretto inoltro della relativa raccomandata informativa.
Dall'assenza di prova della notifica di validi atti interruttivi discende, ad abundantiam, altresì la maturata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva di cui all'odierna intimazione.
Ne consegue che va accolta l'opposizione e l'intimazione di pagamento va dichiarata nulla per mancata notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione del credito contributivo ivi portato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l Parte_1 Controparte_1 e l' , in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato
[...] CP_2 il giorno 23/02/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta;
- Condanna l' e l in ragione di metà ciascuno al pagamento, in favore del CP_2 CP_3 ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
IE OL AR